Art. 119 – Codice di procedura penale – Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento

1. Quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde oralmente; al muto si fanno oralmente le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto.

2. Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere, l'autorità procedente nomina uno o più interpreti, scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui [144].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. pen. n. 8301/2008

È legittimo il verbale di identificazione e di elezione di domicilio redatto dalla P.G. nei confronti di persona sordomuta senza preventiva nomina di un interprete, in quanto si tratta di un atto meramente ricognitivo in cui l'attività della persona identificata è limitata alla sottoscrizione del verbale la cui lettura è sufficiente a renderne comunque intelligibile il contenuto e il significato. (V. Corte cost. n. 341 del 22 luglio 1999). (Rigetta, App. Milano, 4 Novembre 2005).
L'apprezzamento sulla sussistenza delle capacità professionali dell'interprete nominato ad un sordo, ad un muto o ad un sordomuto, compete al giudice del merito ed è sottratto al sindacato di legittimità, a nulla rilevando la circostanza che l'interprete non sia in possesso di un attestato di abilitazione ufficiale. (Rigetta, App. Milano, 4 Novembre 2005).

Cass. pen. n. 10394/1992

Il disposto di cui all'art. 143 c.p.p. si riferisce esclusivamente a coloro che parlano una lingua diversa da quella italiana e non sono in grado di comprendere tale lingua e di esprimersi in essa. In tale categoria di soggetti non rientrano i sordomuti, per i quali opera la specifica disciplina di cui all'art. 119 c.p.p., in base alla quale deve escludersi la necessità della nomina di un interprete all'infuori dei casi previsti dal comma secondo del medesimo articolo (incapacità del sordomuto di leggere o scrivere).

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