Art. 558 – Codice civile – Modo di ridurre le disposizioni testamentarie
La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari [553, 554 c.c.].
Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari [536 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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