Art. 167 – Codice penale – Estinzione del reato

Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto [198].

In tal caso non ha luogo l'esecuzione delle pene.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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