Art. 229 – Codice penale – Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata

Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge [212, 215, 219, 221, 224, 225, 230, 233, 234, 669, 692, 701, 713], la libertà vigilata può essere ordinata:
1) nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;
2) nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato [49, 115].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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