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Art. 2197 — Sedi secondarie

Art. 2197 — Sedi secondarie

L’imprenditore [ 2205 ] che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie [ 1510 ] con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese [ 2188 ] del luogo dove è la sede principale dell’impresa [ 2189, 2196, n. 4 ].

Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all’ufficio del luogo nel quale è istituita la sede secondaria [ 2203 2 ], indicando altresì la sede principale, e il cognome e il nome del rappresentante preposto alla sede secondaria. [ Il rappresentante deve depositare presso il medesimo ufficio la sua firma autografa ].

La disposizione del secondo comma si applica anche all’imprenditore che ha all’estero la sede principale dell’impresa [ 2506 ].

L’imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all’estero deve, entro trenta giorni chiederne l’iscrizione all’ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale [ 2194 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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