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Art. 2203 — Preposizione institoria

Art. 2203 — Preposizione institoria

È institore colui che è preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale [ 425, 2195, 2196, n. 5 ].

La preposizione può essere limitata all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa [ 2197, 2205 ].

Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto [ 1716 ], 2257 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 16532/2016

La qualità di institore è da porre in correlazione con la preposizione, operata dall’imprenditore, all’esercizio dell’impresa commerciale, indipendentemente dall’inquadramento professionale del preposto dal punto di vista della carriera, dal conferimento di procura o comunque dall’utilizzo di forme solenni, sicché il preposto ad una sede secondaria dell’impresa (nella specie, la succursale di una banca) è per ciò stesso institore, salva prova contraria, acquisendone automaticamente i relativi poteri rappresentativi e divenendo, pertanto, destinatario della notificazione di atti processuali indirizzati al preponente.

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Cass. civ. n. 21811/2015

La costituzione di un rapporto di natura institoria ex art. 2203 c.c., pur potendo desumersi da elementi presuntivi anche in assenza di un formale atto di conferimento di qualifica e procura da parte dell’imprenditore, deve tuttavia essere accertata con specifico riferimento alla fattispecie concreta e mediante applicazione degli ordinari criteri di ripartizione dell’onere probatorio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non potersi desumere la qualità di institore in capo ad una società dalla sua autonoma personalità giuridica, né dalla qualità di agente generale dell’imprenditore e neppure dal rapporto di controllo o collegamento tra la società e quella asseritamente preponente, trattandosi di elementi inconferenti ai fini della prova circa la sussistenza di una preposizione institoria, solitamente riferibile alla persona fisica legata all’imprenditore da un rapporto di subordinazione organica, sebbene al massimo livello di autonomia gestionale).

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Cass. civ. n. 8973/2011

L’attività posta in essere dalle filiali o succursali di una banca, in quanto prive di personalità giuridica, così come indicato nella Direttiva CEE n. 780 del 12 dicembre 1977 ed espressamente ribadito dall’art. 1, lett. e), del d.l.vo 1 settembre 1993, n. 385, deve essere imputata all’istituto di credito di cui costituiscono un’emanazione periferica, non essendo tali stabilimenti sottratti al regime generale delle sedi secondarie delle imprese operanti in forma societaria. Ai dirigenti preposti a tali filiali e succursali, peraltro, è, di regola, riconosciuta la qualità di institore, ai sensi dell’art. 2203 c.c., dalla quale deriva la loro legittimazione attiva e passiva in giudizio in nome della banca preponente con imputazione a quest’ultima dell’attività giudiziaria da essi svolta.

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Cass. civ. n. 3022/2003

La preposizione institoria non richiede l’adozione di forme solenni, né la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l’institore e l’imprenditore. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte di una procura generale rilasciata da un imprenditore al proprio figlio per motivi di salute, aveva ritenuto realizzata non una preposizione institoria bensì una forma di trasferimento dell’impresa ed aveva perciò dichiarato nullo per vizio di forma il licenziamento intimato oralmente dal procuratore e per iscritto dall’imprenditore, ritenendo che quest’ultimo, col trasferimento, avesse perso il poter di direzione dell’impresa).

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Cass. civ. n. 9131/1997

Determinati ausiliari dell’imprenditore, e precisamente gli institori, i procuratori e i commessi, sono investiti in quanto tali, indipendentemente da uno specifico conferimento di procura, di Un potere di rappresentanza commisurato, quanto alla sua ampiezza, alle mansioni loro affidate dall’imprenditore, salvo il potere di quest’ultimo di limitare (ma non escludere) detta sfera rappresentativa, con le modalità e con gli effetti, per quanto riguarda gli institori e i procuratori, di cui agli artt. 2206, 2207 e 2209 c.c. Ne consegue che deve ritenersi organico il rapporto alla base dei poteri del procuratore dell’imprenditore e quest’ultimo, se viene prodotta in giudizio contro di lui una scrittura privata sottoscritta a nome dell’impresa da un suo procuratore, ha il potere di disconoscerne in giudizio la sottoscrizione a norma dell’art. 214 c.p.c.

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Cass. civ. n. 2020/1993

La preposizione institoria, essendo caratterizzata dall’ampiezza dei poteri rappresentativi che fanno dell’institore lo alter ego dell’imprenditore, postula la volontà di quest’ultimo di delegare al preposto poteri di gestione del tutto coincidenti con i propri, e, pertanto, mentre è insita, a norma dell’art. 2203 c.c., nella preposizione ad una sede o ad un ramo dell’attività dell’impresa, non è di per sé evincibile dalla preposizione a singoli uffici (nella specie: ufficio-vendite), ancorché dotati di una certa autonomia operativa nell’ambito dell’organizzazione imprenditoriale.

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