Art. 2203 – Codice civile – Preposizione institoria

È institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale [425, 2195, 2196, n. 5].

La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa [2197, 2205].

Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto [1716], 2257].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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