Art. 2198 – Codice civile – Minori, interdetti e inabilitati

I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di un'impresa commerciale [2195] da parte di un minore emancipato [397] o di un inabilitato [425] o nell'interesse di un minore non emancipato [320, 371, n. 3] o di un interdetto [397, 424, 425, 774] e i provvedimenti con i quali l'autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza indugio [2194] a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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