Art. 62 bis – Codice penale – Attenuanti generiche
Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62 , può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.
Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni.
In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 40000/2025
In tema di impugnazioni, la parte civile ha interesse ad impugnare la sentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti del reato incidenti sul danno patrimoniale o non patrimoniale, e non anche con riguardo a quelli concernenti circostanze influenti esclusivamente sul trattamento sanzionatorio. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la gravità dell'illecito penale rileva ai fini della determinazione del danno non patrimoniale sofferto dalla vittima, e che l'accertamento in sede penale con riguardo alle circostanze può essere utilizzato quale fonte probatoria del convincimento del giudice civile).
Cass. civ. n. 26902/2025
Al fini della determinazione della pena relativa a più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, deve individuarsi, innanzitutto, la violazione più grave, desumibile dalla sanzione da irrogare per ciascun reato, tenendo conto dell'eventuale applicazione di aggravanti o di attenuanti, dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto e di ogni altro elemento di valutazione e, una volta determinata la pena per il reato base, operare su di essa l'aumento per la continuazione.
Cass. civ. n. 23122/2025
In tema di reato continuato, viola il disposto dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. la conferma della pena inflitta nel giudizio di primo grado a titolo di aumento per la continuazione, nel caso in cui, nonostante la mitigazione del trattamento sanzionatorio complessivo, siano state concesse le circostanze attenuanti con giudizio di equivalenza anche rispetto all'aggravante di un reato satellite, attesa la riconosciuta minore gravità di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 29284/2024
L'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza che ha riconosciuto la recidiva sussiste anche nel caso in cui non è conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, posto che tale aggravante esplica comunque i suoi effetti sia con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, sia in relazione alle condizioni per la riabilitazione, sia rispetto all'estinzione della pena per effetto del decorso del tempo.
Cass. civ. n. 25273/2024
In tema di reato continuato, la possibilità di indicare sinteticamente l'incremento sanzionatorio per ciascun reato satellite non esonera il giudice dalla valutazione degli elementi che, ai sensi dell'art. 133, cod. pen., incidono sulla gravità dei singoli reati unificati "quoad poenam" e dall'indicazione dell'entità e delle ragioni degli aumenti di pena, avuto riguardo alla cornice edittale prevista per le fattispecie contestate e alle relative circostanze aggravanti o attenuanti. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio, limitatamente all'aumento per la continuazione, la decisione che, dopo aver riconosciuto, in relazione alla violazione più grave, le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, aveva mantenuto inalterato il complessivo aumento per i reati-fine, omettendo di indicare, in relazione ad essi, le ragioni ostative a una mitigazione sanzionatoria ex art. 62-bis, cod. pen.).
Cass. civ. n. 44175/2023
In tema di reato continuato, il giudice, per individuare la violazione più grave, deve tener conto anche delle circostanze, aggravanti e attenuanti, ravvisabili nel caso concreto e operare gli aumenti o le diminuzioni di pena che, entro i limiti previsti dalla legge, ritiene opportuni, effettuando, all'esito, l'aumento sanzionatorio per la ritenuta continuazione. (Fattispecie in cui la Corte ha applicato tale principio in un caso di affermata sussistenza della diminuente di cui all'art. 89 cod. pen., ritenuta una circostanza attenuante). (Conf.: n. 1153 del 1993,
Cass. civ. n. 43273/2023
In tema di confisca per equivalente disposta, ex art. 640-quater cod. pen., in relazione al delitto di truffa aggravata di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., l'affermata applicabilità della previsione dell'art. 322-ter cod. pen. non può essere intesa come afferente al trattamento sanzionatorio edittale suscettibile di elisione nel caso di bilanciamento in termini di prevalenza di eventuali circostanze attenuanti, atteso che il disposto dell'art. 69, comma secondo, cod. pen. si limita a escludere che, in tal caso, possa tenersi conto degli aumenti di pena stabiliti per le aggravanti, sancendo che debba farsi luogo alle sole diminuzioni previste per le attenuanti, senza null'altro prevedere relativamente a diversi effetti penali conseguenti al riconoscimento dell'ipotesi delittuosa aggravata, che, pertanto, continuano a dispiegarsi.
Cass. civ. n. 9019/2023
Sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare onde ottenere l'esclusione di un'aggravante anche nel caso in cui con il provvedimento gravato gli siano state concesse attenuanti valutate in termini di equivalenza o di prevalenza, in quanto l'erroneo riconoscimento della sussistenza dell'aggravante, qualificando il fatto in termini di maggiore gravità, incide sulla determinazione della pena ex art. 133 cod. pen.
Cass. civ. n. 604/2014
La circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non sussiste ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d'ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che una irregolare e imprudente manovra di guida della persona offesa potesse giustificare l'applicazione della invocata attenuante, alla condotta dell'imputato, che aveva reagito mostrando un coltello e posizionando la propria autovettura in modo da impedire alla vittima di proseguire nella marcia).
Cass. civ. n. 47840/2013
Ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo "stato d'ira", costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il "fatto ingiusto altrui"; b) il "fatto ingiusto altrui", che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale; c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso l'applicabilità dell'attenuante nel caso di "provocazione lenta", frutto di ipotizzate vessazioni da parte della vittima del delitto di omicidio che ostacolava la relazione extraconiugale della moglie e la cui gelosia non era sfociata in alcun modo in condotte violente).
Cass. civ. n. 29536/2013
La spontanea "ritrattazione" della denuncia non esclude la punibilità del delitto di calunnia, integrando un "post factum" irrilevante rispetto all'avvenuto perfezionamento del reato, eventualmente valutabile quale circostanza attenuante ai sensi dell'art. 62, n. 6, cod. pen. (Fattispecie relativa ad una falsa accusa di furto di un assegno, ritrattata dall'imputata il giorno successivo alla presentazione della denuncia).
Cass. civ. n. 26388/2013
Ai fini del diniego dell'attenuante della riparazione del danno, in presenza di una seppur generica dichiarazione liberatoria della persona offesa, il giudice è tenuto a motivare specificamente sulle ragioni per cui ritenga la stessa inadeguata e il risarcimento operato dall'imputato comunque insufficiente.
Cass. civ. n. 16632/2013
Ai fini della esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 c.p., il requisito della proporzione tra fatto ingiusto e reazione, pur non avendo il carattere dell'essenzialità, può assumere rilevanza se l'accertata mancanza di un qualsiasi rapporto di adeguatezza della reazione al fatto provocatorio faccia sì che questo debba essere considerato un mero pretesto di cui l'agente abbia approfittato per dare sfogo alla propria prepotenza, violenza, malvagità d'animo o aggressività così escludendo la sussistenza del nesso causale fra fatto provocatorio e reazione.
Cass. civ. n. 2833/2013
L'attenuante prevista per l'ipotesi che l'imputato si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato non può concorrere con quella della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, poiché, benché entrambe facciano riferimento ad un comportamento dell'imputato idoneo ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, la seconda presenta elementi di specialità ravvisabili nel contesto criminale di riferimento, nelle modalità concrete attraverso le quali l'imputato perviene all'interruzione degli effetti dannosi del reato e negli effetti dispiegati sul trattamento sanzionatorio.
Cass. civ. n. 15111/2011
La circostanza attenuante dell'aver agito per suggestione di una folla in tumulto non trova applicazione se l'autore abbia concorso e confluito con altri per provocare l'assembramento delle persone e compiere il fatto reato.
Cass. civ. n. 2663/2011
Incombe all'imputato l'onere di provare gli elementi di fatto idonei a giustificare l'affermazione di sussistenza della circostanza attenuante della provocazione.
Cass. civ. n. 26847/2010
Non è configurabile l'attenuante della provocazione quando l'esistenza di pregressi contrasti tra autore del fatto e vittima abbia progressivamente condotto a reciproche aggressioni e ripicche in termini tali da non consentire l'attribuzione all'uno o all'altra di uno specifico fatto ingiusto quale causa immediata della reazione.
Cass. civ. n. 20312/2010
I motivi di particolare valore morale o sociale cui l'art. 62, comma primo, n. 1, c.p. riconosce efficacia attenuante sono soltanto quelli avvertiti come tali dalla prevalente coscienza collettiva, ed intorno ai quali vi sia un generale consenso. (Fattispecie nella quale la Corte non ha ravvisato motivi di particolare valore morale o sociale nella condotta degli imputati, resisi responsabili dei reati di interruzione di un servizio pubblico e di interruzione della libera circolazione sulle strade ferrate allo scopo di impedire il transito di un convoglio che trasportava armi ed altro materiale tra due basi militari U.S.A.).
Cass. civ. n. 49674/2009
La circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale (art. 62, comma primo, n. 4 c.p.) non è applicabile ai reati contro la fede pubblica (nella specie spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate).
Cass. civ. n. 31635/2008
L'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale di cui all'art. 62, comma primo, n. 1, c.p. postula che, nell'intenzione dell'agente, l'azione delittuosa sia preordinata ad eliminare una situazione effettivamente esistente, ritenuta immorale o antisociale, e che tale movente sia oggettivamente conforme alla morale ed ai costumi del tempo del commesso reato ; detti presupposti non ricorrono nel caso che l'agente dichiari falsamente all'ufficiale dello stato civile di essere il padre naturale del figlio dell'allora convivente, trattandosi di motivo meramente personale inteso a rendere più salda l'unione con quest'ultima e quindi privo di quella componente oggettiva che legittima l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 1 c.p. (Nella specie, tra l'altro, il ricorrente, cessata la convivenza, aveva iniziato l'azione di disconoscimento di paternità ).
Cass. civ. n. 47039/2007
Non può essere riconosciuta la circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale all'omicida del coniuge affetto da grave malattia (morbo di Alzheimer in stadio avanzato), il cui movente sia stato quello di porre fine a una vita di strazi, in quanto dall'azione criminosa non esula la finalità egoistica di trovare rimedio alla sofferenza, consistente nella necessità di accudire un malato grave ridotto in uno stato vegetativo.
Cass. civ. n. 2919/2004
In tema di ricettazione, ai fini della valutazione della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. per valutare l'entità del danno cagionato dal reato di ricettazione di assegni circolari e bancari si deve tener conto dell'importo risultante dai titoli unicamente se il fatto di ricettazione ha avuto per oggetto un assegno già compilato con l'indicazione dell'importo.
Cass. civ. n. 43394/2003
In tema di ricettazione, pur essendo compatibile il riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall'art. 648 comma secondo c.p., con la concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, di cui all'art. 62 n. 4 c.p., deve essere esclusa la riconoscibilità dell'attenuante comune nel caso in cui il valore della cosa ricettata assurga ad unico elemento di valutazione per il riconoscimento dell'ipotesi attenuata, onde evitare la duplicazione di circostanze favorevoli basate sulla considerazione del medesimo parametro (in applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso del P.M. volto a contestare la concessione dell'attenuante speciale, basata sulla modestia dell'importo dalla somma ricettata, in luogo di quella comune).
Cass. civ. n. 285/2000
La circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 5 c.p. (concorso del fatto doloso della persona offesa) non è applicabile ai delitti di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, sia sotto il profilo che il concorso della volontà della prostituta è elemento costitutivo delle due fattispecie, sia sotto il profilo che alla prostituta non può essere riconosciuta la qualità di persona offesa, ma soltanto di parte eventualmente danneggiata e di soggetto passivo, sia sotto il profilo che il fatto della prostituta costituisce soltanto occasione, prossima o remota, del delitto e non vera e propria causa o concausa dell'evento come prescrive l'art. 62 n. 5 c.p.
Cass. civ. n. 9695/1999
In tema di provocazione, la previsione dell'articolo 62 n. 2 c.p. è correlata ad un fatto ingiusto altrui cui consegue uno stato d'ira che, quale incontestabile impulso reattivo-aggressivo, scateni l'azione criminosa; l'attenuante deve pertanto essere esclusa quando il fatto provocatorio si ponga come mera occasione del delitto, da ricondurre ad un diverso movente o atteggiamento psicologico, insorto indipendentemente o anche dovuto ad una strutturazione e trasformazione dell'originario impulso emotivo in sentimento d'odio, rancore, vendetta o altro. Ed invero, pur non essendo richiesta una immediatezza della reazione, questa deve tuttavia essere collegabile ad un evento più prossimo e idoneo ad innescarla, sempre che non si sia verificata una trasformazione in un diverso sentimento.
Cass. civ. n. 2620/1997
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, possono concorrere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e quella di cui all'art. 323 bis c.p., in quanto la prima si riferisce al fatto di reato nella sua globalità, e quindi ai tradizionali elementi della condotta, dell'elemento psicologico e dell'evento, complessivamente considerati, mentre la seconda prende in esame il solo aspetto del danno o del lucro, che deve essere connotato da speciale tenuità. (Fattispecie in tema di abuso d'ufficio).
Cass. civ. n. 10766/1996
In materia di ricettazione, l'ipotesi del fatto di particolare tenuità (art. 648 secondo comma) non concerne il solo valore economico dell'oggetto della ricettazione ma riguarda anche il profitto che dalla ricezione o dall'acquisto della cosa l'agente vuole trarre, nonché ogni altro elemento che sia idoneo a definire la portata del reato in termini di lievità o di gravità alla luce dei parametri forniti dall'art. 133 c.p. È possibile pertanto, che sia negata la particolare tenuità del fatto anche quando sia stata applicata la circostanza attenuante dell'art. 62 n. 4 c.p. (danno patrimoniale di speciale tenuità).
Cass. civ. n. 6811/1994
Presupposto dell'attenuante della provocazione è, nell'aspetto soggettivo, uno stato d'ira incontenibile che provoca nell'agente la perdita dei poteri di autocontrollo, e che non può pertanto essere confuso con stati d'animo diversi quali il risentimento, il rancore, la vendetta. Quanto all'elemento oggettivo, deve tenersi conto del criterio dell'adeguatezza con parametro utile alla valutazione dello stato d'animo e delle intenzioni del reo: ed invero la sproporzione fra offesa e reazione sta a significare che la condotta criminosa ha avuto come fattore endogeno scatenante una causale non ricollegabile con nesso di causalità con la condotta della vittima, essendovi assoluta inconciliabilità tra istinto punitivo e reazione causata da uno stato d'ira.
Cass. civ. n. 2063/1994
Ai fini dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 c.p., nell'ipotesi di tentativo di furto commesso ai danni di grandi magazzini, il danno stesso non va commisurato al prezzo di acquisto della merce, poiché la legge penale fa riferimento non già al costo, ma al valore commerciale dell'oggetto del reato al momento del fatto. (Fattispecie relativa al tentativo di furto di un cappotto posto in vendita al prezzo di lire 249.000, nella quale la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito aveva escluso il danno patrimoniale di speciale tenuità, facendo riferimento al prezzo di vendita, considerato come «il più indicativo del valore commerciale» del capo di abbigliamento suddetto).
Cass. civ. n. 6992/1993
Ai fini del diniego della circostanza attenuante della provocazione, è corretta la motivazione della sentenza che faccia riferimento all'accordo su prestazioni omosessuali non per escludere l'applicazione dell'attenuante per il fatto che anche l'imputato versa in situazione di immoralità, ma perché l'insistenza nella pretesa della prestazione immorale non può avere particolare significato offensivo, essendo del tutto «omologo e coerente all'ordinario e prevedibile sviluppo del rapporto instauratosi tra i due e liberamente accettato», per cui non può assumere il carattere di intollerabile ingiustizia ed offesa alla dignità della persona. (Nella specie l'imputato, che aveva accettato un'offerta in danaro, aveva poi rifiutato la prestazione omosessuale richiesta dalla vittima, alla cui aggressione aveva reagito colpendola e strangolandola quando questa giaceva a terra già esanime, poi derubandola ed incendiando l'appartamento).
Cass. civ. n. 1036/1993
Al danno patrimoniale previsto dall'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. deve assegnarsi valore oggettivo intrinseco, e, pertanto, se esso è collegato al reato di ricettazione di moduli di assegni in bianco e di stampati di carte di identità, la valutazione del danno stesso va eseguita rispettivamente in base al valore degli anzidetti moduli (e non al diritto di credito incorporabile nei titoli) e in base al valore oggettivo degli stampati senza tener conto dell'eventuale pregiudizio subito dalla pubblica amministrazione.
Cass. civ. n. 10644/1991
Il movente della gelosia non riveste quelle caratteristiche di altruismo e di nobiltà che costituiscono il presupposto per la configurabilità dell'attenuante del motivo di particolare valore morale o sociale, prevista dall'art. 62, n. 1, c.p., ma al contrario costituisce uno stato passionale sfavorevolmente apprezzato dalla comune coscienza etica, essendo espressione di un sentimento egoistico tutt'altro che nobile ed elevato. (Sulla scorta del principio di cui in massima la Cassazione ha ritenuto che correttamente il giudice d'appello aveva negato l'attenuante de qua ad un uomo che aveva procurato lesioni volontarie gravissime ad un altro da lui sospettato di insidiargli la moglie).
Cass. civ. n. 3069/1991
Non può essere concessa, per il reato di violenza carnale, la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p., dell'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale, invocata e giustificata con l'intenzione di aver commesso il fatto allo scopo di sposare la ragazza. Infatti, nel reato indicato è sottintesa una spinta emotiva bassamente egoistica; a ciò va aggiunto che il legislatore, che pure ha previsto una figura distinta in materia di ratto, se questo sia stato motivato da un intento di matrimonio, non ne ha dato eguale rilevanza in tema di violenza carnale, ritenendo del tutto trascurabile tale scopo di fronte alla particolare gravità del reato.
Cass. civ. n. 5378/1990
Non è configurabile la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 5, c.p. né in quei casi nei quali il comportamento della parte offesa è contrassegnato dalla colpa, secondo i criteri di qualificazione enunciati dall'art. 43 c.p., né quando, nell'ambito del processo di causazione dell'evento, essa assume il ruolo di una semplice occasione.
Cass. civ. n. 13330/1989
In tema di ricettazione di assegni, ai fini dell'applicazione dell'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa si deve tener conto dell'importo risultante dal titolo solo se il reato di ricettazione abbia avuto ad oggetto un assegno già contenente l'indicazione dell'importo stesso.
Cass. civ. n. 10234/1988
Per la configurabilità della circostanza attenuante comune di avere agito per suggestione di una folla in tumulto, prevista dall'art. 62, n. 3, c.p. sono richiesti - oltre che si tratti di riunioni o assembramenti non vietati dalla legge o dall'autorità e che il colpevole non sia delinquente per tendenza - i seguenti requisiti: l'esistenza di un tumulto, ossia di una manifestazione improvvisa, disordinata, violenta e rumorosa, uno stretto nesso di causalità tra l'azione criminosa e la suggestione della folla, nel senso che la prima sia l'effetto della seconda e che non avrebbe avuto luogo al di fuori della sfera di influenza della suggestione. Ne discende che la circostanza attenuante in esame non può essere applicata nel caso di una manifestazione preordinata almeno nella fase iniziale, quindi non sorta improvvisamente per moto spontaneo, ed a maggior ragione qualora il colpevole abbia in precedenza predisposto l'azione criminosa da compiersi in occasione, e non a causa, della prevista manifestazione, per giunta facendo parte del gruppo di persone costituitosi proprio per spingere ad atteggiamenti violenti di intolleranza. (Fattispecie della preordinazione del lancio di razzi in occasione di una partita di calcio da parte di sostenitori di una delle due squadre in competizione con conseguente ferimento e morte di uno spettatore appartenente all'opposto schieramento di tifosi, fatto per il quale è stata ritenuta l'insussistenza dei requisiti per la configurabilità dell'attenuante della suggestione della folla in tumulto).
Cass. civ. n. 145/1984
Anche nei riguardi dei reati contro la fede pubblica è applicabile l'attenuante dell'attivo ravvedimento di cui all'art. 62 n. 6 c.p., ben potendo il colpevole, dopo la realizzazione dell'evento, adoperarsi per elidere o attenuare quelle conseguenze dell'azione criminosa che non si concretino in un danno economicamente risarcibile.
Cass. civ. n. 729/1969
Le circostanze non vanno considerate soltanto come cause di aumento o diminuzione della pena. Esse valgono anche per sé, in quanto modificano in più o in meno la quantità del delitto, avuto riguardo specialmente al danno effettivo e alla valutazione politica del reato, per cui, in definitiva, operando sul presupposto degli elementi costitutivi dello stesso, acquistano un loro autonomo valore sintomatico, tale da poter stabilire, tra reato semplice e reato circostanziato, un rapporto di genere a specie.