Art. 775 – Codice civile – Donazione fatta da persona incapace d’intendere o di volere

La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, [414 c.c.] si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta [429, 591 n. 3 c.c.], può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa [377, 428, 799 c.c.].

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta [1442 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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