Art. 86 – Codice di procedura civile – Difesa personale della parte

La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore [47, 82, 125, 165, 166, 300, 373, 417].

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Massime correlate

Cass. civ. n. 24279/2024

L'avvocato stabilito, secondo la definizione contenuta nell'art. 3, c.1, lettera d), d.lgs n. 96 del 2001, non può proporre in proprio, ex art. 86 c.p.c., l'impugnazione dinanzi al C.N.F. della sanzione disciplinare irrogatagli, perché è privo, nel nostro ordinamento, di un autonomo ius postulandi e, in base all'art. 8 d.lgs. n. 96 del 2001, può svolgere, anche in materia disciplinare, attività di rappresentanza, assistenza e difesa soltanto d'intesa con un professionista abilitato.

Cass. civ. n. 16385/2024

La cancellazione volontaria dall'albo degli avvocati ottenuta dal professionista che esercita la difesa personale ex art. 86 c.p.c. non integra un'ipotesi rilevante a fini interruttivi ai sensi dell'art. 301 c.p.c., in quanto fuoriesce dalla tutela del diritto di difesa il provocare a proprio piacimento l'interruzione del processo, così imponendo alle altre parti un implicito e costante onere di verifica, in ogni momento del giudizio, della permanenza della qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore.

Cass. civ. n. 7356/2024

È esclusa dall'applicazione dell'IVA la prestazione professionale dell'avvocato svolta per difesa personale ai sensi dell'art. 86 c.p.c., stante la coincidenza in un unico soggetto delle qualità di prestatore e di fruitore del servizio; pertanto, detta imposta indiretta non è dovuta dalla parte soccombente, estranea al rapporto, al legale risultato vittorioso, comunque tenuto, all'atto del ricevimento delle spese liquidate, a rilasciare una quietanza, anche per giustificare l'incasso assoggettato all'imposta (diretta) sul reddito.

Cass. civ. n. 3472/2024

La regola posta dall'art. 12, comma 9, del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui i soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica dinanzi alle corti di giustizia tributaria (tra i quali sono ricompresi i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti) possono stare in giudizio personalmente, opera anche nei casi in cui il soggetto partecipi al giudizio (non in proprio, ma) in rappresentanza di altri e, quindi, quale legale rappresentante di una società o di un ente.

Cass. civ. n. 6197/2021

L'amministratore di sostegno che, in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività forense, si costituisca in giudizio personalmente in rappresentanza del beneficiario, come consentitogli dall'art. 86 c.p.c., a tanto provvede non già in virtù dell'instaurazione di un rapporto contrattuale professionale, bensì esercitando le funzioni di amministratore di sostegno e, pertanto, non può agire in giudizio chiedendo il pagamento del compenso professionale ma, in base al combinato disposto degli artt. 411 e 379 c.c., può rivolgersi al giudice tutelare per ottenere un'equa indennità per l'opera prestata nella detta qualità. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/06/2016).

Cass. civ. n. 1518/2019

In tema di giudizi in cui è consentita alla parte la difesa personale ex art. 82 c.p.c., è onere dell'interessato, che rivesta la qualità di avvocato, specificare a che titolo intenda partecipare al processo, poiché, mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere che il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove manifesti l'intenzione di operare come proprio difensore ex art. 86 c.p.c., ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva negato la liquidazione delle spese in base alla summenzionata tabella ad un avvocato che, in una controversia avanti al giudice di pace, non aveva dedotto di volere provvedere alla difesa personale, ma si era limitato a qualificarsi in atti, oltre che con il proprio nome, anche con il titolo professionale).

Cass. civ. n. 9/2019

Nel procedimento camerale ex art. 336 c.c., il curatore speciale del minore che rivesta anche la qualifica di avvocato può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore ai sensi dell'art. 86 c.p.c., potendo cumulare le due qualifiche - che restano, comunque, distinte - e non avendo necessità del formale conferimento a se stesso della procura alle liti. Ne consegue che il compenso per l'attività difensiva svolta non può essergli negato a causa del mancato deposito della procura, né per il fatto che non siano state osservate le formalità di costituzione di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., essendo il procedimento sottoposto alle forme semplificate del rito camerale.

Cass. civ. n. 6518/2019

Nel caso in cui l'incarico di amministratore di sostegno sia conferito ad un avvocato, il giudice tutelare può autorizzarlo a stare in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c., senza necessità che egli debba rilasciare procura alle liti ad altro difensore. Infatti, la rappresentanza sostanziale conferita all'amministratore di sostegno con il decreto del giudice tutelare gli attribuisce, ex art. 75, comma 2 c.p.c., anche il relativo potere processuale, in quanto funzionale alla tutela delle situazioni sostanziali per le quali gli è stato attribuito il potere rappresentativo.

Cass. civ. n. 2193/2008

La circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta in proprio favore, e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione.

Cass. civ. n. 3598/2003

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la norma generale dell'art. 86 c.p.c. (secondo la quale la parte stessa, se in possesso dei requisiti necessari per esercitare l'ufficio di difensore presso il giudice adito, può stare in giudizio personalmente, senza il ministero di altro difensore) va correlata con le norme speciali previste dall'ordinamento forense e, in particolare, con gli artt. 1, 7 e 33 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e con l'art. 60 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, di talché non è consentito a chiunque svolgere difese ed assumere patrocinio davanti al Consiglio nazionale forense, bensì soltanto ai soggetti cui la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l'iscrizione nell'albo, soltanto eccezionalmente il ricorso al CNF essendo consentito al professionista interessato non iscritto all'albo speciale, a condizione, tuttavia, che egli sia iscritto nell'albo ordinario, con (eventuale) assistenza di un avvocato iscritto nell'albo speciale. Ne consegue che è inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense sottoscritto dal solo interessato, praticante avvocato e non avvocato; né ciò determina alcun vulnus agli artt. 3 e 24 della Costituzione, stante la diversità di posizioni e di disciplina giuridica tra avvocato e praticante, giustificata dalla diversità dei rispettivi titoli professionali e dal percorso per accedervi, ed atteso che l'esigenza di una difesa tecnica, affidata a soggetto in possesso della qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, risponde allo scopo di assicurare un più efficace esercizio del diritto di difesa.

Cass. civ. n. 10956/2001

Nel giudizio dinanzi al Consiglio nazionale forense adito contro il diniego della revoca della sospensione dall'esercizio della professione forense pronunciato dal Consiglio dell'Ordine non è consentita la difesa personale svolta dall'avvocato che sia stato sospeso a tempo indeterminato dall'esercizio della professione, difettando in tal caso il requisito indispensabile dello ius postulandi, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio.

Cass. civ. n. 3879/1979

Nel giudizio di legittimità la difesa personale del ricorrente è ammissibile solo se egli risulti iscritto nell'albo degli avvocati e sia abilitato ad esercitare l'ufficio di difensore presso il giudice adito.

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