Art. 266 – Codice civile – Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale
Il riconoscimento può essere impugnato per l'incapacità che deriva da interdizione giudiziale [414] dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca [267, 2964].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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