Art. 16 – Codice penale – Leggi penali speciali
Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23472/2025
Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 316-ter cod. pen., la condotta del socio e legale rappresentante di una società semplice che ottenga un contributo comunitario in favore dell'ente, omettendo di dichiarare, al momento della presentazione della domanda, di essere sottoposto a misura di prevenzione personale, in quanto, nelle società di persone, a differenza che nelle società di capitali, ai sensi degli artt. 83 e 85, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche i singoli soci sono tenuti a comunicare l'eventuale sussistenza di cause personali di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 stesso decreto.
Cass. civ. n. 23329/2025
In tema di responsabilità da reato degli enti, la rilevante entità del profitto del reato, richiesta quale condizione per l'applicazione all'ente di sanzioni interdittive, deve essere dedotta, oltre che dal dato oggettivo della consistenza del vantaggio conseguito, anche da quello soggettivo, determinato avendo riguardo alle caratteristiche dell'ente stesso e all'incidenza del suo arricchimento indebito rispetto alla specifica attività, al volume di affari, alla struttura d'impresa e alla posizione sul mercato dello stesso.
Cass. civ. n. 22078/2025
In tema di prescrizione, i periodi di sospensione ricadenti all'interno di segmenti processuali travolti da una declaratoria di nullità afferente ad un atto propulsivo da cui consegua la regressione del procedimento non sono scomputabili nel calcolo del termine previsto per il maturare di tale causa estintiva del reato.
Cass. civ. n. 18593/2025
In tema impugnazioni cautelari, sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame al fine di escludere la qualifica di organizzatore, capo o promotore di un'associazione mafiosa, incidendo tale qualifica sull'"an" e sul "quomodo" della cautela e non potendo i presupposti della misura né le sue modalità giustificarsi in base alla alternativa qualità di partecipe semplice del ricorrente alla medesima associazione, in assenza di una specifica verifica a riguardo.
Cass. civ. n. 17870/2025
Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, qualora il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia un appartenente all'associazione mafiosa non è necessario che il procacciamento avvenga con metodo mafioso, mentre, quando ne sia estraneo o comunque operi "uti singulus", occorre la prova che l'accordo contempli un'attività di procacciamento svolta con le modalità di cui all'art. 416-bis, comma terzo, cod. pen.
Cass. civ. n. 17675/2025
Il divieto di sostituzione delle pene detentive brevi in ipotesi di concessione della sospensione condizionale della pena, introdotto dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non trova applicazione nel caso in cui il predetto beneficio sia stato accordato in difetto dei presupposti di legge, precludendosi altrimenti all'imputato la possibilità di ottenere la sostituzione della pena ed esponendolo, in fase di esecuzione, alla revoca del beneficio illegittimamente concesso.
Cass. civ. n. 17664/2025
La responsabilità da reato degli enti non può essere inferita dalla sola prova del reato presupposto, postulando invece, sul piano oggettivo, la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con quest'ultimo, nonché, sul piano soggettivo, la colpa di organizzazione, diversamente connotata a seconda che il reato presupposto sia stato perpetrato da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all'altrui vigilanza e direzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che, per affermare la responsabilità dell'ente, il giudice, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, deve verificare autonomamente e incidentalmente la realizzazione di quest'ultimo, non limitandosi ad invocare l'efficacia della sentenza di prescrizione).
Cass. civ. n. 17002/2025
Rispondono sia del reato di associazione finalizzata al narcotraffico che di quello di associazione di tipo mafioso, qualora il traffico di stupefacenti rientri tra le attività dell'associazione mafiosa e sia gestito attraverso un'associazione appositamente costituita, diretta dai componenti di quella mafiosa, non solo questi ultimi, ma anche coloro che abbiano operato esclusivamente nell'ambito del traffico di stupefacenti, purché nella consapevolezza che lo stesso fosse gestito dal sodalizio mafioso.
Cass. civ. n. 11456/2025
In tema di confisca di bene stabilmente asservito agli interessi dell'associazione mafiosa, disposta ai sensi dell'art. 416-bis, comma settimo, cod. pen., deve essere esclusa la buona fede del terzo proprietario qualora si accertino la piena conoscibilità del fatto illecito relativo all'appropriazione e all'uso del bene da parte del sodalizio, ed il volontario mancato esercizio da parte del terzo delle prerogative del diritto di proprietà. (Fattispecie relativa ad immobile destinato a base operativa e "fortezza" dell'associazione mafiosa).
Cass. civ. n. 10861/2025
In tema di misure cautelari personali, il tribunale del riesame che riqualifica giuridicamente il fatto, escludendone la riconducibilità a taluna delle fattispecie delittuose indicate nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. anche solo in forza dell'esclusione di un'aggravante, è tenuto a dichiarare l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente, con conseguente onere di verificare, ai sensi dell'art. 291, comma 2, cod. proc. pen., la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento genetico, conservando il potere di annullarlo, nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, ovvero di provvedere a norma dell'art. 27 cod. proc. pen. nel diverso caso in cui ravvisi l'urgenza anche di una soltanto delle esigenze cautelari riscontrate. Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 com. 1 CORTE COST.
Cass. civ. n. 10031/2025
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è affetta da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. l'ordinanza di revoca di cui all'art. 464-octies cod. proc. pen., adottata a seguito di un'udienza fissata per una diversa finalità, in assenza di avviso contenente l'indicazione, sia pure in forma succinta, dell'oggetto del procedimento, stante la necessità di consentire alle parti la consapevole partecipazione al contraddittorio in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di revoca.
Cass. civ. n. 9223/2025
Qualora la sospensione condizionale della pena sia stata subordinata, ai sensi dell'art. 165, comma quinto, cod. pen., alla partecipazione ed al superamento di percorsi di recupero, l'inosservanza degli obblighi non comporta la revoca automatica del beneficio, dovendo il giudice dell'esecuzione valutare quanto eventualmente allegato dal condannato al fine di dimostrare l'impossibilità ad adempiere dovuta a causa a lui non imputabile.
Cass. civ. n. 7518/2025
Il giudice dell'esecuzione può procedere alla revoca della condizione alla quale il giudice della cognizione ha subordinato, ai sensi dell'art. 165 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena solo su istanza di parte, trattandosi di provvedimento non rientrante nel novero di quelli, tassativamente previsti, dei quali è prevista l'adozione d'ufficio.
Cass. civ. n. 7332/2025
Integra la fattispecie criminosa di appropriazione indebita, e non quella di cui all'art. 316-ter cod. pen., l'indebita percezione della pensione di reversibilità, conseguente al decesso del titolare del rapporto pensionistico, da parte del coniuge, che abbia omesso di comunicare all'Ente previdenziale di aver contratto nuovo matrimonio, non spettando al predetto, ma all'Ufficio anagrafe del Comune, segnalare all'INPS la variazione dello stato civile del percipiente.
Cass. civ. n. 6842/2025
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione dell'imputato agli specifici percorsi di recupero di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza del termine di cinque anni previsto dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza.
Cass. civ. n. 4949/2025
In sede di giudizio di legittimità, non rientra tra le questioni rilevabili d'ufficio l'errata revoca, da parte del giudice di merito, della sospensione condizionale della pena.
Cass. civ. n. 35870/2024
In tema di giudizio di appello, non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice che, pur delimitando la responsabilità dell'imputato per un reato permanente (nella specie, associazione di tipo mafioso) a un tempo in cui il regime sanzionatorio era più favorevole di quello successivo, non operi alcuna riduzione di pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che i criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen. non coincidono con quelli che, ove sussistenti, ne impongono, a norma dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., la riduzione).
Cass. civ. n. 34999/2024
Il giudice che pronuncia sulla richiesta di oblazione non può ritenere la continuazione tra reati, nel caso in cui questa non sia contestata nell'editto accusatorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'applicazione della continuazione, comportando la valutazione dei fatti-reato e la loro riconduzione ad un'unica azione o ad un unico disegno criminoso, postula che il procedimento penale sia portato a compimento e pervenga a un giudizio di responsabilità dell'imputato, che difetta nel caso in cui questo sia definito con oblazione, che incide a monte sui fatti-reato, determinandone l'estinzione e, quindi, l'improcedibilità dell'azione penale).
Cass. civ. n. 34518/2024
Il divieto di "reformatio in peius" riguarda il solo dispositivo della decisione impugnata e non la motivazione, sicché il giudice di appello, pur in assenza di gravame del pubblico ministero, può confermare una statuizione in base a una disciplina diversa da quella indicata dal giudice di primo grado, a condizione che la nuova motivazione non determini, in concreto, una lesione dei diritti della difesa, derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto il divieto di "reformatio in peius" non violato dalla sentenza di appello che aveva subordinato al ripristino dello stato dei luoghi, ex art. 165, comma secondo, cod. pen., la sospensione condizionale della pena, che, in primo grado, era stata ancorata all'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 in relazione a reati nelle more estinti).
Cass. civ. n. 33693/2024
In tema di concessione del permesso premio, dopo la modifica dell'art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen. ad opera del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, le condizioni di accesso al beneficio in relazione ai reati ivi elencati, per i detenuti che non collaborano con l'autorità giudiziaria, sono diventate più gravose rispetto a quelle sussistenti a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, prevedendo, da un lato, la necessità di ulteriori presupposti di ammissibilità della domanda (l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento) e, codificando, dall'altro, un criterio misto per il giudizio sulla presunzione relativa conseguente alla mancata collaborazione che contempla, accanto all'individuazione di alcuni indicatori valutabili, anche la regola legale dell'insufficienza di alcuni di essi (la regolare condotta carceraria, la partecipazione al percorso rieducativo e la mera dichiarazione di dissociazione). (In motivazione, la Corte ha però affermato che, in ossequio ai principi costituzionali di eguaglianza e del finalismo rieducativo della pena, non può disconoscersi la rilevanza del percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio.).
Cass. civ. n. 33152/2024
In tema di associazione per delinquere, l'aggravante del numero delle persone, di cui all'art. 416, comma quinto, cod. pen., non richiede la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente a integrarla.
Cass. civ. n. 33149/2024
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall'art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l'applicazione della norma più favorevole all'imputato. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che i criteri cui occorre fare riferimento, in tal caso, per l'applicazione delle pene sostitutive in luogo di quelle detentive sono quelli stabiliti dall'art. 53, comma 1, legge n. 689 del 1981, nel testo scaturente dalla modifica apportata dall'art. 4, comma 1, lett. a, legge 12 giugno 2003, n. 134, non potendosi combinare frammenti di discipline normative differenti, che darebbero altrimenti origine a una "tertia lex" non prevista dal legislatore, con conseguente violazione del principio di legalità).
Cass. civ. n. 33049/2024
In tema di esecuzione, la sentenza che dichiara estinto il reato per l'esito positivo della messa alla prova, pur determinando gli effetti preclusivi di cui all'art. 168-bis, comma quarto, cod. pen., e pur dovendo essere iscritta per estratto nel casellario giudiziale, non è idonea a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione, non contenendo statuizioni suscettibili di implicazioni esecutive.
Cass. civ. n. 32767/2024
In tema di spese di giustizia, è inammissibile l'incidente di esecuzione proposto al fine di ottenere la rideterminazione delle spese processuali liquidate con la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato conseguente ad intervenuta oblazione, dovendo la domanda essere proposta dinanzi al giudice civile nelle forme dell'opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice penale erroneamente investito della questione è tenuto a dichiarare non luogo a provvedere sull'istanza e non il difetto di giurisdizione, onde non precludere la riproposizione della domanda al giudice civile).
Cass. civ. n. 32162/2024
In tema concorso anomalo di persone nel reato, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 cod. pen. in relazione all'art. 3 Cost., con riferimento al trattamento sanzionatorio meno grave previsto dall'art. 83 cod. pen. per il reato aberrante monolesivo, trattandosi di istituti non identici tra loro, in quanto, mentre nella cd. "aberratio delicti" il soggetto agente è uno solo e la condotta colposamente posta in essere è diversa da quella dolosamente preordinata, l'istituto di cui all'art. 116 è connotato da una maggiore pericolosità determinata dall'azione criminosa collettiva, nonché dal colposo affidamento del soggetto che non ha voluto il reato diverso, all'attività dolosa altrui su cui non ha alcun dominio.
Cass. civ. n. 30720/2024
In tema di patteggiamento per i reati indicati nell'art. 165, comma quinto, cod. pen., non sussiste il vizio di mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza nel caso in cui il giudice subordini d'ufficio la sospensione condizionale della pena, alla cui concessione le parti hanno condizionato l'efficacia della pattuizione, alla partecipazione dell'imputato agli specifici percorsi di recupero di cui alla citata norma, trattandosi di condizione obbligatoria per legge, la cui applicazione è da ritenersi implicitamente accettata al momento della presentazione della richiesta. (Vedi: S.U. n. 10 del 1993,
Cass. civ. n. 29643/2024
In tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della seconda concessione del beneficio, non deve tenersi conto, nel computo della pena complessiva rilevante ai sensi dell'art. 163, comma primo, ultima parte, cod. pen., anche della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva.
Cass. civ. n. 29160/2024
La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. trova applicazione anche nel giudizio di appello in caso di sopravvenuta procedibilità a querela del reato, a condizione che l'offerta riparatoria o risarcitoria sia tempestivamente formulata nelle more del giudizio di impugnazione, così da consentire al giudice di verificarne la congruità. (Fattispecie relativa al tentativo di furto di beni esposti in un esercizio commerciale, in cui il versamento dell'offerta riparatoria, parzialmente effettuato prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, era stato completato anteriormente alla celebrazione dell'appello e all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha reso il delitto procedibile a querela).
Cass. civ. n. 28727/2024
In tema di reati edilizi, nel caso in cui il giudice abbia omesso di fissare il termine per adempiere all'obbligo di demolizione del manufatto abusivo, cui abbia subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, trova applicazione quello di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, stabilito dall'art. 31, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Cass. civ. n. 28558/2024
Il giudice di primo grado che dichiara l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione non può condannare l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile, nel caso in cui non disponga il risarcimento del danno in favore di quest'ultima, in quanto il disposto dell'art. 541 cod. proc. pen. indica, quale presupposto di tale statuizione, l'accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno.
Cass. civ. n. 4188/2023
In tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della formulazione del giudizio prognostico, il giudice può tener conto dei precedenti di polizia dell'imputato, purchè dalla valutazione degli stessi possano trarsi concreti elementi fattuali che giustifichino una valutazione negativa della sua personalità e una prognosi di ulteriore recidiva.
Cass. civ. n. 9063/2023
In tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta generica di nuova concessione del beneficio da parte dell'imputato che ne abbia già fruito comporta l'implicita accettazione delle ulteriori condizioni previste dall'art. 165, comma primo, cod. pen. e, quindi, la non opposizione allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, trattandosi di aspetti sottratti alla determinazione delle parti e rimessi al vaglio del giudice, con la conseguenza che non è necessario un espresso dettagliato accordo sul contenuto ulteriore della condizione.
Cass. civ. n. 5910/2023
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la prescrizione in ordine alla prestazione di condotte finalizzate all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato costituisce elemento autonomo ai fini dell'ammissione alla prova e del buon esito di essa, non surrogabile dallo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
Cass. civ. n. 8963/2023
In tema di indebita percezione di erogazioni in danno dell'Unione Europea, il procuratore europeo delegato è competente a chiedere o a disporre una delle misure investigative di cui all'art. 30, par. 1, del regolamento UE 2017/1939, ivi compreso il sequestro preventivo a fini di confisca, diretta o per equivalente, del profitto del reato ex art. 322-ter cod. pen., anche nell'ipotesi in cui esso sia inferiore ad euro 100.000,00 e non sia, pertanto, configurabile, l'aggravante di cui all'art. 316-ter, comma primo, ultimo periodo, cod. pen., posto che la citata disposizione eurounitaria va intesa come non escludente l'operatività delle anzidette misure investigative in relazione a reati puniti con pena meno grave di quella comminata per l'indicata ipotesi aggravata.
Cass. civ. n. 11957/2023
In tema di associazione per delinquere, la diversità di scopo personale non è ostativa alla realizzazione del fine comune, in quanto l'associazione criminosa non è esclusa dalla diversità dell'utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare o da un contrasto degli interessi economici di essi, essendo sufficiente che colui che opera come acquirente sia stabilmente disponibile a ricevere i beni, assumendo, così, una funzione continuativa, che trascende il significato negoziale delle singole operazioni, per costituire un elemento della complessa struttura che facilita lo svolgimento dell'intera attività criminale.
Cass. civ. n. 14444/2023
Con riferimento a sodalizi criminosi a matrice straniera, ai fini della qualificazione ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., non è sufficiente la ricostruzione di collegamenti con la c.d. casa-madre (nella specie, l'organizzazione nigeriana "Black Axe"), non potendosi applicare a tali sodalizi i criteri delle cd. mafie storiche, ma, in linea con i requisiti previsti per le nuove mafie, è necessario accertare se il sodalizio: a) abbia conseguito fama e prestigio criminale, autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, in guisa da esser capace di conservarli anche nel caso in cui questi ultimi fossero resi innocui; b) abbia in concreto manifestato capacità di intimidazione, ancorché non necessariamente attraverso atti di violenza o di minaccia; c) abbia manifestato una capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale ed abbia conseguentemente prodotto un assoggettamento omertoso nel "territorio" in cui l'associazione è attiva.
Cass. civ. n. 11352/2023
La circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa, implica necessariamente la prova dell'esistenza reale e non semplicemente supposta di essa.
Cass. civ. n. 16560/2023
In tema di associazione di tipo mafioso, il principio secondo cui l'identità del disegno criminoso del reato continuato viene meno per fatti imprevedibili, quali la detenzione o la condanna, non trova applicazione automatica, essendo tali eventi accettati come eventualità prevedibili in contesti criminosi del genere, sicché, in tal caso, il vincolo della continuazione può essere egualmente riconosciuto se vi è prova che il segmento della condotta associativa successiva ad un evento interruttivo, costituito da fasi di detenzione o da condanne, trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo in favore del sodalizio criminoso.
Cass. civ. n. 23400/2022
Nel procedimento speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo delle parti sull'applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi "ex lege" alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione anche su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata.
Cass. civ. n. 24999/2022
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen. decorre dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio, a nulla rilevando il ritardo nel deposito della motivazione.
Cass. civ. n. 32803/2022
In tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della seconda concessione del beneficio, non deve tenersi conto, nel computo della pena complessiva rilevante ai sensi dell'art. 163, comma primo, ultima parte, cod. pen., anche della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva.
Cass. civ. n. 37503/2022
La subordinazione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno in favore della parte lesa richiede che il giudice abbia determinato con precisione il "quantum" dello stesso, non essendo sufficiente a tal fine la pronuncia di condanna in forma solo generica.
Cass. civ. n. 29950/2022
In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione che denunci la concessione del beneficio della sospensione condizionale in presenza di cause ostative (nella specie, per averne l'imputato già fruito più di una volta), trattandosi di vizio che esula dalla nozione di pena illegale, in quanto non incide sul procedimento di computo della stessa, bensì sulla sua esecuzione.
Cass. civ. n. 40824/2022
Il giudice dell'esecuzione può revocare, ai sensi dell'art.168, comma terzo, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa, in violazione dell'art. 164, comma secondo, n. 1, cod. pen., in favore dell'imputato che aveva riportato precedente condanna per un delitto a pena detentiva, anche nel caso in cui, in relazione a tale condanna, sia intervenuta declaratoria di "estinzione della pena e di ogni altro effetto penale" ai sensi dell'art. 47 ord. pen., a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, cui il condannato stesso era stato ammesso.
Cass. civ. n. 42004/2022
Il giudice di appello può revocare "ex officio" la sospensione condizionale della pena concessa, in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., in presenza di cause ostative, a condizione che le stesse non fossero documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio, avendo egli l'onere di procedere a una doverosa verifica al riguardo.
Cass. civ. n. 32577/2022
In tema di sospensione condizionale della pena, la previsione di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., introdotto dall'art. 6, comma 1, della legge 19 luglio 2019 n. 69, che subordina il beneficio alla partecipazione del condannato a specifici percorsi di recupero, pur avendo natura sostanziale, si applica anche a fatti di maltrattamenti in famiglia perfezionatisi prima dell'entrata in vigore della indicata novella, ma protrattisi - senza significative cesure temporali - in epoca successiva, stante l'unitarietà strutturale del reato.
Cass. civ. n. 36772/2022
In tema di patteggiamento, l'illegittima applicazione della sospensione condizionale della pena, in quanto non subordinata, ex art. 165, secondo comma, cod. pen., all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal primo comma della stessa norma, non può essere dedotta con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., trattandosi di vizio non riconducibile al concetto di illegalità della pena.
Cass. civ. n. 8531/2022
In tema di riti speciali, la definizione del processo con sentenza di patteggiamento preclude all'imputato la possibilità di dedurre, con il ricorso per cassazione, il carattere ingiustificato del rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova, in quanto l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato.
Cass. civ. n. 14840/2022
L'istituto dell'ammissione alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen. non si applica con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Cass. civ. n. 20041/2022
In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma 3, D.Lgs. n. 285 del 1992, in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8- bis, D.Lgs. n. 285 del 1992, la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria.
Cass. civ. n. 19851/2022
Il delitto di malversazione ex art. 316-bis cod. pen. si perfeziona nel momento di scadenza del termine essenziale previsto in contratto per la realizzazione dell'opera o del servizio costituente la ragione della erogazione, ovvero, anche prima, nel momento in cui divenga comunque impossibile la destinazione dei fondi alla finalità pubblicistica per la quale gli stessi siano stati erogati, come nel caso dell'inosservanza di vincoli e condizioni ulteriori di per sé significativa dell'irreversibile frustrazione della tutela predisposta dalla norma.
Cass. civ. n. 28416/2022
In tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dagli effetti della pandemia da Covid-19, è configurabile il reato di malversazione ex art. 316-bis cod. pen. nel caso in cui, successivamente all'erogazione, da parte di un istituto di credito, di un finanziamento assistito dalla garanzia pubblica rilasciata dal Fondo per le Piccole e Medie Imprese, ai sensi dell'art. 13, lett. m), del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto liquidità), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gli importi erogati non vengano destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge.
Cass. civ. n. 49693/2022
In tema di legislazione emergenziale per il sostegno delle imprese colpite dagli effetti della pandemia da Covid-19, nel caso in cui siano rese dichiarazioni non veritiere per ottenere il finanziamento assistito dalla garanzia pubblica rilasciata dal Fondo per le Piccole e Medie Imprese, ai sensi dell'art. 13, lett. m), d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto liquidità), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e, successivamente all'erogazione, le somme percepite siano utilizzate per finalità diverse da quelle previste "ex lege", è configurabile il delitto di malversazione ai danni dello Stato e non quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, attesa la natura non assistenziale dell'erogazione e la sussistenza di un vincolo di destinazione.
Cass. civ. n. 9661/2022
Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, commesso mediante la riscossione di ratei mensili da parte di enti previdenziali diversi (nella specie, la Ragioneria territoriale erogante la pensione di reversibilità di guerra e l'INPS gli assegni di vecchiaia, invalidità civile e inabilità), integra non già un'ipotesi di concorso formale omogeneo ex art. 81, primo comma, cod. pen., bensì un fatto unitario a consumazione frazionata, lesivo del medesimo bene-interesse tutelato (corretta distribuzione delle risorse pubbliche) ed in danno del medesimo soggetto Statuale.
Cass. civ. n. 11246/2022
Il profitto del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (nella specie avvenuta attraverso il conseguimento di un prestito garantito dal Fondo Garanzia per le PMI, ai sensi dell'art. 13, lett. m), d.l. 8 aprile 2020, n. 23 - c.d. decreto liquidità - convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40), coincide con l'importo del finanziamento indebitamente ottenuto, atteso che il relativo contratto non si sarebbe perfezionato senza la prestazione del contributo pubblico, sicché a tale importo occorre riferirsi ai fini della verifica del superamento della soglia di punibilità prevista dall'art. 316-ter cod. pen.
Cass. civ. n. 29674/2022
Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter cod. pen.(successivamente al d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, denominato come delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche) la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, ottenga dall'I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, fittiziamente riportate nei flussi UNIEMENS mensili, con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso Istituto le corrispondenti erogazioni in forma di risparmio di spesa.
Cass. civ. n. 9060/2022
Il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. si consuma nel luogo in cui il soggetto pubblico erogante dispone l'accredito dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre provvidenze in favore di chi ne abbia indebitamente fatto richiesta, perché con tale atto si verifica la dispersione del denaro pubblico, e non in quello in cui avviene la materiale apprensione degli incentivi.
Cass. civ. n. 14731/2022
In tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19, non si configura il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche nel caso in cui non sia allegata alla richiesta di fruire del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 d.l. 22 marzo 2021, n. 41 convertito nella legge 21 maggio 2021, n. 69, la dichiarazione di essere stato destinatario di informazione interdittiva antimafia, essendo ostativa alla fruizione del predetto contributo l'omessa dichiarazione della insussistenza delle condizioni di cui all'art. 67 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che riguarda l'applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione, fra le quali non rientra, tuttavia, la predetta interdittiva, in quanto provvedimento amministrativo incapacitante, avente natura cautelare e preventiva.
Cass. civ. n. 19665/2022
È configurabile il concorso tra i reati di associazione per delinquere (di cui all'art. 416 cod. pen.) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (di cui all'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), non sussistendo tra gli stessi rapporto di specialità, trattandosi di reati che presentano oggettività giuridiche ed elementi costitutivi diversi, atteso che il primo si connota per un'organizzazione, anche minima, di uomini e mezzi funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti in modo da turbare l'ordine pubblico, mentre il secondo si caratterizza per l'allestimento di mezzi e attività continuative e per il compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti, così da esporre a pericolo la pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente.
Cass. civ. n. 29093/2022
L'appartenenza di un soggetto a un sodalizio criminale può essere ritenuta anche in base alla partecipazione a un solo reato-fine, laddove il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo, condizione che può verificarsi solo quando tale ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei, oppure quando l'autore del singolo reato impieghi mezzi e sistemi propri del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di utilizzarli autonomamente, come membro e non già come persona alla quale il gruppo li ha posti occasionalmente a disposizione.