Art. 104 – Codice di procedura penale – Colloqui del difensore con l’imputato in custodia cautelare
1. L'imputato in stato di custodia cautelare [284, 285, 286] ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura [297].
2. La persona arrestata in flagranza [380, 381] o fermata a norma dell'articolo 384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo.
3. Nel corso delle indagini preliminari [326 ss.] per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore.
4. Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 è esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato o il fermato è posto a disposizione del giudice [390].
4-bis. L'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti. Per la nomina dell'interprete si applicano le disposizioni del titolo IV del libro II.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1296/2025
In tema di impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, il valore della produzione netta a base dell'Irap è esclusivamente quello realizzato nell'ambito dell'esercizio provvisorio, escludendosi, quindi, i proventi eventualmente realizzati nell'attività liquidatoria tipica, come la vendita di cespiti, pur se astrattamente riconducibili - come nel caso delle plusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda - al perimetro della base imponibile dell'impresa in bonis, poiché posta in essere al fine di assicurare il soddisfacimento della massa dei creditori e non a realizzare quel valore aggiunto tipico dell'attività produttiva, da assoggettare ad imposizione ex art. 2 del d.lgs. n. 447 del 1997.
Cass. civ. n. 31179/2024
In tema di misure di sicurezza patrimoniali, la disciplina contenuta nell'art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen., richiamante il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, relativa alle modalità di intervento dei terzi nel procedimento penale per la tutela dei propri diritti, in ordine al sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione ed alla confisca medesima, non si applica ai terzi di buona fede che abbiano acquisito il bene in epoca antecedente all'inserimento del reato presupposto (nella specie, truffa ex art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.) nel catalogo dell'art. 240-bis cod. pen., ancorché la sentenza che ha disposto l'ablazione sia intervenuta successivamente a detta integrazione normativa.
Cass. civ. n. 26849/2024
In tema di misure di prevenzione reali, spetta alla corte d'appello, pendente l'impugnazione avverso il provvedimento che ha disposto la confisca, la competenza a decidere sull'istanza di restituzione dei beni presentata dal terzo interessato che deduca di esserne il proprietario, non venendo in rilievo questioni - per le quali persiste, invece, la competenza del giudice che ha emesso il decreto di sequestro - attinenti alla gestione o all'amministrazione dei beni oggetto di ablazione.
Cass. civ. n. 24067/2024
In tema di misure di sicurezza patrimoniali, la previsione dell'art. 52 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, secondo cui la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi e i diritti reali di garanzia anteriori al sequestro, pur se riferita alla confisca di prevenzione, esprime un principio generale, valido anche per gli altri tipi di confisca, diretta o per equivalente, per i quali venga in rilievo la posizione del terzo titolare di diritti di credito o di garanzia, ivi compresa quella urbanistica di cui all'art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, conseguente al reato di lottizzazione abusiva.
Cass. civ. n. 16784/2024
Gli atti presidenziali di amministrazione del processo (nella specie, emanati dal presidente di sezione di una Corte d'appello al fine di redistribuire i processi pendenti sul ruolo di un magistrato trasferito ad altro ufficio, rimodulandone altresì la scansione cronologica) non hanno natura propriamente amministrativa, non costituendo attuazione di una funzione discrezionale imperniata sulla ponderazione dell'interesse pubblico primario con gli altri interessi privati concorrenti, ma, in quanto inerenti all'organizzazione della giurisdizione, sono espressione di una competenza riservata all'ordine giudiziario, con la conseguenza che sono insindacabili da parte di qualsivoglia altro giudice, restando affidata la tutela del diritto della parte ad una decisione della causa in tempi ragionevoli ai rimedi preventivi o risarcitori di cui alla l. n. 89 del 2001 ovvero alle forme di interlocuzione endo-processuale con il giudice istruttore ovvero ancora, a livello ordinamentale, alla possibilità di segnalazione disciplinare al Procuratore generale della Corte di cassazione o al Ministro della giustizia (ferma restando, peraltro, la valutabilità dei suddetti provvedimenti organizzativi ai fini del conferimento o della conferma degli incarichi direttivi o semi-direttivi e in sede di valutazione di professionalità del magistrato).
Cass. civ. n. 16470/2024
In tema di reati edilizi, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile realizzato abusivamente non è preclusa dalla sua intervenuta cessione a terzi, operando l'ordine, quale sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, nei confronti di chiunque abbia la disponibilità del bene che continui ad arrecare pregiudizio al territorio.
Cass. civ. n. 12110/2024
In tema di prova testimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 104 disp. att. c.p.c. e 250 c.p.c., nel caso di ingiustificatamente omessa citazione dei testi per l'udienza fissata per il loro esame e di loro mancata comparizione spontanea, la decadenza dalla prova dev'essere eccepita dalla parte interessata e pronunciata dal giudice nella stessa udienza alla quale si riferisce l'inattività, che ne costituisce il presupposto di fatto, salvo che sussista un valido motivo per rinviare all'udienza successiva la proposizione dell'eccezione.
Cass. civ. n. 1908/2024
In tema di misure di sicurezza, non deve essere estromesso dal giudizio, nel caso in cui l'imputato ne abbia chiesto la definizione con le forme del rito abbreviato, il terzo titolare di diritti reali o personali di godimento su beni in sequestro suscettibili di confisca, citato nel processo ai sensi dell'art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., che non accetti il rito alternativo, dovendo essergli, tuttavia, assicurati il diritto di iniziativa probatoria e il diritto al contraddittorio sulla prova, quali componenti del diritto di difesa, rientrante nella garanzia del processo equo, riconosciuta dagli artt. 24 Cost. e 6, par. 1, CEDU.
Cass. civ. n. 23078/2023
Ove venga proposta l'"actio confessoria servitutis" (anche per usucapione), è tardiva la successiva proposizione in appello della azione di servitù coattiva, atteso che le predette azioni presentano "petita" e "causae petendi" del tutto distinte – in quanto con la prima si deduce un diritto esistente, con la seconda si mira a costituire il diritto "ex novo" - con la conseguenza che quest'ultima costituisce domanda nuova rispetto alla prima.
Cass. pen. n. 30196/2018
Il provvedimento con il quale venga differito il diritto dell'indagato sottoposto a custodia cautelare di conferire con il proprio difensore, in un procedimento riguardante una pluralità di indagati, può basarsi anche sull'esigenza di evitare la possibilità di comuni strategie difensive che potrebbero ostacolare le indagini in corso. (In motivazione la Corte ha affermato che, atteso il contenuto altamente discrezionale, tale provvedimento non può costituire oggetto di ricorso per cassazione, salvo che non sia manifestamente illogico o in contrasto con la relativa normativa).
Cass. pen. n. 37834/2015
La competenza a concedere, durante la fase delle indagini preliminari, il permesso di colloquio all'indagato sottoposto alla misura cautelare in carcere, spetta al GIP, che provvede dopo aver acquisito il parere del pubblico ministero.
Cass. pen. n. 28097/2015
In tema di mandato di arresto europeo, il differimento del colloquio con i difensori, per un tempo non superiore a cinque giorni, disposto dal gip con ordinanza cautelare ai sensi dell'art. 104 cod. proc. pen., decorre dal momento in cui la persona attinta da misura cautelare viene consegnata all'autorità giudiziaria italiana, in quanto le fasi precedenti alla consegna seguono la procedura dello Stato richiesto (nel caso di specie la Francia).
Cass. pen. n. 44932/2012
In materia di misure cautelari personali, il decreto del G.i.p. che dilaziona il diritto dell'indagato al colloquio con il proprio difensore ai sensi dell'art. 104, comma terzo, c.p.p., non è autonomamente impugnabile né può essere oggetto di riesame, non avendo la forma e il contenuto di un provvedimento applicativo di una misura coercitiva, ma può costituire oggetto di sindacato incidentale nell'ulteriore corso del procedimento, qualora abbia determinato una violazione del diritto di difesa che, se non eliminata con l'espletamento di un rituale colloquio, comporta la nullità dell'interrogatorio dell'indagato a norma dell'art. 178, lett.c), c.p.p..
Cass. pen. n. 15157/2011
Il diritto della persona in stato di custodia cautelare di conferire con il difensore ex art. 104 c.p.p. non si estende ai colloqui con il consulente tecnico.
Cass. pen. n. 23681/2004
L'esercizio del diritto dell'indagato sottoposto a fermo di conferire con il difensore può essere oggetto di differimento da parte del P.M., ai sensi dell'art. 104, comma quarto, c.p.p., fino al momento in cui il fermato non è posto a disposizione del giudice e può essere esercitato in qualsiasi tempo compreso tra il momento del fermo e quello della messa a disposizione del Gip del fermato.
Cass. pen. n. 16815/2004
In tema di colloqui tra l'arrestato o fermato ed il suo difensore, precedentemente all'effettuazione dell'interrogatorio di garanzia, qualora essi siano stati vietati con provvedimento dato solo oralmente dal pubblico ministero, in violazione del disposto di cui all'art. 104, commi 3 e 4, c.p.p., la relativa nullità, di carattere «intermedio», dev'essere eccepita, a pena di decadenza, in limine al suddetto interrogatorio, sempre che sia ravvisabile anche un interesse alla formulazione di tale eccezione; interesse da escludere quando, di fatto, non vi sia stata alcuna richiesta di colloquio.
Cass. pen. n. 176/1996
L'eventuale nullità del provvedimento con il quale sia differito l'esercizio del diritto dell'indagato in vinculis di conferire con il proprio difensore, non riguardando un caso di assenza del difensore stesso in ipotesi in cui ne è obbligatoria la presenza, non rientra nelle nullità assolute di cui all'art. 179 c.p.p., bensì in quelle di ordine generale di cui all'art. 180 dello stesso codice. Ne consegue che la nullità può essere dichiarata, comunicandosi all'interrogatorio reso in sede di convalida dell'arresto, solo se venga dedotta nei termini indicati dall'art. 182 c.p.p.
Cass. pen. n. 3682/1996
Il decreto del Gip che, ai sensi dell'art. 104 comma 3 c.p.p., dilaziona l'esercizio del diritto degli indagati in stato di custodia cautelare al colloquio con il proprio difensore, non è impugnabile autonomamente, in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni, né può costituire oggetto di riesame, dato che non ha la forma dell'ordinanza e non dispone alcuna misura coercitiva. Esso può tuttavia costituire oggetto di sindacato incidentale nell'ulteriore corso del procedimento qualora presenti vizi di forma o di sostanza. In tale ipotesi, la illegittimità o invalidità del provvedimento comporta una violazione del diritto di difesa che si riverbera — se non eliminata con l'effettuazione del colloquio — sull'interrogatorio degli indagati determinandone la nullità per inosservanza delle norme sull'assistenza (art. 178 lett. c, c.p.p.).
Cass. pen. n. 1355/1992
L'art. 104 del nuovo codice di procedura penale ha fissato la regola generale secondo cui il rapporto con il difensore rappresenta un diritto dell'imputato detenuto ed una particolare estrinsecazione del diritto di difesa che è immediatamente esercitabile sin dal momento del fermo o dell'arresto ovvero fin dall'inizio dell'esecuzione della misura della custodia cautelare. Nel terzo comma del citato articolo è prevista la possibilità da parte del giudice, quando si tratti di custodia cautelare, di dilazionare l'esercizio di quel diritto, purché il differimento sia limitato nel tempo (non superiore a sette giorni) e trovi giustificazione sulla base di un decreto che indichi le specifiche ed eccezionali ragioni di cautela. Tale facoltà è prevista, nel successivo comma, anche per il pubblico ministero, nell'ipotesi di fermo o di arresto; in tal caso il limite temporale coincide con il momento in cui l'arrestato o il fermato è posto a disposizione del giudice e vi è comunque l'obbligo dell'emanazione di un provvedimento motivato, come si rileva dalla relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale, che riferendosi alla facoltà concessa al riguardo al P.M., esplicitamente parla della necessità dell'esistenza dei medesimi presupposti di cui al terzo comma del citato art. 104, e come soprattutto si desume dall'art. 36, att. c.p.p., che prevede la consegna a chi esercita la custodia del decreto che ha disposto la dilazione tanto nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 104 che nell'ipotesi di cui al successivo quarto comma.
Cass. pen. n. 1088/1992
Il rifiuto da parte della persona assoggettata a misura cautelare di conferire con il suo difensore prima dell'interrogatorio, a norma dell'art. 104 c.p.p., non può essere ricondotto nell'ambito delle nullità assolute di cui all'art. 185 n. 3 codice di rito previgente e nemmeno tra le nullità di ordine generale, previste nell'art. 178 lett. c) c.p.p., che attengono all'ipotesi di mancata osservanza delle disposizioni relative all'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato.