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Art. 1667 — Difformità e vizi dell’opera

Art. 1667 — Difformità e vizi dell’opera

L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera [ 1665 ] e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall’appaltatore.

Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati [ 1670 ].

L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna [ 181 disp. att.; 240, 855 c. nav. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 16830/2018

L’azione di rivalsa del committente nei confronti dell’appaltatore per le somme erogate a terzi a titolo di risarcimento dei danni prodotti dall’esecuzione dell’opera appaltata è soggetta all’ordinario termine di prescrizione, e non al regime di decadenza e prescrizione breve di cui all’art. 1667 c.c., atteso che in tale ipotesi non viene azionata la speciale garanzia di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., bensì una ordinaria azione di risarcimento danni da inadempimento contrattuale o da illecito extracontrattuale.

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Cass. civ. n. 14815/2018

L’impegno dell’appaltatore ad eliminare i vizi denunciati dal committente costituisce tacito riconoscimento degli stessi e, senza novare l’originaria obbligazione gravante sull’appaltatore, ha l’effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1667 c.c., costituendo fonte di un’autonoma obbligazione di “facere” che si affianca a quella preesistente legale di garanzia. Tale nuova obbligazione, però, poiché non estingue quella originaria, può concernere i soli difetti contestati dal committente, non potendosi estendere ad ogni problematica che sia sorta successivamente con riferimento all’oggetto dell’appalto. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha escluso che l’impegno dell’appaltatore a rimuovere i difetti della “res” assunto prima dell’ultimazione dell’incarico potesse riferirsi a vizi che il committente aveva scoperto dopo la fine dei lavori).

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Cass. civ. n. 18285/2016

Il direttore dei lavori per conto del committente esercita i medesimi poteri di controllo sull’attuazione dell’appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l’opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che da tale attività derivi la sua corresponsabilità con l’appaltatore per i difetti dell’opera derivanti da vizi progettuali, salvo egli sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l’attività, aggiuntiva rispetto a quella oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l’esattezza tecnica del progetto.

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Cass. civ. n. 8700/2016

In materia di appalto, il principio dell’esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini (“nudus minister”) non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui l’obbligazione di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera appaltata al progetto sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, sicché non è esclusa la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.

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Cass. civ. n. 20557/2014

In tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell’appaltatore, vigilando che l’esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell’appaltatore, ovvero per l’omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell’esecuzione dell’opera. (Omissis).

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Cass. civ. n. 2733/2013

In tema di appalto, il riconoscimento da parte dell’appaltatore dei vizi e delle difformità dell’opera, agli effetti dell’art. 1667, secondo comma, c.c., non richiede la confessione giudiziale o stragiudiziale della sua responsabilità, né formule sacramentali e può, pertanto, manifestarsi per fatti concludenti, essendo sufficiente, affinché l’eccezione di decadenza del committente dalla garanzia per vizi possa ritenersi rinunciata e preclusa, che l’appaltatore abbia tenuto, nel corso del giudizio di primo grado, un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi di detta decadenza.

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Cass. civ. n. 8016/2012

L’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale “nudus minister”, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.

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Cass. civ. n. 6263/2012

L’appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dal committente, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che – senza novare l’originaria obbligazione gravante sull’appaltatore – ha l’effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1667 c.c.

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Cass. civ. n. 4454/2012

Nell’appalto privato per la costruzione di un immobile, la vigilanza sulla regolare realizzazione dell’opera, che compete al direttore dei lavori nominato dal committente, non comprende il controllo della qualità dei materiali utilizzati dall’appaltatore.

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Cass. civ. n. 4446/2012

In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. integrano — senza escluderne l’applicazione – i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui l’opera sia stata realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può — al fine di paralizzare la pretesa avversaria — opporre le difformità e i vizi dell’opera, in virtù del principio “inadimplenti non est adimplendum”, richiamato dal secondo periodo dell’ultimo comma dell’art. 1667 c.c., anche quando non abbia proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta.

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Cass. civ. n. 11520/2011

In tema di appalto, ai fini di cui all’art. 1667 c.c., non è necessaria una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell’opera, tale da consentire l’individuazione di ogni anomalia di quest’ultima, essendo, per converso, sufficiente ad impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l’appaltatore una pur sintetica indicazione delle difformità suscettibile di conservare l’azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accertabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto eccessivamente generica la denuncia di “carenze nel fabbricato”, in quanto non idonea a consentire di avere cognizione, sia pure in modo conciso, dei vizi riscontrati). 

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Cass. civ. n. 10927/2011

In tema di contratto di appalto, la responsabilità dell’appaltatore per i vizi dell’opera sussiste ancorché essi siano riconducibili ad una condizione posta in essere da un terzo (nella specie la diversa impresa esecutrice dei lavori di sottofondo del pavimento poi completato dall’appaltatore), essendo invero questi tenuto verso il committente, per aver assunto un’obbligazione di risultato e non di mezzi, a realizzare l’opera a regola d’arte e rispondendo anche per le condizioni imputabili allo stesso committente o a terzi se, conoscendole o potendole conoscere con l’ordinaria diligenza, non le abbia segnalate all’altra parte, né abbia adottato gli accorgimenti opportuni per far conseguire il risultato utile, salvo che, in relazione a tale situazione, ottenga un espresso esonero di responsabilità.

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Cass. civ. n. 470/2010

L’appaltatore risponde dei difetti dell’opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente, sebbene questi presentino vizi o difformità riconoscibili da un tecnico dell’arte o non siano adatti all’opera da eseguire ed i difetti denunziati dal committente derivino da quei vizi o da quella inidoneità.

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Cass. civ. n. 22344/2009

In tema di appalto, ai fini della garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, il riconoscimento del vizio proveniente non dall’appaltatore ma da un subappaltatore, che non abbia operato in rappresentanza o su indicazione dell’appaltatore, non esime il committente dalla denunzia del vizio nel termine di decadenza, stante la reciproca indipendenza del subappalto e dell’appalto, i quali restano distinti e autonomi, nonostante il nesso di derivazione dell’uno dall’altro, sicché nessuna diretta relazione si instaura tra il committente e il subappaltatore. Ne consegue che l’eventuale ammissione da parte del subappaltatore dell’esistenza di difformità o vizi dell’opera non può ritenersi equipollente al loro riconoscimento, il quale deve provenire dall’appaltatore ex art. 1667 c.c., per poter costituire ragione di esonero dalla denunzia che la stessa norma impone al committente di rivolgere, ugualmente all’appaltatore, entro un certo termine, a pena di decadenza dalla garanzia. 

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Cass. civ. n. 20853/2009

In tema di appalto, l’esecuzione da parte dell’appaltatore di riparazioni a seguito di denuncia dei vizi dell’opera da parte del committente deve intendersi come riconoscimento dei vizi stessi e, pertanto, il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 1669 c.c. comincia a decorrere ex novo dal momento in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti. Ne consegue che, nel caso in cui la sufficiente conoscenza dei difetti sia raggiunta solo dopo l’esecuzione delle riparazioni e in conseguenza dell’inefficacia di queste, il termine prescrizionale deve farsi decorrere da questo successivo momento e non dall’esecuzione delle riparazioni. 

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Cass. civ. n. 18402/2009

In tema di appalto, la piena consapevolezza da parte dell’appaltatore dell’esistenza di vizi nell’opera appaltata e del loro carattere occulto agli occhi del committente, unitamente ad un comportamento reticente e di mala fede nei confronti di quest’ultimo, è da ritenersi equivalente al doloso occultamento, quale circostanza idonea ad esonerare il committente medesimo dall’obbligo della denuncia dei vizi, ai sensi dell’art. 1667, secondo comma, c.c. In tema di appalto, qualora l’opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all’esterno, il termine di prescrizione dell’azione di garanzia, ai sensi dell’art. 1667, terzo comma, c.c., decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, essendo onere dell’appaltatore, se mai, dimostrare che il committente ne fosse a conoscenza in data anteriore. (Nella fattispecie, relativa alla costruzione di un immobile, la S.C. in accoglimento del ricorso, ha ritenuto che, trattandosi di vizi consistenti nell’imperfetta esecuzione delle fondamenta, il termine di prescrizione dovesse farsi decorrere non dalla consegna dell’opera, bensì da quando – successivamente – venne depositata nella procedura di accertamento tecnico preventivo la relazione del consulente di ufficio, essendo in tal modo i committenti venuti a conoscenza dell’esistenza dei vizi).

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Cass. civ. n. 2562/2009

In materia di contratto di appalto, in presenza di vizi e difformità, i termini di prescrizione e di decadenza previsti dall’art. 1667 c.c. assumono rilevanza ai fini delle azioni previste dal primo comma dell’art. 1668 c.c.; viceversa, nel caso in cui le difformità o i vizi dell’opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione (art. 1668, secondo comma, c.c.), poiché è fatta valere non tanto la garanzia della perfetta esecuzione, quanto il difetto funzionale della causa, l’azione non può subire limitazioni connesse al decorso del tempo diverse da quelle dell’ordinaria prescrizione, neppure quando la domanda sia stata volontariamente limitata alla diminuzione del prezzo. 

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Cass. civ. n. 27948/2008

In tema di appalto, il riconoscimento dell’appaltatore di vizi e difformità dell’opera, perché sia valido agli effetti dell’articolo 1667, secondo comma, seconda parte, cod. civ., non deve accompagnarsi alla confessione stragiudiziale della sua responsabilità. Pertanto, la denuncia del committente prescritta a pena di decadenza è superflua anche quando l’appaltatore, riconoscendo l’esistenza di vizi o difformità, contesti o neghi – come nel caso di specie, avendo egli imputato al fornitore la consegna di merce difettosa – di doverne rispondere.

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Cass. civ. n. 13431/2007

Nel caso in cui contro l’appaltatore non venga azionata la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., per l’ipotesi in cui l’opera eseguita presenti vizi, difformità o difetti, ma venga formulata una richiesta di pagamento, basata su un’autonoma previsione del capitolato generale dell’appalto lavori, per la riparazione di danni arrecati dai suoi dipendenti, trattandosi di un’ordinaria azione di risarcimento danni resta applicabile la disciplina dettata dagli artt. 1453 e 1455 c.c., con il conseguente assoggettamento agli ordinari termini di prescrizione e non al regime di decadenza e prescrizione breve di cui all’art. 1667 c.c.

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Cass. civ. n. 3752/2007

In materia di appalto, la responsabilità dell’appaltatore per difformità e vizi dell’opera non può essere esclusa per il fatto che il medesimo abbia accettato le direttive dei tecnici della stazione appaltante, perché, nel contratto di appalto, non solo l’esecuzione dell’opera deve avvenire con l’osservanza della perizia necessaria per i lavori da eseguirsi, ma anche l’impostazione dell’opera deve corrispondere ad una funzionalità ed utilizzabilità tali da renderla accettabile, a meno che lo stesso appaltatore non dimostri di aver agito come nudus minister del committente.

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Cass. civ. n. 12995/2006

In tema di contratto di appalto, l’appaltatore è tenuto a realizzare l’opera a regola d’arte, osservando, nell’esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, c.c. quale modello astratto di condotta, che si estrinseca (sia egli professionista o imprenditore) nell’adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell’attività esercitata, volto all’adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell’interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi. Anche laddove egli si attenga alle previsioni del progetto altrui, come nel caso in cui il committente predispone il progetto e fornisce indicazioni sulla relativa realizzazione, l’appaltatore può comunque essere ritenuto responsabile per i vizi dell’opera se, nel fedelmente eseguire il progetto e le indicazioni ricevute, non segnala eventuali carenze ed errori, giacché la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto, mentre va esente da responsabilità laddove il committente, pur reso edotto delle carenze e degli errori, gli richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o gli ribadisca le indicazioni, in tale ipotesi risultando l’appaltatore stesso ridotto a mero nudus minister, cioè passivo strumento nelle mani del primo, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico.

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Cass. civ. n. 8103/2006

La comune responsabilità dell’appaltatore, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., non è esclusa dalle speciali disposizioni contenute negli artt. 1667 e 1668 c.c., e non è da queste ultime disciplinata, perché esse integrano (senza escluderla) l’applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, che rimangono perciò applicabili nei casi in cui l’opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o quando l’appaltatore ha realizzato l’opera con ritardo o, pur avendo eseguito l’opera, si rifiuti di consegnarla. Pertanto, alla stregua di tale principio, diventa applicabile, per il diritto al risarcimento dei danni fondato sulla generale responsabilità dell’appaltatore per inadempimento, il termine di prescrizione in generale previsto per l’esercizio di questo diritto, piuttosto che il termine di due anni risultante dall’art. 1667 c.c.

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Cass. civ. n. 5678/2006

In tema di contratto d’appalto, il «riconoscimento di responsabilità» proveniente dal committente non costituisce autonoma fonte di obbligazione in ordine alla produzione di danni a terzi o alla loro ritardata riparazione, atteso che esso non costituisce, in sé, una delle fonti delle obbligazioni di cui all’art. 1173 c.c.; né rileva che si tratti di appalto di opere e servizi pubblici, che non comporta necessariamente una limitazione assoluta dell’autonomia dell’appaltatore nell’esecuzione dell’opera. (Fattispecie relativa ad allagamento provocato dalla rottura di una conduttura idrica durante lavori di scavo per l’installazione di cavi telefonici).

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Cass. civ. n. 4925/2006

La disciplina che, con riguardo all’appalto, l’articolo 1667 c.c. detta in tema di garanzia per i vizi, e secondo cui, in particolare, la denuncia per i vizi non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto i vizi o li ha occultati, è applicabile anche al contratto d’opera. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto fondata la domanda riconvenzionale di danni del committente di lavori di falegnameria citato in giudizio per il corrispettivo, a causa dei vizi dell’opera; la predetta sentenza era stata censurata per avere ritenuto superata la questione di decadenza del committente dalla garanzia per i vizi a seguito del riconoscimento degli stessi da parte del prestatore d’opera, sostenendo, tra l’altro, che l’articolo 1667 c.c. non è applicabile al contratto d’opera).

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Cass. civ. n. 4366/2006

In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, l’attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sua varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. (Nella specie, relativa a infiltrazioni d’acqua risalenti per capillarità dal sottosuolo, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto la responsabilità del professionista, essendo risultato che il fenomeno derivava da cattiva qualità dei materiali e omessa posa in opera di prodotti impermeabilizzanti, nonostante le previsioni contrattuali).

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Cass. civ. n. 28417/2005

In tema di appalto, l’art.1668 c.c., nell’enunciare il contenuto della garanzia prevista dall’art.1667 c.c., attribuisce al committente, oltre all’azione per l’eliminazione dei vizi dell’opera a spese dell’appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risarcimento dei danni derivanti dalle difformità o dai vizi nel caso di colpa dell’appaltatore(nella specie danni arrecati ad altri beni dell’appaltante), sicché, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell’opera e destinate — seppure con carattere di autonomia e non surrogabili — ad integrarne il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato art. 1667 c.c. si applicano anche all’azione risarcitoria, atteso che il legislatore ha inteso contemperare l’esigenza della tutela del committente a conseguire un’opera immune da difformità e vizi con l’interesse dell’appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell’esecuzione della prestazione.

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Cass. civ. n. 15283/2005

Ai fini della decorrenza dei termini di prescrizione previsti dall’art. 1667 c.c., l’invio di una lettera da parte di uno solo dei coniugi comproprietari dell’appartamento adibito ad abitazione comune, contenente una denuncia di vizi nell’esecuzione di lavori, in difetto della prova del dissenso da parte dell’altro coniuge, è idoneo a far presumere che l’esistenza dei vizi fosse a conoscenza di entrambi.

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Cass. civ. n. 2752/2005

Nel cosiddetto appalto a regia il controllo esercitato dal committente sull’esecuzione dei lavori esula dai normali poteri di verifica ed è così penetrante da privare l’appaltatore di ogni margine di autonomia, riducendolo a strumento passivo dell’iniziativa del committente, sì da giustificarne l’esonero da responsabilità per difetti dell’opera, una volta provato che abbia assunto il ruolo di nudus minister del committente. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto configurabile l’appalto a regia sulla base delle clausole contrattuali, che prevedevano l’obbligo dell’appaltante di fornire tutte le attrezzature e i materiali d’uso, l’esecuzione sotto la direzione esclusiva dell’impresa appaltante e del personale da essa incaricato, la previsione, quale oggetto del contratto, soltanto di prestazioni di manodopera, con contabilizzazione a parte dei lavori a giornata, sfiorando la fattispecie delittuosa di cui alla legge n. 1369/60 sul divieto di intermediazione ed interposizione di lavoro). 

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Cass. civ. n. 14584/2004

Con riguardo ai vizi dell’opera conosciuti o riconoscibili, il committente, che non abbia accettato l’opera medesima, non è tenuto ad alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell’appaltatore, poiché, ai sensi dell’art. 1667, primo comma, c.c., solo tale accettazione comporta liberazione da quella garanzia. Pertanto, prima dell’accettazione e consegna dell’opera non vengono in rilievo problemi di denuncia e di prescrizione per i vizi comunque rilevabili, i quali, se non fatti valere in corso d’opera, possono essere dedotti alla consegna: ma prima dell’accettazione non vi è onere di denuncia, e prima della consegna non decorrono i termini di prescrizione.

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Cass. civ. n. 271/2004

In tema di appalto di opere pubbliche, il dies a quo di decorrenza del termine biennale di prescrizione dell’azione di garanzia per vizi — termine stabilito dall’art. 1667, terzo comma, c.c., non derogato da alcuna norma della disciplina sugli appalti di opere pubbliche — deve essere individuato (così come nell’appalto tra privati) con riferimento alla consegna definitiva dell’opera, che sia, cioè, successiva (o contestuale) alla verifica ed all’accettazione dell’opera stessa, e non già con riguardo ad una eventuale consegna anticipata, con riserva di verifica; ciò tanto più che, nell’appalto di opera pubblica, il soggetto committente ha non solo il diritto di verificare l’opera prima della consegna — come nella disciplina privatistica, ex art. 1665, primo comma, c.c. — ma anche il dovere ineludibile di procedere ad una siffatta verifica attraverso il collaudo (il quale costituisce un atto, oltre che necessario ed obbligatorio, anche formale, nel senso che la volontà di accettare l’opera — a differenza che nell’appalto tra privati, in cui l’accettazione pub essere anche implicita, ex art. 1665, Quarto comma, c.c. — deve sempre essere espressa, subordinata com’è ad una particolare procedura).

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Cass. civ. n. 11149/2003

La responsabilità dell’appaltatore per i vizi e le difformità dell’opera deve essere esclusa qualora il committente si sia ingerito nell’esecuzione dell’opera, riducendo il primo a nudus minister, ovvero abbia incaricato di detta esecuzione una impresa che sapeva essere priva delle capacità tecniche ed organizzative necessarie per la realizzazione dell’opera affidatale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso la responsabilità di una società alla quale era stata appaltata l’estrazione di olio da mandorle, in quanto la committente si era dimostrata a conoscenza dell’inesperienza dell’appaltatrice ed aveva collaborato alla risoluzione dei problemi tecnici esercitando un continuo controllo preventivo nel corso della lavorazione).

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Cass. civ. n. 6754/2003

In tema di appalto la circostanza che l’appaltatore esegua l’opera su progetto del committente o fornito dal committente non lo degrada, per ciò solo, al rango di nudus minister poiché la fase progettuale non interferisce nel contratto e non ne compone la struttura sinallagmatica, esulando dagli obblighi delle rispettive parti. Ne consegue che l’appaltatore è tenuto non solo ad eseguire a regola d’arte il progetto, ma anche a controllare, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità e la completezza del progetto stesso e della direzione dei lavori, segnalando al committente, anche nel caso di ingerenza di costui, gli eventuali errori riscontrati, quando l’errore progettuale consiste nella mancata previsione di accorgimenti e componenti necessari per rendere il prodotto tecnicamente valido e idoneo a soddisfare le esigenze del committente. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilità esclusiva dell’appaltatore per l’applicazione difettosa di numerose valvole per impianti di riscaldamento, prive dei necessari supporti di raccordo tra paretine e traversino, raccomandati e suggeriti dalla migliore tecnica costruttiva).

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Cass. civ. n. 6774/2001

Il committente ha l’onere di provare di aver denunciato all’appaltatore i vizi dell’opera, non facilmente riconoscibili al momento della consegna, entro sessanta giorni dalla scoperta, costituendo tale denuncia una condizione dell’azione di garanzia, essendo quegli assolto da tale onere solo per i vizi dolosamente occultati dall’appaltatore, a meno che il predetto committente non provi che per patto intervenuto con l’appaltatore costui si è obbligato ad eliminarli, con l’effetto di novare la sua obbligazione di garanzia ex lege.

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Cass. civ. n. 1320/2001

L’impegno dell’appaltatore di eliminare i vizi dell’opera oggetto del contratto di appalto comporta l’assunzione di una nuova obbligazione, sempre di garanzia, diversa ed autonoma rispetto a quella originaria, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1667 c.c. e soggetta all’ordinario termine prescrizionale di dieci anni. L’impegno dell’appaltatore di provvedere alla eliminazione dei vizi dell’opera si configura come un implicito unilaterale riconoscimento dell’esistenza di tali vizi e comporta, pertanto, la superfluità di una tempestiva denuncia da parte del committente. Se poi il riconoscimento dei vizi è esplicito ricorre una rinunzia a far valere la inoperatività della garanzia prevista dall’art. 1667 c.c. per inosservanza dei termini di decadenza e di prescrizione ivi previsti.

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Cass. civ. n. 14598/2000

L’appaltatore, essendo tenuto alla realizzazione di un’opera tecnicamente idonea a soddisfare le esigenze del committente risultanti dal contratto, ha il conseguente dovere di rendere edotto il committente medesimo di eventuali obiettive situazioni o carenze del progetto, rilevate o rilevabili con la normale diligenza, ostative all’utilizzazione dell’opera ai fini pattuiti. (Nella specie la responsabilità dell’appaltatore era stata fondata sul rilievo che essendo egli tenuto a fornire un’opera eseguita a regola d’arte, non già ad eseguire supinamente le istruzioni del committente, era tenuto ad avvertire quest’ultimo della inidoneità dello spessore di calcestruzzo, scelto dal committente medesimo, con il quale si doveva effettuare la pavimentazione di un immobile).

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Cass. civ. n. 11854/2000

L’accertamento dei vizi di un’opera appaltata da parte del direttore dei lavori nominato dal committente fa decorrere il termine perla denunzia da parte di questi all’appaltatore, il cui onere non è assolto se la contestazione è effettuata da detto direttore, che non ha il potere di compiere atti giuridici per conto del committente.

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Cass. civ. n. 11783/2000

L’indagine sulla natura e consistenza del suolo sul quale deve essere realizzato un fabbricato non rientra nell’attività di direzione dei lavori, che consiste nella verifica — concretantesi in un’attività intellettuale esplicata mediante visite periodiche e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa e nella emanazione delle disposizioni necessarie alla esecuzione dell’opera — della conformità dell’opera stessa al progetto e alle indicazioni del committente. La predetta indagine, implicante una specifica attività conoscitiva da svolgersi con l’uso di particolari mezzi tecnici, spetta all’appaltatore, quale soggetto obbligato a realizzare l’opera commessagli mettendo a disposizione la propria organizzazione, e che, pertanto, risponde dei vizi della costruzione dipendenti dal cedimento delle fondazioni dovuto alle caratteristiche geologiche del suolo. In solido con l’appaltatore risponderà, ove risulti che i predetti vizi dipendano da una progettazione inadeguata alle predette condizioni geologiche del terreno, anche il progettista. 

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Cass. civ. n. 11359/2000

Costituisce obbligazione del direttore dei lavori, l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, e pertanto egli non si sottrae a responsabilità ove emetta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente.

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Cass. civ. n. 7180/2000

L’obbligazione del direttore dei lavori è un obbligazione di mezzi, tuttavia ciò non significa che il suo incarico debba ritenersi limitato al riscontro della conformità dell’opera al progetto, giacché il direttore dei lavori, come l’appaltatore (e a maggior titolo, attesa la sua preparazione tecnica), è tenuto all’individuazione e alla correzione di eventuali carenze progettuali che impediscono quella «buona riuscita» del lavoro per la quale egli è tenuto ad adoperarsi. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che aveva ritenuto la responsabilità del direttore dei lavori per la mancata coibentazione dei pilastri di un edificio, con conseguente condensazione di umidità, all’interno degli appartamenti, benché tale accorgimento, non fosse previsto dal progetto).

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Cass. civ. n. 6682/2000

In tema di riconoscimento dei vizi dell’opera da parte dell’appaltatore, l’art. 1667 c.c. (applicabile, in parte qua, anche nel caso dei gravi difetti di cui all’art. 1669 c.c.), equipara, alla denuncia, il riconoscimento del vizio, pur se successivo al termine di decadenza stabilito per la denuncia stessa da parte dell’appaltante, con la conseguenza che quest’ultimo non perde il diritto alla garanzia, non essendo normativamente prescritto che l’uno debba avvenire entro il termine stabilito per l’altra. 

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Cass. civ. n. 6088/2000

In tema di appalto gli errori del progetto fornito dal committente ricadono su quest’ultimo ed escludono la responsabilità dell’appaltatore solo quando questi si ponga, rispetto a quello, per espressa previsione contrattuale, come nudus minister, come passivo strumento nelle mani del committente, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza nessuna possibilità di iniziativa e vaglio critico, laddove in ogni altro caso la prestazione dovuta dall’appaltatore implica anche il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto fornitogli.

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Cass. civ. n. 1965/2000

L’appaltatore, anche quando realizzi un progetto altrui sotto il controllo e la vigilanza di un tecnico incaricato dal committente ma conservando una propria autonomia, ha l’obbligo di controllare e correggere gli eventuali errori di progetto in quanto è tenuto ad eseguire l’opera secondo le regole dell’arte e ad assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente; conseguentemente è responsabile per i vizi imputabili al progetto fornito dal committente salvo che abbia operato come nudus minister, in condizione di completa subordinazione alle direttive da quello impartite anche a mezzo del direttore dei lavori.

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Cass. civ. n. 1608/2000

La responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore per gravi difetti riscontrati nell’opera, ancorché possa concorrere con quella di altri soggetti (nella specie opere di pavimentazione e impiantistica effettuate da ditte scelte dal committente) si estende a quanto costituisce il risultato finale dell’opera stessa, quando i difetti denunciati ne compromettano il godimento e la funzione. 

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Cass. civ. n. 972/2000

Qualora il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia ascrivibile alle condotte concorrenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi sono solidalmente responsabili del danno, a nulla rilevando la diversità dei titoli cui si ricollega la responsabilità.

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Cass. civ. n. 14284/1999

In tema di contratto di appalto, la domanda risarcitoria del committente volta a far valere nei confronti dell’appaltatore la garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, è soggetta alla prescrizione biennale di cui all’art. 1667 terzo comma c.c., non applicandosi alla stessa il principio quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum, che opera invece con riguardo alla mera eccezione di garanzia volta a paralizzare la domanda di pagamento dell’appaltatore ai sensi dell’ultimo comma del citato art. 1667 c.c.

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Cass. civ. n. 14239/1999

In tema di appalto la prescrizione biennale di cui all’art. 1667 comma terzo, c.c. opera per tutte le azioni di cui all’art. 1668 c.c., ma non per le comuni azioni contrattuali e per l’eventuale connessa azione di risarcimento dei danni. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto assoggettata alla prescrizione ordinaria l’azione di rivalsa del committente contro l’appaltatore per le somme erogate a terzi per il risarcimento dei danni prodotti dall’esecuzione dell’opera appaltata). 

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Cass. civ. n. 8075/1999

L’appaltatore, anche quando è chiamato a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuto a rispettare le regole dell’arte ed è soggetto a responsabilità anche in caso di ingerenza del committente; tale responsabilità con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori se l’appaltatore, accortosi del vizio, non lo abbia denunziato tempestivamente al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto; in tale ipotesi la responsabilità dell’appaltatore può concorrere, laddove gli errori di progettazione e direzione gli siano imputabili e si tratti di vizi facilmente riconoscibili anche da un profano, ed è esclusiva qualora la sua ingerenza o quella del direttore dei lavori abbiano, per previsione contrattuale, escluso ogni potere di iniziativa e valutazione critica dell’appaltatore relegandolo nella posizione di nudis minister. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilità esclusiva dell’appaltatore per il cedimento della copertura di un edificio realizzata, in assenza di divieti contrattuali di iniziativa, nonostante l’inidoneità delle strutture d’appoggio e la mancata esecuzione a cura del committente di opere ritenute necessarie ed espressamente richieste dall’appaltatore medesimo).

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Cass. civ. n. 664/1999

In tema di contratto d’appalto, il riconoscimento dei difetti dell’opera e la loro eliminazione da parte dell’appaltatore non comporta il riconoscimento della responsabilità per eventuali danni derivanti al committente dai vizi dell’opera e l’assunzione della correlativa obbligazione, distinta da quella adempiuta di garanzia, di risarcire il danno, con conseguente rinuncia a far valere la prescrizione dell’azione relativa.

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Cass. civ. n. 7891/1998

Ove sia prescritta la relativa azione per il decorso di due anni dalla consegna dell’opera, il diritto del committente alla garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera ex art. 1667 c.c. rimane tutelato solo nei limiti dell’ultimo comma della predetta norma, quando l’appaltatore abbia — in via principale o riconvenzionale — richiesto il pagamento del prezzo o di un residuo. Conseguentemente il committente può far valere la predetta garanzia, sempre che la difformità ed i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna, ma al solo scopo di paralizzare la pretesa dell’appaltatore, non anche per ottenere l’attuazione della garanzia attraverso la condanna di quest’ultimo ad eliminare i vizi e le difformità ed a risarcire i danni arrecati.

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Cass. civ. n. 7449/1997

In tema di garanzia per difformità e vizi dell’opera nel contratto di appalto, il termine di decadenza di cui all’art. 1667, secondo comma comincia a decorrere dalla percezione del nesso causale tra segno esteriore del vizio ed opera dell’appaltatore.

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Cass. civ. n. 3520/1997

Il principio, secondo cui l’appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui sotto il controllo e la vigilanza di un tecnico designato dal committente (e salvo il caso eccezionale di esclusione contrattuale di ogni suo potere di iniziativa e valutazione critica), è tenuto non solo ad eseguire a regola d’arte il progetto a cui è chiamato a dare esecuzione, ma anche a controllare, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità e completezza dello stesso, segnalando al committente gli eventuali errori riscontrati, trova applicazione anche quando l’errore progettuale consiste nella mancata previsione di accorgimenti o manufatti necessari per rendere le opere appaltate tecnicamente valide e funzionali rispetto alle esigenze del committente. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità dell’appaltatore per la realizzazione di locali destinati a magazzino per i quali era stata omessa la necessaria impermeabilizzazione del pavimento e delle pareti laterali, poggianti contro il terreno).

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Cass. civ. n. 8567/1996

Il committente convenuto per il pagamento può opporre all’appaltatore le difformità ed i vizi dell’opera da lui tempestivamente denunciati, avvalendosi del principio inadimplenti non est adimplendum al quale si ricollega la più specifica disposizione dell’art. 1667 comma secondo ultima parte del codice civile, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed indipendentemente, quindi, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di questa domanda, che può anche mancare senza pregiudizio alcuno per la proponibilità della eccezione.

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Cass. civ. n. 4619/1996

Nel contratto di appalto il termine per la denuncia dei vizi e delle difformità dell’opera ai sensi dell’art. 1667 c.c., nel caso in cui il committente sia un condominio, decorre dal momento in cui l’amministratore abbia acquisito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell’opera e non dal giorno in cui l’amministratore ne renda edotti i condomini in sede assembleare, posto che rientra fra i poteri dell’amministratore il compimento degli atti conservativi di diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio, per cui è da tale momento che il condominio in persona dell’amministratore che lo rappresenta è posto in grado di agire per far valere la garanzia.

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Cass. civ. n. 169/1996

In materia di appalto il potere di controllo e di vigilanza del direttore dei lavori preposto dal committente non annullano l’autonomia dell’appaltatore che, salvo patto contrario, rimane conseguentemente tenuto a rispettare, nella esecuzione dell’appalto, le regole dell’arte, al fine di assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente, e, perciò, a controllare, tra l’altro, la qualità del materiale impiegato rispondendo dei vizi di tale materiale anche quando questo è fornito dal committente o da produttore da questo indicato, a meno che non provi che il controllo richieda cognizioni tecniche che eccedevano i limiti della diligenza dovuta o che ha dato pronto avviso al committente della inadeguata qualità del materiale ricevuto. La responsabilità del costruttore per i vizi della cosa, siano questi riconducibili alla fattispecie regolata dall’art. 1669 c.c. o a quella dell’art. 1667 dello stesso codice, non può essere esclusa dall’errata esecuzione di interventi riparatori del committente o dei suoi aventi causa, tenuti a non aggravare le conseguenze del vizio e non a ripararlo.

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Cass. civ. n. 5099/1995

L’appaltatore che debba eseguire un progetto fornitogli dal committente è responsabile verso quest’ultimo per i vizi dell’opera derivanti da errori dello stesso progetto, sia nel caso in cui pur essendosi accorto di tali errori non li abbia tempestivamente denunziati al committente, sia se non li abbia rilevati, ma avrebbe potuto e dovuto riconoscerli con la normale diligenza nei limiti delle sue cognizioni tecniche. L’appaltatore è invece esentato da responsabilità se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguire il progetto come nudus minister per le insistenze del committente ed a rischio del medesimo.

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Cass. civ. n. 5981/1994

Il principio in base al quale l’autonomia e la responsabilità dell’appaltatore nell’esecuzione dell’opera non vengono meno per il fatto che egli abbia ottemperato a specifiche richieste o direttive del committente opera a tutela dei diritti assoluti dei terzi che possono subire lesioni per effetto della supina esecuzione da parte dell’appaltatore di dette direttive, ma non anche nei rapporti interni tra appaltatore (o prestatore d’opera) e committente, nei quali obbligo del primo è solo quello di prospettare al secondo gli inconvenienti tecnici ed eventualmente i pericoli derivanti dall’esecuzione dell’opera secondo le sue direttive e richieste, ma non quello di rifiutare il compimento dell’opera stessa. (Nella specie, il prestatore d’opera aveva prospettato l’inadeguatezza degli interventi di riparazione parziale del motore di un autoveicolo che il committente aveva egualmente voluti).

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Cass. civ. n. 9001/1992

La responsabilità dell’appaltatore per le difformità ed i vizi dell’opera appaltata, specificamente regolata dall’art. 1668 c.c. senza escludere l’applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, deve estendersi anche alla mancanza di qualità (essenziali o pattuite), non essendo ipotizzabile una diversità di disciplina tra le predette ipotesi, che in egual modo concretano forme di inadempimento contrattuale dell’appaltatore.

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Cass. civ. n. 2110/1991

Qualora, nel giudizio promosso dal committente nei confronti dell’appaltatore, con azione di garanzia ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., venga disposta consulenza tecnica, su istanza anche del convenuto, o comunque con la sua adesione o partecipazione, al fine di accertare difformità o vizi occulti dell’opera, si deve escludere che l’attore, in relazione ai difetti riscontrati da tale consulenza, sia tenuto, a pena di decadenza, alla denuncia contemplata dal secondo comma del cit. art. 1667, dato che la controparte già conosce od è in grado di conoscere l’esito dell’indagine peritale.

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Cass. civ. n. 6970/1982

In tema di appalto, ai fini della decadenza dal diritto di far valere la garanzia per i vizi dell’opera, il dies a quo del relativo termine coincide, ai sensi dell’art. 1667, secondo comma, c.c., con il giorno della scoperta dei vizi, che presuppone la consegna dell’opera.

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