Art. 388 – Codice civile – Divieto di convenzioni prima che sia decorso un anno dall’approvazione del conto

Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore [2] può aver luogo prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto [386] della tutela [295, 596, 779].

La convenzione può essere annullata [1425, 1441] su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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