Art. 86 – Codice di procedura civile – Difesa personale della parte

La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore [47, 82, 125, 165, 166, 300, 373, 417].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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