Art. 104 – Codice di procedura penale – Colloqui del difensore con l’imputato in custodia cautelare
1. L'imputato in stato di custodia cautelare [284, 285, 286] ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura [297].
2. La persona arrestata in flagranza [380, 381] o fermata a norma dell'articolo 384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo.
3. Nel corso delle indagini preliminari [326 ss.] per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore.
4. Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 è esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato o il fermato è posto a disposizione del giudice [390].
4-bis. L'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti. Per la nomina dell'interprete si applicano le disposizioni del titolo IV del libro II.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 22067/2025
La competenza a decidere in prima istanza sulla richiesta di sospensione del pagamento dei canoni di locazione di un immobile destinato ad abitazione familiare sottoposto a sequestro preventivo da parte del giudice per le indagini preliminari in procedimenti relativi a delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. è del giudice che procede, la cui decisione può essere opposta, ai sensi degli art. 666 e 667, comma 4, cod. proc. pen., dinanzi allo stesso giudice che lo ha emesso, il cui ulteriore provvedimento può essere impugnato con ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 20393/2025
In tema di impugnazioni cautelari reali, il terzo intestatario del bene sottoposto a sequestro preventivo, non estraneo al reato per il quale il vincolo risulta disposto, è legittimato a dedurre l'insussistenza del "fumus commissi delicti", sotto il profilo dell'assenza del proprio consapevole contributo alla realizzazione del reato. (Fattispecie relativa ad appello cautelare reale).
Cass. civ. n. 31179/2024
In tema di misure di sicurezza patrimoniali, la disciplina contenuta nell'art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen., richiamante il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, relativa alle modalità di intervento dei terzi nel procedimento penale per la tutela dei propri diritti, in ordine al sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione ed alla confisca medesima, non si applica ai terzi di buona fede che abbiano acquisito il bene in epoca antecedente all'inserimento del reato presupposto (nella specie, truffa ex art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.) nel catalogo dell'art. 240-bis cod. pen., ancorché la sentenza che ha disposto l'ablazione sia intervenuta successivamente a detta integrazione normativa.
Cass. civ. n. 26849/2024
In tema di misure di prevenzione reali, spetta alla corte d'appello, pendente l'impugnazione avverso il provvedimento che ha disposto la confisca, la competenza a decidere sull'istanza di restituzione dei beni presentata dal terzo interessato che deduca di esserne il proprietario, non venendo in rilievo questioni - per le quali persiste, invece, la competenza del giudice che ha emesso il decreto di sequestro - attinenti alla gestione o all'amministrazione dei beni oggetto di ablazione.
Cass. civ. n. 1908/2024
In tema di misure di sicurezza, non deve essere estromesso dal giudizio, nel caso in cui l'imputato ne abbia chiesto la definizione con le forme del rito abbreviato, il terzo titolare di diritti reali o personali di godimento su beni in sequestro suscettibili di confisca, citato nel processo ai sensi dell'art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., che non accetti il rito alternativo, dovendo essergli, tuttavia, assicurati il diritto di iniziativa probatoria e il diritto al contraddittorio sulla prova, quali componenti del diritto di difesa, rientrante nella garanzia del processo equo, riconosciuta dagli artt. 24 Cost. e 6, par. 1, CEDU.
Cass. civ. n. 30196/2018
Il provvedimento con il quale venga differito il diritto dell'indagato sottoposto a custodia cautelare di conferire con il proprio difensore, in un procedimento riguardante una pluralità di indagati, può basarsi anche sull'esigenza di evitare la possibilità di comuni strategie difensive che potrebbero ostacolare le indagini in corso. (In motivazione la Corte ha affermato che, atteso il contenuto altamente discrezionale, tale provvedimento non può costituire oggetto di ricorso per cassazione, salvo che non sia manifestamente illogico o in contrasto con la relativa normativa).
Cass. civ. n. 37834/2015
La competenza a concedere, durante la fase delle indagini preliminari, il permesso di colloquio all'indagato sottoposto alla misura cautelare in carcere, spetta al GIP, che provvede dopo aver acquisito il parere del pubblico ministero.
Cass. civ. n. 28097/2015
In tema di mandato di arresto europeo, il differimento del colloquio con i difensori, per un tempo non superiore a cinque giorni, disposto dal gip con ordinanza cautelare ai sensi dell'art. 104 cod. proc. pen., decorre dal momento in cui la persona attinta da misura cautelare viene consegnata all'autorità giudiziaria italiana, in quanto le fasi precedenti alla consegna seguono la procedura dello Stato richiesto (nel caso di specie la Francia).
Cass. civ. n. 44932/2012
In materia di misure cautelari personali, il decreto del G.i.p. che dilaziona il diritto dell'indagato al colloquio con il proprio difensore ai sensi dell'art. 104, comma terzo, c.p.p., non è autonomamente impugnabile né può essere oggetto di riesame, non avendo la forma e il contenuto di un provvedimento applicativo di una misura coercitiva, ma può costituire oggetto di sindacato incidentale nell'ulteriore corso del procedimento, qualora abbia determinato una violazione del diritto di difesa che, se non eliminata con l'espletamento di un rituale colloquio, comporta la nullità dell'interrogatorio dell'indagato a norma dell'art. 178, lett.c), c.p.p..
Cass. civ. n. 15157/2011
Il diritto della persona in stato di custodia cautelare di conferire con il difensore ex art. 104 c.p.p. non si estende ai colloqui con il consulente tecnico.
Cass. civ. n. 23681/2004
L'esercizio del diritto dell'indagato sottoposto a fermo di conferire con il difensore può essere oggetto di differimento da parte del P.M., ai sensi dell'art. 104, comma quarto, c.p.p., fino al momento in cui il fermato non è posto a disposizione del giudice e può essere esercitato in qualsiasi tempo compreso tra il momento del fermo e quello della messa a disposizione del Gip del fermato.
Cass. civ. n. 16815/2004
In tema di colloqui tra l'arrestato o fermato ed il suo difensore, precedentemente all'effettuazione dell'interrogatorio di garanzia, qualora essi siano stati vietati con provvedimento dato solo oralmente dal pubblico ministero, in violazione del disposto di cui all'art. 104, commi 3 e 4, c.p.p., la relativa nullità, di carattere «intermedio», dev'essere eccepita, a pena di decadenza, in limine al suddetto interrogatorio, sempre che sia ravvisabile anche un interesse alla formulazione di tale eccezione; interesse da escludere quando, di fatto, non vi sia stata alcuna richiesta di colloquio.
Cass. civ. n. 176/1996
L'eventuale nullità del provvedimento con il quale sia differito l'esercizio del diritto dell'indagato in vinculis di conferire con il proprio difensore, non riguardando un caso di assenza del difensore stesso in ipotesi in cui ne è obbligatoria la presenza, non rientra nelle nullità assolute di cui all'art. 179 c.p.p., bensì in quelle di ordine generale di cui all'art. 180 dello stesso codice. Ne consegue che la nullità può essere dichiarata, comunicandosi all'interrogatorio reso in sede di convalida dell'arresto, solo se venga dedotta nei termini indicati dall'art. 182 c.p.p.
Cass. civ. n. 3682/1996
Il decreto del Gip che, ai sensi dell'art. 104 comma 3 c.p.p., dilaziona l'esercizio del diritto degli indagati in stato di custodia cautelare al colloquio con il proprio difensore, non è impugnabile autonomamente, in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni, né può costituire oggetto di riesame, dato che non ha la forma dell'ordinanza e non dispone alcuna misura coercitiva. Esso può tuttavia costituire oggetto di sindacato incidentale nell'ulteriore corso del procedimento qualora presenti vizi di forma o di sostanza. In tale ipotesi, la illegittimità o invalidità del provvedimento comporta una violazione del diritto di difesa che si riverbera — se non eliminata con l'effettuazione del colloquio — sull'interrogatorio degli indagati determinandone la nullità per inosservanza delle norme sull'assistenza (art. 178 lett. c, c.p.p.).
Cass. civ. n. 1355/1992
L'art. 104 del nuovo codice di procedura penale ha fissato la regola generale secondo cui il rapporto con il difensore rappresenta un diritto dell'imputato detenuto ed una particolare estrinsecazione del diritto di difesa che è immediatamente esercitabile sin dal momento del fermo o dell'arresto ovvero fin dall'inizio dell'esecuzione della misura della custodia cautelare. Nel terzo comma del citato articolo è prevista la possibilità da parte del giudice, quando si tratti di custodia cautelare, di dilazionare l'esercizio di quel diritto, purché il differimento sia limitato nel tempo (non superiore a sette giorni) e trovi giustificazione sulla base di un decreto che indichi le specifiche ed eccezionali ragioni di cautela. Tale facoltà è prevista, nel successivo comma, anche per il pubblico ministero, nell'ipotesi di fermo o di arresto; in tal caso il limite temporale coincide con il momento in cui l'arrestato o il fermato è posto a disposizione del giudice e vi è comunque l'obbligo dell'emanazione di un provvedimento motivato, come si rileva dalla relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale, che riferendosi alla facoltà concessa al riguardo al P.M., esplicitamente parla della necessità dell'esistenza dei medesimi presupposti di cui al terzo comma del citato art. 104, e come soprattutto si desume dall'art. 36, att. c.p.p., che prevede la consegna a chi esercita la custodia del decreto che ha disposto la dilazione tanto nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 104 che nell'ipotesi di cui al successivo quarto comma.
Cass. civ. n. 1088/1992
Il rifiuto da parte della persona assoggettata a misura cautelare di conferire con il suo difensore prima dell'interrogatorio, a norma dell'art. 104 c.p.p., non può essere ricondotto nell'ambito delle nullità assolute di cui all'art. 185 n. 3 codice di rito previgente e nemmeno tra le nullità di ordine generale, previste nell'art. 178 lett. c) c.p.p., che attengono all'ipotesi di mancata osservanza delle disposizioni relative all'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato.