Art. 119 – Codice civile – Interdizione

Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero [125; c.p.c. 69, 70] e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo [117, 127] se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione [421] passata in giudicato, ovvero se l'interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio [427]. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione [429], anche dalla persona che era interdetta [414].

L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno [120 co. II, 122 4, 123 2].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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