Art. 2506 quater – Codice civile – Effetti della scissione
La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'articolo 2501 ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. Si applica il quarto comma dell'articolo 2504 bis.
Qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa.
Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 13127/2025
In tema di revocatoria fallimentare, sussiste la responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 2506 quater, comma 3 c.c., della società beneficiaria della scissione, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato, per il debito restitutorio conseguente alla dichiarazione di inefficacia ex art. 64 l.fall. dell'atto di cessione dei crediti tra la società cedente, poi dichiarata fallita, e la società cessionaria, poi oggetto di scissione, a condizione che il predetto debito restitutorio e la dichiarazione di fallimento siano anteriori rispetto all'atto di scissione societaria.
Cass. civ. n. 17188/2024
In ragione dell'assimilazione delle obbligazioni per premi e contributi previdenziali alle obbligazioni tributarie, la speciale disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 173, comma 13, del d.P.R. n. 917 del 1986, e 15, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui le società partecipanti alla scissione, in deroga alla previsione dell'art. 2506-quater, comma 3, c.c., rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni tributarie già gravanti sulla società scissa e relative a periodi di imposta antecedenti alla scissione, si applica anche ai crediti per contributi e premi dovuti agli enti previdenziali.
Cass. civ. n. 2457/2024
In tema di scissione societaria, la responsabilità solidale prevista dall'art. 2506 quater c.c., presupponendo la verifica dell'inadempimento della società a cui fa carico il debito sulla base del progetto di scissione, ha natura sussidiaria o dipendente, dando luogo, in sede di impugnazione, ad un litisconsorzio processuale necessario per inscindibilità di cause, atteso il rapporto di subordinazione logica e di pregiudizialità tra le domande rivolte nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali.
Cass. civ. n. 11004/2023
Con riferimento ai segni distintivi, la scissione parziale societaria dà luogo ad una vicenda non meramente organizzativa, ma sostanzialmente traslativa dei beni inclusi nel patrimonio attribuito alla società beneficiaria della scissione, con la conseguenza che, essendo il marchio e la denominazione sociale dei segni distintivi autonomi - avendo il primo la funzione di identificare i prodotti fabbricati o commercializzati od i servizi resi da un imprenditore, la seconda quella di individuare la società come soggetto di diritto - l'attribuzione del marchio non implica anche il trasferimento della denominazione sociale, la quale può essere oggetto di valido trasferimento "inter vivos", anche ove assimilata alla ditta sociale, solo nel caso in cui sia ceduta l'intera azienda, previo espresso consenso dell'alienante.
Cass. civ. n. 6967/2023
In tema di imposte sui dividendi azionari corrisposti da società italiana a società estera (nella specie, di diritto austriaco), sottoposta a scissione parziale, la legittimazione a richiedere il credito d'imposta sui dividendi, maturato dalla società scissa, spetta alla società beneficiaria, poiché la scissione societaria produce effetti traslativi, dando luogo ad una successione a titolo particolare nelle posizioni giuridiche trasferite.
Cass. civ. n. 5287/2023
Nel caso in cui, in pendenza del giudizio d'appello, si verifichi un fenomeno riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 111 c.p.c., non emerso né in tale fase, né nella fase di legittimità, il successivo giudizio di rinvio deve necessariamente proseguire tanto nei confronti del preteso successore a titolo particolare, quanto della parte originaria, quale litisconsorte "ex lege", e, in caso di scissione di quest'ultima, anche nei confronti delle società derivanti dalla scissione, quali successori a titolo universale della società scissa ex artt. 2506 e ss. c.c., sicché, in caso di mancata riassunzione del processo ex art. 392 c.p.c. nei confronti delle predette parti, il giudice è tenuto a ordinare l'integrazione del contraddittorio, potendo il difetto di integrità del contraddittorio essere rilevato, anche d'ufficio, in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 3591/2023
In tema di reddito imponibile delle società facenti parte di un gruppo che ha adottato il regime fiscale della tassazione di gruppo, in caso di scissione societaria parziale, le perdite generate dalla società scissa nel corso del consolidato fiscale possono essere oggetto di riparto con la società beneficiaria, in proporzione al patrimonio netto a quest'ultima attribuito, a condizione che si tratti di perdite prodotte dalla scissa consolidante per effetto della propria gestione patrimoniale, non di quelle generate per effetto delle rettifiche di consolidato di cui agli artt. 122 e 123 del T.u.i.r..
Cass. civ. n. 23225/2016
La scissione societaria disciplinata dagli artt. 2506 e ss. c.c., come modificati dal d.lgs n. 6 del 2003 con effetti dall'1 gennaio 2004, consistendo nel trasferimento del patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione di azioni o di quote delle stesse ai soci della società scissa, produce effetti traslativi, che, sul piano processuale, non determinano l'estinzione di quest'ultima ed il subingresso di quella o di quelle risultanti dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, ma una successione a titolo particolare nel diritto controverso, che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 111 c.p.c., con conseguente facoltà per il successore di resistere con controricorso all'impugnazione "ex adverso" proposta, davanti alla Suprema Corte, nei confronti del suo dante causa, pur quando non abbia partecipato al processo nei gradi precedenti.
Cass. civ. n. 4455/2016
Nel caso di scissione di società, l'art. 2504 decies, comma 2, c.c. (applicabile "ratione temporis", oggi art. 2506 quater, comma 3, c.c.) va interpretato nel senso che la società scissa risponde in via solidale, unitamente alla società di nuova costituzione, beneficiaria di una parte del patrimonio originario, del debito a quest'ultima trasferito o mantenuto. Tali debitrici solidali, peraltro, sono tenute con modalità diverse: da un lato, infatti, la responsabilità della società scissa, presupponendo che il credito da far valere sia rimasto insoddisfatto, postula solo la previa costituzione in mora della società beneficiaria (cd. "beneficium ordinis"), non anche la sua preventiva escussione; dall'altro, esclusivamente la società cui il debito è trasferito o mantenuto risponde dell'intero debito, mentre la società scissa risponde nei limiti della quota di patrimonio netto rimastale al momento della scissione e, dunque, disponibile per il soddisfacimento dei creditori, atteso che la suddetta disposizione tende a mantenere integre le garanzie dei creditori sociali per l'ipotesi di scissione, non anche ad accrescerle.
Cass. civ. n. 26043/2013
Nel caso di scissione di società, qualora il valore reale del patrimonio attribuito alla società neo-costituita sia negativo, si realizza un'ipotesi di scissione cosiddetta negativa, da ritenersi non consentita, in quanto non potrebbe sussistere alcun valore di cambio e, conseguentemente, non potrebbe aversi una distribuzione di azioni, fermo restando che, l'invalidità della scissione non può essere pronunciata dopo il decorso, senza opposizione da parte dei creditori, del termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di scissione e dopo l'iscrizione dell'ultimo atto della scissione nel medesimo registro. Ne consegue che, in tale evenienza, si producono gli effetti previsti dall'art. 2506 quater, terzo comma, cod. civ. e, pertanto, l'insolvenza della società scissa e della società beneficiaria deve essere valutata separatamente, avuto riguardo agli elementi attivi e passivi del patrimonio di ciascuna società e tenendo presenti i limiti di responsabilità in relazione rispettivamente alle obbligazioni transitate nel patrimonio della società beneficiaria e alle obbligazioni rimaste nel patrimonio della società scissa.
Cass. civ. n. 5874/2012
Nella disciplina dettata dagli art. 2504 septies c.c. (applicabile "ratione temporis"), la scissione parziale di una società, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione da parte della nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio; detto trasferimento non determina l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi invece come successione a titolo particolare nel diritto controverso, che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 111 c.p.c., con la conseguente facoltà del successore di spiegare intervento nel giudizio e d'impugnare la sentenza eventualmente pronunciata nei confronti del dante causa; in tal caso, il successore ha, tuttavia, l'onere di allegare la propria qualità e di offrire la prova delle circostanze che costituiscono i presupposti della sua legittimazione mediante riscontri documentali, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contradditorio, è rilevabile anche d'ufficio.
Cass. civ. n. 30246/2011
La scissione societaria di cui agli artt. 2506 e ss. c.c. costituisce una ipotesi di successione a titolo particolare nel processo, ai sensi dell'art. 111 c.p.c..
Cass. civ. n. 15088/2001
In caso di scissione di una società l'art. 2504 decies c.c. prevede la responsabilità solidale, per il debito della medesima, di tutte le società beneficiarie della scissione, sia preesistenti che di nuova costituzione, ma, mentre la società a cui secondo il progetto di scissione (art. 2504 octies c.c.) il debito fa carico risponde illimitatamente, le altre società rispondono nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto trasferito o rimasto, e solo in via sussidiaria, ove la società preventivamente escussa non abbia adempiuto; tale limite di responsabilità, fatto valere nei confronti del creditore della società scissa che agisce per l'adempimento del debito, si configura come un'eccezione, ed è pertanto proponibile per la prima volta in appello a norma dell'art. 345 c.p.c. nel testo preriformato, ancora applicabile ai processi in corso che siano stati introdotti prima del 30 aprile 1995.
Cass. civ. n. 6143/2001
In caso di scissione totalitaria di una società per azioni a norma dell'art. 2504 septies c.c., con contestuale costituzione di una pluralità di società, si verifica una successione a titolo universale tra la società oggetto di scissione — che si estingue senza prima passare attraverso la fase di liquidazione — e le nuove società, con frazionamento tra queste ultime del patrimonio della società scissa e dei relativi rapporti. Ne consegue che il lavoratore che abbia cessato di lavorare alle dipendenze della società poi scissa, prima della sua estinzione, nell'instaurare una controversia di lavoro nei confronti della società di nuova costituzione che abbia acquisito il settore aziendale presso cui lavorava, può convenire la stessa, in applicazione dell'art. 413, secondo comma, c.p.c., davanti al foro della dipendenza a cui egli era addetto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, che sia passata nell'ambito dell'organizzazione di detta nuova società; infatti, nel quadro del fenomeno successorio che caratterizza la scissione societaria, alla nuova società si trasferisce anche la situazione di fatto e diritto rilevante ai fini della competenza processuale, né in senso contrario si può richiamare il disposto dell'art. 413, terzo comma, anche perché il trasferimento di azienda cui fa riferimento questa disposizione consiste nella dislocazione territoriale della sede dell'azienda, e non nel trasferimento di un complesso aziendale da un soggetto a un altro.