Art. 105 – Codice di procedura penale – Abbandono e rifiuto della difesa
1. Il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio [97].
2. Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale in cui è avvenuto l'abbandono o il rifiuto.
3. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine li ritiene comunque giustificati, la sanzione non è applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa è esclusa dal giudice.
4. L'autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o, nell'ambito del procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e di probità nonché del divieto di cui all'articolo 106, comma 4-bis.
5. L'abbandono della difesa delle parti private diverse dall'imputato [74 ss.], della persona offesa [90-95], degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo 91 non impedisce in alcun caso l'immediata continuazione del procedimento e non interrompe l'udienza.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1900/2025
In caso di più fondi intercludenti appartenenti a diversi soggetti, l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso (anche nelle ipotesi previste dagli artt. 1051, comma 3, e 1052 c.c.) deve essere promossa nei confronti di tutti i proprietari e avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, poiché essa determina un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto; pertanto, in mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice, il processo va dichiarato estinto, senza che ne derivi il rigetto della domanda. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.).
Cass. civ. n. 33336/2024
In tema di induzione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, l'aggravante del fatto commesso in danno di persona "tossicodipendente" di cui all'art. 4, n. 7-bis, legge 20 febbraio 1958, n. 75, è configurabile non solo con riguardo a soggetto di cui sia stata clinicamente accertata tale condizione, ma anche a quello stabilmente dedito al consumo di droga e perciò disposto, per procurarsela, a concedersi sessualmente a chi è in grado di offrirla ovvero a prostituirsi.
Cass. civ. n. 28050/2024
La richiesta di interrogatorio formulata dall'indagato destinatario dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non necessita di formule sacramentali, ma, in ossequio al dovere di lealtà che incombe sul difensore e alla necessità che non siano compiute condotte di abuso del processo, dev'essere chiara e agevolmente riconoscibile, pur se contenuta nel corpo di una memoria. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'idoneità dell'istanza di interrogatorio espressa, nello scritto difensivo, con la frase "che chiede l'interrogatorio" inserita, in modo incidentale, in un più ampio periodo, volto a dedurre argomentazioni finalizzate esclusivamente a sollecitare una richiesta di archiviazione o una modifica dell'imputazione).
Cass. civ. n. 21524/2024
La dichiarazione di delinquenza professionale, cui segue l'applicazione di misure di sicurezza, può intervenire anche nei confronti di soggetto che sia in espiazione della pena detentiva, posto che occorre tenere distinto il momento deliberativo da quello esecutivo della misura, a nulla rilevando che quest'ultimo sia lontano nel tempo, dal momento che il giudizio di pericolosità è sempre rivalutabile.
Cass. civ. n. 20659/2024
L'interventore adesivo diventa parte del giudizio, con la conseguenza che l'attore, in caso di soccombenza, ben può essere condannato a rifondergli le spese del giudizio.
Cass. civ. n. 15966/2024
In tema di determinazione dei redditi di impresa, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, in favore dell'amministratore di una società, sono deducibili in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, quando la previsione di detto trattamento risulta da atto scritto, avente data certa anteriore all'inizio del rapporto e con la specificazione anche dell'importo, in assenza del quale si applica il principio di cassa, previsto dall'art. 95, comma 5, del T.U.I.R., che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell'esercizio in cui sono corrisposti.
Cass. civ. n. 8660/2024
In materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell'art. 1051, comma 4, c.c. - che esenta dall'assoggettamento le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ed è applicabile anche all'ipotesi di passaggio su fondo non intercluso, in base al richiamo contenuto nel successivo art. 1052 c.c. - non prevede un'esenzione assoluta delle aree indicate dalla servitù di passaggio, bensì solo un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base della richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree.
Cass. civ. n. 36544/2023
105, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 - Mancata emanazione dei provvedimenti regionali integrativi di cui all'all. 5 della parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006 - Conseguenze - Trattamento biologico con sedimentazione secondaria - Necessità - Fondamento. In tema di servizio idrico integrato, l'impossibilità di sottoporre le acque reflue a un trattamento "equivalente" a quello di carattere secondario di cui all'art. 105, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, a causa della mancata emanazione dei provvedimenti regionali integrativi di cui all'allegato 5 della parte terza del d.lgs. citato, non autorizza il gestore a procedere al solo trattamento con sedimentazione primaria, obbligandolo, piuttosto, ad eseguire il menzionato trattamento secondario, in ossequio ai criteri della buona fede oggettiva e della diligenza di cui agli artt. 1175 e 1176 c.c., i quali escludono che il debitore possa liberarsi della propria obbligazione eseguendo una prestazione qualitativamente o quantitativamente inferiore a quella imposta dalla legge (specie allorquando - come nella specie - l'esattezza dell'adempimento sia funzionale al soddisfacimento non già del solo interesse creditorio, ma anche di quello superiore di natura pubblicistica alla tutela ambientale).
Cass. civ. n. 32720/2023
L'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto nella comparsa di risposta è efficace, nei confronti del terzo che abbia successivamente spiegato un intervento adesivo autonomo rispetto alla domanda dell'attore, a condizione che sia riproposta nel primo atto successivo all'intervento stesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla convenuta nella comparsa di risposta, non potesse estendersi anche ai terzi successivamente intervenuti nel processo con comparsa depositata prima dell'udienza di prima comparizione, atteso che - al momento dell'instaurazione del contraddittorio con gli stessi, da individuarsi nella detta udienza in mancanza dell'avviso ex art. 267, comma 2, c.p.c. - l'eccezione non era stata espressamente formulata al loro indirizzo, essendosi la convenuta limitata a riportarsi agli "scritti difensivi").
Cass. civ. n. 25843/2023
E' ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem".
Cass. civ. n. 23078/2023
Ove venga proposta l'"actio confessoria servitutis" (anche per usucapione), è tardiva la successiva proposizione in appello della azione di servitù coattiva, atteso che le predette azioni presentano "petita" e "causae petendi" del tutto distinte – in quanto con la prima si deduce un diritto esistente, con la seconda si mira a costituire il diritto "ex novo" - con la conseguenza che quest'ultima costituisce domanda nuova rispetto alla prima.
Cass. civ. n. 17922/2023
A differenza della servitù di veduta, che trova fonte direttamente nella legge (art. 907 c.c.), il diritto di veduta panoramica consiste nel godere della bellezza della visuale offerta dalla particolare collocazione dell'immobile dominante, previa imposizione sul fondo servente di una "servitus altius non tollendi", e può essere costituita a titolo derivativo (tramite contratto) o a titolo originario (tramite usucapione o destinazione del padre di famiglia), purché, in quest'ultimo caso, esistano opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio.
Cass. civ. n. 17380/2023
Ai fini del riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia, per determinare il momento rilevante ai fini della costituzione della servitù va considerato lo stato di fatto esistente al tempo della cessazione dell'appartenenza dei due fondi al medesimo proprietario, con la conseguenza che, in caso di acquisto di uno dei due fondi per usucapione, occorre avere riguardo al momento del compimento del tempo necessario ad usucapire e non a quello della pronuncia giudiziale, che ha natura di mero accertamento.
Cass. civ. n. 17368/2023
L'azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via, realizzandosi la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall'art. 1051 c.c. solo con la costituzione del passaggio nella sua interezza. Ne consegue che, restando esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio rispetto ai proprietari pretermessi, la domanda va respinta perché inidonea ad ottenere il bene della vita (accesso alla pubblica via), senza che, tuttavia, il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto precluda la proponibilità di una nuova domanda nel contraddittorio con i proprietari di tutti i fondi intercludenti.
Cass. civ. n. 16311/2023
La cessione d'azienda da parte della curatela fallimentare, anche se a seguito di transazione o mediante procedura di cui si contesti l'insufficiente grado di competitività, ricade nel perimetro applicativo dell'art. 105, comma 4, l.fall., il quale prevede l'effetto purgativo dei debiti pregressi a tutela dell'affidamento dei terzi e al fine di favorire l'appetibilità di aziende indebitate; ne consegue che deve escludersi una responsabilità del cessionario ex art. 2560, comma 2, c.c. per il pagamento dei debiti aziendali, peraltro non potendo il giudice dell'esecuzione svolgere un autonomo sindacato su eventuali vizi della vendita concorsuale che non siano stati tempestivamente fatti valere avanti agli organi della procedura fallimentare.
Cass. civ. n. 14398/2023
c.p.c. - Applicabilità - Documentazione comprovante il diritto di surrogazione - Estensione della preclusione.
Cass. civ. n. 13164/2023
In tema di servitù prediali, i principi scaturenti dalla sentenza della Corte cost. n. 167 del 1999, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1052, comma 2, c.c. a tutela della accessibilità in favore dei portatori di "handicap", pur riferendosi alla disciplina della costituzione coattiva della servitù di passaggio, vanno estesi anche al divieto di aggravamento di cui all'art. 1067, comma 2, c.c., avendo essi introdotto nell'ordinamento una relativizzazione della tutela della disabilità in astratto, che deve essere valorizzata in un'ottica interpretativa da adattare alle specifiche situazioni configurabili in concreto e che impone di addivenire ad una soluzione proporzionale degli interessi coinvolti.
Cass. civ. n. 10929/2023
In tema di servitù coattive, dalla espressa derogabilità dell'art. 122 del r.d. n. 1775 del 1933 discende che il proprietario del fondo servente, pur avendo la facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione che obblighi l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza essere tenuto ad indennizzi o rimborsi, può, tuttavia, validamente decidere di non esercitare la suddetta facoltà e - nell'esercizio della propria autonomia negoziale - di accollarsi le spese di ricollocazione di condutture e appoggi.
Cass. civ. n. 10912/2023
L'azione costitutiva di servitù coattiva di passaggio va proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via ovvero nei confronti di tutti i comproprietari dell'unico fondo intercludente, poiché la funzione del diritto riconosciuto dall'art. 1051 c.c. al proprietario del fondo intercluso si realizza solo con la costituzione della servitù di passaggio nella sua interezza, pena la pronuncia di una sentenza "inutiliter data", non potendo applicarsi in via analogica, in caso di contraddittorio non integro, al fine di evitare detta inutilità, l'art. 1059, comma 2, c.c.
Cass. pen. n. 10757/2017
Non è sufficiente a integrare l'incompatibilità del difensore la diversità di posizioni giuridiche o di linee di difesa tra più imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di essi sia assolutamente inconciliabile con la versione fornita dagli altri assistiti, così da determinare un contrasto radicale e insuperabile, tale da rendere impossibile, per il difensore, sostenere tesi logicamente inconciliabili tra loro.