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Art. 418 — Poteri dell’autorità giudiziaria

Art. 418 — Poteri dell’autorità giudiziaria

Promosso il giudizio di interdizione [ 712 c.p.c. ], può essere dichiarata anche d’ufficio l’inabilitazione per infermità di mente [ 415 ].

Se nel corso del giudizio d’inabilitazione si rivela l’esistenza delle condizioni richieste per l’interdizione [ 414 ], il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l’interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l’istruttoria necessaria 714 c.p.c. ].

Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno, il giudice, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l’interdizione o per l’inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al Quarto comma dell’articolo 405.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 17962/2015

Nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni previste dall’art. 418 c.c. per la nomina di un amministratore di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che, rispetto all’interdizione e all’inabilitazione, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma alle residue capacità e all’esperienza di vita dallo stesso maturate, anche attraverso gli studi scolastici e lo svolgimento dell’attività lavorativa (nella specie, si trattava di un’impiegata in ufficio con mansioni esecutive). Ne consegue che non si può impedire all’incapace, che ha dimostrato di essere in grado di provvedere in forma sufficiente alle proprie quotidiane ed ordinarie esigenze di vita, il compimento, con il supporto di un amministratore di sostegno, di atti di gestione ed amministrazione del patrimonio posseduto (anche se ingente), restando affidato al giudice tutelare il compito di conformare i poteri dell’amministratore e le limitazioni da imporre alla capacità del beneficiario in funzione delle esigenze di protezione della persona e di gestione dei suoi interessi patrimoniali, ricorrendo eventualmente all’ausilio di esperti e qualificati professionisti del settore.

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Cass. civ. n. 2704/1995

A norma dell’art. 418, secondo comma, c.c., ove sia in corso un giudizio diretto alla pronuncia dell’inabilitazione, il tribunale non può, per il principio della domanda, pronunciare d’ufficio l’interdizione dell’incapace, ancorché le emergenze istruttorie dimostrino la sussistenza delle relative condizioni, in mancanza di una espressa richiesta in tal senso formulata dal Pubblico Ministero o da uno degli altri soggetti legittimati a proporre la stessa domanda a mente dell’art. 417, primo comma, c.c., né siffatta domanda di interdizione, non presentata in primo grado, può essere proposta per la prima volta in appello, per il divieto del novum del giudizio di secondo grado posto dall’art. 345 c.p.c.

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Cass. civ. n. 2088/1977

Nel procedimento di interdizione, ove l’interdicendo muoia nelle more del giudizio di cassazione, si determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione dell’intero procedimento, senza, quindi, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio così la sentenza d’appello come quella di primo grado).

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Cass. civ. n. 2692/1974

Le sentenze in materia di interdizione o di inabilitazione possono essere impugnate da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non parteciparono al giudizio. A maggior ragione, quindi, la sentenza può essere impugnata da una delle persone legittimate a chiedere l’interdizione o l’inabilitazione, ai sensi dell’art. 417 c.c., la quale sia intervenuta nel relativo giudizio. La competenza per territorio in materia di interdizione si determina in base al luogo di residenza effettiva o di domicilio dell’interdicendo, senza che si possa opporre che il trasferimento del convenuto da una sede all’altra non sia stato denunziato nei modi stabiliti dall’art. 44 c.c.

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