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Art. 254 bis — Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni

Art. 254 bis — Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni

, che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall’imputato [ 60, 61, 235 ] o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque possono avere relazione con il reato [ 103 6].

2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria , questi deve consegnare all’autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto [ 353 ].

3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all’avente diritto e non possono comunque essere utilizzati [ 191 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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Massime correlate

Cass. pen. n. 24919/2014

Non è applicabile la disciplina dettata dall’art. 254 cod. proc. pen., bensì quella ordinaria in materia di sequestro, con riferimento a lettere o pieghi non ancora avviati dal mittente al destinatario o già ricevuti da quest’ultimo, poiché tali oggetti non costituiscono “corrispondenza”, implicando tale nozione un’attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante la consegna del plico a terzi per il recapito.

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Cass. pen. n. 28997/2012

La sottoposizione a controllo e la utilizzazione probatoria della corrispondenza epistolare non è soggetta alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, dovendosi invece seguire le forme del sequestro di corrispondenza di cui agli artt. 254 e 353 c.p.p. e, nel caso di corrispondenza di detenuti, anche le particolari formalità stabilite dall’art. 18 ter ord. pen.

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Cass. pen. n. 20228/2006

Il provvedimento, con cui il pubblico ministero ordina al direttore della Casa circondariale di esibire alla polizia giudiziaria tutta la corrispondenza relativa ad un detenuto e di consentirle l’estrazione di copia, dà luogo, in assenza di un precedente ordine di sottoposizione a visto di controllo disposto con le modalità e le garanzie della legge di ordinamento penitenziario, ad una forma atipica di intercettazione del contenuto della corrispondenza epistolare, con conseguente inutilizzabilità probatoria della corrispondenza per mancanza dell’autorizzazione del giudice

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Cass. pen. n. 205/1993

Nel caso in cui in sede di riesame di un provvedimento di sequestro probatorio di una notevole mole di documenti l’interessato formuli espressa censura in ordine alla esuberanza del sequestro effettuato rispetto a quanto necessario ai fini di prova, il tribunale ha l’onere di individuare e motivare in ordine al nesso diretto o pertinenziale delle singole cose sequestrate con i delitti ipotizzati a carico dell’indagato nonchè con le conseguenziali finalità probatorie, liberando dal vincolo ciò che risulti staggito al di fuori dei limiti segnati da quelle finalità. [La Cassazione ha altresì affermato che l’art. 254 comma terzo, c.p.p., che in tema di corrispondenza dispone la immediata restituzione e non la utilizzabilità delle carte e dei documenti sequestrati che non rientrano tra la corrispondenza sequestrabile, esprime un principio generale che va al di là dell’oggetto di quel sequestro probatorio perchè manifesta l’attuazione del criterio di necessitato collegamento diretto o pertinenziale fra res ed illecito].

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