Art. 186 quater – Codice di procedura civile – Ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione
Esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali.
L'ordinanza è titolo esecutivo. Essa è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.
Se, dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.
L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 348/2025
Nel concordato misto, nel quale alla prosecuzione dell'attività aziendale si accompagna la liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa, il debitore deve indicare nella proposta le attività di dismissione che intende effettuare e, ove tale indicazione manchi o sia generica, il tribunale, ai sensi dell'art. 182 l.fall., deve sopperire all'inattività o inerzia, nominando un liquidatore giudiziale.
Cass. civ. n. 26281/2024
In tema di guida in stato di ebbrezza, il pubblico ministero ha l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall'art. 379 reg. esec. cod. strada, nel solo caso in cui l'imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l'effettuazione di tali adempimenti, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera richiesta del predetto di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata, sul rilievo che, a fronte delle specifiche allegazioni difensive circa l'omissione delle verifiche annuali relative all'apparecchio, non era stata presa in esame l'incidenza dell'omesso adempimento sull'effettiva funzionalità dell'etilometro).
Cass. civ. n. 25713/2024
In tema di COSAP, nel giudizio di opposizione all'avviso di accertamento, avente carattere impugnatorio sul modello di quello tributario, l'onere di dimostrare la titolarità del suolo grava sul Comune, attore in senso sostanziale ma convenuto in senso formale, in quanto la pretesa impositiva, sia per petitum che per causa petendi, è quella risultante dall'atto impugnato, sicché la valutazione della condotta processuale dell'occupante, attore in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, ai fini della non contestazione, va correlata all'esaurimento della fase in cui è consentito precisare e modificare quanto dedotto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile la contestazione sull'assenza di titolarità della strada in capo al Comune, invero tempestivamente sollevata dall'occupante con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.).
Cass. civ. n. 22988/2024
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'accertamento del tasso alcolemico, effettuato sul prelievo ematico già eseguito dalla struttura ospedaliera, è valido e utilizzabile, se l'avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, di cui agli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., è stato formalizzato prima dello svolgimento delle analisi del sangue, anche se dopo la materiale effettuazione del prelievo, dovendosi considerare atto irripetibile il risultato dell'accertamento e non il prelievo in sé.
Cass. civ. n. 22837/2024
In caso di collisione tra veicoli, quando è accertato lo stato di ebbrezza del conducente che agisce per il risarcimento del danno conseguente al sinistro, la presunzione di eguale responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. può essere superata soltanto a condizione che risulti la prova positiva della mancata influenza del predetto stato sulla dinamica dell'incidente.
Cass. civ. n. 22169/2024
In tema di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis l.fall., l'eventuale eccedenza finanziaria determinata dalla prosecuzione dell'attività di impresa è da intendersi quale mero incremento di valore dei fattori produttivi aziendali con la conseguenza che, rientrando nell'oggetto della garanzia generica del credito prevista dall'art. 2740 c.c., la stessa non è liberamente distribuibile dal debitore, ma soggiace al divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione.
Cass. civ. n. 19369/2024
In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiara l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, di competenza del prefetto, di cui agli artt. 223 e 224, comma 3, cod. strada. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in ragione della differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento della penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui agli artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis, cod. strada, non trova applicazione la disciplina, ivi prevista, che rimette al giudice l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria).
Cass. civ. n. 17561/2024
In tema di guida in stato di ebbrezza, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, disciplinata in conformità al modello previsto dall'art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, di cui mutua le modalità esecutive, deve essere tenuta distinta dal diverso istituto del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui all'art. 20-bis, cod. pen., regolamentato dagli artt. 56-bis e 56-ter legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellati dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché dà luogo a pena illegale l'imposizione, da parte del giudice, di prescrizioni aggiuntive, inerenti all'indicata pena sostitutiva di pene detentive brevi.
Cass. civ. n. 16932/2024
In tema di concordato preventivo, il creditore che non ha proposto opposizione nell'ambito del giudizio ex art. 180 l.fall. non è legittimato ad impugnare, quale terzo, il decreto di omologazione, poiché il suo interesse a vedere respinta la proposta di concordato è sorto solo successivamente all'instaurazione del suddetto procedimento e può essere tutelato mediante ricorso ai diversi rimedi previsti dall'art. 186 l.fall.
Cass. civ. n. 15862/2024
In tema di insinuazione al passivo conseguente alla pronuncia di fallimento c.d. omisso medio, se il fallimento è stato dichiarato quando era ancora possibile la risoluzione ex art. 186 l.fall. del concordato preventivo omologato, il creditore istante non è tenuto a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi di cui all'art. 184 l.fall., posto che l'attuazione del piano è resa impossibile per l'intervento di un evento come il fallimento che, sovrapponendosi al concordato medesimo, inevitabilmente lo rende irrealizzabile; al contrario, l'effetto esdebitatorio - parziale - non viene meno laddove il fallimento sia stato dichiarato quando il termine per richiedere la risoluzione del concordato omologato era già scaduto.
Cass. civ. n. 7211/2024
L'attenuante dell'integrale riparazione del danno non è applicabile al reato di guida in stato di ebbrezza in caso di avvenuto risarcimento per le lesioni che ne sono conseguite, in quanto la causazione delle stesse, pur se possibile conseguenza della condotta di guida in stato di alterazione, non costituisce effetto normale di tale reato secondo il criterio della cd. regolarità causale.
Cass. civ. n. 7138/2024
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 cod. pen. per contrasto con gli artt. 27, comma 2, 111, 117, comma 1, Cost., nonché con la normativa sovranazionale in punto di presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva, nella parte in cui non prevede che, in caso di sopravvenienza di una sentenza di proscioglimento in grado di appello per intervenuta prescrizione, non si debba procedere alla pubblicazione della sentenza di primo grado quale mezzo di riparazione del danno non patrimoniale subito dalla parte civile. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in tal caso, la pubblicazione della sentenza dev'essere riferita anche a quella pronunciata in grado di appello, confermativa della responsabilità civile e del danno cagionato dall'imputato, senza l'utilizzo di alcuna struttura lessicale evocativa della colpevolezza del predetto per come riferibile al "dictum" del tribunale).
Cass. civ. n. 5355/2024
L'acquisto, da parte dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186-quater c.p.c., dell'efficacia di sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza può derivare tanto da un comportamento espresso dell'intimato che, come prevedeva il testo originario della norma, rinunci formalmente alla pronuncia della sentenza, quanto, nel testo attualmente vigente a seguito della modifica apportata dall'art. 2, comma 1, lett. m) della l. n. 263 del 2005, anche per effetto di una rinuncia tacita alla pronuncia della sentenza, derivante dalla mancata formulazione dell'istanza di emissione del provvedimento finale a opera dell'intimato.
Cass. civ. n. 4593/2024
In tema di accertamento del passivo, il credito fondato su ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. successivamente revocata non è suscettibile d'essere ammesso con riserva, ai sensi dell'art. 96, comma 2, della l.fall., non potendo considerarsi né un credito condizionato né, tanto meno, un credito accertato con sentenza non ancora passata in giudicato al momento dell'apertura della procedura concorsuale.
Cass. civ. n. 3245/2024
In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la visita medica disposta dal prefetto ai sensi dell'art. 186 comma 8 del codice della strada non è prevista in funzione della verifica della cessazione, ovvero persistenza, delle esigenze cautelari sottese al provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida di cui all'art. 223, comma 1, del medesimo codice. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che, muovendo dal presupposto secondo cui l'accertamento medico favorevole di idoneità alla guida determina la completa assenza delle ragioni e della funzione del predetto provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente, aveva annullato quest'ultimo).
Cass. civ. n. 48348/2023
E' abnorme, determinando una stasi del procedimento alla luce della disciplina introdotta dall'art. 28 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, a seguito dell'emissione del decreto penale di condanna, rigetti l'istanza di sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, senza emettere decreto di giudizio immediato. (In motivazione, la Corte ha precisato che la nuova disciplina prevista dall'art. 28 d.lgs. n. 150 del 2022, introduttiva del disposto di cui all'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., detta una regola generale di procedura, valida per tutte le ipotesi in cui l'interessato formuli istanza di applicazione di tale sanzione sostitutiva a seguito dell'emissione del decreto penale).
Cass. civ. n. 48083/2023
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente "ex lege" alla commissione di illeciti avvenuta con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a chi si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione. (Fattispecie relativa alla guida in stato di ebbrezza alcolica di un monopattino elettrico, veicolo equiparato ai velocipedi ai sensi dell'art. 1, comma 75-quinquies, legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la cui conduzione non è richiesta la patente di guida).
Cass. civ. n. 39881/2023
In tema di guida in stato di ebbrezza, è sufficiente, per ritenere adempiuto l'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, che tanto risulti nel verbale, senza che ne sia necessaria la sottoscrizione da parte dell'interessato, posto che l'avviso è atto degli operanti che redigono il verbale, mentre la sottoscrizione della parte è necessaria nei soli casi in cui essa abbia reso una dichiarazione, ivi compresa quella di nomina del difensore di fiducia.
Cass. civ. n. 35423/2023
In tema di verifica della fattibilità della proposta di concordato con continuità aziendale (nel caso di specie, indiretta), il giudice di merito non può omettere di prendere in considerazione gli elementi, originari o sopravvenuti, che influiscano sulla correttezza dell'individuazione dell'entità del passivo e dell'attivo, nonché la realizzabilità di tutte condizioni previste dall'imprenditore per il buon esito della proposta concordataria ed, infine, l'esatta e regolare compilazione delle relazioni previste dagli artt. 160, comma 2 e 186-bis, comma 2, lett. b), l. fall., per come poste a base del piano e della proposta concordataria.
Cass. civ. n. 35032/2023
Al difetto del requisito della sottoscrizione del giudice, previsto dall'art. 132, n. 5, comma 2, c.p.c. (che deve ritenersi estendibile anche a quello della sottoscrizione – imposto dall'art. 134, comma 1, c.p.c. - delle ordinanze, incluse anche quelle di tipo decisorio, tra le quali rientra l'ordinanza di cui all' art. 186-quater c.p.c.) è equiparato anche il caso della sottoscrizione illeggibile, allorché dal contenuto del provvedimento, non rilevando eventuali elementi ab estrinseco, non emerga alcuna idonea indicazione della persona del giudice che l'abbia pronunciata, onde rimanga impedita ogni possibilità di identificabilità del decidente stesso.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto validamente sottoscritta l'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. contenente la mera sigla illeggibile preceduta da una generica dicitura "il G.O.T.", senza che il provvedimento fosse risultato munito di un'intestazione con gli estremi identificativi del giudice o che altre indicazioni, idonee allo scopo, valorizzando ai fini della individuazione della paternità dell'atto le risultanze del registro storico della cancelleria).
Cass. civ. n. 34491/2023
La modifica o la revoca dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 186-ter c.p.c. deve essere chiesta allo stesso giudice del procedimento nel cui ambito è stata emanata.
Cass. civ. n. 34352/2023
Integra il reato di guida in stato di ebbrezza la conduzione di una bicicletta in condizioni di alterazione psicofisica da assunzione di alcol e stupefacenti, attesa la concreta idoneità del mezzo a interferire sulla regolarità e sulla sicurezza della circolazione stradale, pur non potendo essere applicata al condannato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in quanto non è richiesta alcuna specifica abilitazione per la conduzione del mezzo.
Cass. civ. n. 31843/2023
In tema di prova della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, non può dubitarsi del regolare funzionamento dell'etilometro sul mero rilievo formale che l'apparecchio non è stato verificato con cadenza annuale, mediante la cosiddetta taratura obbligatoria.
Cass. civ. n. 28762/2023
In tema di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, è onere del condannato indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quanto meno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudice dell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso.
Cass. civ. n. 21864/2023
La causa tipica del concordato in continuità non ricorre qualora, al momento della domanda, l'attività d'impresa risulti insussistente in quanto cessata e ridotta alla mera gestione di una partecipazione minoritaria, giustificandosi l'accesso a tale procedura solo in funzione del mantenimento in vita dell'attività e dei valori aziendali.
Cass. civ. n. 19319/2023
La domanda giudiziale tendente alla dichiarazione di inefficacia, ex art. 2901 c.c., di un atto dispositivo del bene oggetto di comunione legale, posto in essere dai coniugi, a scopo di conservazione della garanzia del credito vantato nei confronti di uno solo di essi per la metà del diritto oggetto di comunione non dà luogo né ad una pronuncia di nullità per vizio della "editio actionis" né ad una di inammissibilità: ne consegue che il giudice che dichiari inopponibile l'atto dispositivo con riferimento al diritto che ne forma oggetto nella sua interezza (e non ad una sua inesistente quota) non pronuncia su una domanda diversa da quella proposta, né dà una tutela maggiore di quella richiesta, ma ben diversamente modula la tutela nell'unico modo in cui essa può essere attribuita, in rapporto alla effettiva natura giuridica del bene.
Cass. civ. n. 19296/2023
L'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., se non è richiesta dalla parte intimata la pronuncia della sentenza, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio, con la conseguenza che, ove abbia pronunciato solo su alcune domande o capi della domanda, implicitamente rigettando gli altri, le parti che si ritengano insoddisfatte hanno l'onere di impugnarla per evitare che la statuizione passi in giudicato, essendo, invece, inammissibile la prosecuzione del giudizio di primo grado, per essersi il giudice spogliato della relativa potestà decisionale, e nulla la sentenza da questi resa.
Cass. civ. n. 17362/2023
L'insolvenza del delegato o dell'accollante, prevista dall'art. 1274, secondo comma, c.c., in presenza della quale è esclusa la liberazione del debitore originario, non coincide con quella prevista dagli artt. 5 e 67 l.fall., ma è quella dell'insolvenza civile di cui all'art. 1186 c.c., ed è riferibile in tal guisa a ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non consenta al delegato al pagamento o all'accollante di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, anche in conseguenza di una semplice situazione di difficoltà economica e patrimoniale idonea ad alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, da valutarsi al momento dell'assunzione del debito originario da parte del nuovo soggetto, senza tener conto di fatti successivi a tale assunzione, a meno che essi non siano indicativi, in un'interpretazione secondo buona fede, della valenza effettiva di circostanze verificatesi anteriormente a tale assunzione.
Cass. civ. n. 17092/2023
Il concordato preventivo è qualificabile come in continuità aziendale, salvi i casi di abuso dello strumento, allorquando alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell'impresa si accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività aziendale, tanto al momento dell'ammissione al concordato, quanto all'atto del successivo trasferimento cui l'azienda in esercizio dev'essere dichiaratamente destinata, senza che rilevi in senso ostativo all'applicazione del regime ex art. 186-bis l.fall. l'eventuale intervenuta modificazione di una parte dell'attività produttiva.
Cass. civ. n. 16063/2023
In tema di procedimento di esecuzione, la competenza funzionale a decidere sull'istanza di restituzione nel termine, ex art. 175 cod. proc. pen., per impugnare l'ordinanza di revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità concessa in sede di cognizione, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è attribuita alla Corte di cassazione e non al giudice dell'esecuzione, salvo che l'istanza sia accompagnata dalla richiesta di declaratoria di inesistenza del titolo esecutivo.
Cass. civ. n. 12810/2023
In pendenza della procedura di concordato preventivo dell'appaltatore, non è ammissibile il pagamento diretto nei confronti della impresa appaltatrice atteso che l'art. 118, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 ("ratione temporis" vigente) subordina espressamente la possibilità del pagamento diretto alle determinazioni del Tribunale competente per l'ammissione alla procedura di concordato, peraltro nei limitati casi di continuità aziendale, dovendo il giudice valutare se l'appaltatore sia stato autorizzato a proseguire il contratto, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 3, l.fall. e, nel caso in cui il pagamento diretto riguardi crediti sorti anteriormente al concordato, se ricorrano le condizioni di cui all'art. 182-quinquies, comma 5, l.fall.
Cass. civ. n. 6307/2023
In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui, in luogo delle pene detentiva e pecuniaria, sia stata applicata la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità all'imputato che, in precedenza, ne ha già beneficiato in violazione dell'art. 186, comma 9-bis, ultimo periodo, cod. strada, non versandosi in ipotesi di pena illegale.
Cass. civ. n. 286/2023
In tema di concordato preventivo, al liquidatore giudiziale fanno capo meri compiti di gestione e di amministrazione, non radicandosi in capo a detto organo la legittimazione a proporre istanza di fallimento o di risoluzione del concordato, né configurandosi, a suo carico, alcun obbligo di segnalazione al Pubblico Ministero, al giudice delegato o al comitato dei creditori circa le criticità ed opacità del piano concordatario o le asserite irregolarità nella determinazione del quorum e nel conteggio della maggioranza del voto dei creditori.
Cass. civ. n. 27984/2019
L'emissione dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. necessita di un'esplicita richiesta di parte e l'oggetto devoluto alla cognizione del giudice chiamato a rendere tale pronuncia anticipatoria è limitato alle domande formulate con l'istanza, non estendendosi alle altre pretese fatte valere dalla stessa parte istante ovvero ad altre domande, connesse a quella principale, proposte tra altre parti del processo, salvo che si tratti di giudizio a litisconsorzio necessario o di domande avvinte da un nesso di pregiudizialità-dipendenza o di incompatibilità-esclusione determinante l'inscindibilità dell'accertamento dei rapporti che ne formano oggetto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto conforme a diritto la decisione del giudice di merito il quale, investito dell'istanza ex art. 186 quater c.p.c. avanzata dalla sola parte attrice al fine di ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, aveva limitato la pronuncia anticipatoria a tale domanda, disponendo, in difetto di specifica istanza ex art. 186 quater c.p.c. delle parti convenute, l'implicita separazione della causa così definita dalle domande di garanzia da queste ultime proposte nei confronti degli assicuratori chiamati in causa). (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 07/01/2015).
Cass. civ. n. 18016/2019
L'esaurimento dell'istruzione, previsto quale presupposto per l'emissione dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., si verifica allorquando il giudice ritenga la causa adeguatamente istruita alla stregua degli incombenti istruttori già compiuti, non essendo all'uopo necessario che le richieste avanzate dalle parti risultino tutte completamente espletate, né che queste ultime siano state preventivamente invitate a precisare le conclusioni.
Cass. civ. n. 9194/2017
Nel caso in cui, nell’ambito di un processo che veda la proposizione cumulativa di domande, sia stata avanzata rituale istanza ex art. 186 quater c.p.c. solo su alcune delle stesse, ove il giudice erroneamente decida anche le domande per le quali l’istanza non era stata validamente o tempestivamente presentata, il giudice di appello dinanzi al quale sia stato denunciato l’errore, una volta dichiarata l’invalidità dell’ordinanza "in parte qua", è tenuto a decidere nel merito la controversia anche per le domande non interessate da valida richiesta di emissione di ordinanza post-istruttoria, senza che sia possibile disporre per le medesime la remissione al primo giudice.
Cass. civ. n. 20693/2016
L'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. che pronuncia su alcuni capi della domanda, se è fatta rinuncia alla sentenza, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio, con la conseguenza che le parti possono impugnarla in ragione del loro interesse ad una diversa pronuncia ed il giudice di secondo grado, se richiesto, deve provvedere anche sui capi della domanda in relazione ai quali è mancata una decisione di merito mediante il provvedimento anticipatorio.
Cass. civ. n. 24185/2014
L'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione ex art. 186 quater cod. proc. civ., acquista natura decisoria, divenendo pertanto, impugnabile a seguito della sopravvenuta estinzione del processo nel corso del quale è stata pronunciata, sicché, in tal caso, il termine di impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., decorre dal momento in cui si perfeziona la fattispecie estintiva e non dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'estinzione, in quanto la sua decorrenza non può essere rimessa alla mera volontà della parte, consentendo alla stessa la proposizione di una tardiva riassunzione, finalizzata a provocare la dichiarazione di estinzione, al solo scopo di prorogare, in questo modo, il termine di impugnazione.
Cass. civ. n. 2166/2011
L'ordinanza anticipatoria prevista dall'art. 186 quater c.p.c., può essere emessa, in caso di proposizione di domanda principale e domanda riconvenzionale, solo sulla domanda principale che si presenti, sulla base degli atti, priva di esigenze istruttorie, attesa la "ratio" di semplificazione ed accelerazione del processo sottesa alla norma, salva la necessità di disporre contestualmente un provvedimento di separazione dei procedimenti finalizzato alla prosecuzione della trattazione e dell'istruzione in ordine alla domanda riconvenzionale.
Cass. civ. n. 5423/2010
L'accoglimento, con l'ordinanza prevista dall'art. 186 quater c.p.c. (nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. m, della legge 28 dicembre 2005, n. 263), della domanda principale, nei casi di incompatibilità con la domanda riconvenzionale (la cui dichiarazione di fondatezza avrebbe richiesto una valutazione in senso diametralmente opposto degli stessi fatti accertati dal giudice), comporta implicitamente il rigetto di quest'ultima, con la conseguenza che la rinunzia alla pronuncia della sentenza ad istanza della parte diversa da quella che aveva proposto la richiesta ai sensi dell'art. 186 quater fa sì che la suddetta ordinanza assuma gli effetti della sentenza impugnabile non solo in relazione alla domanda accolta, ma anche in ordine a quella riconvenzionale implicitamente disattesa. (In applicazione dell'affermato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con la quale era stato ritenuto ammissibile l'appello - con il conseguente accoglimento nel merito della domanda proposta come riconvenzionale in primo grado - avverso un'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., in ordine alla quale era intervenuta la rinuncia all'emissione della sentenza da parte dei convenuti, a carico dei quali dovevasi ritenere conseguita l'implicita reiezione della riconvenzionale, siccome relativa alla formulazione di una domanda di risoluzione e risarcimento danni in tema di contratto di appalto, incompatibile con quella principale dell'attore appaltatore di risoluzione e di pagamento del corrispettivo per i lavori eseguiti).
Cass. civ. n. 6042/2009
L'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186-quater c.p.c. che venga annullata dal giudice di secondo grado con rinvio al primo giudice, perde efficacia di titolo esecutivo sia in ordine alle statuizioni di merito che a quelle relative alle spese in essa contenute, in applicazione dell'art. 336 c.p.c., con la conseguenza che il giudice dell'opposizione all'esecuzione deve dichiarare l'improseguibilità del processo esecutivo e la caducazione dei relativi atti. Coerentemente con l'effetto integralmente sostitutivo della pronuncia di grado successivo, il successivo nuovo accoglimento della domanda creditoria originaria, pronunciato dal giudice del rinvio a seguito della cassazione della sentenza di secondo grado, non è idoneo a rendere nuovamente efficace il titolo esecutivo definitivamente caducato, potendo soltanto fondare il diritto ad una nuova esecuzione forzata.
Cass. civ. n. 30054/2008
In tema di impugnazione dell'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione di cui all'art. 186 "quater" c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 7 del d.l. 18 ottobre 1995, n. 423, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534 - interpretato, alla luce dell'art. 111 Cost., in modo che la giusta durata del processo attraverso termini di decadenza rispetti la garanzia costituzionale del diritto di difesa - l'adempimento, da parte dell'intimato, degli oneri di notifica e di deposito della rinuncia alla sentenza, ai sensi del quarto comma dell'anzidetta disposizione, comporta che l'ordinanza stessa acquisti, dal momento del deposito, efficacia della sentenza impugnabile pubblicata, con conseguente decorrenza del termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c.; mentre, perché decorra anche il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., è necessaria una nuova notifica dell'ordinanza con l'attestazione del deposito in cancelleria della notifica della rinuncia all'emanazione della sentenza.
Cass. civ. n. 23313/2007
È manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale relativa all'art. 186 quater c.p.c. inquadrata come norma contemplante uno strumento processuale che determinerebbe la soppressione del diritto ad ottenere una pronuncia, in violazione degli art. 24 e 25 Cost., nel caso in cui le domande siano parzialmente accolte o respinte, avendo tale provvedimento anticipatorio esclusivamente la funzione d'introdurre una forma di giudizio abbreviato ispirata a fini deflattivi che si realizza mediante il meccanismo di fare acquistare all'ordinanza (esecutiva ex lege) l'efficacia di sentenza a seguito di rinuncia alla pronuncia di merito da parte dell'intimato e rappresentando questa forma di giudizio l'estrinsecazione della potestà discrezionale del legislatore di conformare gli istituti processuali, razionalmente spiegabile in rapporto alla previsione dell'assorbimento dell'ordinanza nella sentenza o nell'acquisto dell'efficacia di sentenza impugnabile.
Cass. civ. n. 22401/2006
Nell'ipotesi di cause inscindibili (nella specie, in materia di responsabilità civile conseguente alla circolazione stradale), qualora il giudice abbia adottato l'ordinanza anticipatoria di condanna per il pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c., nei confronti di tutti i convenuti, la rinuncia alla sentenza ritualmente effettuata anche da uno solo di essi deve ritenersi sufficiente a determinare la trasformazione dell'ordinanza in sentenza impugnabile per tutti gli intimati, anche qualora gli altri convenuti siano rimasti contumaci, rilevando a tal fine la finalità acceleratoria del processo, l'esigenza di unitaria trattazione delle cause inscindibili e l'inammissibile limitazione della facoltà di contrastare l'esecuzione dell'ordinanza, per le parti che vogliano rinunciare alla sentenza per proporre appello avverso l'ordinanza trasformata in sentenza, con contestuale richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c.
Cass. civ. n. 28419/2005
In tema di impugnazione dell'ordinanza anticipatoria di condanna, con il deposito in cancelleria dell'atto di rinuncia alla pronuncia della sentenza notificato dall'intimato all'altra parte, l'ordinanza si converte in sentenza direttamente appellabile; qualora non si verifichi detta sequenza procedimentale, l'ordinanza mantiene il carattere di provvedimento di natura non decisoria, revocabile con la sentenza conclusiva del giudizio. Pertanto, in nessun caso essa acquista natura di sentenza non definitiva, rispetto alla quale sia ammissibile eventuale riserva di impugnazione, la quale, se effettuata dall'intimato all'atto della rinunzia, resta senza effetto, con la conseguenza che, se il gravame avverso l'ordinanza anticipatoria non è proposto tempestivamente, essa non è più soggetta ad appello. (Nella specie, il deposito dell'atto di rinunzia alla sentenza, notificatogli dagli intimati, era stato effettuato dall'intimante e la causa davanti al tribunale si era conclusa con il rigetto in sentenza delle domande riconvenzionali dei convenuti intimati).
In tema di impugnazione dell'ordinanza anticipatoria di condanna, la disposizione di cui all'art. 186 quater c.p.c., secondo la quale, con la notificazione alla controparte dell'atto di rinuncia alla pronuncia della sentenza e con il deposito in cancelleria dell'atto di rinuncia notificato, l'ordinanza acquista, dalla data del suddetto deposito, l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza, va interpretata nel senso che il deposito dal quale decorre l'efficacia di sentenza dell'ordinanza anticipatoria può essere effettuato non solo dall'intimato, ma anche dall'intimante, atteso che la norma non indica espressamente quale parte deve provvedere al deposito della rinuncia, né esclude alcuna di esse dal potere di compiere detto incombente. All'intimato è riservato, in quanto unica parte incisa dall'ordinanza anticipatoria, il potere di scelta tra subire il provvedimento ovvero attendere la sentenza, ma, una volta avvenuta la rinunzia, il deposito della stessa ha la finalità di porre tale atto a disposizione del giudice e di tutte le parti del processo, per evitare che il giudice stesso pronunci la sentenza, sicché non può essere configurato come atto esclusivo dell'intimato, potendo provenire, per il principio di autoresponsabilità delle parti, anche da un soggetto diverso da quest'ultimo.
Cass. civ. n. 19602/2004
In tema di impugnazione dell'ordinanza anticipatoria di condanna ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c., l'attività posta in essere dall'intimato con la notificazione alla controparte dell'atto di rinuncia alla pronuncia della sentenza e con il deposito in cancelleria dell'atto di rinuncia notificato, cui consegue l'acquisto, per l'ordinanza, dell'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza, costituisce adeguata dimostrazione della legale conoscenza del provvedimento da parte dell'intimato nonché della specifica volontà dello stesso di far acquisire all'ordinanza medesima l'efficacia della sentenza impugnabile; ne deriva che, esclusa l'applicabilità, per l'intimato, del termine lungo di impugnazione, dal momento in cui detta attività si perfeziona - ossia dal deposito in cancelleria dell'atto di rinuncia, notificato, alla sentenza - decorre, per il medesimo intimato, il termine breve di impugnazione. Per la controparte, invece, il termine breve di impugnazione decorre soltanto dal momento in cui sia stata ad essa notificata anche l'ordinanza-sentenza, restando fermo che, ove poi la stessa controparte riceva dall'intimato la notificazione, in luogo dell'ordinanza-sentenza, dell'atto di impugnazione dallo stesso proposto, essa potrà, a sua volta, proporre impugnazione con le forme e nei termini dell'impugnazione incidentale.
Cass. civ. n. 17807/2004
L'art. 186 quater c.p.c., nel prevedere che il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, possa disporne con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, non subordina la pronunzia al fatto che, in ipotesi di pluralità domande, l'istruttoria debba considerarsi per tutte esaurita, sicché è ben possibile che, trattandosi di cause scindibili (ed in conformità con l'intento acceleratorio sotteso a questo come agli altri provvedimenti interinali previsti agli artt. 186 bis e 186 ter c.p.c.) l'ordinanza venga emessa in ordine ad una soltanto di esse, sempre che ne sussistano i presupposti, tra i quali vi è in effetti l'esaurimento dell'istruzione, il quale non implica — a sua volta — che le richieste formulate dalle parti risultino tutte completamente espletate, ben potendo la causa essere ritenuta dal giudice adeguatamente istruita alla stregua degli incombenti istruttori già compiuti e senza necessità (ovvero impossibilità, in caso di mancanza inammissibilità o irrilevanza) di assumerne altri.
Cass. civ. n. 13113/2004
Il termine «intimato» di cui al quarto comma dell'art. 186 quater c.p.c. va inteso in senso atecnico, ossia nel senso di destinatario dell'ordinanza di pagamento, non anche di destinatario del precetto di cui all'art. 480 c.p.c., notificato dalla controparte; la notifica del precetto, pertanto, non costituisce presupposto del procedimento che, con la notifica e il deposito dell'atto di rinuncia alla sentenza, porta ad attribuire all'ordinanza predetta l'efficacia della sentenza impugnabile.
Cass. civ. n. 11611/2004
Nei processi cumulativi, qualora il giudice emetta l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. pronunciando, oltre che sulla domanda della parte richiedente, su quella connessa proposta da altra parte e l'ordinanza venga impugnata sul presupposto che si è trasformata in sentenza, il giudice di appello non può verificare se sussistessero le condizioni per la pronunzia, ove tale questione non sia stata oggetto di censura. Per contro il giudice d'appello deve verificare, anche d'ufficio, se concorrano le condizioni in presenza delle quali l'ordinanza si trasforma in sentenza e diventa impugnabile, trattandosi di verifica relativa all'ammissibilità del gravame.
Nell'ipotesi di cause inscindibili (nella specie, in materia di responsabilità civile conseguente alla circolazione stradale), qualora il giudice abbia adottato l'ordinanza anticipatoria di condanna per il pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c., nei confronti di tutti i convenuti, deve ritenersi sufficiente a determinare la trasformazione dell'ordinanza in sentenza impugnabile per tutti gli intimati la rinuncia alla sentenza ritualmente effettuata anche da uno solo dei destinatari della condanna, atteso che questa interpretazione della norma meglio realizza la finalità acceleratoria nella prospettiva della durata ragionevole del processo.
Cass. civ. n. 8962/2004
In tema di ordinanza anticipatoria di condanna, emessa dal giudice una volta esaurita l'istruzione, l'espressione «parte intimata» usata dall'ultimo comma dell'art. 186 quater c.p.c., non sta a designare la posizione della parte in quanto e se fatta destinataria, sulla base dell'ordinanza in questione, dell'atto di precetto ma indica la parte destinataria dell'ordinanza di condanna prevista dal primo comma, tenuta al pagamento per l'efficacia esecutiva del titolo e non per la sua definitività, stante la revocabilità dell'ordinanza con la sentenza conclusiva del giudizio, ovvero nel giudizio di appello in caso di rinunzia all'emanazione della sentenza. Ne consegue che la parte alla quale, nel provvedimento del giudice emesso ai sensi del primo comma dell'art. 186 quater viene intimato il pagamento di una somma di denaro, è legittimata immediatamente, senza che si renda necessario che le sia notificato il precetto, ad effettuare la dichiarazione di rinuncia alla pronuncia della sentenza, così determinando la trasformazione quoad effectum dell'ordinanza in sentenza impugnabile.
Cass. civ. n. 1007/2004
Qualora il processo sia caratterizzato dal cumulo della domanda principale e di quella riconvenzionale, l'autonomia e la compatibilità delle rispettive domande rende ammissibile che le istanze proposte dalle parti, ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c., in collegamento con le rispettive domande, abbiano esiti separati ed autonomi, come nel caso in cui l'una sia accolta e l'altra venga rigettata. Ne consegue che, mentre nella prima ipotesi potrà verificarsi, in presenza dei presupposti di cui all'art. 186 quater c.p.c. il meccanismo della conversione in sentenza impugnabile dell'ordinanza di accoglimento dell'istanza, nel secondo caso il processo dovrà necessariamente proseguire per concludersi con la sentenza, realizzandosi così la separazione delle cause anche senza un provvedimento formale del giudice.
Cass. civ. n. 14097/2003
È inammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. prima del deposito della rinunzia dell'intimato alla sentenza, ancorché detto deposito intervenga nel termine per la iscrizione a ruolo dell'impugnazione già proposta, in quanto l'effetto della conversione dell'ordinanza in sentenza impugnabile si determina soltanto a seguito del deposito dell'atto di rinunzia, ai sensi del quarto comma del citato art. 186 quater, e dunque prima di tale momento non esiste un provvedimento impugnabile.
Cass. civ. n. 4145/2003
Il giudice istruttore, ad esaurimento dell'istruzione, l'ordinanza anticipatoria di condanna di cui all'art. 186 quater c.p.c., decide con cognizione piena, senza che il suo potere decisorio possa pertanto ritenersi limitato alle situazioni di chiara, lineare ed incontestabile soluzione, ossia di prova evidente.
Cass. civ. n. 10748/2002
In tema di ordinanza anticipatoria di condanna emessa dal giudice ad esaurimento dell'istruzione, la dichiarazione di rinunzia alla pronunzia della sentenza, che ha finalità di semplificare le forme decisorie, non è necessariamente esercizio dello jus postulandi. Pertanto se la parte intimata è contumace, è rituale la rinuncia compiuta da essa personalmente.
Cass. civ. n. 9379/2002
In materia di procedimento civile, la norma posta dall'art. 186 quater c.p.c., nel richiedere che per la pronunzia dell'ordinanza anticipatoria sia esaurita l'istruzione, non fa riferimento ad un formale provvedimento di chiusura dell'attività istruttoria, onde è da ritenersi sufficiente che il giudice istruttore abbia ritenuto chiusa la fase istruttoria rinviando per la precisazione delle conclusioni, così implicitamente disattendendo istanze istruttorie formulate (come nella specie) in precedenti note autorizzate.
L'ordinanza anticipatoria ex art. 186 quater c.p.c. trova applicazione anche nel caso di giudizio in cui siano state proposte più domande nei confronti di una o più parti. In tal caso, il giudice, provvedendo solamente su una o più delle domande, non può statuire sulle spese di lite riferite all'intero oggetto della controversia, ma deve limitare la statuizione alle spese relative alla sola parte della causa che costituisce oggetto dell'ordinanza anticipatoria.
Cass. civ. n. 3434/2002
In caso di emanazione, successivamente alla chiusura dell'istruzione, dell'ordinanza anticipatoria di condanna prevista dall'art. 186 quater c.p.c., la rinuncia dell'intimato alla pronuncia della sentenza, di cui all'ultimo comma del citato articolo, non rientra tra gli atti espressamente riservati alla parte o ad un suo procuratore speciale ex art. 306, secondo comma, dello stesso codice, onde può essere compiuta dal difensore non munito di procura speciale, giacché detta rinuncia si configura, non come un atto di dismissione di un diritto sostanziale, ma come uno strumento di difesa che, determinando la trasformazione della stessa ordinanza in sentenza impugnabile, apre la via alla proposizione immediata dell'appello e dell'istanza di sospensione dell'ordinanza, costituente titolo esecutivo.
In tema di ordinanza anticipatoria di condanna, emanata dal giudice una volta esaurita l'istruzione, l'espressione «parte intimata», di cui al quarto comma dell'art. 186 quater c.p.c., indica, non già la parte cui sia stato intimato il precetto, ma, semplicemente, la parte destinataria dell'ordinanza stessa; pertanto, la parte a cui, nel provvedimento del giudice, viene ordinato il pagamento di somme ovvero la consegna o il rilascio di beni, è subito legittimata, senza dover attendere la notificazione del precetto, ad effettuare la dichiarazione di rinuncia alla pronuncia della sentenza, ciò che, determinando la trasformazione, quoad effectum, dell'ordinanza anticipatoria in sentenza impugnabile, consente la proposizione tanto dell'appello quanto dell'istanza di sospensione del titolo esecutivo.
Posto che, nei processi di litisconsorzio necessario, la dichiarazione di rinuncia alla pronuncia della sentenza è idonea a determinare la trasformazione dell'ordinanza anticipatoria di condanna ex art. 186 quater in sentenza impugnabile anche se fatta da una sola delle parti destinatarie dell'ordine giudiziale di pagamento (ovvero di consegna o rilascio), una volta che l'assicuratore della responsabilità civile da circolazione di autoveicoli — parte intimata nell'ordinanza anticipatoria in solido con il danneggiante — abbia ritualmente effettuato tale dichiarazione, il danneggiante è legittimato a proporre appello, senza che, ai fini dell'ammissibilità di questa impugnazione, rilevi l'indagine in ordine alla eventuale irritualità della di lui dichiarazione di rinuncia, in quanto proveniente da soggetto rimasto contumace nel giudizio di primo grado.
Cass. civ. n. 3194/2002
In tema di ordinanza anticipatoria di condanna emessa dal giudice ad esaurimento dell'istruzione, la dichiarazione di rinuncia alla pronuncia della sentenza, che la parte intimata può effettuare ai sensi dell'art. 186 quater, quarto comma, c.p.c., è espressione di una scelta difensiva, diretta a determinare la trasformazione dell'ordinanza in sentenza immediatamente impugnabile, come tale rientrante tra i poteri del difensore a norma dell'art. 84, primo comma, c.p.c., mentre resta escluso che la parte, la quale stia in giudizio col ministero del difensore, possa validamente compiere di persona detta rinuncia, non essendo configurabile, là dove detto patrocinio sia obbligatorio, una fungibilità tra il potere del difensore e quello della parte personalmente né l'invalidità dell'atto di rinuncia alla pronuncia della sentenza, in quanto proveniente dalla parte intimata personalmente, può ritenersi sanata, per conseguimento dello scopo, a seguito della interposizione dell'appello ad opera del difensore della parte stessa munito di apposita procura ad litem, difettando in tal caso l'impugnazione del necessario presupposto, perché rivolta contro una ordinanza che non ha ancora acquistato l'efficacia della sentenza, efficacia conseguibile solo ed esclusivamente in conseguenza di una valida rinuncia.
L'ordinanza anticipatoria di condanna ex art. 186 quater c.p.c., emanata nei confronti dell'assicurato danneggiante e dell'impresa designata di cui all'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è destinata a produrre effetti anche nei confronti del commissario liquidatore dell'impresa assicuratrice, litisconsorte necessario nel giudizio risarcitorio, stante il diritto dell'assicurato e dell'impresa designata di rivalersi contro di esso; ne consegue che il commissario liquidatore — quantunque non destinatario dell'ordine giudiziale di pagamento, operando nei suoi confronti l'ordinanza emessa a chiusura dell'istruzione soltanto come pronuncia di mero accertamento del credito, e quindi non «parte intimata» in senso tecnico — è legittimato, in forza di una interpretazione costituzionalmente orientata, conforme agli artt. 3 e 24 Cost., ad effettuare, al pari delle parti intimate, la dichiarazione di rinuncia alla pronuncia della sentenza, ai sensi del quarto comma del citato art. 186 quater, al fine di proporre appello contro l'ordinanza anticipatoria, trasformata, quoad effectum, in sentenza impugnabile.
Cass. civ. n. 2079/2002
L'ordinanza di cui all'art. 186 quater c.p.c. che pronuncia su alcuni dei danni richiesti con la domanda e rimette al collegio la decisione su altri, se è fatta rinunzia alla sentenza, produce gli effetti di questa sull'intero oggetto della domanda e così acquista gli effetti di una sentenza definitiva: le parti possono impugnarla in ragione del loro interesse ad una diversa decisione e, se è proposto appello, il giudice di secondo grado, che ne sia richiesto con impugnazione principale o incidentale, ha il dovere di pronunciare anche circa i danni sui quali sia mancata una pronuncia di merito nell'ordinanza.
La disciplina dell'art. 186 quater c.p.c, è applicabile nei processi in cui la domanda di condanna sia proposta nei confronti di più parti e quindi anche nei processi in cui è esercitata l'azione diretta ex art. 18 della legge n. 990 del 1969, anche qualora la domanda sia proposta, oltre che nei confronti dell'assicuratore e del responsabile del danno, anche nei confronti del conducente; in tale ipotesi, a seguito di rinunzia alla sentenza di alcuni soltanto dei destinatari dell'ordine di pagamento determina, l'ordinanza acquista efficacia di sentenza ed è impugnabile con l'appello.
Cass. civ. n. 1633/2002
L'esaurimento dell'istruttoria costituisce il presupposto per l'emanazione dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c.; pertanto, l'invito del giudice istruttore, che ha esaurito l'istruttoria e ritenuto la causa matura per la decisione, a precisare le conclusioni segna il momento a decorrere dal quale può essere proposta l'istanza; questa può essere presentata sia all'udienza in cui detto invito è formulato sia nella successiva udienza eventualmente fissata per la precisazione delle conclusioni.
Cass. civ. n. 983/2002
Nei processi cumulativi, il giudice può emettere l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. quando, in presenza di un litisconsorzio necessario e in caso di richiesta di tutte le parti istanti nei confronti di tutti i convenuti, la medesima definisca tutte le cause; diversamente, può emetterla se le cause siano scindibili, previa separazione — da considerarsi implicitamente disposta con l'ordinanza — e deve, invece, rifiutarla in ipotesi di cause inscindibili; corrispondentemente, emanata l'ordinanza, la stessa acquista efficacia di sentenza e può essere impugnata se tutti gli intimati rinunciano alla sentenza, mentre, in caso di rinuncia solo da parte di alcuni, tale effetto si produce o meno a seconda che le cause siano scindibili o inscindibili.
Cass. civ. n. 6694/2000
Il potere del G.I. di emettere l'ordinanza di condanna al pagamento di una somma di denaro a chiusura dell'istruttoria ex art. 186 quater c.p.c. non incontra limiti anche nell'ipotesi in cui, terminata l'istruttoria e precisate le conclusioni, la causa sia stata rimessa al collegio per la decisione, con la conseguenza che la relativa istanza, presentata al collegio, deve da questo essere rimessa al G.I. per la decisione.