Art. 972 – Codice civile – Devoluzione
Il concedente può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico [2653 n. 2]:
1) se l'enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all'obbligo di migliorarlo;
2) se l'enfiteuta è in mora nel pagamento di due annualità di canone [1219]. La devoluzione non ha luogo se l'enfiteuta ha effettuato il pagamento dei canoni maturati prima che sia intervenuta nel giudizio sentenza, ancorché di primo grado, che abbia accolto la domanda [1453 comma 3].
La domanda di devoluzione [2653 n. 2] non preclude all'enfiteuta il diritto di affrancare, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 971.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 17746/2024
In tema di enfiteusi, il sistema delineato dagli artt. 971, 972 e 973 c.c., in tema di domande di affrancazione, di devoluzione o di risoluzione per inadempimento, sancisce la prevalenza del diritto potestativo dell'enfiteuta all'affrancazione sul diritto potestativo del concedente alla risoluzione del contratto per inadempimento.
Cass. civ. n. 16724/2023
In tema di enfiteusi, il diritto potestativo dell'enfiteuta all'affrancazione prevale sul diritto potestativo del concedente alla risoluzione del contratto per inadempimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante la particolare gravità dell'inadempimento dell'enfiteuta che aveva abusivamente edificato sui terreni ricevuti in concessione dal P.A., per una finalità speculativa).
Cass. civ. n. 7963/2020
La distinzione tra transazione "novativa" e "conservativa" assume rilievo dirimente ai fini dell'applicazione dell'art. 1972 c.c.: la transazione novativa che interviene su un titolo nullo è sanzionata con la nullità (comma 1) soltanto se relativa a un contratto illecito (per illiceità della causa o del motivo comune a entrambe le parti) ed è invece annullabile negli altri casi, ma il vizio del negozio può essere fatto valere soltanto dalla parte che ha ignorato la causa di invalidità (comma 2); la transazione conservativa, riguardante l'esecuzione o gli effetti di un negozio nullo, è sempre affetta da nullità, ancorché le parti ne abbiano trattato, perché essa regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di questo. (Nella specie, la S.C. - nel correggere la motivazione della sentenza impugnata, che aveva erroneamente qualificato come conservativo l'accordo transattivo delle parti contenente la risoluzione consensuale dei contratti di franchising e la disciplina di nuove obbligazioni - ha statuito che la dedotta nullità dei contratti di affiliazione societaria per inosservanza della normativa interna e comunitaria non poteva dar luogo ad annullamento della transazione novativa ex art. 1972, comma 2, c.c., trattandosi di pretesa invalidità del titolo non ignota alle società affiliate).
Cass. civ. n. 10865/2019
L'art. 1972, comma 1, c.c., sancisce la nullità della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti, e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1325 c.c., o per altre ragioni, mentre l'invalidità di cui al comma 2 del medesimo articolo consegue alla nullità di singole clausole del contratto base solo quando di esse risulti, ai sensi dell'art. 1419 c.c., l'essenzialità rispetto al contratto stesso.
Cass. civ. n. 26520/2018
La devoluzione del fondo enfiteutico può essere separatamente richiesta nei confronti di ciascuno dei coenfiteuti, non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Ne deriva che la pronuncia di devoluzione è utilmente resa nei limiti delle quote dei concessionari evocati in giudizio e non si estende all'enfiteuta che non ne sia stato parte, né pregiudica i suoi diritti sull'intero fondo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inidoneo a determinare la nullità di un procedimento ex art. 972 c.c., promosso contro più coenfiteuti, il fatto che il giudizio di primo grado si fosse svolto nei confronti di un soggetto diverso, ancorché omonimo, da uno dei concessionari e che il giudice di appello non avesse disposto la rimessione della causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio).
Cass. civ. n. 26168/2018
La rinuncia in sede transattiva avente a oggetto non il contratto illecito, quanto l'azione di nullità volta all'accertamento di tale illiceità, costituisce una rinuncia ai diritti conseguenti alla declaratoria giudiziale della nullità, in contrasto con l'art. 1972, comma 1, c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha statuito che la rinuncia a un'azione di nullità di un contratto per violazione del patto commissorio traente causa da un contratto di transazione, volto a chiudere la lite pendente, fosse priva di fondamento causale, siccome fondata su una transazione nulla per contrasto con il divieto stabilito dall'art. 1972 c.c.).
Cass. civ. n. 23064/2016
La transazione può avere efficacia novativa quando risulti una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato nell'accordo transattivo, di guisa che dall'atto sorgano reciproche obbligazioni oggettivamente diverse da quelle preesistenti. Pertanto, al di fuori dell'ipotesi di un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso.
Cass. civ. n. 2413/2016
L'art. 1972, comma 1, c.c. sancisce la nullità della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti, e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1325 c.c. o per altre ragioni, mentre l'invalidità di cui al comma 2 del medesimo articolo consegue alla nullità di singole clausole del contratto base solo quando di esse risulti, ai sensi dell'art. 1419 c.c., l'essenzialità rispetto al contratto stesso. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la nullità di una transazione vertente su un contratto di conto corrente bancario con clausole di commissione di massimo scoperto, di rinvio agli usi su piazza e di anatocismo nulle, non essendo stata allegata alcuna illiceità della causa di quel contratto, né dedotta la sussistenza di un motivo illecito comune alle parti, nè affermata l'essenzialità di quelle clausole nell'economia del contratto medesimo).
Cass. civ. n. 15841/2014
La transazione novativa, ovvero quella che ha per oggetto il titolo e non la sua esecuzione, se interviene su un titolo nullo è annullabile, ma il vizio del negozio, agli effetti dell'art. 1972, secondo comma, cod. civ., può essere fatto valere soltanto dalla parte che abbia ignorato la causa di nullità.
Cass. civ. n. 8776/2012
La nullità della transazione su titolo nullo ex art. 1972 c.c. non consegue alla nullità di singole clausole del contratto base, se di esse non risulti, ai sensi dell'art. 1419 c.c., l'essenzialità rispetto al contratto stesso. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, dichiarate nulle le clausole di commissione massimo scoperto, rinvio agli usi su piazza e anatocismo inerenti ad un contratto di conto corrente bancario, aveva esteso la declaratoria di nullità alla transazione intervenuta sul medesimo contratto, omettendo di verificare se, nell'economia di quest'ultimo, le clausole nulle fossero essenziali).
Cass. civ. n. 13595/2000
L'abrogazione, per effetto dell'art. 8 della legge 22 luglio 1966, n. 607 in materia di enfiteusi, del secondo e del terzo periodo dell'articolo 972 c.c., che disponeva la prevalenza della domanda di devoluzione del fondo enfiteutico, in caso di grave deterioramento del medesimo da parte dell'utilista, sulla domanda di questi di affrancazione, non incide sul giudizio già instaurato per fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore.
Cass. civ. n. 6703/1998
Mentre, ai sensi del comma 2 dell'art. 1972 c.c., la transazione fatta relativamente ad un titolo nullo è annullabile e la relativa richiesta è rimessa esclusivamente alla parte che ignorava la causa di nullità del titolo, la nullità o l'inesistenza, o comunque l'esaurimento del preesistente titolo rimasto invece incontroverso e fuori della transazione (cosiddetta transazione «non novativa»), invece determinano, indipendentemente da ogni impugnativa, automaticamente l'inutilità della transazione.
Cass. civ. n. 7553/1994
L'art. 1972, comma 1, c.c. sancisce la nullità della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un contratto nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1325 c.c.
Cass. civ. n. 11871/1992
In tema di transazione — la quale, salvo che abbia ad oggetto uno dei rapporti considerati dall'art. 1350, n. 12, c.c., esige la forma scritta solo ad probationem (con la conseguenza che la prova dell'accordo transattivo può essere data non solo dalla confessione o dal giuramento ma anche da scritti che facciano riferimento a tale accordo) — la norma dell'art. 1972, secondo comma, c.c., che considera la nullità del titolo come causa di nullità della transazione solo se essa non era conosciuta da chi ha transatto, non può essere invocata da chi con la transazione stessa abbia posto fine ad una controversia vertente proprio sull'eccepita nullità del titolo.
Cass. civ. n. 2082/1984
La transazione relativa a un titolo invalido è nulla soltanto se stipulata con riferimento ad un contratto illecito; in ogni altro caso è, invece, annullabile, ed il relativo vizio, pertanto, è rilevabile soltanto se tempestivamente dedotto o eccepito dalla parte interessata, ma non d'ufficio dal giudice.