Art. 372 – Codice civile – Investimento di capitali
I capitali del minore devono, previa autorizzazione [43, 45] del giudice tutelare [344], essere dal tutore investiti:
1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
2) nell'acquisto di beni immobili posti nello Stato;
3) in mutui [1813] garantiti da idonea ipoteca [2808] sopra beni posti nello Stato, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;
4) in depositi [1834] fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito [251], ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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