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Art. 972 — Devoluzione

Art. 972 — Devoluzione

Il concedente può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico [ 2653 n. 2 ] :

  1. 1) se l’enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all’obbligo di migliorarlo;
  2. 2) se l’enfiteuta è in mora nel pagamento di due annualità di canone [ 1219 ]. La devoluzione non ha luogo se l’enfiteuta ha effettuato il pagamento dei canoni maturati prima che sia intervenuta nel giudizio sentenza, ancorché di primo grado, che abbia accolto la domanda [ 1453 3 ].

La domanda di devoluzione [ 2653 n. 2 ] non preclude all’enfiteuta il diritto di affrancare, sempre che ricorrano le condizioni previste dall’articolo 971.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 13595/2000

L’abrogazione, per effetto dell’art. 8 della legge 22 luglio 1966, n. 607 in materia di enfiteusi, del secondo e del terzo periodo dell’articolo 972 c.c., che disponeva la prevalenza della domanda di devoluzione del fondo enfiteutico, in caso di grave deterioramento del medesimo da parte dell’utilista, sulla domanda di questi di affrancazione, non incide sul giudizio già instaurato per fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore.

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