Art. 737 – Codice di procedura penale – Sequestro
1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una confisca può ordinare il sequestro delle cose assoggettabili a confisca.
2. Se la corte non accoglie la richiesta, contro la relativa ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione [606] da parte del procuratore generale. Contro l'ordinanza che dispone il sequestro può essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge da parte dell'interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo [588].
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano l'esecuzione del sequestro preventivo [321].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 31174/2023
In tema di rapporti giurisdizionali con Autorità straniere, lo strumento convenzionale applicabile alla richiesta proveniente dalla Repubblica di San Marino, avente ad oggetto l'esecuzione di un sequestro preventivo a fini di confisca, è la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi del reato e sul finanziamento del terrorismo, stipulata a Varsavia il 16 maggio 2005, a termini della quale la trasmissione diretta della richiesta tra le diverse Autorità giudiziarie è consentita solo in presenza del presupposto dell'urgenza, e non la Convenzione bilaterale di amicizia e buon vicinato tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, stipulata a Roma il 31 marzo 1939 e ratificata con legge 6 giugno 1939, n. 1320, che disciplina la diversa materia della richiesta di cooperazione giudiziaria a scopo probatorio.