Art. 186 ter – Codice di procedura civile – Istanza di ingiunzione
Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all'articolo 633, primo comma, numero 1), e secondo comma, e di cui all'articolo 634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna. Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione.
L'ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall'articolo 641, ultimo comma, ed è dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 642, nonché, ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all'articolo 648, primo comma. La provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei [214 c.p.c.] o abbia proposto querela di falso contro l'atto pubblico [221 c.p.c.].
L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma.
Se il processo si estingue l'ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 653, primo comma.
Se la parte contro cui è pronunciata l'ingiunzione è contumace [290 c.p.c. ss.], l'ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 644. In tal caso l'ordinanza deve altresì contenere l'espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell'articolo 647.
L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 348/2025
Nel concordato misto, nel quale alla prosecuzione dell'attività aziendale si accompagna la liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa, il debitore deve indicare nella proposta le attività di dismissione che intende effettuare e, ove tale indicazione manchi o sia generica, il tribunale, ai sensi dell'art. 182 l.fall., deve sopperire all'inattività o inerzia, nominando un liquidatore giudiziale.
Cass. civ. n. 26281/2024
In tema di guida in stato di ebbrezza, il pubblico ministero ha l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall'art. 379 reg. esec. cod. strada, nel solo caso in cui l'imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l'effettuazione di tali adempimenti, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera richiesta del predetto di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata, sul rilievo che, a fronte delle specifiche allegazioni difensive circa l'omissione delle verifiche annuali relative all'apparecchio, non era stata presa in esame l'incidenza dell'omesso adempimento sull'effettiva funzionalità dell'etilometro).
Cass. civ. n. 25713/2024
In tema di COSAP, nel giudizio di opposizione all'avviso di accertamento, avente carattere impugnatorio sul modello di quello tributario, l'onere di dimostrare la titolarità del suolo grava sul Comune, attore in senso sostanziale ma convenuto in senso formale, in quanto la pretesa impositiva, sia per petitum che per causa petendi, è quella risultante dall'atto impugnato, sicché la valutazione della condotta processuale dell'occupante, attore in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, ai fini della non contestazione, va correlata all'esaurimento della fase in cui è consentito precisare e modificare quanto dedotto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile la contestazione sull'assenza di titolarità della strada in capo al Comune, invero tempestivamente sollevata dall'occupante con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.).
Cass. civ. n. 22988/2024
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'accertamento del tasso alcolemico, effettuato sul prelievo ematico già eseguito dalla struttura ospedaliera, è valido e utilizzabile, se l'avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, di cui agli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., è stato formalizzato prima dello svolgimento delle analisi del sangue, anche se dopo la materiale effettuazione del prelievo, dovendosi considerare atto irripetibile il risultato dell'accertamento e non il prelievo in sé.
Cass. civ. n. 22837/2024
In caso di collisione tra veicoli, quando è accertato lo stato di ebbrezza del conducente che agisce per il risarcimento del danno conseguente al sinistro, la presunzione di eguale responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. può essere superata soltanto a condizione che risulti la prova positiva della mancata influenza del predetto stato sulla dinamica dell'incidente.
Cass. civ. n. 22169/2024
In tema di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis l.fall., l'eventuale eccedenza finanziaria determinata dalla prosecuzione dell'attività di impresa è da intendersi quale mero incremento di valore dei fattori produttivi aziendali con la conseguenza che, rientrando nell'oggetto della garanzia generica del credito prevista dall'art. 2740 c.c., la stessa non è liberamente distribuibile dal debitore, ma soggiace al divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione.
Cass. civ. n. 19369/2024
In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiara l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, di competenza del prefetto, di cui agli artt. 223 e 224, comma 3, cod. strada. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in ragione della differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento della penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui agli artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis, cod. strada, non trova applicazione la disciplina, ivi prevista, che rimette al giudice l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria).
Cass. civ. n. 17561/2024
In tema di guida in stato di ebbrezza, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, disciplinata in conformità al modello previsto dall'art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, di cui mutua le modalità esecutive, deve essere tenuta distinta dal diverso istituto del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui all'art. 20-bis, cod. pen., regolamentato dagli artt. 56-bis e 56-ter legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellati dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché dà luogo a pena illegale l'imposizione, da parte del giudice, di prescrizioni aggiuntive, inerenti all'indicata pena sostitutiva di pene detentive brevi.
Cass. civ. n. 16932/2024
In tema di concordato preventivo, il creditore che non ha proposto opposizione nell'ambito del giudizio ex art. 180 l.fall. non è legittimato ad impugnare, quale terzo, il decreto di omologazione, poiché il suo interesse a vedere respinta la proposta di concordato è sorto solo successivamente all'instaurazione del suddetto procedimento e può essere tutelato mediante ricorso ai diversi rimedi previsti dall'art. 186 l.fall.
Cass. civ. n. 15862/2024
In tema di insinuazione al passivo conseguente alla pronuncia di fallimento c.d. omisso medio, se il fallimento è stato dichiarato quando era ancora possibile la risoluzione ex art. 186 l.fall. del concordato preventivo omologato, il creditore istante non è tenuto a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi di cui all'art. 184 l.fall., posto che l'attuazione del piano è resa impossibile per l'intervento di un evento come il fallimento che, sovrapponendosi al concordato medesimo, inevitabilmente lo rende irrealizzabile; al contrario, l'effetto esdebitatorio - parziale - non viene meno laddove il fallimento sia stato dichiarato quando il termine per richiedere la risoluzione del concordato omologato era già scaduto.
Cass. civ. n. 7211/2024
L'attenuante dell'integrale riparazione del danno non è applicabile al reato di guida in stato di ebbrezza in caso di avvenuto risarcimento per le lesioni che ne sono conseguite, in quanto la causazione delle stesse, pur se possibile conseguenza della condotta di guida in stato di alterazione, non costituisce effetto normale di tale reato secondo il criterio della cd. regolarità causale.
Cass. civ. n. 7138/2024
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 cod. pen. per contrasto con gli artt. 27, comma 2, 111, 117, comma 1, Cost., nonché con la normativa sovranazionale in punto di presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva, nella parte in cui non prevede che, in caso di sopravvenienza di una sentenza di proscioglimento in grado di appello per intervenuta prescrizione, non si debba procedere alla pubblicazione della sentenza di primo grado quale mezzo di riparazione del danno non patrimoniale subito dalla parte civile. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in tal caso, la pubblicazione della sentenza dev'essere riferita anche a quella pronunciata in grado di appello, confermativa della responsabilità civile e del danno cagionato dall'imputato, senza l'utilizzo di alcuna struttura lessicale evocativa della colpevolezza del predetto per come riferibile al "dictum" del tribunale).
Cass. civ. n. 5355/2024
L'acquisto, da parte dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186-quater c.p.c., dell'efficacia di sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza può derivare tanto da un comportamento espresso dell'intimato che, come prevedeva il testo originario della norma, rinunci formalmente alla pronuncia della sentenza, quanto, nel testo attualmente vigente a seguito della modifica apportata dall'art. 2, comma 1, lett. m) della l. n. 263 del 2005, anche per effetto di una rinuncia tacita alla pronuncia della sentenza, derivante dalla mancata formulazione dell'istanza di emissione del provvedimento finale a opera dell'intimato.
Cass. civ. n. 4593/2024
In tema di accertamento del passivo, il credito fondato su ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. successivamente revocata non è suscettibile d'essere ammesso con riserva, ai sensi dell'art. 96, comma 2, della l.fall., non potendo considerarsi né un credito condizionato né, tanto meno, un credito accertato con sentenza non ancora passata in giudicato al momento dell'apertura della procedura concorsuale.
Cass. civ. n. 3245/2024
In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la visita medica disposta dal prefetto ai sensi dell'art. 186 comma 8 del codice della strada non è prevista in funzione della verifica della cessazione, ovvero persistenza, delle esigenze cautelari sottese al provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida di cui all'art. 223, comma 1, del medesimo codice. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che, muovendo dal presupposto secondo cui l'accertamento medico favorevole di idoneità alla guida determina la completa assenza delle ragioni e della funzione del predetto provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente, aveva annullato quest'ultimo).
Cass. civ. n. 48348/2023
E' abnorme, determinando una stasi del procedimento alla luce della disciplina introdotta dall'art. 28 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, a seguito dell'emissione del decreto penale di condanna, rigetti l'istanza di sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, senza emettere decreto di giudizio immediato. (In motivazione, la Corte ha precisato che la nuova disciplina prevista dall'art. 28 d.lgs. n. 150 del 2022, introduttiva del disposto di cui all'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., detta una regola generale di procedura, valida per tutte le ipotesi in cui l'interessato formuli istanza di applicazione di tale sanzione sostitutiva a seguito dell'emissione del decreto penale).
Cass. civ. n. 48083/2023
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente "ex lege" alla commissione di illeciti avvenuta con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a chi si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione. (Fattispecie relativa alla guida in stato di ebbrezza alcolica di un monopattino elettrico, veicolo equiparato ai velocipedi ai sensi dell'art. 1, comma 75-quinquies, legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la cui conduzione non è richiesta la patente di guida).
Cass. civ. n. 39881/2023
In tema di guida in stato di ebbrezza, è sufficiente, per ritenere adempiuto l'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, che tanto risulti nel verbale, senza che ne sia necessaria la sottoscrizione da parte dell'interessato, posto che l'avviso è atto degli operanti che redigono il verbale, mentre la sottoscrizione della parte è necessaria nei soli casi in cui essa abbia reso una dichiarazione, ivi compresa quella di nomina del difensore di fiducia.
Cass. civ. n. 35423/2023
In tema di verifica della fattibilità della proposta di concordato con continuità aziendale (nel caso di specie, indiretta), il giudice di merito non può omettere di prendere in considerazione gli elementi, originari o sopravvenuti, che influiscano sulla correttezza dell'individuazione dell'entità del passivo e dell'attivo, nonché la realizzabilità di tutte condizioni previste dall'imprenditore per il buon esito della proposta concordataria ed, infine, l'esatta e regolare compilazione delle relazioni previste dagli artt. 160, comma 2 e 186-bis, comma 2, lett. b), l. fall., per come poste a base del piano e della proposta concordataria.
Cass. civ. n. 35032/2023
Al difetto del requisito della sottoscrizione del giudice, previsto dall'art. 132, n. 5, comma 2, c.p.c. (che deve ritenersi estendibile anche a quello della sottoscrizione – imposto dall'art. 134, comma 1, c.p.c. - delle ordinanze, incluse anche quelle di tipo decisorio, tra le quali rientra l'ordinanza di cui all' art. 186-quater c.p.c.) è equiparato anche il caso della sottoscrizione illeggibile, allorché dal contenuto del provvedimento, non rilevando eventuali elementi ab estrinseco, non emerga alcuna idonea indicazione della persona del giudice che l'abbia pronunciata, onde rimanga impedita ogni possibilità di identificabilità del decidente stesso.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto validamente sottoscritta l'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. contenente la mera sigla illeggibile preceduta da una generica dicitura "il G.O.T.", senza che il provvedimento fosse risultato munito di un'intestazione con gli estremi identificativi del giudice o che altre indicazioni, idonee allo scopo, valorizzando ai fini della individuazione della paternità dell'atto le risultanze del registro storico della cancelleria).
Cass. civ. n. 34491/2023
La modifica o la revoca dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 186-ter c.p.c. deve essere chiesta allo stesso giudice del procedimento nel cui ambito è stata emanata.
Cass. civ. n. 34352/2023
Integra il reato di guida in stato di ebbrezza la conduzione di una bicicletta in condizioni di alterazione psicofisica da assunzione di alcol e stupefacenti, attesa la concreta idoneità del mezzo a interferire sulla regolarità e sulla sicurezza della circolazione stradale, pur non potendo essere applicata al condannato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in quanto non è richiesta alcuna specifica abilitazione per la conduzione del mezzo.
Cass. civ. n. 31843/2023
In tema di prova della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, non può dubitarsi del regolare funzionamento dell'etilometro sul mero rilievo formale che l'apparecchio non è stato verificato con cadenza annuale, mediante la cosiddetta taratura obbligatoria.
Cass. civ. n. 28762/2023
In tema di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, è onere del condannato indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quanto meno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudice dell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso.
Cass. civ. n. 21864/2023
La causa tipica del concordato in continuità non ricorre qualora, al momento della domanda, l'attività d'impresa risulti insussistente in quanto cessata e ridotta alla mera gestione di una partecipazione minoritaria, giustificandosi l'accesso a tale procedura solo in funzione del mantenimento in vita dell'attività e dei valori aziendali.
Cass. civ. n. 19319/2023
La domanda giudiziale tendente alla dichiarazione di inefficacia, ex art. 2901 c.c., di un atto dispositivo del bene oggetto di comunione legale, posto in essere dai coniugi, a scopo di conservazione della garanzia del credito vantato nei confronti di uno solo di essi per la metà del diritto oggetto di comunione non dà luogo né ad una pronuncia di nullità per vizio della "editio actionis" né ad una di inammissibilità: ne consegue che il giudice che dichiari inopponibile l'atto dispositivo con riferimento al diritto che ne forma oggetto nella sua interezza (e non ad una sua inesistente quota) non pronuncia su una domanda diversa da quella proposta, né dà una tutela maggiore di quella richiesta, ma ben diversamente modula la tutela nell'unico modo in cui essa può essere attribuita, in rapporto alla effettiva natura giuridica del bene.
Cass. civ. n. 19296/2023
L'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., se non è richiesta dalla parte intimata la pronuncia della sentenza, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio, con la conseguenza che, ove abbia pronunciato solo su alcune domande o capi della domanda, implicitamente rigettando gli altri, le parti che si ritengano insoddisfatte hanno l'onere di impugnarla per evitare che la statuizione passi in giudicato, essendo, invece, inammissibile la prosecuzione del giudizio di primo grado, per essersi il giudice spogliato della relativa potestà decisionale, e nulla la sentenza da questi resa.
Cass. civ. n. 17362/2023
L'insolvenza del delegato o dell'accollante, prevista dall'art. 1274, secondo comma, c.c., in presenza della quale è esclusa la liberazione del debitore originario, non coincide con quella prevista dagli artt. 5 e 67 l.fall., ma è quella dell'insolvenza civile di cui all'art. 1186 c.c., ed è riferibile in tal guisa a ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non consenta al delegato al pagamento o all'accollante di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, anche in conseguenza di una semplice situazione di difficoltà economica e patrimoniale idonea ad alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, da valutarsi al momento dell'assunzione del debito originario da parte del nuovo soggetto, senza tener conto di fatti successivi a tale assunzione, a meno che essi non siano indicativi, in un'interpretazione secondo buona fede, della valenza effettiva di circostanze verificatesi anteriormente a tale assunzione.
Cass. civ. n. 17092/2023
Il concordato preventivo è qualificabile come in continuità aziendale, salvi i casi di abuso dello strumento, allorquando alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell'impresa si accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività aziendale, tanto al momento dell'ammissione al concordato, quanto all'atto del successivo trasferimento cui l'azienda in esercizio dev'essere dichiaratamente destinata, senza che rilevi in senso ostativo all'applicazione del regime ex art. 186-bis l.fall. l'eventuale intervenuta modificazione di una parte dell'attività produttiva.
Cass. civ. n. 16063/2023
In tema di procedimento di esecuzione, la competenza funzionale a decidere sull'istanza di restituzione nel termine, ex art. 175 cod. proc. pen., per impugnare l'ordinanza di revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità concessa in sede di cognizione, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è attribuita alla Corte di cassazione e non al giudice dell'esecuzione, salvo che l'istanza sia accompagnata dalla richiesta di declaratoria di inesistenza del titolo esecutivo.
Cass. civ. n. 12810/2023
In pendenza della procedura di concordato preventivo dell'appaltatore, non è ammissibile il pagamento diretto nei confronti della impresa appaltatrice atteso che l'art. 118, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 ("ratione temporis" vigente) subordina espressamente la possibilità del pagamento diretto alle determinazioni del Tribunale competente per l'ammissione alla procedura di concordato, peraltro nei limitati casi di continuità aziendale, dovendo il giudice valutare se l'appaltatore sia stato autorizzato a proseguire il contratto, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 3, l.fall. e, nel caso in cui il pagamento diretto riguardi crediti sorti anteriormente al concordato, se ricorrano le condizioni di cui all'art. 182-quinquies, comma 5, l.fall.
Cass. civ. n. 6307/2023
In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui, in luogo delle pene detentiva e pecuniaria, sia stata applicata la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità all'imputato che, in precedenza, ne ha già beneficiato in violazione dell'art. 186, comma 9-bis, ultimo periodo, cod. strada, non versandosi in ipotesi di pena illegale.
Cass. civ. n. 286/2023
In tema di concordato preventivo, al liquidatore giudiziale fanno capo meri compiti di gestione e di amministrazione, non radicandosi in capo a detto organo la legittimazione a proporre istanza di fallimento o di risoluzione del concordato, né configurandosi, a suo carico, alcun obbligo di segnalazione al Pubblico Ministero, al giudice delegato o al comitato dei creditori circa le criticità ed opacità del piano concordatario o le asserite irregolarità nella determinazione del quorum e nel conteggio della maggioranza del voto dei creditori.
Cass. civ. n. 6481/2019
In tema di imposta di registro, tra i provvedimenti giudiziari assoggettati all'imposta proporzionale, ai sensi degli artt. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 8 della tariffa (annesso A, parte prima), rientra anche l'ordinanza ingiuntiva di cui all'art. 186-ter c.p.c., non essendo richiesto che il provvedimento giudiziario sia passato in giudicato ma solo che sia conclusivo di un giudizio o di un suo grado, di una fase o sub-procedimento e che sia esecutivo, a nulla rilevando che nelle categorie di atti tassabili ex art. 37 cit. manchi il riferimento a quello contemplato dall'art. 186-ter c.p.c., sia perchè la norma processuale è sopravvenuta al d.P.R. n. 131 del 1986, sia per l'espresso riferimento alla normativa sul decreto ingiuntivo contenuto nella legge sull'imposta di registro. (Rigetta, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 22/12/2014).
Cass. civ. n. 23513/2016
I provvedimenti, diversi dalla sentenza, di revoca o modifica dell'ordinanza anticipatoria ex art. 186 ter c.p.c. ne condividono la natura, essendo inidonei ad assumere contenuto decisorio e ad incidere, con autorità di giudicato, su posizioni di diritto sostanziale e, pertanto, non sono ricorribili per cassazione.
Cass. civ. n. 26937/2013
L'ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., ancorché recante una pronuncia sulla giurisdizione, non può considerarsi come decisione sul merito, essendo soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, primo comma, c.p.c., sicché non preclude la proponibilità del regolamento di giurisdizione.
Cass. civ. n. 1820/2007
La disciplina contenuta nell'art. 186 ter c.p.c., con riferimento all'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di consegna in corso di causa, non contempla l'apertura di una fase autonoma di opposizione, svincolata dal giudizio di merito pendente nel quale è stata emessa, né la sua definitività con gli effetti del giudicato in caso di omessa opposizione, prevedendo piuttosto che il processo debba proseguire regolarmente, affinché la condanna provvisoria venga revocata, modificata o confermata dalla sentenza conclusiva, dalla quale è necessariamente destinata ad essere sostituita o assorbita. Infatti, detto provvedimento anticipatorio è assoggettato al regime delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, primo comma, c.p.c., e, come tale, è inidoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con l'autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale. Di conseguenza, poiché gli eventuali vizi di tale ordinanza devono essere fatti valere nel giudizio di merito nel corso del quale viene adottata, la costituzione in giudizio del contumace a seguito dell'avvenuta notificazione dell'ordinanza medesima nei suoi confronti deve intendersi necessariamente come accettazione del contraddittorio in ordine alla controversia nel suo complesso.(Nella specie, la S.C. ha enunciato il riportato principio rigettando il motivo proposto da una società straniera che aveva eccepito l'inesistenza della notificazione della citazione per mancata sua traduzione nella lingua tedesca, invece da ritenersi meramente nulla sulla scorta della Convenzione tra l'Italia e l'Austria conclusa a Vienna il 30 giugno 1975, e che aveva sostenuto di essersi costituita in giudizio al solo scopo di contrastare l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa nei suoi riguardi al fine di ottenerne la revoca, senza però che tale costituzione potesse implicare l'accettazione del contraddittorio sulla domanda complessiva dedotta con lo stesso atto di citazione).
Cass. civ. n. 13252/2006
L'ordinanza ingiunzione emessa, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., nei confronti della parte contumace e regolarmente ad essa notificata, ove il contumace non si costituisca nel termine di venti giorni dalla notifica, diventa inoppugnabile e, quindi, la decisione sulla domanda ovvero sul capo di domanda che ne era oggetto si intende passata in cosa giudicata, senza che all'uopo sia necessaria l'istanza del creditore di attribuzione all'ordinanza della esecutività ai sensi dell'art. 647 c.p.c. In presenza dell'istanza del creditore il processo, ove l'ordinanza abbia deciso sull'intera domanda che ne costituisce l'oggetto, dev'essere definito con un'ordinanza che dichiari l'esecutività dell'ordinanza ingiuntiva ai sensi dell'art. 647 e l'idoneità alla definizione del processo, mentre, se l'ordinanza ingiuntiva abbia deciso solo su una delle domande oggetto del giudizio ovvero su un capo o su parte dell'unica domanda, l'ordinanza deve provvedere in tal senso riguardo a detta domanda, capo o parte, e disporre il prosieguo del giudizio per il residuo. Viceversa, in difetto dell'istanza del creditore, il processo dev'essere deciso necessariamente con sentenza, la quale deve dare atto della definizione dell'oggetto deciso dall'ordinanza perché quest'ultima è passata in cosa giudicata a seguito della mancata costituzione del contumace. Ciò, anche nell'ipotesi in cui, a seguito della rituale notificazione dell'ordinanza, il contumace si sia costituito tardivamente, poiché in questo caso valgono le ragioni che impediscono di applicare l'art. 647 all'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo tempestiva, seguita da una costituzione tardiva dell'ingiunto ed a quella di opposizione tardiva seguita dalla costituzione, e che esigono la definizione dell'opposizione con la cognizione ordinaria, ferma restando, tuttavia, la cosa giudicata sul decreto, della quale la sentenza deve prendere atto, dichiarando rispettivamente improcedibile ed inammissibile l'opposizione. Nel caso dell'ordinanza ingiuntiva il processo dev'essere, pertanto, definito, in tutto od in parte, con sentenza che darà atto della definitività dell'ordinanza.
Cass. civ. n. 8917/2003
Pronunciata dal giudice istruttore ordinanza d'ingiunzione provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. e revocata, successivamente, soltanto l'efficacia esecutiva dell'ordinanza stessa, il debitore ingiunto, il quale abbia medio tempore pagato la somma portata dall'ingiunzione (ancora) provvisoriamente esecutiva a seguito di intimazione ad adempiere contenuta in atto di precetto notificatogli dal creditore, non può instaurare autonomo e distinto (rispetto al processo in cui è stata emessa l'ordinanza d'ingiunzione) procedimento di ingiunzione ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. al fine di far valere la propria pretesa restitutoria, atteso che gli errori e/o i vizi afferenti all'ordinanza di ingiunzione ovvero al sub-procedimento nell'ambito del quale essa è stata adottata possono essere emendati esclusivamente in tale ambito, mediante la sua revoca e/o la sua modifica ad opera dello stesso giudice che l'ha pronunciata, oppure nel più ampio ambito della decisione che definisce il giudizio di merito, ed in tali ambiti esclusivamente possono e debbono inserirsi anche le domande restitutorie del debitore ingiunto.
Cass. civ. n. 6325/1999
L'ordinanza ingiunzione di pagamento o consegna di cui all'art. 186 ter c.p.c. è sottoposta al regime delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178 c.p.c. e pertanto non può mai pregiudicare la decisione della causa, essendo revocabile in ogni tempo e destinata ad essere assorbita nella sentenza; ne consegue che il provvedimento non ha natura decisoria e, dato il suo carattere meramente anticipatorio, è insuscettibile di passare in cosa giudicata formale; pertanto tale ordinanza non può essere impugnata né con regolamento di competenza né con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost.