Art. 779 – Codice civile – Donazione a favore del tutore o protutore

È nulla la donazione [1418 c.c.] a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo [385, 388 c.c.].

Si applicano le disposizioni dell'articolo 599.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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Cass. civ. n. 3941/2025

L'art. 779 c.c. prevede una speciale e temporanea incapacità a ricevere la donazione da parte di colui che ha rivestito l'incarico di tutore o protutore del donante, se non è prima approvato il conto o estinta l'azione per il rendimento del conto e la medesima incapacità, in virtù dell'art 411 c.c., si applica anche all'amministratore di sostegno, ogniqualvolta i compiti allo stesso demandati richiedono la presentazione di un rendiconto, trattandosi di disposizione diretta a salvaguardare la regolarità e la trasparenza della procedura di rendiconto, evitando che poste attive del patrimonio del donante vengano trasferite al soggetto che ne ha amministrato i beni prima che siano chiariti tutti gli aspetti della gestione.

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