Art. 16 – Codice penale – Leggi penali speciali
Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 40680/2025
In tema di estorsione, è configurabile l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso nel caso in cui le violenze o le minacce, esercitate in diverse occasioni ai danni del titolare e dei dipendenti di un esercizio pubblico, per la pluralità delle persone cui sono rivolte, per la varietà delle richieste cui sono finalizzate e per il diffuso clima intimidatorio generato, denotano l'intento del soggetto agente di sottomettere al proprio volere l'intera gestione dell'esercizio. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che la configurabilità dell'aggravante dev'essere, invece, esclusa nel caso in cui le minacce e le violenze indirizzate alla parte lesa hanno la sola finalità di ottenere gratuitamente il biglietto d'ingresso e le consumazioni).
Cass. civ. n. 37764/2025
Il riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto comune prevista dall'art. 116 cod. pen. non osta all'applicazione della recidiva nei confronti del concorrente anomalo, in virtù della natura dolosa del fatto da egli originariamente voluto.
Cass. civ. n. 37340/2025
In tema di sospensione condizionale della pena, la precedente condanna a pena non sospesa non osta, "ex se", al riconoscimento del beneficio, ma può essere valutata, congiuntamente agli altri indici di cui all'art. 133 cod. pen., nel giudizio prognostico negativo ex art. 164, comma primo, cod. pen.
Cass. civ. n. 37192/2025
In tema di sospensione condizionale della pena, la nozione di commissione del reato, da cui dipende, ex art. 167 cod. pen., l'ostacolo all'effetto estintivo, è riferita alla data di consumazione dello stesso in relazione al quinquennio, ma l'effetto ostativo di tale evenienza è subordinato all'accertamento definitivo del reato medesimo, in ragione della presunzione di non colpevolezza sancita dall'art. 27, comma primo, Cost. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'effetto estintivo a causa di un nuovo reato commesso nel quinquennio dall'irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio, ma definitivamente accertato in epoca successiva, ritenendo legittima, di conseguenza, la revoca della sospensione condizionale disposta in sede esecutiva ex art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen.).
Cass. civ. n. 36921/2025
In tema di associazione di tipo mafioso, la valorizzazione di riferimenti temporali antecedenti al periodo in contestazione non comporta modifica dell'imputazione, nel caso in cui sia funzionale unicamente ad affermare l'esistenza del sodalizio e la sua operatività in tale epoca.
Cass. civ. n. 36547/2025
La preclusione del cd. giudicato esecutivo opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva. (Fattispecie relativa alla riproposizione, da parte del Pubblico ministero, di una richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, per inosservanza degli obblighi risarcitori, precedentemente avanzata sulla base delle sole dichiarazioni del condannato e respinta senza confronto con il principio secondo cui spetta al condannato documentare l'avvenuto inadempimento o allegare circostanze indicative dell'impossibilità ad adempiere per causa a lui non imputabile).
Cass. civ. n. 36539/2025
In tema di associazione mafiosa, il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. con riguardo a organismi delocalizzati delle cd. mafie storiche non può fondarsi sui soli tratti organizzativi del sodalizio, su presunzioni o su fatti notori, essendo necessario l'accertamento, con riferimento alla specifica articolazione territoriale, che l'attività economica finanziata con il provento dei delitti esecutivi si traduca in un intervento di particolare dimensione in strutture produttive dirette a prevalere su quelle che offrano beni o servizi analoghi.
Cass. civ. n. 36267/2025
In tema di giudizio di appello, viola il divieto di "reformatio in peius" la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena illegittimamente concesso, disposta in assenza di impugnazione del pubblico ministero, comportando la lesione del principio devolutivo e di quello del "favor rei".
Cass. civ. n. 31535/2025
L'aggravante della scorreria in armi, prevista dall'art. 416, comma quarto, cod. pen., si differenzia da quella dell'essere l'associazione di tipo mafioso armata, di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., in quanto richiede il trasferimento di associati armati da un luogo ad un altro, sicché non è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, la semplice disponibilità di armi.
Cass. civ. n. 31325/2025
In tema di estorsione, nel caso in cui il metodo mafioso si concretizzi in una minaccia "silente", posta in essere da soggetto appartenente ad un'associazione di tipo mafioso ed evocativa della capacità criminale del sodalizio, l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen, richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., può concorrere con quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso, posto che la prima è volta a punire la maggiore pericolosità dimostrata, in concreto, dall'associato dedito anche alla consumazione di rapine ed estorsioni, mentre la seconda sanziona la maggiore capacità intimidatoria della condotta, realizzabile anche dal non associato.
Cass. civ. n. 31280/2025
Ai fini della perdita di efficacia della misura cautelare personale applicata per un reato unificato nel giudizio di appello ad altro più grave sotto il vincolo della continuazione, quando la Corte di cassazione annulla con rinvio la sentenza di secondo grado limitatamente alla condanna pronunciata per il secondo delitto in riforma di decisione di assoluzione, e resta ferma l'affermazione di responsabilità per il fatto costituente titolo cautelare, occorre fare riferimento alla pena inflitta per quest'ultimo in primo grado. (Fattispecie in cui la Corte ha rilevato che, agli effetti del comma 4 dell'art. 300 cod. proc. pen., in relazione a misura applicata per un fatto di cui all'art. 416-bis cod. pen., dovesse farsi riferimento alla pena di quattordici anni di reclusione irrogata in primo grado per tale condotta, e non alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione inflitta in secondo grado per il medesimo reato a titolo di aumento ex art 81 cpv. cod. pen. rispetto ad altro e più grave reato, oggetto di condanna in secondo grado in riforma di pronuncia assolutoria e poi di annullamento con rinvio nel successivo giudizio di legittimità).
Cass. civ. n. 30237/2025
In tema di sospensione condizionale della pena, non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, in assenza di impugnazione, sul punto, della parte pubblica, modifica in senso peggiorativo le modalità di applicazione del già concesso beneficio, subordinandolo all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen. (Fattispecie in cui la sospensione condizionale era stata concessa dal primo giudice a persona che, in precedenza, ne aveva già fruito).
Cass. civ. n. 30206/2025
Il termine di prescrizione della pena, nel caso in cui l'esecuzione sia condizionalmente sospesa, decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce presupposto per la revoca del beneficio.
Cass. civ. n. 30177/2025
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l'istanza di applicazione del lavoro di pubblica utilità, proposta in subordine e in alternativa alla richiesta di sospensione condizionale della pena, non comporta l'implicita rinuncia a tale ultima richiesta, con conseguente ammissibilità della formulazione, in sede di impugnazione, di doglianze riguardanti il diniego del beneficio.
Cass. civ. n. 30176/2025
Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 416-bis cod.pen., non è necessaria la prova che l'impiego della forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrato in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di elezione, essendo sufficiente la prova dell'impiego di tale forza intimidatrice per i fini previsti dal comma terzo della suddetta norma anche in un ambito territoriale o settoriale circoscritto, purché il sodalizio abbia conseguito fama e prestigio criminale, autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, abbia in concreto manifestato una capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale ed abbia conseguentemente prodotto un assoggettamento omertoso nell'ambito in cui l'associazione è attiva.
Cass. civ. n. 29717/2025
Il termine per l'estinzione della pena, quando la stessa sia stata condizionalmente sospesa per la terza volta in violazione del divieto di cui all'art. 164, comma quarto, cod. pen., con statuizione poi revocata "in executivis", non decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza, ma da quella in cui la pena, a seguito del provvedimento del giudice dell'esecuzione, è divenuta eseguibile. (In motivazione la Corte ha, altresì, chiarito che le questioni relative all'insussistenza dei presupposti per revocare il beneficio ai sensi dell'art. 168, comma terzo, cod. pen., ad esempio per via del suo consolidamento e della conseguente estinzione del reato, possono essere dedotte solo nel procedimento di esecuzione avente ad oggetto la revoca della sospensione condizionale).
Cass. civ. n. 29363/2025
Nel reato di estorsione commesso nell'interesse di un'associazione di tipo mafioso, la simultanea presenza di non meno di due persone, necessaria a configurare l'aggravante delle più persone riunite, dev'essere individuata in relazione ai plurimi momenti in cui viene effettuata la richiesta estorsiva e alla pluralità dei soggetti che contattano la persona offesa, esplicitando la natura collettiva della richiesta proveniente da più soggetti appartenenti al gruppo criminale.
Cass. civ. n. 28984/2025
In tema di patteggiamento, l'imputato che, a fronte di un accordo sulla pena subordinato alla concessione della sospensione condizionale, censuri la sentenza per l'omessa motivazione sul punto può legittimamente limitare il ricorso per cassazione alla sola mancata statuizione sulla condizione apposta alla pattuizione, dimostrando di non avere interesse alla caducazione totale dell'accordo. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che, in tal caso, a che il principio devolutivo dell'impugnazione impedisce al giudice di legittimità di pronunciare l'integrale annullamento della sentenza oggetto d'impugnativa sulla base del disposto di cui all'art. 444, comma 3, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 28422/2025
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato, cui siano stati contestati reati connessi, di richiedere l'ammissione alla stessa con riguardo a tutti i reati ascrittigli, trova il limite dei rapporti esauriti, diversi da quelli a carattere penale sostanziale, sicché non produce effetti retroattivi nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza di assoluzione divenuta definitiva con riguardo ai reati oggetto di contestazione suppletiva.
Cass. civ. n. 28293/2025
In tema di sospensione condizionale della pena, il beneficio che, ai sensi dell'art. 165, comma quinto, cod. pen., sia stato subordinato alla partecipazione ed al superamento di percorsi di recupero può essere revocato prima della scadenza del termine previsto per l'adempimento dell'obbligo solo se il condannato abbia omesso di avviare il percorso impostogli, ovvero se gli sia stata contestualmente applicata una misura di prevenzione personale ed egli ne abbia violato le prescrizioni. (Fattispecie relativa all'annullamento del provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, nonostante il condannato avesse regolarmente iniziato il percorso di recupero, aveva revocato il beneficio prima della scadenza del termine fissato per il suo completamento, a cagione della asserita ripresa di atteggiamenti violenti in danno della medesima persona offesa del delitto di maltrattamenti per il quale era intervenuta condanna).
Cass. civ. n. 27809/2025
In tema di procurata inosservanza di pena, ai fini dell'applicabilità dell'aggravante della finalità di agevolazione di associazione di tipo mafioso, è necessario che le prove raccolte consentano di dimostrare non soltanto la consapevolezza da parte dell'indagato della identità e degli specifici connotati del boss favorito, ma anche che quest'ultimo, nel periodo dell'ottenuto favoreggiamento, sia rimasto titolare, in base ad una fondata ipotesi ricostruttiva, della capacità di continuare a dirigere l'associazione di riferimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'aggravante in relazione alla condotta dell'imputato che, predisponendo un "bunker" dotato di sistemi di sicurezza, aveva garantito la sorveglianza, l'assistenza materiale e la riservatezza degli incontri del latitante funzionali allo svolgimento del suo ruolo direttivo della locale organizzazione di tipo mafioso).
Cass. civ. n. 26690/2025
Sussiste concorso materiale di reati tra il delitto omessa comunicazione delle variazioni reddituali o patrimoniali finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza, previsto dall'art. 7, comma 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 316-ter cod. pen., trattandosi di incriminazioni poste a tutela di interessi diversi e che contemplano condotte ed eventi differenti, donde l'inconfigurabilità di un rapporto di specialità tra loro.
Cass. civ. n. 26411/2025
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, non osta all'accoglimento della richiesta la sottoposizione dell'istante, in altro procedimento, alla misura cautelare degli arresti domiciliari per la ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva, posto che il giudice è tenuto a compiere, in tal caso, una valutazione prognostica, diversa e autonoma rispetto a quella operata in sede cautelare, che deve tener conto di tutti gli elementi utilmente valorizzabili ex art. 133 cod. pen.
Cass. civ. n. 26319/2025
Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza emessa in grado di appello che, nell'accogliere l'impugnazione proposta dal solo imputato, stabilisca, con riguardo ad un'aggravante "privilegiata", sottratta, perciò, al giudizio di bilanciamento, un aumento sanzionatorio percentualmente superiore a quello determinato dal primo giudice, nel caso in cui risultino ridotte sia la pena finale, sia quella relativa a ciascuna componente di calcolo intermedio. (Fattispecie relativa a delitto associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di appello che, dopo aver concesso all'imputato impugnante le attenuanti generiche e averle valutate in termini di equivalenza alle aggravanti bilanciabili, aveva apportato alla pena-base, fissata nel minimo edittale, un aumento, per l'ulteriore aggravante insuscettibile di bilanciamento, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., inferiore a quello stabilito nel precedente grado di giudizio, pur se percentualmente superiore).
Cass. civ. n. 26165/2025
In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, nel subordinare la concessione del beneficio al risarcimento del danno, non deve accertare preventivamente le condizioni economiche dell'imputato, ma è tenuto ad effettuare un motivato apprezzamento delle stesse, nel caso in cui emergano dagli atti elementi che inducono a dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta o in quello in cui detti elementi siano forniti dalla parte interessata in vista della decisione.
Cass. civ. n. 25730/2025
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione con cui è denunciata la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto nel solo caso in cui gli elementi trascurati o disattesi abbiano chiaro carattere di decisività, sicché la loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, a una decisione più favorevole di quella adottata. (Fattispecie relativa a sentenza di appello, in cui il giudice, seppur ritualmente investito della richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, aveva omesso di statuire sul punto, risultando, tuttavia, l'imputato gravato da plurime condanne per delitto, due delle quali a pena detentiva condizionalmente sospesa, preclusive di un'ulteriore fruizione del beneficio).
Cass. civ. n. 25152/2025
In tema di sospensione condizionale della pena, la rinuncia al beneficio ha natura di atto dispositivo che incide sull'esecuzione della pena, costituente espressione di scelte dell'imputato che travalicano i confini della difesa tecnica, afferendo ai diritti personalissimi, di cui all'art. 99, comma 1, cod. proc. pen., esercitabili dal predetto in prima persona o dal difensore provvisto di procura speciale appositamente rilasciata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione reiettiva della richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, avanzata, in grado di appello, dal difensore privo di procura speciale, evidenziando che la stessa non potesse essere intesa come rinuncia alla già concessa sospensione condizionale della pena).
Cass. civ. n. 25118/2025
In sede esecutiva, è consentita l'applicazione della disciplina della continuazione anche in relazione a reati già estinti, sussistendo l'interesse del condannato alla riconsiderazione dei fatti giudicati agli effetti dell'art. 671 cod. proc. pen., anche se da essa non derivino immediate e concrete conseguenze rispetto all'entità della pena da espiare, in ragione degli ulteriori effetti che possono conseguirne.
Cass. civ. n. 24915/2025
In tema di sospensione condizionale della pena, ove il giudice della cognizione non abbia concesso il beneficio a causa di una precedente condanna a pena sospesa per reato depenalizzato prima della sua decisione, è preclusa al condannato che non abbia dedotto mediante impugnazione la questione della non ostatività di tale precedente la possibilità di proporla davanti al giudice dell'esecuzione, dovendosi ritenere che, negando l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 163 cod. pen. nonostante l'intervenuta depenalizzazione, la sentenza abbia espresso - alla luce delle condotte anteriori del reo, pur se non più costituenti reato - un giudizio di non meritevolezza insuscettibile di essere rivisto in sede esecutiva.
Cass. civ. n. 28651/2024
L'elemento distintivo fra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è rappresentato dal carattere dell'accordo criminoso, che, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen., deve essere stabile e finalizzato alla costituzione o al sostegno di una struttura collettiva idonea alla realizzazione di un programma delittuoso indeterminato, condiviso tra i partecipi, con permanenza del vincolo associativo anche dopo la commissione dei singoli reati. (In motivazione, la Corte ha precisato che alla categoria dei delitti associativi è estranea quella del concorso di persone nel reato continuato, perché in quest'ultima il programma criminoso è comunque determinato, seppure in maniera temperata, siccome riferito ad una pluralità di condotte tutte facenti parte di un medesimo disegno).
Cass. civ. n. 7007/2012
L'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere interrogatorio, contenente gli avvisi di cui all'art. 375 c.p.p., costituisce atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione anche qualora venga notificato contestualmente all'avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bis c.p.p.).
Cass. civ. n. 37370/2011
In tema di associazione per delinquere, la qualifica di organizzatore spetta all'affiliato che, sia pure nell'ambito delle direttive impartite dai capi e non necessariamente dalla costituzione del sodalizio criminoso, esplica con autonomia la funzione di curare il coordinamento dell'attività degli altri aderenti ovvero l'impiego razionale delle strutture e delle risorse associative o di reperire i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso. (Fattispecie relativa all'attività esercitata in seno al sodalizio dedito alla commissione di reati fallimentari da parte del professionista impegnatosi nella costituzione di società all'estero strumentali all'occultamento delle risorse finanziarie distratte).
Cass. civ. n. 21833/2007
L'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. non ha efficacia interruttiva della prescrizione, poichè esso non è compreso nell'elenco degli atti espressamente previsti dall'art. 160, comma secondo, c.p., i quali costituiscono un numerus clausus e sono insuscettibili di ampliamento per via interpretativa, stante il divieto di analogia in malam partem in materia penale.
Cass. civ. n. 17781/2006
La sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1 c.p., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.
Cass. civ. n. 40694/2002
L'imputato che abbia chiesto la definizione del processo mediante giudizio abbreviato non può successivamente avanzare domanda di oblazione, perché l'espressione «prima dell'apertura del dibattimento» che figura negli artt. 162 e 162 bis c.p. va intesa nel senso che tale domanda deve essere presentata prima che abbia luogo il giudizio, si svolga esso con il rito ordinario o con il rito abbreviato, non essendo consentita la trasformazione di quest'ultimo nel procedimento di oblazione. (Nella specie, la domanda di oblazione era stata presentata in limine del giudizio dinanzi alla corte d'appello, investita di gravame avverso sentenza di condanna emessa dal Gip con rito abbreviato).
Cass. civ. n. 39352/2002
Le dichiarazioni spontanee rese all'autorità giudiziaria equivalgono «ad ogni effetto» all'interrogatorio - dunque anche ai fini dell'interruzione della prescrizione - ex art. 374, comma 2 c.p.p. solo quando vi sia stata una contestazione chiara e precisa del fatto addebitato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente non fossero state equiparate all'interrogatorio, ai fini dell'interruzione della prescrizione, le dichiarazioni confessorie ed etero-accusatorie rese dall'imputato divenuto collaboratore di giustizia in assenza di qualsiasi contestazione in forma chiara di un fatto specifico da parte dell'A.G., non potendosi ritenere valida una «contestazione di massima» comprensiva di ogni possibile reato riconducibile a legami con la criminalità organizzata di Napoli).
Cass. civ. n. 23873/2002
In tema di oblazione, il mancato esame della istanza di ammissione proposta in fase di indagini preliminari non comporta alcuna invalidità degli atti del procedimento, considerata la regola di tassatività dei casi di nullità ed atteso che, comunque, la domanda può essere riproposta in sede di opposizione al decreto penale di condanna oppure, ove non si proceda per decreto, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Cass. civ. n. 10149/2000
In tema di malversazione in danno dello Stato, l'erogazione ad un estraneo alla pubblica amministrazione, da parte dello Stato, di altro ente pubblico, o della Comunità europea, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, costituisce un presupposto del reato, la cui condotta consiste invece nella mancata destinazione dei fondi allo scopo per il quale sono stati ottenuti; ne consegue che risponde del reato anche chi, come nella specie, abbia ottenuto il finanziamento in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. n. 86 del 1990 (che ha introdotto l'ipotesi delittuosa in esame), se la condotta dell'agente (consistente nella mancata destinazione allo scopo predeterminato dei fondi in precedenza ottenuti) sia stata posta in essere in epoca successiva all'entrata in vigore della citata legge n. 86 del 1990.
Cass. civ. n. 584/2000
La persona condannata con pena condizionalmente sospesa ha interesse ad ottenere la riabilitazione anche quando il reato risulti estinto per il compiuto decorso del termine previsto dalla legge. Invero la riabilitazione comporta vantaggi ulteriori rispetto a quelli prodotti dalla estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 c.p. Tale interesse, viceversa, non sussiste quando l'interessato si è avvalso del procedimento ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento), in quanto, in tal caso, la legge prevede che, col decorso del tempo stabilito, il reato si estingue.
Cass. civ. n. 3187/1999
La disciplina dettata dall'art. 162 bis c.p., la quale prevede che la domanda di oblazione deve essere proposta - prima dell'apertura del dibattimento - e che, in caso di rigetto, la domanda medesima può essere nuovamente formulata – sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado -, nonché la stessa finalità deflattiva dell'istituto, consentono di escludere che la sentenza con la quale il giudice dichiara non doversi procedere perché il reato è estinto per intervenuta oblazione possa ritenersi pronunciata in esito al “giudizio”, anche nella ipotesi, estrema e del tutto anomala, in cui la pronuncia stessa sia successiva alla discussione finale. Ne deriva che la parte civile non può proporre impugnazione contro la sentenza che dichiara l'estinzione del reato per oblazione, in quanto l'art. 576, comma 1, c.p.p. prevede la possibilità per la parte civile di impugnare, ai soli effetti della responsabilità civile, la sentenza di proscioglimento pronunciata “nel giudizio”. D'altra parte, neppure sussisterebbe interesse a proporre impugnazione, giacché, a norma degli artt. 652 e 654 c.p.p., produce effetti nel giudizio civile solo la sentenza penale irrevocabile “di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento”.
Cass. civ. n. 2828/1999
Il beneficio della sospensione condizionale della pena, una volta concesso, non può essere revocato, salvo che ne vengano meno i presupposti, né è rinunciabile non rientrando nel potere dispositivo del condannato, né può formare oggetto di impugnazione in mancanza di un idoneo interesse giuridicamente apprezzabile configurabile quando la concessione del beneficio sia idonea a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa, sicché non ha rilevanza giuridica la mera opportunità, di carattere soggettivo ed eventuale, di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi, non essendo tale valutazione conforme alle finalità dell'istituto.
Cass. civ. n. 2322/1999
Ove l'imputato nel formulare la richiesta di patteggiamento si sia avvalso della facoltà di subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena, la previsione dell'intervento del giudice per il controllo della legittimità dell'accordo intervenuto fra le parti si esplica nel senso della verifica della concedibilità del beneficio, al cui esito negativo segue il rigetto della richiesta stessa. La subordinazione di esso a determinati obblighi comporta una inammissibile variazione unilaterale dei termini dell'accordo originario, che fa venire meno la base consensuale su cui questo si basa. (Nella specie la Corte ha affermato che il giudice che subordini la sospensione all'obbligo di demolire l'opera abusiva esorbita dai poteri concessigli dall'art. 444, comma 3, c.p.p.).
Cass. civ. n. 6054/1997
Ai fini dell'interruzione della prescrizione le dichiarazioni spontanee rese all'autorità giudiziaria equivalgono all'interrogatorio solo ove, nel corso della loro acquisizione, venga contestato il fatto per il quale si procede ed il propalante sia ammesso ad esporre le sue difese in merito ad esso; gli atti interruttivi indicati nell'art. 160 c.p., si caratterizzano infatti per essere l'esplicitazione, da parte dei preposti organi dello Stato, della volontà di esercitare il diritto punitivo in relazione ad un fatto-reato ben individuato e rivolto alla conoscenza dell'incolpato. La contestazione, pertanto, rappresenta elemento indefettibile dell'interrogatorio e ragione prima della sua inclusione nell'elencazione tassativa contenuta nella norma predetta, sicché il semplice rilascio di dichiarazioni spontanee non può identificarsi, ontologicamente, con l'atto disciplinato dagli artt. 64 e 65 c.p.p.
Cass. civ. n. 3027/1997
Deve intendersi che il legislatore delegato del 1989 abbia inteso dettare una disciplina generale del procedimento di oblazione (come si evince anche dalla rubrica del capo decimo e dell'art. 141 att. c.p.p.), secondo la quale è il giudice che, una volta accolta la domanda di oblazione, deve determinare la somma da versare. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di ordinanza con la quale il Gip aveva dichiarato inammissibile l'opposizione — ed esecutivo il decreto — poiché l'imputato non aveva depositato la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda, la S.C. ha osservato che è vero che, a norma del secondo comma dell'art. 162 bis c.p., con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda prevista, ma è anche vero che, ai sensi del comma 4 dell'art. 141 att. c.p.p., il giudice, se ammette l'oblazione, deve fissare con ordinanza la somma da versare, dandone avviso all'interessato, sicché è evidente l'incompatibilità fra le due norme, forse dovuta a una svista o a un difetto di coordinamento: ne deriva comunque che in base al principio di cui all'art. 15 prel. c.c., secondo cui lex posterior derogat priori, la prima norma deve ritenersi abrogata (analogo discorso deve farsi in rapporto all'oblazione di cui all'art. 162 c.p.).
Cass. civ. n. 6648/1996
Ai fini della individuazione del luogo di consumazione del reato associativo, determinante la competenza per territorio del tribunale, e, più esattamente, del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione — trattandosi di reato permanente — pur in difetto di elementi storicamente certi in ordine alla genesi del vincolo associativo, soccorrono criteri presuntivi, che valgono a radicare la competenza territoriale nel luogo in cui il sodalizio criminoso si manifesti per la prima volta all'esterno, ovvero in cui si concretino i primi segni della sua operatività, ragionevolmente utilizzabili come elementi sintomatici della genesi dell'associazione nello spazio.
Cass. civ. n. 5547/1996
È tuttora configurabile il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di contrabbando, atteso che il reato di contrabbando non può dirsi depenalizzato sulla base dell'art. 2 della L. 28 dicembre 1993, n. 562, modificativo dell'art. 39 della L. 24 novembre 1981, n. 689, quando, nelle ipotesi aggravate, sia punibile con pena detentiva. (Fattispecie in tema di contrabbando doganale di tabacchi lavorati).
Cass. civ. n. 11/1996
Poiché la sentenza emessa all'esito della procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dagli artt. 444 e seguenti c.p.p. non ha natura di sentenza di condanna, in essa non può essere identificato il presupposto al quale l'art. 168, comma 1, n. 2, c.p. riconnette la revoca della sospensione condizionale della pena. Ne consegue che all'applicazione della pena «patteggiata» non può conseguire l'effetto della revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa, che ha come presupposto imprescindibile una sentenza di condanna, e cioè una decisione pronunciata in esito a un giudizio, con piena cognizione del reato e della pena. (In motivazione la S.C. ha, peraltro, ritenuto che il giudice del patteggiamento sia tenuto all'applicazione di quei provvedimenti sanzionatori di carattere specifico previsti dalle leggi speciali che non postulano un giudizio di responsabilità ma conseguono di diritto alla sentenza in questione e rispetto ai quali, pertanto, è irrilevante la circostanza che le parti non vi abbiano fatto riferimento nell'accordo).
Cass. civ. n. 8/1996
Correttamente è ipotizzabile un'associazione a delinquere composta e limitata ai soli promotori che pertanto rispondono tutti alla più grande violazione del primo comma dell'art. 416 c.p.
Cass. civ. n. 11993/1995
L'eventuale indicazione, nella richiesta di rinvio a giudizio o nel decreto che dispone il giudizio, di circostanze attenuanti o diminuenti, siccome ultroneo rispetto a quanto prescritto, rispettivamente, dall'art. 417, lettera b) e dall'art. 429, comma 1, lettera c), c.p.p., e non vincolante in alcun modo per il giudice, non può avere incidenza alcuna ai fini della esclusione del divieto del giudizio abbreviato in caso di reato astrattamente punibile con la pena dell'ergastolo. (Nella specie era stata indicata la diminuente del c.d. «concorso anomalo» di cui all'art. 116 c.p.).
Cass. civ. n. 1314/1995
Ai fini del riconoscimento della ricorrenza delle condizioni personali indicate negli artt. 707 e 708 c.p., deve tenersi conto anche delle condanne per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio per i quali la pena sia stata sospesa e che si siano estinti per il disposto dell'art. 167 c.p., in quanto tale estinzione produce solo l'effetto della non esecuzione delle pene principali ed accessorie sicché, nonostante il suo verificarsi, continuano ad incidere gli altri effetti penali della condanna.
Cass. civ. n. 3944/1994
Nell'ipotesi di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di determinati obblighi, l'inosservanza di questi da parte del condannato non comporta la revoca automatica del beneficio, potendo il soggetto allegare la comprovata assoluta impossibilità dell'adempimento e dovendo il giudice valutare in tale caso la sussistenza di essa.
Cass. civ. n. 1793/1994
In tema di associazione per delinquere, la qualifica di organizzatore spetta all'affiliato che, sia pure nell'ambito delle direttive impartite dai capi, esplica con autonomia la funzione di curare il coordinamento dell'attività degli altri aderenti, l'impiego razionale delle strutture e delle risorse associative, nonché di reperire i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso.
Cass. civ. n. 1439/1994
Nel caso in cui venga proposta opposizione a decreto penale di condanna e contestualmente sia presentata domanda di oblazione non corredata dall'osservanza di un adempimento di legge - nella specie l'opponente non aveva versato la somma prescritta - il giudice non può dichiarare inammissibile l'opposizione e ordinare l'esecuzione del decreto opposto, ma deve emettere il decreto che dispone il giudizio, perché nella stessa proposizione dell'opposizione è connaturata tale richiesta.
Cass. civ. n. 7125/1993
L'ammissione dell'imputato all'oblazione preclude la possibilità di condannarlo alla rifusione delle spese nei confronti della parte civile, che - salvo quanto disposto dalla n. 443 del 1990 della Corte costituzionale in riferimento all'ipotesi di patteggiamento - è consentita solo in caso di accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno proposta dalla parte civile.
Cass. civ. n. 3010/1993
Ai sensi del comma secondo dell'art. 444 c.p.p. in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti al giudice non è dato decidere sulla domanda della parte civile, sicché non può esservi in quella sede né quantificazione del danno né assegnazione di provvisionale, dovendosi il giudice limitare al regolamento delle spese processuali concernenti la parte civile costituita, giusta la sentenza 12 ottobre 1990 n. 443 della Corte costituzionale. Per il principio di specialità, la previsione di cui al richiamato comma secondo dell'art. 444 prevale rispetto alla possibilità di far ricorso al disposto dell'art. 165 c.p.; conseguentemente deve ritenersi illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena applicata a seguito di «patteggiamento» al pagamento di una provvisionale a titolo di risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
Cass. civ. n. 1585/1993
In materia paesaggistica, l'ordine di rimessione in ripristino dello stato originario dei luoghi ha struttura ed effetti completamente diversi da quello di demolizione, previsto nel campo edilizio dall'art. 7 L. 28 febbraio 1985, n. 47. Il primo deve essere sempre disposto con la sentenza di condanna; il secondo soltanto nel caso di inerzia della P.A. Il contenuto dell'ordine di ripristino poi è molto ampio e complesso e può non coincidere con quello impartito dalla P.A. (art. 15 L. 29 giugno 1939, n. 1497), la quale, nella sede paesistica ha facoltà o di imporre soltanto la demolizione (e quindi nessun'altra opera alternativa) ovvero di chiedere il semplice pagamento di una indennità. In campo edilizio invece l'ordine del giudice e quello della P.A. hanno identica portata (demolizione). L'ordine de quo costituisce quindi una nuova forma di sanzione penale con caratteri spesso simili a quelli dell'analogo provvedimento amministrativo. Esso non è classificabile secondo gli schemi pregressi, ma è pur sempre conforme al principio di legalità. Ne deriva che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose e quindi al ripristino dello stato originario dei luoghi. (Nella specie la Corte ha anche affermato l'obbligatorietà della statuizione sul ripristino in sede di cosiddetto «patteggiamento», non rientrando l'ordine in questione tra le pene accessorie, per le quali è esclusa l'applicazione in questo tipo di procedimento).
Cass. civ. n. 855/1993
In materia di reati edilizi, va esclusa la titolarità da parte del giudice penale del potere di subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'ottemperanza all'ordine di demolizione pronunciato dallo stesso giudice. Ciò perché è al sindaco che competono istituzionalmente la valutazione del danno al tessuto urbanistico e i modi per l'eliminazione di esso. L'assenza di una tale legittimazione non è contraddetta né subordinata alla condizione che la legge non disponga «altrimenti», né dall'art. 7, ultimo comma, L. 28 febbraio 1985, n. 47, perché l'intervento del giudice penale previsto da questa disposizione — e che deve essere coordinato con gli interventi dell'autorità amministrativa — è posto in funzione di ovviare all'inerzia dell'autorità stessa, con lo scopo di renderne ineludibile dall'esterno la tutela dell'assetto edificatorio, senza che muti il quadro di riserva istituzionale al sindaco della competenza per materia.
Cass. civ. n. 703/1993
La competenza territoriale a conoscere dei reati associativi si radica nel luogo in cui la struttura associativa, destinata ad operare nel tempo, diventa concretamente operante e a nulla rileva il sito di consumazione dei singoli delitti oggetto del pactum sceleris. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 416 c.p.).
Cass. civ. n. 5377/1990
La responsabilità del compartecipe ex art. 116 c.p. — che si inserisce nell'ambito della forma dolosa di colpevolezza — può essere esclusa solo quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegabili in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità. Per la formulazione di siffatto giudizio, da effettuarsi ex post, è necessario ricorrere ad alcuni strumenti logici tra cui sono annoverabili i criteri attinenti alla prevedibilità, che deve essere desunta dalle modalità effettive di esecuzione e da tutte le altre circostanze di fatto rilevanti. Il relativo giudizio, se adeguatamente e correttamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 2702/1990
La rilevanza del decreto di citazione e della richiesta di rinvio a giudizio in quanto emanati ed ancorché non notificati, costituisce una regola non circoscritta al solo esercizio dell'azione penale ma valevole anche in tema di interruzione della prescrizione, atteso che l'art. 160 c.p., come modificato dall'art. 239 att. nuovo c.p.p., enumera la richiesta di rinvio ed il decreto di citazione a giudizio tra gli atti interruttivi e considera questi ultimi nella loro consistenza obiettiva, senza alcun riferimento alla notificazione agli interessati.