Art. 48 – Codice penale – Errore determinato dall’altrui inganno
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno ; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 35109/2024
Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico il rilascio, da parte del proprietario committente dell'immobile, di false attestazioni, dichiarazioni o asseverazioni a corredo di SCIA alternativa al permesso di costruire ex art. 23 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, configurandosi, invece, il più grave delitto previsto dall'art. 19, comma 6, legge 7 agosto 1990, n. 241, costituente norma incriminatrice speciale rispetto a quella prevista dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui la falsità riguardi segnalazioni certificate relative a opere non soggette a permesso di costruire.
Cass. civ. n. 34762/2024
Il giudice dell'esecuzione, nell'esercizio del potere previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., può disporre la confisca solo se obbligatoria, ma, quando l'ablazione abbia riguardato un bene assoggettabile a confisca facoltativa, l'accoglimento dell'istanza di restituzione dell'interessato presuppone che questi fornisca la prova rigorosa del proprio diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile al possesso del bene. (Fattispecie relativa a patente di guida rilasciata sulla base di documenti falsi, ritenuta prodotto del reato, e, dunque, soggetta alla disciplina della confisca facoltativa).
Cass. civ. n. 25698/2024
Il professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. non esercita pienamente le funzioni giudiziarie o giurisdizionali, perché la delegabilità di un novero assai ampio di atti del processo esecutivo non fa venir meno la direzione del giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 484, comma 1, c.p.c.; tuttavia, l'imputazione degli atti fa sempre capo all'ufficio giudiziario nel suo complesso, nei cui confronti va rivolta l'eventuale azione di risarcimento dei danni per violazioni commesse nell'esercizio dell'attività giurisdizionale ai sensi della l. n. 117 del 13/4/1988, mentre il professionista delegato può essere chiamato a rispondere in via ordinaria, per colpa o dolo, ai sensi dell'art. 2043 c.c., qualora ne sussistano i presupposti, ossia quando i suoi atti sono stati posti in essere al di fuori dello schema legale e non possano essere ricondotti in alcun modo al legittimo esercizio della delega.
Cass. civ. n. 24927/2024
La censura concernente la mancanza di procura nell'atto di precetto è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente inammissibilità dell'appello, rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio.
Cass. civ. n. 23633/2024
In tema di benefici tributari, lo "sconto" fiscale - previsto dall'art. 8, comma 2, del d.l. n. 123 del 2019, conv. con modif. dalla l. n. 156 del 2019, definitivamente riconosciuto ai contribuenti residenti nei comuni ricompresi nel cratere sismico individuato dagli allegati al d.l. n. 189 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 229 del 2016, pari al 60% delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del citato d.l. n. 189 - è esteso anche a coloro che non hanno chiesto la sospensione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 48, comma 1-bis, del menzionato d.l. n. 189, con la conseguenza che questi ultimi hanno diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto al 40% degli importi dovuti.
Cass. civ. n. 19498/2024
In tema di estinzione per prescrizione delle servitù prediali, il precetto non è atto idoneo a interrompere il termine ventennale stabilito dall'art. 1073 c.c., in quanto contiene solo un'intimazione ad adempiere e non è diretto all'instaurazione né di un giudizio né del processo esecutivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto atto idoneo ad interrompere la prescrizione della servitù di non edificare la notifica dell'atto di precetto dell'ordine di demolizione effettuata a seguito dell'accertamento della predetta servitù intervenuto con sentenza passata in giudicato).
Cass. civ. n. 16478/2024
La sentenza di proscioglimento, pronunciata in pubblica udienza dopo l'avvenuta costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge, sicché, nel caso di annullamento a seguito di ricorso "per saltum" del pubblico ministero, il rinvio deve essere disposto innanzi al giudice di secondo grado.
Cass. civ. n. 15766/2024
In tema di Irpef, la base imponibile delle prestazioni effettuate da un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario in favore degli ex dipendenti è costituita dall'intera somma da esso erogata, comprensiva dei contributi versati dal lavoratore per la loro natura facoltativa, in quanto gli unici contributi previdenziali che non concorrono a formare il reddito e restano fiscalmente esenti sono, ai sensi dell'art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, soltanto quelli di carattere obbligatorio versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
Cass. civ. n. 13481/2024
L'art. 48 del c.c.n.l. del 19 luglio 2001 per piloti di elicottero, che prevede il diritto a fruire di un periodo di ferie annuali della durata di 26 giorni, non può essere letto in modo da ricomprendere le ferie nelle giornate di riposo, in quanto tale interpretazione contrasterebbe con gli artt. 36, comma 3, Cost. e 2109 c.c., secondo cui il diritto alle ferie annuali è irrinunciabile, e con la disciplina nazionale ed europea, che non consente alcuna sovrapposizione tra riposi e ferie.
Cass. civ. n. 13373/2024
L'omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell'assegno nel precetto - se impedisce all'intimato di trarre conoscenza dell'esistenza (o meno) di una clausola di girata per l'incasso e di riscontrare se l'intimante, pur coincidente con il beneficiario indicato nel titolo, mantiene la legittimazione alla riscossione dello stesso oppure abbia incaricato, in sua vece, un banchiere giratario, a norma degli artt. 43, 55, comma 3, e 86 del r.d. n. 1736 del 1933 - rende nullo l'atto di intimazione, privo di un essenziale requisito di contenuto-forma; detta invalidità, pregiudicando in maniera autoevidente il diritto dell'intimato ad un adempimento sicuramente liberatorio, è deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi, senza che sia necessario allegare in modo specifico il pregiudizio patito.
Cass. civ. n. 12634/2024
In tema di documentazione degli atti processuali, il disposto di cui all'art. 482, comma 2, cod. proc. pen., essendo posto a garanzia della fedeltà e della completezza del verbale e dell'immediata soluzione di questioni concernenti le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, trova applicazione anche nella fase dell'udienza preliminare, pur se espressamente dettato per la fase dibattimentale.
Cass. civ. n. 11864/2024
Nel procedimento di espropriazione presso terzi, se l'atto di pignoramento notificato non contiene la specifica quantificazione del credito pignorato, su istanza del creditore (ex art. 486 c.p.c.) si deve procedere all'accertamento endoesecutivo dell'obbligo del terzo, ai sensi dell'art. 549 c.p.c., anche in caso di non contestazione da parte del terzo pignorato rimasto silente, posto che il meccanismo della ficta confessio può operare solo quando l'allegazione del creditore consente la compiuta identificazione del preteso credito nei confronti del debitor debitoris.
Cass. civ. n. 11473/2024
Ai fini dell'ammissibilità della diretta impugnazione del contenuto dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, il pregiudizio invocato - se consistente nell'anticipata opponibilità dell'eccezione di compensazione (ex art. 48-bis del citato d.P.R.), fondata sulla cartella di pagamento non notificata o invalidamente notificata, rispetto a crediti del debitore nei confronti di soggetti pubblici - deve afferire a partite creditorie anteriori alla proposizione dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo ed indipendenti dalla stessa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'impugnazione diretta proposta dal contribuente per non avere il medesimo offerto dimostrazione dell'interesse ad agire, avendo dedotto il pregiudizio in relazione ad un credito sorto solo successivamente alla proposizione dell'impugnazione e per effetto della liquidazione delle spese giudiziali in suo favore contenuta nella favorevole sentenza di primo grado, vieppiù precaria per essere stata riformata dal giudice dell'appello).
Cass. civ. n. 9428/2024
Le norme relative alla disciplina dell'elettorato attivo, alla tenuta e alla revisione delle liste elettorali, distinte per appartenenza di genere, non incidono sull'esercizio del diritto di voto ma solo sulle attività propedeutiche alla sua attuazione concreta, dovendosi perciò escludere la rilevanza della questione di legittimità costituzionale delle norme stesse rispetto alla invocata lesione del diritto di voto, dovendosi, al riguardo, accertare l'esistenza di un nesso di strumentalità tra la definizione del giudizio principale e la risoluzione della questione afferente al bene della vita per il quale si agisce. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto da ricorrenti che, in qualità di persone non binarie, lamentavano che il mancato riconoscimento della propria identità ed il disagio a dover attendere la chiamata alle urne nella fila corrispondente al genere assegnato dalla nascita incidessero sull'esercizio del diritto di voto).
Cass. civ. n. 8605/2024
In tema di passaggi di ruolo del personale docente, all'insegnante di scuola materna comunale che transita alla scuola materna statale spetta il riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo di provenienza, in considerazione della piena fungibilità tra i ruoli delle scuole di ogni ordine e grado desumibile dall'interpretazione sistematica della disciplina che regola la materia.
Cass. civ. n. 8586/2024
Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e per il servizio civile sostitutivo deve essere valutato anche ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, le quali hanno natura non dissimile da quella delle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore, e costituiscono anch'esse selezioni latu sensu concorsuali, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010.
Cass. civ. n. 6815/2024
Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo
Cass. civ. n. 6704/2024
In tema di contratto di apprendistato, il requisito della forma scritta, previsto ratione temporis dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 167 del 2011, va inteso in senso funzionale, in quanto prescritto a pena di nullità "di protezione" di una delle parti contrattuali, sicché esso è rispettato solo quando è redatto per iscritto anche il piano formativo individuale.
Cass. civ. n. 3971/2024
In tema di confisca di prevenzione della totalità di quote di s.r.l., l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati (ANBSC) non può essere convenuta in giudizio per il pagamento dei debiti contratti nell'esercizio dell'attività di impresa, in quanto la società resta immutata nella sua soggettività giuridica, ponendosi l'Agenzia quale gestore delle quote di partecipazione sociale acquisite ex lege in proprietà dello Stato.
Cass. civ. n. 3150/2024
Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata e, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, in sede di giudizio di rinvio in tema di divisione ereditaria, non aveva verificato se per tutti gli eredi fosse stato provato l'effettivo possesso dei beni per i fini di cui all'art. 485 c.c. limitandosi a ritenere provata tale circostanza in forza della mera cassazione della precedente sentenza della Corte d'Appello, sebbene la decisione della S.C. avesse solamente emendato l'errore di diritto in cui era incorso il giudice di merito rimanendo impregiudicato l'accertamento dell'effettiva ricorrenza della condizione prevista dalla norma).
Cass. civ. n. 3015/2024
Integra il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulle proprie qualità personali la condotta di colui che, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, necessaria per fruire di colloqui con detenuti, attesti falsamente di essere immune da precedenti penali. (In motivazione, la Corte ha precisato che, influendo la dichiarazione mendace sulla valutazione di ammissibilità del colloquio, propedeutica all'esercizio della potestà autorizzativa della direzione della struttura penitenziaria, non è configurabile né il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, che ricorre quando la falsa attestazione abbia ad oggetto "fatti" dei quali l'atto sia destinato a provare la verità, né quello di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, configurabile solo in via residuale quando la falsità non abbia alcuna attinenza, neppure indiretta, con la formazione dell'atto).
Cass. civ. n. 2797/2024
In tema di contenzioso tributario, nel giudizio di cassazione è inammissibile l'istanza di conciliazione in udienza, poiché il nuovo comma 4-bis dell'art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dal d.lgs. n. 220 del 2023, ha esteso ai procedimenti pendenti dinanzi alla Suprema Corte, instaurati dopo il 4 gennaio 2024 (data di entrata in vigore della novella), la sola conciliazione fuori udienza e non quella in udienza, di cui al successivo art. 48-bis.
Cass. civ. n. 1735/2024
La perdita del diritto di accettare l'eredità, conseguente all'omessa dichiarazione nell'ambito dell'"actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., è priva di effetti qualora sia precedentemente intervenuta l'accettazione tacita del chiamato, poiché quest'ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio "semel heres, semper heres". (Nella specie, la S.C. ha altresì escluso che il definitivo accoglimento dell'impugnazione, svolta ai sensi dell'art. 524 c.c. da un creditore, della rinunzia del debitore esecutato all'eredità - alla quale è equiparata la perdita del diritto di accettarla ex art. 481 c.c. - potesse spiegare effetti di giudicato nell'azione di accertamento della sua precedente accettazione tacita e nell'opposizione di terzo all'esecuzione promossa dai successivi chiamati).
Cass. civ. n. 43540/2023
In tema di rimessione del processo, la declaratoria di inammissibilità della richiesta non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nulla prevedendo al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non potendosi integrare tale disposizione, in considerazione della peculiare natura dell'istituto e dell'atto introduttivo del relativo procedimento incidentale, con la previsione generale di cui all'art. 616 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la rimessione è correlata alla rappresentazione di una "grave situazione locale" esterna al processo ed è introdotta ex art. 46, comma 2, cod. proc. pen. anche con richiesta personale dell'imputato, diversamente dal ricorso per cassazione che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., deve essere redatto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione).
Cass. civ. n. 38740/2023
Il delitto di uso di atto falso è istantaneo e non permanente, in quanto la sua consumazione si esaurisce con l'uso, mentre la protrazione nel tempo degli effetti da questo prodotti rappresenta il risultato dell'azione criminosa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza impugnata che ha dichiarato estinto il reato per prescrizione avendo individuato il momento consumativo dello stesso nella pubblicazione del testamento olografo falso e ritenuto ininfluenti le successive condotte connesse allo "status" di erede).
Cass. civ. n. 35002/2023
Il precetto, pur non avendo natura di domanda giudiziale del creditore, è atto idoneo a delimitare l'ambito della pretesa del creditore, sicché l'oggetto dell'opposizione finalizzata a contestare an e quantum del credito intimato è pur sempre l'accertamento di questo nel suo complesso, con la conseguenza che, qualora l'opposizione sia interamente accolta in primo grado, il creditore opposto non è tenuto a reiterare, con l'appello, la pretesa vantata col precetto, in quanto il thema dell'impugnazione resta determinato dalle originarie contestazioni dell'opponente al diritto di agire in executivis preannunciato con l'atto di intimazione.
Cass. civ. n. 34517/2023
Integra il reato di truffa, e non quello di peculato mediante induzione in errore ex artt. 48 e 314 cod. pen., la condotta dell'"extraneus" che, nell'ambito della procedura fallimentare, mediante artifizi e raggiri, induca in errore il curatore e il giudice delegato, così procurandosi in sede di ripartizione dell'attivo, per effetto di tale condotta decettiva, l'ingiusto profitto costituito dalla assegnazione di somme non spettanti. (Nella fattispecie l'agente, mediante la dichiarazione di attualità dei crediti oggetto di pregressa domanda di insinuazione al passivo, benché nelle more soddisfatti in via transattiva, e il deposito dei relativi titoli in originale, conseguiva la liquidazione di poste a carico della massa solo simulate).
Cass. civ. n. 32576/2023
In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio ai docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv. dalla l. n. 576 del 1970, confluito nell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, va disapplicato - in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - tutte le volte in cui l'anzianità riconoscibile, a seguito del calcolo eseguito in applicazione dei criteri previsti nei citati artt. 3 e 485, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso d.lgs. n. 297 del 1994, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, è inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato; ai fini di tale accertamento, il giudice del merito deve raffrontare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e in caso di disapplicazione, è tenuto a computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.
Cass. civ. n. 32143/2023
L'esecuzione forzata immobiliare si conclude con il provvedimento con cui il giudice, preso atto dell'approvazione del progetto di distribuzione ai sensi dell'art. 598 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) ovvero risolvendo le contestazioni avanzate dai creditori concorrenti e/o dal debitore esecutato a norma dell'art. 512 c.p.c., dichiara l'esecutività del progetto, ordinando il pagamento delle singole quote in favore degli aventi diritto. Ne consegue che il provvedimento conclusivo del processo, che non sia stato opposto ex art. 617 c.p.c. dalla parte interessata, è suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 487 c.p.c. (ove ne sussistano i presupposti, e sempre che ad esso non sia stata, frattanto, data esecuzione con l'emissione e l'incasso dei mandati di pagamento) solo laddove essa sia esercitata entro venti giorni dall'adozione del provvedimento, se emesso in udienza, o dalla sua comunicazione se proveniente da riserva, giacché, in caso contrario, l'esercizio del potere di revoca comporterebbe l'elusione della decadenza dal potere di proporre l'opposizione distributiva ex artt. 617 e 512 c.p.c., nella quale la parte interessata è, a quel punto, già incorsa.
Cass. civ. n. 30119/2023
In tema di diffide con efficacia esecutiva, ex art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004, il datore di lavoro ha interesse ad agire per l'accertamento negativo dei crediti retributivi individuati anche in mancanza di una manifestata intenzione dei lavoratori di voler agire coattivamente nei suoi confronti, poiché - non essendo esperibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (che può essere impiegatoo solo dopo la notificazione del precetto) - tale azione costituisce l'unico mezzo per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e, cioè, ad assicurare al portatore di un interesse attuale e concreto (pur in mancanza di un'attuale lesione di un diritto o di una contestazione) la possibilità di ottenere un un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, quale l'accertamento dell'inesistenza o della minore entità dei crediti stragiudizialmente accertati con le diffide convalidate.
Cass. civ. n. 29891/2023
In tema di successione mortis causa, la disposizione di cui all'art. 564 c.c., che subordina la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte del legittimario alla sua accettazione con beneficio d'inventario, opera solo quando la stessa sia esercitata nei confronti dei terzi e non anche nei confronti di persone chiamate come coeredi, sicché il legittimario, che non possa aggredire la donazione più recente a favore di un non coerede per avere omesso di assolvere a detto onere, può aggredire la donazione meno recente a favore del coerede solo nei limiti in cui risulti dimostrata l'insufficienza della donazione più recente a reintegrare la quota di riserva, mentre, in caso di donazioni coeve, si applica il criterio proporzionale, in virtù del quale la donazione in favore del coerede può essere aggredita nei limiti necessari a reintegrare la propria quota, ma in misura non eccedente quella che sarebbe stata la riduzione conseguita ove si fosse considerato anche il valore della donazione a favore del non coerede.
Cass. civ. n. 28562/2023
Qualsiasi atto emesso dal giudice dell'esecuzione che si sostenga illegittimo - purché immediatamente lesivo e non meramente preparatorio - è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi da parte di chi abbia interesse a ottenerne l'annullamento, a prescindere dalla gravità del vizio dedotto, ed anzi, di regola, deve essere impugnato entro il termine perentorio previsto dall'art 617 c.p.c., determinandosi, in mancanza, la sua sanatoria; anche laddove si tratti di nullità radicali, per le quali non sia configurabile la sanatoria a seguito di mancata opposizione nei termini di legge e tali da impedire all'atto illegittimo di produrre determinati effetti, non si verifica alcuna alterazione dell'ordinario regime dell'eventuale opposizione agli atti esecutivi in concreto proposta, fermo restando che, in tal caso, saranno sempre possibili sia ulteriori contestazioni di tali pretesi effetti nelle sedi opportune, sia la revoca di ufficio in ogni tempo dell'atto illegittimo da parte del giudice dell'esecuzione. (Nella specie la S.C. ha chiarito che, benchè il provvedimento del g.e., contenente un ordine di pagamento nei confronti di terzi estranei alla procedura, fosse "abnorme" l'opposizione agli atti esecutivi proposta nei confronti di tale atto era disciplinata dalle regole ordinarie).
Cass. civ. n. 27536/2023
La predisposizione di un atto di opposizione a precetto, che non sia stato poi notificato, non è suscettibile di integrare un pregiudizio extracontrattuale risarcibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che - a fronte della proposizione, in un'opposizione ex art. 615 c.p.c., della domanda risarcitoria per avere la parte dovuto predisporre una precedente opposizione a precetto, mai notificata - aveva escluso la configurabilità di qualsivoglia danno patrimoniale, sia perché non poteva ravvisarsi una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non essendo seguito alcun processo alla prima opposizione, la quale peraltro, ove notificata, sarebbe stata tardiva rispetto al termine ex art. 617 c.p.c., sia perché l'attività professionale volta alla predisposizione della prima opposizione era stata comunque messa a frutto per la predisposizione della seconda, fondata, quantomeno in parte, sui medesimi presupposti).
Cass. civ. n. 23553/2023
In tema di misure alternative, la semilibertà non è concedibile al detenuto che non abbia ancora espiato l'isolamento diurno di cui all'art. 72 cod. pen., in quanto la possibilità di tale fruizione non è prevista dalla legge e si porrebbe in contrasto con l'afflittività dell'isolamento, che ha natura di sanzione penale temporanea aggiuntiva alla pena dell'ergastolo.
Cass. civ. n. 23400/2023
In tema di notifica a mezzo posta ex l. n. 890 del 1982, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la prova del perfezionamento della notifica richiede la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'avviso di avvenuto deposito (C.A.D.); a tal fine, peraltro, l'omessa indicazione nella C.A.D. della tipologia di atto notificato e della parte ad istanza della quale l'atto è stato notificato non determina alcuna nullità, essendo sufficiente per il raggiungimento dello scopo dell'atto l'avvertimento al destinatario che, in sua assenza, si è tentato di notificare un atto amministrativo/giudiziario e nel rendergli note le modalità per il ritiro e le conseguenze del mancato ritiro, tenuto altresì conto che l'art. 8, comma 4, della l. n. 890 del 1982, a differenza dell'art. 48 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 140 c.p.c., non prescrive ulteriori indicazioni.
Cass. civ. n. 22110/2023
Ai fini della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46, comma 1, lett. o), d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito complessivo valutabile ai sensi dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non deve essere oggetto di separata allegazione, potendo essere contenuta nell'istanza stessa, per la quale non è richiesta una formale assunzione di responsabilità da parte del dichiarante. (In motivazione, la Corte ha precisato che il procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è improntato alla semplicità delle forme ed è del tutto irrilevante che la dichiarazione sostitutiva non contenga alcun richiamo alle sanzioni previste per le dichiarazioni false o mendaci).
Cass. civ. n. 21126/2023
In tema di confisca di prevenzione di quote di beni indivisibili, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di assegnazione formulata dal terzo comproprietario in buona fede, non è necessario che questo sia titolare di una quota maggioritaria del bene, né che vi sia accordo con l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Gestione dei beni sequestrati e confiscati.
Cass. civ. n. 17943/2023
Non sono applicabili i criteri ermeneutici previsti in materia contrattuale dagli artt. 1362 ss. c.c. nell'interpretazione del precetto, atto di natura non processuale che preannuncia l'esecuzione forzata e ha un contenuto legale tipico, consistente nell'assegnazione al destinatario di un termine per il pagamento e nella correlata minaccia di agire coattivamente in mancanza di quello.
Cass. civ. n. 17212/2023
Qualora in un giudizio si sia verificata la morte di una parte e la decisione sia stata pronunciata a seguito di riassunzione nei confronti o con la costituzione degli eredi ad eccezione di uno di essi, che sia rimasto pretermesso, e questi abbia successivamente proposto opposizione di terzo ordinaria ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c., adducendo la sua legittimazione come litisconsorte necessario pretermesso, ove nel corso del giudizio di opposizione l'erede opponente deceda e gli altri eredi accettino la sua eredità senza beneficio di inventario, subentrando nella sua posizione processuale nel giudizio di opposizione di terzo (in cui siano stati già coinvolti come parti della sentenza opposta), la confusione delle loro rispettive posizioni sostanziali con quella del "de cuius" determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'opposizione a suo tempo introdotta dal medesimo "de cuius".
Cass. civ. n. 16553/2023
In tema di rimessione del processo, la declaratoria di inammissibilità della richiesta non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non prevedendo nulla al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non trovando applicazione l'art. 616 cod. proc. pen., posto che la richiesta di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione.
Cass. civ. n. 14830/2023
Ai fini della cd. autoliquidazione delle spese, contenuta nell'atto di precetto fondato sul titolo esecutivo costituito da una sentenza, occorre tener conto della tariffa professionale vigente non al momento della pubblicazione della sentenza ma a quello della notificazione del precetto medesimo, in considerazione dell'autonomia del procedimento esecutivo (del quale il precetto è atto prodromico) rispetto a quello di cognizione.
Cass. civ. n. 14647/2023
In tema di confisca di prevenzione, nel procedimento di opposizione allo stato passivo promosso dai creditori esclusi, l'iscrizione di riserve (per maggiori oneri e costi) nel registro di contabilità, da parte dell'appaltatore di lavori pubblici, pur avvenuta nel rispetto degli inderogabili oneri formali previsti dalla legge, è condizione necessaria, ma non sufficiente, ai fini del riconoscimento della relativa pretesa, il quale presuppone il previo accertamento giudiziale della sua fondatezza, secondo i criteri di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ., ove non ricorrano gli alternativi rimedi di cui agli artt. 204 e ss. d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. (Fattispecie in tema di rapporti tra consorzio appaltante e società consorziata esecutrice delle opere, in cui la Corte ha ritenuto doversi individuare un principio di prova nell'atto di riconoscimento di debito sottoscritto dal direttore dei lavori, nei limiti dell'importo dallo stesso asseverato).
Cass. civ. n. 12195/2023
Nell'espropriazione forzata presso terzi il pignoramento è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell'atto al debitore segna l'inizio del processo esecutivo e la dichiarazione positiva del terzo esaminata all'udienza (oppure l'accertamento endoesecutivo compiuto nei suoi confronti) ha funzione di perfezionamento; ne consegue che la mancata tempestiva iscrizione a ruolo implica la perdita di efficacia del pignoramento ancor prima del suo completamento e a tale fattispecie, interrotta "ante tempus", non può riconoscersi l'effetto di utile inizio dell'esecuzione forzata ai fini dell'art. 481 c.p.c..
Cass. civ. n. 12183/2023
In tema di esecuzione forzata, ove il titolo esecutivo di formazione giudiziale sia stato oggetto di cassazione parziale, la mancata riassunzione del giudizio di rinvio comporta, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione non solo di quest'ultimo ma dell'intero processo, con conseguente caducazione dello stesso titolo esecutivo giudiziale, ad eccezione di quelle statuizioni di esso già coperte dal giudicato, in quanto non impugnate o non cassate; ne deriva che è nullo sia il precetto intimato sulla base delle statuizioni direttamente formanti oggetto di cassazione parziale, che avrebbero dovuto essere "sub iudice" nel processo di rinvio, poi estinto, sia quello intimato sulla base delle statuizioni da esse dipendenti le quali, in forza dell'effetto espansivo "interno" di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., sono anch'esse travolte e caducate dalla cassazione parziale.
Cass. civ. n. 10898/2023
In caso di opposizione esecutiva proposta dopo l'inizio dell'esecuzione forzata con atto iscritto direttamente al ruolo generale degli affari contenziosi civili, il provvedimento del giudice in tal guisa adito che dispone la trasmissione dell'atto al giudice dell'esecuzione e la cancellazione della causa dal ruolo contenzioso civile non è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto avente natura di mera distribuzione dell'affare nell'àmbito del medesimo ufficio giudiziario.
Cass. civ. n. 10739/2023
L'invalidità della notificazione della cartella esclude la sua idoneità a fungere da precetto prodromico alla riscossione coattiva, ma non la sua attitudine, per contenuto e forma, a integrare (sotto il profilo sostanziale) un'intimazione di pagamento, che, se pervenuta in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, è idonea a determinare l'applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. e, quindi, a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, ferma restando la possibilità di fornire la prova contraria alla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, la quale aveva escluso che la notifica della cartella, invalida perché eseguita per tramite di un'agenzia privata, fosse idonea a interrompere la prescrizione).
Cass. civ. n. 8672/2023
In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio ai docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 va disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, tutte le volte in cui l'anzianità riconoscibile, a seguito del calcolo eseguito in applicazione dei criteri previsti nel citato art. 485, è inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato, né l'assenza del titolo abilitante all'insegnamento esclude l'applicazione di detto principio.
Cass. civ. n. 6834/2023
In forza degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, il Fondo di Garanzia, gestito dall'INPS, di cui alla l. n. 297 del 1982 provvede al pagamento dei crediti inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, se rientranti nel periodo di dodici mesi anteriore ad atti di iniziativa giudiziale del lavoratore volti a far dichiarare lo stato di insolvenza del datore di lavoro o comunque a far valere nei suoi confronti il credito; conseguentemente, ai fini del computo - a ritroso - del segmento temporale annuale entro il quale collocare le ultime tre retribuzioni, è irrilevante il momento in cui assume efficacia esecutiva la "diffida accertativa" ex art. 12 d.lgs. n. 124 del 2004, emessa dalla Direzione del lavoro nei confronti del datore, mentre assume rilievo quello in cui detta diffida, già resa esecutiva, è stata notificata dal lavoratore mediante precetto, poiché è quest'ultimo l'atto con cui propriamente si intraprende il processo esecutivo.
Cass. civ. n. 5043/2023
Il condomino in regola coi pagamenti, al quale sia intimato precetto da un creditore sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, può proporre opposizione a norma dell'art. 615 c.p.c. per far valere il beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi che condiziona l'obbligo sussidiario di garanzia di cui all'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., trattandosi di una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del condomino non moroso e, quindi, del diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 3125/2023
Ai fini della procedibilità del delitto di cui all'art. 633 cod. pen., nel caso in cui la querela sia presentata da un erede del proprietario dell'immobile illecitamente invaso od occupato, l'accettazione tacita dell'eredità da parte sua o la prescrizione del suo diritto ad accettarla ex art. 480 cod. civ. non possono formare oggetto di valutazione incidentale in sede di giudizio penale, posto che tale accertamento necessita dell'instaurazione del contraddittorio con la parte interessata a dimostrare di aver accettato tacitamente l'eredità o comunque che il suo diritto ad accettare non si è prescritto. (Fattispecie in cui gli imputati hanno eccepito che il querelante non fosse legittimato a proporre querela per il delitto in oggetto, in quanto non aveva accettato l'eredità e il suo diritto si era prescritto ex art. 480 cod. civ., sicché non sarebbe mai divenuto proprietario dell'immobile arbitrariamente invaso).
Cass. civ. n. 2725/2023
In tema di successione ereditaria, la sentenza emessa nei confronti del curatore dell'eredità giacente fa stato e ha efficacia di giudicato anche nei confronti di coloro che, con l'accettazione, abbiano poi acquistato la qualità di erede, determinando la cessazione della curatela, atteso che il giudicato produce i suoi effetti nei confronti degli eredi e aventi causa delle parti originarie ovvero di chi subentra nella titolarità dei beni affidati, in assenza di un'iniziale accettazione, alla gestione e alla cura del curatore dell'eredità giacente.
Cass. civ. n. 1647/2023
Nell'esecuzione forzata su immobili, l'art. 586 c.p.c. non prescrive la comunicazione del decreto di trasferimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che il decreto di trasferimento, emesso nei confronti dell'esecutato e comunicato agli eredi di questo, dovesse essere comunicato agli eredi del comproprietario dell'immobile pignorato).
Cass. civ. n. 651/2023
di fatto e di diritto con essa incompatibile, con la conseguenza che, anche quando all'adozione del menzionato decreto non segua l'immissione in possesso, la notifica o la conoscenza effettiva di detto decreto comportano ugualmente la perdita dell'"animus possidendi" in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto – nel caso in cui continui ad occupare il bene – si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione se non a seguito di un atto di interversione del possesso, fermo restando il diritto di chiedere la retrocessione totale o parziale del bene.
Cass. civ. n. 197/2023
Ai fini dell'applicazione della misura alternativa della semilibertà, sono richieste due distinte indagini, l'una delle quali concernente i risultati del trattamento individualizzato e l'altra relativa all'esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società ed implicanti la presa di coscienza, attraverso l'analisi delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ostativo alla prognosi di positivo reinserimento sociale del condannato il non essersi attivato per risarcire il danno subito dalle vittime del reato).
Cass. pen. n. 3030/2022
Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, la falsa dichiarazione resa dal paziente al medico circa l'esistenza di sintomi patologici.
Cass. pen. n. 1957/2020
È configurabile il concorso nel reato di induzione ad accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, nella forma aggravata di cui agli artt. 48 e 615-ter, comma secondo, n. 1, cod. pen., del terzo estraneo all'azione esecutiva che istighi l'autore mediato ad indurre in errore il pubblico ufficiale, inconsapevole autore immediato, alla materiale intromissione ingiustificata nel sistema informatico al fine di acquisire notizie riservate.
Cass. pen. n. 31835/2020
In tema di reati di falso, integra il delitto previsto dagli artt. 48 e 479 cod. pen. la condotta di colui che denunci falsamente la morte di un soggetto, inducendo in errore l'ufficiale dello stato civile che procede alla trascrizione dell'avvenuto decesso nell'apposito registro comunale, in quanto l'atto di morte è atto pubblico fidefacente in ordine allo stato civile della persona cui si riferisce e costituisce prova legale del contenuto dell'iscrizione, mentre si configura il diverso reato di cui agli artt. 48 e 480 cod. pen. nella successiva condotta di induzione del pubblico ufficiale al rilascio del certificato di morte, perché atto meramente riproduttivo di quanto risultante dai pubblici registri.
Cass. pen. n. 31851/2020
In tema di misure cautelari reali, è legittimo il sequestro preventivo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di vetture con conducente (N.C.C.) per il reato di falso ideologico per induzione del pubblico funzionario che l'abbia rilasciata (artt. 48 e 480 cod. pen.) ove non sia veritiera l'attestazione del richiedente di disporre dell'effettiva sede operativa e di almeno una rimessa nel territorio dell'ente autorizzante, avendo egli inteso operare sin dall'inizio in un diverso ambito territoriale.
Cass. pen. n. 14382/2019
Non integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, né quello di falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale la condotta di chi dichiari falsamente in un atto notarile di compravendita di un bene immobile che lo stesso non è sottoposto a sequestro, in quanto l'atto nel quale la dichiarazione è trasfusa non è destinato a provare la verità del fatto attestato, in assenza di una norma giuridica che obblighi il privato a dichiarare il vero e ricolleghi specifici effetti all'atto-documento in cui la dichiarazione del predetto è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente.
Cass. pen. n. 36730/2018
In tema di concorso di persone nel reato, l'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo in capo al concorrente "intraneo" nel reato proprio non esclude di per sé la responsabilità del concorrente "estraneo", che resta punibile nei casi di autoria mediata di cui all'art. 48 cod. pen. e in tutti gli altri casi in cui la carenza dell'elemento soggettivo riguardi solo il concorrente "intraneo" e non sia quindi estensibile. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità per il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, del geometra che aveva redatto i disegni di un progetto di ristrutturazione edilizia, presentando scientemente una DIA anziché di domanda di concessione edilizia, concorrendo così alla realizzazione di un abuso edilizio in area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, per quanto l'art. 29 dello stesso d.P.R. preveda come autori del reato soltanto il titolare del permesso di costruire, il committente, il costruttore ed il direttore dei lavori).
Cass. pen. n. 10762/2018
Risponde di peculato mediante induzione in errore, ex artt. 48 - 314 cod. pen., e non di truffa aggravata, il pubblico ufficiale, preposto all'organo competente all'istruttoria della pratica ed alla predisposizione del provvedimento finale, che, inducendo in errore il consiglio di amministrazione di un ente sulla legittimità della delibera di spesa, ne ottiene l'approvazione con conseguente erogazione a taluni dipendenti di compensi di importo superiore a quello dovuto.
Cass. pen. n. 8096/2011
Integra il reato di falso per induzione, anche a seguito dell'abrogazione del reato previsto dall'art. 2, comma quarto, D.L. 29 dicembre 1983, n. 746 (recante "Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto", conv. con modd. in L. 27 febbraio 1984, n. 17), l'esibizione ad un funzionario doganale di una dichiarazione d'intento non veritiera, sì da indurlo a formare una bolletta doganale ideologicamente falsa.
Cass. pen. n. 15481/2004
Non ricorre la fattispecie del così detto «concorso anomalo» di cui all'art. 116 c.p., bensì quella prevista all'art. 48 c.p. nel caso in cui si accerti che i concorrenti non abbiano avuto ab origine un accordo criminoso comune - inteso come convergenza delle volontà dei soggetti in concorso - ed il reato sia stato realizzato in conformità della reale intenzione di un concorrente dissimulata all'altro. (Nella specie, la Corte ha escluso la responsabilità a titolo di concorso ai sensi dell'art 116 c.p. nel reato di traffico di stupefacenti, nel comportamento di un soggetto che, avendo offerto la propria collaborazione per l'importazione in Italia di merci in violazione di disposizioni doganali, quali diamanti e pelli di rettile, aveva invece trasportato cocaina per errore determinato dall'inganno dell'altro concorrente).
Cass. pen. n. 537/1998
In materia di reato commesso in conseguenza di altrui inganno (art. 48 c.p.), l'idoneità dell'azione dell'autore “mediato” va valutata necessariamente in rapporto alle qualità ed alle capacità dell'autore “immediato”, con la conseguenza che qualora questo sia un pubblico ufficiale occorre in particolare tenere conto del grado di preparazione che la sua qualifica richiede e dei doveri di controllo che gli incombono. Pertanto, quando alla luce di siffatti dati le prospettazioni del privato non valgono ad alterare la realtà fattuale, deve escludersi induzione mediante errore, da parte di tale soggetto nei confronti di quello pubblico, alla commissione del reato. (Fattispecie in tema di false dichiarazioni rese dal privato per ottenere una licenza edilizia, dichiarazioni che la Corte non ha ritenuto sufficienti per la configurazione del reato, alla luce dei doveri di esame e di controllo del funzionario pubblico).
Cass. pen. n. 6389/1996
Al fine di affermare la responsabilità del cosiddetto autore mediato ai sensi dell'art. 48 c.p., occorre avere riguardo all'atteggiamento psichico di quest'ultimo non soltanto circa la sussistenza del dolo del reato commesso dall'ingannato (nel senso che chi trae in inganno deve agire con previsione e volontà che l'altrui condotta integri il fatto punibile che si intende realizzare), ma anche con riferimento ad ogni altra finalità che attraverso la condotta strumentale dell'autore immediato si persegua e della quale è necessario valutare la rilevante incidenza in ordine alla qualificazione o alla sussistenza stessa del reato in questione. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che quando un soggetto detenuto determini con l'inganno altri ad introdurre nello stabilimento carcerario sostanze stupefacenti al fine di farne uso personale, detta finalità dell'autore mediato assuma valore di esclusione della punibilità qualora il giudice ne accerti la sussistenza).
Cass. pen. n. 4411/1996
La responsabilità dell'autore mediato ex art. 48 c.p. si configura anche in relazione ai reati cosiddetti propri in cui la qualifica del soggetto attivo è presupposto o elemento costitutivo della fattispecie criminosa. Pertanto risponde di peculato anche l'estraneo che, traendo in inganno il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, si appropri per tramite di questi di una cosa dagli stessi posseduta per ragioni del loro ufficio.
Cass. pen. n. 607/1996
In tema di errore determinato dall'altrui inganno, ad integrare la responsabilità ex art. 48 c.p. è necessario e sufficiente che venga posta in essere una condotta causalmente e consapevolmente correlata all'induzione in errore di chi dovrà commettere il fatto costituente reato.
Cass. pen. n. 4842/1995
Il fatto della persona che, incaricata dal sostituto d'imposta del versamento delle ritenute erariali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, ne ometta il versamento al fisco, integra, ai sensi dell'art. 48 c.p., il reato proprio previsto dall'art. 2, comma secondo, L. 7 agosto 1982, n. 516, con esclusione, peraltro, stante l'impossibilità di distinguere ontologicamente e cronologicamente tale condotta dall'interversione del possesso, del tutto coincidente, della configurabilità del concorso del reato di appropriazione indebita.
Cass. pen. n. 10159/1990
L'inganno da cui deriva la responsabilità ex art. 48 c.p. (errore determinato dall'altrui inganno) può consistere, in qualunque artificio o altro comportamento atto a sorprendere l'altrui buona fede, attraverso il quale l'autore mediato induca in errore l'autore immediato del delitto. (Nella specie era stata taciuta a provveditore agli studi, da parte di funzionario del Ministero della P.I., una situazione di incompatibilità, rispetto all'Ufficio di presidente di commissione di esame, in cui si trovava un professore il cui nominativo era stato suggerito al provveditore dal funzionario medesimo e che implicava la strumentalizzazione ad interesse privato della predetta nomina).