Art. 128 – Codice di procedura penale – Deposito dei provvedimenti del giudice

1. Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell'udienza preliminare [424] e nel dibattimento [544], gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione. Quando si tratta di provvedimenti impugnabili [568], l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo è comunicato al pubblico ministero e notificato [148 ss.] a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale