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Art. 388 — Divieto di convenzioni prima dell’approvazione del conto

Art. 388 — Divieto di convenzioni prima dell’approvazione del conto

Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore [ 2 ] può aver luogo prima che sia decorso un anno dall’approvazione del conto [ 386 ] della tutela [ 295, 596, 779 ].

La convenzione può essere annullata [ 1425, 1441 ] su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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