Art. 48 – Codice penale – Errore determinato dall’altrui inganno
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno ; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23215/2025
Integra il delitto di esercizio abusivo di una professione, la condotta di colui che, senza essere abilitato all'esercizio della professione medica, esegua un intervento di circoncisione maschile "rituale" o culturale-etnica, posto che quest'ultimo, pur integrando un atto di disposizione del proprio corpo non espressamente vietato e non incompatibile con l'art. 5 cod. civ., deve essere qualificato un atto medico.
Cass. civ. n. 23196/2025
Integra il delitto di abusivo esercizio della professione di mediatore immobiliare la condotta di colui che, senza essere iscritto nel registro della Camera di commercio di cui al comma 3 dell'art. 73 d.lgs. n. 59 del 2010 ed essendo già destinatario della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 8, comma 1, legge 3 febbraio 1989, n. 39, compia anche un solo atto tipico di mediazione.
Cass. civ. n. 22641/2025
In tema di misure di sicurezza patrimoniali, non è affetta da nullità la sentenza che estende al prodotto del delitto di riciclaggio contestato a più imputati la confisca del profitto di esso, a condizione che sia stato correttamente richiamato il disposto dell'art. 648-quater cod. pen., individuando il "quantum" da ablare nell'intero importo delle somme dai predetti riciclate, atteso che la misura prevista dall'indicata diposizione può avere ad oggetto, indifferentemente, sia il profitto che il prodotto dei reati di riciclaggio, di reimpiego o di autoriciclaggio.
Cass. civ. n. 18847/2025
Risponde del delitto di autoriciclaggio l'autore anche di uno solo di più reati-presupposto che, consapevole dell'origine delittuosa delle utilità derivanti dal reato al quale ha concorso, pone in essere una successiva condotta tipica causalmente orientata ad ostacolare l'accertamento della loro provenienza. (In motivazione, la Corte ha affermato, inoltre, che, in presenza di più reati-presupposto, la configurabilità del delitto di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. non richiede l'identità fisica tra tutti gli autori dei predetti reati e coloro che realizzano la successiva condotta autoriciclatoria).
Cass. civ. n. 11483/2025
Ai fini della configurabilità del delitto di riciclaggio, il delitto presupposto può essere diverso da quello oggetto dell'originaria contestazione, purché la diversa qualificazione giuridica abbia formato oggetto di contraddittorio. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione, confermativa di quella di primo grado, che aveva, purtuttavia, operato un'immutazione rispetto al delitto contestato, individuando, quale delitto presupposto del riciclaggio, quello di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, in luogo di quello di dichiarazione infedele, su cui si era incentrato il contraddittorio in primo grado, senza consentire ai ricorrenti di interloquire sul punto).
Cass. civ. n. 10525/2025
Ai fini della determinazione della competenza territoriale relativamente al delitto di riciclaggio, questo, ove realizzato con condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti che abbiano apportato il proprio contributo in tempi e luoghi diversi, deve ritenersi perfezionato nel luogo in cui si realizza il primo atto, ancorché costituente un segmento della condotta tipica.
Cass. civ. n. 10062/2025
E' configurabile il delitto di peculato nei confronti dei pubblici ufficiali che, nell'ambito di procedure complesse di contabilità prevedenti il concorso di più organi ai fini dell'adozione dell'atto dispositivo finale, hanno, anche congiuntamente, il possesso del danaro pubblico, ancorché coloro che non hanno espletato l'istruttoria non concorrano nel reato per essere stati indotti in errore sulla debenza dei pagamenti. (Fattispecie in cui la Corte, nell'annullare la condanna, pronunciata ai soli effetti civili, del direttore amministrativo di una ASL, ha demandato al Giudice del rinvio di stabilire se lo stesso fosse stato l'ordinatore della spesa, liquidata sulla base di una falsa prospettazione dei servizi resi da società private e materialmente erogata dalla tesoreria dell'ente).
Cass. civ. n. 7691/2025
È abnorme il provvedimento con cui il giudice, all'udienza predibattimentale, anziché invitare il pubblico ministero, nel contraddittorio tra le parti, ad apportare, ex art. 554-bis, comma 6, cod. proc. pen., le necessarie modifiche all'imputazione ritenuta errata, emette sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 554-ter cod. proc. pen. e dispone contestualmente la restituzione degli atti alla pubblica accusa per l'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine al medesimo fatto diversamente qualificato, determinandosi, in tal modo, un'indebita regressione del procedimento e l'impossibilità di esercitare nuovamente l'azione penale per l'originaria imputazione, stante la vigenza del principio del "ne bis in idem", allorquando la sentenza di proscioglimento sia passata in giudicato. (Fattispecie in cui il giudice, non condividendo l'imputazione di ricettazione formulata dal pubblico ministero, aveva "spezzato il processo in due", emettendo contestualmente sentenza di non luogo a procedere per tale reato e restituendo gli atti affinché si procedesse per lo stesso fatto riqualificato in termini di furto).
Cass. civ. n. 4753/2025
In tema di responsabilità da reato degli enti, il giudice, con la sentenza di patteggiamento, è tenuto ad applicare la confisca del prezzo e del profitto del reato, di cui all'art. 19, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, quand'anche l'ablazione non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti, posto che essa, diversamente dalle altre sanzioni contemplate dall'art. 9 d.lgs. citato, non è rimessa a valutazioni discrezionali nell'"an" o nel "quantum", ma è imposta dalla legge, che ne stabilisce la misura, parametrandola all'entità del prezzo dell'illecito o del profitto che da questo deriva.
Cass. civ. n. 4189/2025
Non è configurabile il delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetto detenuto nel caso in cui il detenuto riceve l'apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo alla comunicazione senza essersi previamente accordato con il soggetto che l'ha introdotto abusivamente nell'istituto penitenziario, pur potendo la condotta di ricezione, per effetto della clausola di riserva prevista dall'art. 391-ter, comma terzo cod. pen., integrare il più grave delitto di ricettazione, posto che il bene ricevuto costituisce provento del menzionato delitto di accesso indebito a dispositivi funzionali alla comunicazione.
Cass. civ. n. 35109/2024
Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico il rilascio, da parte del proprietario committente dell'immobile, di false attestazioni, dichiarazioni o asseverazioni a corredo di SCIA alternativa al permesso di costruire ex art. 23 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, configurandosi, invece, il più grave delitto previsto dall'art. 19, comma 6, legge 7 agosto 1990, n. 241, costituente norma incriminatrice speciale rispetto a quella prevista dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui la falsità riguardi segnalazioni certificate relative a opere non soggette a permesso di costruire.
Cass. civ. n. 34762/2024
Il giudice dell'esecuzione, nell'esercizio del potere previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., può disporre la confisca solo se obbligatoria, ma, quando l'ablazione abbia riguardato un bene assoggettabile a confisca facoltativa, l'accoglimento dell'istanza di restituzione dell'interessato presuppone che questi fornisca la prova rigorosa del proprio diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile al possesso del bene. (Fattispecie relativa a patente di guida rilasciata sulla base di documenti falsi, ritenuta prodotto del reato, e, dunque, soggetta alla disciplina della confisca facoltativa).
Cass. civ. n. 34024/2024
Non integra il reato di cui all'art. 483 cod. pen. la falsa indicazione della data di inizio dei lavori contenuta nella comunicazione asseverata di cui all'art. 6-bis d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (c.i.l.a.), trattandosi di atto di natura informativa, non riconducibile ad una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in difetto di una norma giuridica che attribuisca a tale comunicazione efficacia probatoria.
Cass. civ. n. 33855/2024
Non integra il reato di esercizio abusivo della professione di avvocato la condotta di colui che provveda, in un'unica occasione, ad autenticare la sottoscrizione della persona offesa apposta in calce alla querela, trattandosi di un atto non esclusivamente riservato a detta professione, purché le modalità non siano tali da rivelare l'esistenza di un'attività organizzata o continuativa.
Cass. civ. n. 33091/2024
La confisca per equivalente, stante la sua natura sanzionatoria, non può riguardare beni pervenuti nella disponibilità del condannato dopo l'irrevocabilità del provvedimento. (La Corte ha altresì sottolineato la differenza con il sequestro funzionale alla confisca per equivalente che, pur avendo la medesima natura sanzionatoria, può avere ad oggetto anche beni futuri trattandosi di misura cautelare diretta a consentire alla confisca di operare).
Cass. civ. n. 32176/2024
In tema di confisca per equivalente conseguente al reato di riciclaggio, il provvedimento ablatorio deve essere disposto per il valore corrispondente alle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, anche se non corrispondenti all'utilità economica tratta dal riciclatore e non appartenenti a quest'ultimo.
Cass. civ. n. 28587/2024
In tema di sequestro preventivo, la sussistenza del "fumus" del delitto di ricettazione non può essere desunta, nel caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro o di preziosi della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, dalle sole modalità di occultamento dei beni e dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti, in assenza di elementi ulteriori, significativi della certa provenienza dei primi da un delitto presupposto. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che costituivano indici ulteriori della provenienza delittuosa dei beni vincolati gli accertati contatti del detentore con esponenti della criminalità, il suo precedente coinvolgimento in fatti di reato produttivi di profitto e il contestuale possesso di oggetti strumentali alla perpetrazione di altri reati).
Cass. civ. n. 27748/2024
Il delitto di ricettazione e quello di possesso di segni distintivi contraffatti possono concorrere, descrivendo le fattispecie incriminatrici condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità.
Cass. civ. n. 23954/2024
In tema di sequestro preventivo, la riqualificazione giuridica del fatto, da parte dal tribunale del riesame, in termini diversi da come contestato nell'incolpazione formulata dal pubblico ministero e recepita nel provvedimento genetico, non determina la mutazione dello stesso, né comporta l'illegittimità del provvedimento, conservando l'anzidetto giudicante, in una fase fluida come quella delle indagini preliminari, il potere-dovere di accedere, pur nei limiti degli elementi dedotti nella richiesta, all'inquadramento giuridico ritenuto più appropriato. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da censure la riqualificazione in termini di riciclaggio, effettuata in sede di impugnazione cautelare, di un fatto originariamente contestato come ricettazione).
Cass. civ. n. 20678/2024
È configurabile il concorso fra il delitto di ricettazione e quello di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti quando la condotta ricettativa ascritta all'associato abbia ad oggetto beni provenienti da delitti-scopo alla cui realizzazione egli non abbia fornito alcun contributo, in tal caso non operando la clausola di riserva di cui all'art. 648, comma primo, cod. pen.
Cass. civ. n. 18184/2024
Costituiscono prodotto dei reati di riciclaggio, di reimpiego e di autoriciclaggio non solo i beni oggetto di trasformazione per effetto della condotta illecita, che, in quanto tali, presentano caratteristiche identificative alterate, modificate o manipolate, ma anche i beni e i valori che, pur non avendo subito modificazioni materiali, risultano diversamente attribuiti in termini di titolarità ed ai fini delle regole di circolazione, per effetto di operazioni negoziali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che, ai fini della confisca ex art. 648-quater cod. pen., fossero stati correttamente intesi come prodotto delle attività di riciclaggio e di autoriciclaggio i veicoli e i beni acquistati con le somme di denaro di provenienza illecita).
Cass. civ. n. 17641/2024
L'esimente prevista dall'art. 649 cod. pen. trova applicazione anche in relazione al delitto di autoriciclaggio, atteso che esso, pur se posto a salvaguardia dell'ordine economico, è diretto a tutelare anche il patrimonio.
Cass. civ. n. 17164/2024
Integrano il delitto di esercizio abusivo della professione medica le condotte consistenti nella diretta rilevazione delle impronte dentarie e nell'ispezione della cavità orale del paziente da parte di un odontotecnico per verificare le condizioni di una protesi o per istallarla, posto che per tale figura professionale l'art. 11, r.d. 31 maggio 1928, n. 1334 preclude qualunque manovra nella bocca del paziente.
Cass. civ. n. 13213/2024
In tema di ricettazione (nella specie, aggravata dalla finalità di agevolazione di associazione di stampo mafioso), il dolo può configurarsi anche nella forma eventuale quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto e investito.
Cass. civ. n. 11440/2024
In tema di disciplina antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione, a carico del responsabile di dipendenza, ufficio o altro punto operativo, di operazioni che potrebbero provenire da taluno dei reati di cui all'art. 648-bis c.p., stabilito ex art. 3, commi 1 e 2, d.l. n. 143 del 1991, non è subordinato all'evidenziazione dalle indagini preliminari dell'operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all'esclusione, in base al loro personale convincimento, dell'estraneità delle operazioni ad un'azione delittuosa, ma ad un giudizio obiettivo sull'idoneità di esse ad eludere le disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio.
Cass. civ. n. 10939/2024
Integra un autonomo atto di riciclaggio, essendo quello di cui all'art. 648-bis cod. pen. un delitto a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, realizzabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di somme di denaro successivo a precedenti versamenti, pur se eseguito attraverso il trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro, diversamente intestato e acceso presso un differente istituto di credito. (In motivazione, la Corte ha ribadito che integra tale delitto il compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni tracciabili).
Cass. civ. n. 10344/2024
In tema di sequestro preventivo, la sussistenza del "fumus" del delitto di ricettazione può essere inferita, in caso di rinvenimento di preziosi o di cospicue somme di denaro della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, non solo dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti o dalle particolari modalità di occultamento dei beni, ma anche dalla presenza di elementi ulteriori, significativi della loro sicura provenienza delittuosa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale, a fronte del rinvenimento, nell'abitazione dell'indagato, della somma, in contanti, di euro 23.050,00, si era esclusa la sussistenza del "fumus" del citato delitto sul rilievo che le modalità di conservazione non risultavano indicative dell'esistenza della volontà di "occultamento" della provvista e che non vi erano precedenti condanne dell'indagato che dimostrassero il suo coinvolgimento in contesti malavitosi, significativi della provenienza delittuosa di quanto rinvenuto).
Cass. civ. n. 10218/2024
In tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è costituito dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, posto che, in assenza di tali operazioni, esse sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente, essendo provento del delitto presupposto. (In motivazione, la Corte ha precisato che il denaro, i beni o le altre utilità trasferite ovvero manipolate in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa si prestano ad essere qualificate, comunque, come prodotto del reato, rappresentando il risultato empirico dell'attività illecita in cui si sostanzia la fattispecie, in quanto tale assoggettabile a vincolo ex art. 648-quater, comma primo e secondo, cod. pen.)
Cass. civ. n. 8793/2024
Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi abbia attivato, anche anteriormente alla perpetrazione del delitto presupposto di frode informatica, un conto corrente al fine di ostacolare l'accertamento della delittuosa provenienza delle somme da altri ricavate, a condizione che l'agente sia inconsapevole delle modalità di consumazione del delitto presupposto, produttivo dell'illecito profitto.
Cass. civ. n. 7397/2024
Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, la condotta del paziente che renda al sanitario una dichiarazione non veritiera sull'esistenza di sintomi patologici, inducendolo a redigere un certificato medico attestante una malattia, ma non anche la falsa dichiarazione sull'origine causale degli stessi - nella specie, sinistro stradale - quando non si tratti di fatto del quale l'atto sia destinato a provare la verità.
Cass. civ. n. 17419/2023
Integra il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. la falsa dichiarazione di trasferimento della propria dimora abituale resa ai fini della iscrizione anagrafica per mutamento della residenza, trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Cass. civ. n. 30494/2023
Non integra il delitto di ricettazione la condotta di chi si accorda per la ricezione di somme derivanti dalla futura commissione di delitti di estorsione, riguardando l'accordo un bene non ancora pervenuto nel patrimonio dell'autore del delitto presupposto.
Cass. civ. n. 16012/2023
Integra il delitto di riciclaggio la condotta idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di una rilevante somma di denaro, qualora, per il luogo e le modalità dell'occultamento, possa ritenersi certa la sua provenienza illecita, non essendo necessario, a tal fine, l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, della sua esatta tipologia e dei suoi autori, posto che il giudice può affermarne l'esistenza attraverso prove logiche.
Cass. civ. n. 19125/2023
Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l'accertamento della delittuosa provenienza delle somme da altri ricavate mediante frode informatica, consentendone il versamento su di esso e provvedendo, di seguito, al loro incasso.
Cass. civ. n. 22053/2023
In tema d'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 648-ter cod. pen., è possibile, ove il reato sia stato commesso in concorso, la confisca del suo "prodotto" anche per equivalente, a prescindere dal ruolo concretamente svolto da ciascun concorrente, essendo sufficiente, a tal fine, un qualunque contributo causale, con l'unico limite costituito dal divieto di duplicazione.
Cass. civ. n. 11325/2023
In tema di autoriciclaggio, integra la condotta punita dall'art. 648-ter.1 cod. pen. il reinvestimento nel gioco d'azzardo e nelle scommesse dei proventi illeciti, così da mascherarne la provenienza delittuosa, poiché l'alea tipica di quei giochi è assimilabile a quella propria delle "attività speculative" contemplate dalla norma incriminatrice, implicando l'accettazione di un rischio correlato all'impiego delle risorse.
Cass. civ. n. 14917/2023
Sussiste concorso materiale di reati, e non rapporto di specialità, tra il delitto di falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico e quello di false dichiarazioni od attestazioni in atti destinati all'Autorità giudiziaria, in quanto il primo fa apparire come venuto ad esistenza un atto che, in realtà, non è stato mai formato, mentre il secondo, posto a presidio del corretto funzionamento della giustizia, si traduce in un falso ideologico commesso da privato.
Cass. civ. n. 19831/2022
Ai fini della confisca dell'immobile prevista all'art. 348, comma secondo, cod. pen. non è sufficiente che nello stesso sia esercitata l'attività illecita essendo invece necessaria la sussistenza di un nesso strumentale diretto ed esclusivo del bene con detta attività.
Cass. civ. n. 22779/2022
Il reato di esercizio abusivo della professione non ha natura di reato di evento rispetto al quale sia configurabile una posizione di garanzia del professionista abilitato (nella specie, socio e legale rappresentante di studio medico dentistico), rispetto al fatto illecito commesso da altri che egli sappia non essere munito di specifico titolo abilitativo, essendo necessario accertare, ai fini di una sua eventuale corresponsabilità, che egli abbia arrecato un contributo eziologicamente rilevante ex art. 110 cod. pen. alla condotta altrui, mediante l'offerta di un assenso anche tacito all'esecuzione di atti professionali da parte del soggetto non autorizzato.
Cass. civ. n. 24032/2022
Non è configurabile il reato di esercizio abusivo della professione medica nella condotta di un infermiere professionale che, nel corso di un intervento, a richiesta del medico e sotto il suo personale ed esclusivo controllo, ponga in essere un'attività di supporto tecnico per sbloccare un dispositivo elettromedicale malfunzionante, senza agire, se non indirettamente, sulla sfera corporea del paziente, trattandosi di attività meramente ausiliaria che, pur se oggettivamente funzionale alla prestazione medica, non è "tipica" di essa.
Cass. civ. n. 8956/2022
In tema di esercizio abusivo di una professione, integra tale delitto la condotta di chi, senza essere iscritto né all'albo dei giornalisti professionisti né a quello dei pubblicisti, eserciti, in maniera continuativa, organizzata e onerosa, attività di specifica competenza della professione giornalistica.
Cass. civ. n. 3030/2022
Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, la falsa dichiarazione resa dal paziente al medico circa l'esistenza di sintomi patologici.
Cass. pen. n. 31143 del 11 agosto 2022
Il nulla-osta per l'avviamento al lavoro subordinato stagionale non ha natura di atto pubblico, ma di autorizzazione amministrativa, sicché la sua contraffazione da parte del datore di lavoro integra il delitto di cui all'art. 480 cod. pen., e non quello previsto dagli artt. 476 e 479 cod. pen.
Cass. civ. n. 15272/2022
Integra il delitto di falsità ideologica in certificati commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità la condotta del medico, operante in una struttura sanitaria privata, che rediga il "foglio unico di terapia" omettendo l'indicazione di taluni farmaci e modificando i dosaggi relativi ad altri medicinali effettivamente somministrati al paziente, in quanto ha natura certificativa l'atto con cui il sanitario non si limita ad effettuare una scelta terapeutica o ad avallare le indicazioni terapeutiche di altri medici, ma ne dispone la concreta esecuzione da parte del personale della struttura in cui opera.
Cass. civ. n. 47666/2022
Integra il delitto di falsità ideologica in certificati, di cui all'art. 481 cod. pen., la condotta di un professionista iscritto all'Albo che presenti all'Ufficio del catasto una dichiarazione attestante lo stato di fatto di un bene immobile con allegata planimetria riproducente falsamente lo stato dei luoghi, posto che tale attestazione, per la particolare competenza del soggetto da cui proviene e per i doveri deontologici su di esso gravanti, è destinata a provare la verità di quanto rappresentato, consentendo all'Amministrazione di potervi fare affidamento per l'aggiornamento degli archivi e dei registri tenuti.
Cass. civ. n. 40800/2022
Il delitto di falsa attestazione del privato di cui all'art. 483 cod. pen., ove la falsa dichiarazione sia prevista "ex se" come reato, può concorrere con quello di falsità per induzione in errore del pubblico ufficiale nella redazione dell'atto cui l'attestazione inerisca di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen., stante il rapporto di causa effetto tra il fatto attestato dal privato - quale presupposto dell'emanazione dell'atto del pubblico ufficiale - e il contenuto dispositivo di quest'ultimo, a condizione che la dichiarazione non veridica del privato concerna fatti dei quali l'atto del pubblico ufficiale è destinato a provare la verità.
Cass. civ. n. 10334/2022
Il delitto di ricettazione, nell'ipotesi della mediazione, si perfeziona per il solo fatto che l'agente si intromette nel far acquistare, ricevere od occultare un bene di provenienza delittuosa, non occorrendo, a tal fine, né che il predetto metta in rapporto diretto le parti, né che la refurtiva sia effettivamente acquistata o ricevuta.
Cass. civ. n. 29346/2022
In tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente.
Cass. civ. n. 9533/2022
Integra il reato di riciclaggio la condotta di chi, impossessatosi di un cane di provenienza furtiva, sostituisce il microchip che lo contraddistingue, essendo tale operazione idonea ad ostacolare l'accertamento dell'origine delittuosa dell'animale.
Cass. civ. n. 19561/2022
In tema di riciclaggio, la confisca per equivalente del profitto del reato è applicabile solo con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal "riciclatore" e non sull'intera somma derivante dalle operazioni poste in essere dall'autore del reato presupposto, poiché, non essendo ipotizzabile alcun concorso fra i responsabili dei diversi reati, la misura ablativa non può essere disposta per un importo superiore al provento del reato contestato.
Cass. civ. n. 22143/2022
Ai fini della consumazione del reato di autoriciclaggio riguardante i proventi del delitto presupposto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è irrilevante l'assenza della condizione obiettiva di punibilità della dichiarazione di fallimento.
Cass. civ. n. 28174/2021
Integra il reato di esercizio abusivo della professione medica la condotta di chi, allo scopo di eliminare inestetismi, esprima giudizi diagnostici, fornisca consigli ed apporti rimedi ricorrendo a tecniche chirurgiche o a procedure non consentite, se non ai medici, in ragione della loro invasività o rischiosità. (Fattispecie relativa ad un intervento di rimozione di un tatuaggio effettuata mediante l'utilizzo della c.d. luce pulsata da un soggetto privo del titolo di dermatologo).
Cass. civ. n. 26294/2021
Non integra il reato di esercizio abusivo della professione l'attività del socio di un centro di servizi, partecipato da associazioni di categoria, il quale curi gli adempimenti in materia lavoristica, di previdenza ed assistenza sociale per conto di piccole imprese, imprese artigiane e loro cooperative, in mancanza del titolo di consulente del lavoro e dell'iscrizione al relativo albo professionale. (In motivazione la Corte ha precisato che la deroga al regime obbligatorio dell'albo professionale è prevista dall'art.1, quarto comma, legge 2 novembre 1979, n. 12, allo scopo di alleggerire i costi di gestione di imprese dalle ridotte dimensioni socio-economiche).
Cass. civ. n. 46963/2021
Integra il reato di esercizio abusivo di una professione l'attività dell'avvocato, sospeso temporaneamente in via disciplinare dall'esercizio della professione forense, che abbia assistito la parte in un procedimento di conciliazione giudiziale dinanzi al giudice del lavoro.
Cass. civ. n. 23681/2021
In tema di reati di falso, è configurabile il concorso tra il delitto di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale sulla identità propria o altrui, di cui all'art. 495 cod. pen., con quello di falso ideologico per induzione del pubblico ufficiale al rilascio di un certificato amministrativo (artt. 48, 480 cod. pen.), ove la dichiarazione non veridica del privato concerna i medesimi fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.
Cass. civ. n. 30232/2021
In caso di dichiarazione di fine lavori a firma del committente e del progettista che attesti la conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, non è configurabile il reato di falsità ideologica in certificati, non potendosi tale dichiarazione qualificare come certificato, in mancanza di una specifica norma giuridica che attribuisca a tale atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato.
Cass. civ. n. 6348/2021
Integra il delitto di falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità la falsa attestazione da parte dell'avvocato dell'autenticità della sottoscrizione della procura "ad litem".
Cass. civ. n. 45012/2021
Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, la condotta di colui che, nella dichiarazione sostitutiva diretta al pubblico registro automobilistico, dichiari falsamente di voler esportare un veicolo in paesi esterni all'Unione Europea.
Cass. civ. n. 305/2021
Non integra il delitto di falsità ideologica commesso da privato in atto pubblico, la condotta di colui che, all'atto di iscrizione nell'albo professionale, nel sottoscrivere una dichiarazione di atto notorio, ometta di indicare le iscrizioni relative a condanne definitive, delle quali sia stata ordinata la non menzione nel certificato penale. (Fatto commesso prima dell'introduzione del comma 8 dell'art. 28 d.P.R. n. 313/2002).
Cass. civ. n. 28316/2021
Commette il delitto di falsità ideologica del privato in atto pubblico il pubblico funzionario che nei fogli di viaggio attesti falsamente l' "avvenuta missione", trattandosi di dichiarazioni certificative destinate a provare la verità dei fatti attestati.