Art. 418 – Codice civile – Poteri dell’autorità giudiziaria

Promosso il giudizio di interdizione [712 c.p.c.], può essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermità di mente [415].

Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione [414], il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria 714 c.p.c.].

Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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