Art. 264 – Codice civile – Impugnazione da parte del figlio minore
L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di età inferiore.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 245/2025
In tema di compravendita immobiliare conclusa con scrittura privata, va escluso il grave inadempimento dell'acquirente che non abbia collaborato all'attività giuridica necessaria per la trascrizione dell'atto, trattandosi di condotta inidonea a cagionare danno all'alienante, già spogliatosi della proprietà dell'immobile e valevole a ledere, semmai, la posizione dello stesso acquirente, stante la finalità della trascrizione, diretta a risolvere l'eventuale conflitto tra più aventi causa da un comune autore.
Cass. civ. n. 26415/2024
In tema di delitto di infedeltà patrimoniale, l'atto di disposizione negoziale posto in essere dall'amministratore che, con un interesse in conflitto con quello della società, cagioni intenzionalmente un danno patrimoniale a quest'ultima, integra un cd. reato-contratto in quanto frutto di una determinazione illecita "ab origine" che produce l'immedesimazione del reato nel negozio giuridico, con l'effetto che il relativo profitto è conseguenza immediata e diretta del reato ed è, pertanto, assoggettabile interamente a confisca diretta ai sensi dell'art. 2641, comma primo, cod. civ.
Cass. civ. n. 10686/2024
In caso di vendita forzata di un immobile che è oggetto di un provvedimento di assegnazione della casa familiare, il creditore che ha iscritto ipoteca anteriormente alla trascrizione dell'assegnazione può, ex art. 2812, comma 1, c.c., far vendere coattivamente il bene come libero; tuttavia, qualora ciò non accada e l'immobile sia posto in vendita gravato dal diritto di abitazione, tale diritto è opponibile all'aggiudicatario, poiché l'oggetto dell'acquisto e la sua esatta consistenza, nei limiti di quanto determinato dal provvedimento che ha disposto la vendita, sono univocamente percepibili dal pubblico dei potenziali offerenti.
Cass. civ. n. 8543/2024
In tema di responsabilità professionale del notaio, la trascrizione di un atto poi dichiarato inefficace non costituisce illecito permanente, in quanto l'eventuale pregiudizio subito dal terzo non è conseguenza della trascrizione, in sé legittima, ma dell'atto inefficace in base al quale si è proceduto ad essa, sicchè la prescrizione del diritto al risarcimento del danno che si assume causato a terzi dal notaio è soggetta al termine di cui all'art. 2947 c.c., decorrente non dalla cancellazione della formalità, ma dal compimento dell'atto e della correlata pubblicità nei registri immobiliari.
Cass. civ. n. 29424/2023
Ai fini della liquidazione dell'indennità di espropriazione secondo il principio del valore venale pieno, occorre valorizzare, a prescindere dalla natura formalmente edificatoria o meno del terreno, anche i diritti edificatori perequativi, i quali rappresentano un rimedio alla sperequazione derivante dall'applicazione di standard edilizi, che hanno natura reale e diretta inerenza al terreno, di cui assumono una qualità intrinseca e sono soggetti ad IMU, a differenza dei c.d. diritti edificatori compensativi, privi di natura reale e di inerenza al fondo, i quali consistono nell'attribuzione ad un certo soggetto, da parte della Pubblica Amministrazione, di un quantum di volumetria con funzione indennitaria rispetto alla cessione in suo favore di un terreno, ovvero in caso di reiterazione di vincoli espropriativi.
Cass. civ. n. 17151/2023
In caso d'intestazione fiduciaria di partecipazione sociale, sia pure attuata mediante una "catena" di diversi soggetti interposti reali, persone fisiche o giuridiche, la violazione del "pactum fiduciae" da parte dell'ultimo fiduciario, in concorso con altri soggetti cui questi abbia ritrasferito il bene in luogo del fiduciante, comporta il sorgere dell'obbligo in capo ai medesimi di risarcire il danno, in tal modo cagionato al socio originario che abbia visto leso il suo diritto al ritrasferimento del bene, non ostando alla condanna dei concorrenti nell'illecito, i quali abbiano ottenuto il ritrasferimento indebito in loro favore, la mancata evocazione in giudizio dell'ultimo fiduciario inadempiente, trattandosi di un litisconsorzio facoltativo, in cui il creditore ha facoltà di convenire in giudizio anche solo uno o taluno dei condebitori responsabili.
Cass. civ. n. 1038/2023
In tema di ICI, l'assoggettabilità a tale imposta di un'area, individuata in un programma di compensazione urbanistica come destinataria del trasferimento di un diritto edificatorio, si determina solamente a seguito del perfezionamento della procedura disposta per l'accordo di programma, ove prevista, con la conseguente approvazione dei piani urbanistici e delle relative varianti ai PRG, attraverso l'individuazione esatta delle volumetrie concordate in compensazione e l'identificazione precisa delle aree per il tramite degli identificativi catastali.
Cass. civ. n. 660/2023
La parte che ha diritto alla presentazione del conto può contestarlo anche oltre l'udienza fissata per la discussione dello stesso ex art. 264 c.p.c. finché, tuttavia, secondo le norme del codice di rito, non siano maturate le preclusioni relative alla produzione di documenti ed alla allegazione di fatti nuovi. (Nella specie, la S.C., nel respingere il ricorso "in parte qua", ha rimarcato come nel momento in cui il tribunale aveva ordinato al liquidatore di uno studio associato revocato dalla carica di presentare il rendiconto di gestione fossero scaduti i termini previsti dall'art. 183 c.p.c. al fine di precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni, indicare mezzi di prova diretta o contraria e produrre documenti).
Cass. civ. n. 58/2023
Il processo esecutivo non assolve alla funzione della regolarizzazione dei beni pignorati, non potendosi onerare il creditore, quand'anche vi sia la sollecitazione o la disponibilità del debitore, dell'assunzione dei relativi costi ed oneri. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza con cui il g.e. aveva disposto la riduzione del pignoramento mediante concentrazione dello stesso su uno solo dei beni pignorati, cancellandolo, per converso, su altro cespite per il quale non sussisteva il requisito della continuità delle trascrizioni, senza concedere termine - come richiesto dal debitore esecutato - affinché le parti procedessero alla trascrizione dell'acquisto "mortis causa" necessario alla sanatoria del suddetto difetto).
Cass. civ. n. 1957/2016
In tema di impugnativa di riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio, per difetto di veridicità, è necessaria, a pena di nullità del relativo procedimento per violazione del principio del contraddittorio, la nomina di un curatore speciale per il minore, legittimato passivo e litisconsorte necessario, dovendosi colmare la mancanza di una espressa previsione in tal senso dell'art. 263 c.c. (anche nella formulazione successiva al d.l.vo n. 154 del 2013) mediante una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata in quanto la posizione del minore si pone, in via generale ed astratta, in potenziale conflitto di interessi con quella dell'altro genitore legittimato passivo, non potendo stabilirsi "ex ante" una coincidenza ed omogeneità d'interessi in ordine né alla conservazione dello "status", né alla scelta contrapposta, fondata sul "favor veritatis" e sulla conoscenza della propria identità e discendenza biologica.
Cass. civ. n. 23290/2015
Il curatore speciale del minore è legittimato a proporre impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità ai sensi dell'art. 74 della legge n. 184 del 1983, giusta il rinvio formale contenuto da tale disposizione al previgente testo dell'art. 264, comma 2, c.c. (oggi art. 264 c.c. in unico comma, a seguito della nuova formulazione introdotta dall'art. 29 del d.l.vo n. 154 del 2013).
Cass. civ. n. 3563/2006
In materia di accertamenti relativi alla paternità e alla maternità, la consulenza tecnica ha funzione di mezzo obbiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di filiazione; essa, pertanto, in tal caso, non è un mezzo per valutare elementi di prova offerti dalle parti, ma costituisce strumento per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione. Pertanto, è legittima la sua ammissione, quale fonte di prova, nel giudizio di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, promosso dal curatore speciale nominato dal tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 74 della legge 4 maggio 1983, n. 184, a seguito delle indagini conseguenti all'avvenuto riconoscimento, da parte di persona coniugata, di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore.
Cass. civ. n. 4839/1991
Il decreto, con il quale il tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale, al fine dell'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale (art. 74 della L. 4 maggio 1983, n. 184, in relazione all'art. 264 secondo comma c.c.), rientra nella disciplina degli artt. 737 e ss. c.p.c., e, pertanto, indipendentemente dalla sua natura decisoria o meno, è reclamabile davanti alla corte d'appello, ai sensi dell'art. 739 primo comma c.p.c.
Cass. civ. n. 5818/1989
Il procedimento contemplato dall'art. 264 secondo comma c.c., al fine dell'autorizzazione all'impugnazione del riconoscimento del minore, nonché della nomina di un curatore speciale, non ha natura contenziosa e si mantiene nell'ambito della volontaria giurisdizione, con la conseguenza che il provvedimento che lo definisce, ancorché reso in secondo grado in esito a reclamo, non è impugnabile con ricorso per cassazione. Tale principio, però, trova deroga quando detto provvedimento statuisca sulla competenza (o sulla giurisdizione), atteso che, in questa ipotesi, esso assume natura sostanziale di sentenza ed è quindi impugnabile su iniziativa di coloro che siano stati parti del procedimento, od avrebbero potuto esserlo (come i soggetti abilitati a promuoverlo, ai sensi della citata norma, non anche l'autore del riconoscimento).