Art. 775 – Codice civile – Donazione fatta da persona incapace d’intendere o di volere

La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, [414 c.c.] si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta [429, 591 n. 3 c.c.], può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa [377, 428, 799 c.c.].

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta [1442 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3263/2016

Nell'assicurazione sulla vita la designazione quale terzo beneficiario di persona non legata al designante da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a spirito di liberalità, e costituisce una donazione indiretta. Ne consegue che è ad essa applicabile l'art. 775 c.c., e se compiuta da incapace naturale è annullabile a prescindere dal pregiudizio che quest'ultimo possa averne risentito. Deve peraltro precisarsi che il donatum originario è costituito dai premi versati all'assicuratore giacché il pagamento del premio ha integrato il c.d. negozio-mezzo (l'assicurazione) utilizzato per conseguire il negozio-fine (la donazione), mentre il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore ha costituito il risultato finale utile dell'operazione per il beneficiario.

Cass. civ. n. 206/2008

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 775, secondo comma, c.c., censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che gli eredi del donante, divenuti tali successivamente alla decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per proporre l'azione di annullamento della donazione per incapacità di intendere e volere, non possano più chiedere l'annullamento dell'atto di liberalità. Non sussiste, infatti, alcuna ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi sia divenuto erede prima della decorrenza del suddetto termine, posto che solo quest'ultimo è titolare del diritto ad ottenere l'annullamento della donazione, mentre chi sia divenuto erede successivamente al decorso del termine non è più titolare di tale diritto, che si è già prescritto in capo al suo dante causa, sicché le posizioni poste a raffronto non sono comparabili.

Cass. civ. n. 6414/1984

Rientrano fra i contratti, a titolo gratuito, e non fra quelli commutativi, sia le donazioni remuneratorie, fatte per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario, sia quelle modali, in cui il modus, che è limitazione del beneficio mediante un'obbligazione accessoria posta a carico del donatario, non può equipararsi alla controprestazione propria dei contratti a titolo oneroso, e non è perciò idoneo a mutare la causa del contratto, che resta a titolo gratuito. Di conseguenza, per l'annullamento delle donazioni remuneratorie e modali, come di ogni altra donazione fatta da persona incapace di intendere e di volere, non sono richiesti, ai sensi dello specifico disposto dell'art. 775 c.c. né il pregiudizio del donante, né la malafede del donatario trovando riferimento tali condizioni, previste dagli artt. 428 e 1425 c.c., in rapporti di corrispettività e di equivalenza tra le prestazioni che sono pertinenti ai soli contratti a titolo oneroso.

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