12 Mag Art. 426 — Requisiti della sentenza
Posted at 15:52h
in Codice procedura penale
Fonti > Codice di procedura penale > Libro Quinto – Indagini preliminari e udienza preliminare > Titolo IX – Udienza preliminare
1. La sentenza contiene :
- a] l’intestazione «in nome del popolo italiano» e l’indicazione dell’autorità che l’ha pronunciata [ 125 2];
- b] le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;
- c] l’imputazione;
- d] l’esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata [ 192, 546 1 lett. e];
- e] il dispositivo, con l’indicazione degli articoli di legge applicati [ 537 ];
- f] la data e la sottoscrizione del giudice [ 110, 111 ].
2. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.
3. Oltre che nel caso previsto dall’articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice .
- a] l’intestazione «in nome del popolo italiano» e l’indicazione dell’autorità che l’ha pronunciata [ 125 2];
- b] le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;
- c] l’imputazione;
- d] l’esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata [ 192, 546 1 lett. e];
- e] il dispositivo, con l’indicazione degli articoli di legge applicati [ 537 ];
- f] la data e la sottoscrizione del giudice [ 110, 111 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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