Art. 2205 – Codice civile – Obblighi dell’institore

Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto [2203], l'institore è tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese [2188, 2190, 2194, 2195, 2196, 2197] e la tenuta delle scritture contabili [2214].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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