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Art. 329 — Obbligo del segreto

Art. 329 — Obbligo del segreto

1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero [ 358 ] e dalla polizia giudiziaria [ 347357 ], le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari [ 114, 405415, 554 ].

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall’articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato [ 366 2]:

  1. a] l’obbligo del segreto per singoli atti, quando l’imputato lo consente o quando la conoscenza dell’atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
  2. b] il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.
  1. a] l’obbligo del segreto per singoli atti, quando l’imputato lo consente o quando la conoscenza dell’atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
  2. b] il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 22164/2017

L’obbligo di deposito, a pena di inutilizzabilità, contestualmente all’avviso di conclusione delle indagini preliminari, degli atti relativi alle intercettazioni telefoniche effettuate nel corso delle indagini a carico dell’imputato trova espresso riconoscimento normativo nell’art. 268, commi quarto, quinto e sesto, cod. proc. pen., incontrando un limite nell’esercizio legittimo del potere di secretazione degli atti attribuito all’organo inquirente dall’art. 329, comma terzo, cod. proc. pen., nei casi in cui l’ostensione al difensore dell’indagato dei risultati dell’attività captativa sia idonea a pregiudicare alle indagini ancora in corso nei confronti di altri soggetti o dello stesso imputato, ma per altri reati, in relazione ai quali le investigazioni non siano ancora concluse e risultino tuttora soggette all’obbligo del segreto.

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Cass. pen. n. 42748/2003

Nel procedimento incidentale di applicazione delle misure cautelari, il pubblico ministero deve presentare al giudice tutti gli elementi su cui la richiesta si fonda, ma non ha l’obbligo di indicare i nominativi degli autori di dichiarazioni accusatorie, che possono legittimamente essere tenuti riservati fino alla chiusura delle indagini preliminari – e quindi anche nella fase cautelare e in sede di riesame – qualora la loro divulgazione possa pregiudicare lo svolgimento delle indagini [la Corte ha precisato che la facoltà riconosciuta al pubblico ministero di celare le fonti di prova, trova la sua base normativa negli artt. 65 comma 1, 294 e 329 c.p.].

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Cass. pen. n. 12/1995

Nel formulare la richiesta di proroga della custodia cautelare, il pubblico ministero ha un dovere di allegazione riguardante non soltanto le ragioni per le quali si rende indispensabile, ai fini della decisione sulla posizione processuale dell’indagato per il quale viene richiesta la proroga, l’accertamento da eseguire, bensì anche quelle dimostrative della complessità dell’accertamento e della circostanza che lo stesso non si sia potuto espletare durante il decorso del periodo normale di custodia cautelare. [In motivazione, la S.C. ha ritenuto che non sussiste un principio generalizzato e inderogabile di segretezza delle indagini che impedirebbe al P.M. di rendere palese tutta l’attività d’indagine già svolta e da svolgere, ben potendo essere disposta la discovery quando ciò sia necessario per la prosecuzione delle indagini, e quindi anche allorché si renda necessario richiedere la proroga della custodia cautelare. E sulla base di tale argomentazione è stata ritenuta manifestamente infondata, in relazione agli artt. 97 e 112 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 305 c.p.p. prospettata sulla base dell’erroneo presupposto dell’inderogabilità del principio di segretezza delle indagini].

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Cass. pen. n. 10135/1994

In tema di arbitraria divulgazione degli atti di un procedimento penale, la già avvenuta diffusione di notizie di atti di indagine coperti da segreto non fa venir meno la segretezza e quindi il divieto di pubblicazione poiché con la successiva divulgazione vengono dati all’atto maggior risalto e diffusione.
In tema di arbitraria pubblicazione degli atti di un procedimento è sempre consentita la divulgazione delle notizie attinte direttamente da persona che abbia assistito o sia a conoscenza di un «fatto» anche quando lo stesso sia oggetto di accertamento da parte della autorità giudiziaria. Una notizia attinta direttamente da un testimone di un avvenimento, in quanto tale non tenuto al segreto, è liberamente divulgabile con il mezzo della stampa, mentre se detta notizia è tratta dalle dichiarazioni fatte dalla stessa persona alle autorità preposte alle indagini, la sua divulgazione con il mezzo della stampa costituisce reato.

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Cass. pen. n. 1473/1993

Poiché l’apposizione del segreto sugli atti di indagine non ammette deroghe, il giudice del riesame non può prendere visione di atti oggetto di segretazione. [Nella specie gli atti erano stati inviati al tribunale della libertà in busta chiusa affinché venissero esaminati dal solo collegio].

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