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Art. 650 — Fissazione di un termine per la rinunzia

Art. 650 — Fissazione di un termine per la rinunzia

Chiunque ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà [ 649 c. 1 c.c. ] di rinunziare [ 481, 519, 645 c.c. ]. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare [ 749 c.p.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 4547/2009

L’istituto della compensazione e la relativa normativa codicistica – ivi compreso l’art. 1246 cod. civ sui limiti della compensabilità dei crediti – presuppongono l’autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e non operano quando essi nascano dal medesimo rapporto, il quale può comportare soltanto una compensazione in senso improprio, ossia un semplice accertamento contabile di dare e avere, come avviene quando debbano accertarsi le spettanze del lavoratore autonomo o subordinato. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio anzidetto, ha confermato la decisione impugnata, con la quale era stata disposta la compensazione tra le somme dovute dai lavoratori per la restituzione del trattamento di fine rapporto – erogate a seguito di licenziamento poi dichiarato illegittimo – e le somme dovute dal datore di lavoro per mensilità retributive arretrate).

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Cass. pen. n. 12959/2006

Non integra gli estremi della revoca della costituzione di parte civile, ex art. 82, comma secondo, c.p.p., la mancata presentazione di conclusioni scritte nel giudizio di appello, posto che, in virtù del principio di immanenza della costituzione di parte civile, le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo, con la conseguenza che deve escludersi, in forza della clausola di applicabilità enunciata dall’art. 598 c.p.p., l’operatività in appello della disposizione sanzionatoria, in chiave processuale, prevista dall’art. 82 c.p.p.

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