Art. 16 – Codice penale – Leggi penali speciali

Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. pen. n. 14791/2020

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nel processo minorile, posto che la normativa in materia (d.P.R. n. 448 del 1988) ha carattere di "legge penale speciale", e, regolando in modo autonomo la stessa materia con l'istituto dell'irrilevanza del fatto, preclude a priori qualunque possibile confronto fra singole disposizioni, ai sensi dell'art. 15 cod. pen.

Cass. pen. n. 49494/2019

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nel processo minorile, posto che la normativa in materia (d.P.R. n. 448 del 1988) ha carattere di "legge penale speciale", ai sensi dell'art. 16 cod. pen., e, regolando in modo autonomo la stessa materia con l'istituto dell'irrilevanza del fatto di cui all'art. 27 del medesimo decreto, preclude a priori qualunque possibile confronto fra singole disposizioni, ai sensi dell'art. 15 cod. pen. (Rigetta, CORTE APP.SEZ.MINORENNI CATANIA, 07/09/2018).

Cass. pen. n. 739/1981

L'art. 16 c.p. regola i rapporti tra il codice penale e le altre leggi penali, le quali, limitandosi a prevedere, nella normalità dei casi, particolari figure di reati in corrispondenza di particolari e contingenti interessi da tutelare, in virtù dell'art. 16 si rimettono al codice penale in ordine all'applicazione di norme di carattere generale o di interi istituti giuridici. Così, la facoltà riconosciuta al giudice dagli artt. 24, ultimo comma, e 26, ultimo comma c.p., di triplicare rispettivamente la pena della multa o quella dell'ammenda, quando ritenga che tali sanzioni pecuniarie, per le condizioni economiche dell'imputato, sarebbero inefficienti anche se irrogate nella misura massima edittale, permane pure in relazione alle pene pecuniarie comminate dalle leggi speciali posteriori all'emanazione del codice penale, sempre che queste non dispongano diversamente.

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