Avvocato.it

Art. 200 — Segreto professionale

Art. 200 — Segreto professionale

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria [ 331, 334 ]:

  1. a] i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano;
  2. b] gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai ;
  3. c] i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
  4. d] gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale [ 256 2, 271 ].

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell’albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni [ 195 7].

  1. a] i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano;
  2. b] gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai ;
  3. c] i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
  4. d] gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale [ 256 2, 271 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”20″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”22″]

Massime correlate

Cass. pen. n. 9989/2018

Il sequestro probatorio nei confronti di un giornalista avente ad oggetto atti e documenti relativi all’esercizio della sua attività professionale deve conformarsi con rigore al criterio di proporzionalità tra il contenuto del provvedimento ablativo e le esigenze di accertamento dei fatti oggetto delle indagini ex art. 200, comma 3 cod. proc. pen. e art. 10 CEDU come interpretato dalla Corte EDU, evitando quanto più é possibile interventi invasivi nella sfera professionale. [Fattispecie in cui é stato ritenuto illegittimo il sequestro indiscriminato di supporti telefonici ed informatici ad un giornalista, alla sua convivente ed alla sua ex moglie].
In tema di sequestro probatorio, l’esecuzione di una perquisizione e sequestro nei confronti di una delle persone indicate dagli art. 200 e 201 cod. proc. pen. non deve essere preceduta dall’avvertimento della facoltà di opporre il segreto professionale [ nella specie connesso all’attività di giornalista] o di ufficio e può dunque essere eseguita nelle forme ordinarie, senza ulteriori limitazioni sino all’opposizione per ” iscritto” del limite.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 24617/2015

È illegittimo il ricorso alla perquisizione e al sequestro di sistema informatico in uso ad un giornalista al fine di acquisire i nomi delle persone dalle quali il medesimo ha avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della sua professione, salvo che non siano contestualmente esplicitate le ragioni per le quali si ritenga che tali notizie siano indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e che la loro veridicità possa essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte di esse, atteso quanto disposto dall’art. 200, comma terzo, cod. proc. pen., e dall’art. 10 C.E.D.U. come interpretato dalla Corte E.D.U.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 15208/2010

In materia di assistenza giudiziaria penale, sono utilizzabili le deposizioni testimoniali rese in sede di rogatoria all’estero da soggetti che, secondo la legge italiana, avrebbero potuto avvalersi del segreto professionale ex art. 200 c.p.p..

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 25755/2007

Il segreto dei giornalisti professionisti è circoscritto all’indicazione del nome della fonte, nel cui ambito rientra qualsiasi indicazione che possa portare ad individuare la stessa.

[adrotate group=”22″]

Corte cost. n. 87/1997

È infondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale delle norme processuali e dell’ordinamento professionale nella parte in cui non comprendono i praticanti procuratori tra coloro che non possono essere obbligati a deporre su quanto conosciuto per ragione del loro ufficio.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 3288/1990

È legittimo il sequestro, eseguito presso lo studio di libero professionista [nella specie medico] al fine di accertare il reato di irregolare tenuta di scritture contabili finalizzata all’evasione fiscale, di documentazione contenente i nominativi dei clienti e i compensi percepiti, giacché il segreto professionale può essere opposto solo dal testimone, e l’unico segreto opponibile al magistrato penale è quello di Stato.

[adrotate group=”22″]

[adrotate group=”21″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze