Art. 353 bis – Codice penale – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 37950/2025

Non integra il delitto di turbata libertà degli incanti la reiterazione di offerte, corredate dal versamento di cauzione, cui conseguano aggiudicazioni provvisorie del bene, nel caso in cui non siano non seguite dal versamento del prezzo, in quanto tali condotte non costituiscono mezzo fraudolento idoneo a turbare la gara, ma dànno luogo a un mero inadempimento civilistico nell'ambito della procedura di esecuzione, disciplinato dagli artt. 570 e ss. cod. proc. civ. e sanzionato con la perdita della cauzione e con l'obbligo di corrispondere la differenza rispetto al minor prezzo ricavato dal nuovo incanto.

Cass. civ. n. 24341/2025

Il delitto previsto dall'art. 353-bis cod. pen. si configura nel caso in cui la condotta volta a preferire uno dei possibili contraenti si realizza fin dalla predisposizione del bando di gara o dell'atto equipollente, a prescindere dalla effettiva incidenza che essa abbia sulla scelta del contraente o sulla correttezza della gara, mentre il delitto di cui all'art. 353 cod. pen. è configurabile solo qualora le condotte illecite siano realizzate dopo l'adozione del bando e alterino la procedura comparativa.

Cass. civ. n. 34126/2024

In tema di turbata libertà degli incanti, non costituiscono mezzi fraudolenti le condotte, anteriori all'allestimento della gara tese, a eludere le cause ostative alla partecipazione alla procedura di evidenza pubblica, non essendo idonee, "ex se", ad esporre a pericolo il bene dell'effettività della libera concorrenza, se non in termini meramente potenziali. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di appello, che aveva escluso la configurabilità del delitto in relazione a una condotta consistita nella mera "postergazione" della pubblicazione del bando fino allo scadere del termine della sospensiva regionale, provvedimento che, altrimenti, avrebbe impedito all'impresa aggiudicataria di partecipare alla gara stessa, sul rilievo che il semplice slittamento del termine del bando non fosse di per sé un elemento decisivo per dimostrare il concreto condizionamento dell'azione amministrativa).

Cass. civ. n. 32319/2023

Non è configurabile il delitto di turbata libertà degli incanti nel caso di procedure di concorso finalizzate al reclutamento di docenti universitari, posto che la norma incriminatrice, nel riferirsi testualmente a nozioni tecniche dal significato infungibile, indicato nel codice degli appalti e nella normativa di settore di cui al r.d. n. 2440 del 1923 e al r.d. n. 827 del 1924, circoscrive la tutela alle sole procedure finalizzate alla cessione di beni o all'affidamento all'esterno dell'esecuzione di un'opera o della gestione di un servizio e non ai concorsi per il reclutamento del personale docente delle università, caratterizzati dalla valutazione di offerte che si risolvono nell'attività pregressa del candidato.

Cass. civ. n. 42770/2014

Nel reato di turbata libertà degli incanti, il "mezzo fraudolento" consiste in qualsiasi attività ingannevole che, diversa dalle condotte tipiche descritte dalla norma incriminatrice, sia idonea ad alterare il regolare funzionamento della gara, anche attraverso anomalie procedimentali, quali il ricorso a prestanomi o l'indicazione di informazioni scorrette ai partecipanti, e a pregiudicare l'effettività della libera concorrenza, la quale presuppone la possibilità per tutti gli interessati di determinarsi sulla base di un corretto quadro informativo.

Cass. civ. n. 3907/2014

La rinuncia a partecipare alla gara integra il reato di turbativa d'asta e non quello di astensione dagli incanti quando si inserisce nell'ambito di un ampio e concordato accordo collusivo finalizzato ad alterare l'esito della gara, ed assume perciò la veste di comportamento "attivo" in vista della buona riuscita dell'operazione illecita.

Cass. civ. n. 41365/2013

L'evento naturalistico del reato di turbata libertà degli incanti può essere costituito oltre che dall'impedimento della gara anche da un suo turbamento, situazione che può verificarsi quando la condotta fraudolenta o collusiva abbia anche soltanto influito sulla regolare procedura della gara medesima, essendo irrilevante che si produca un'effettiva alterazione dei risultati di essa. (Fattispecie in cui la Corte, in presenza di condotte minacciose poste in essere al fine di convincere alcuni partecipanti a desistere dal proporre offerte durante lo svolgimento di un pubblico incanto ha riqualificato il fatto, ritenuto dal giudice di merito in termini di tentativo, come reato consumato).

Cass. civ. n. 34519/2013

Non integra il delitto di turbata libertà degli incanti l'attività intimidatoria posta in essere nei confronti del curatore fallimentare al fine di impedire la vendita di beni di una società fallita, non essendo quest'ultimo, ma il giudice delegato, l'organo competente alla procedura finalizzata alla vendita.

Cass. civ. n. 11031/2013

Nel delitto di turbata libertà degli incanti unico soggetto passivo titolare dell'interesse protetto è la P.A., con la conseguenza che il privato che assume di essere danneggiato dal reato non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.

Cass. civ. n. 118/2013

Non integra il tentativo di turbativa di pubblico incanto il deposito di documentazione viziata da falsità materiale, quando la stessa sia oggettivamente inidonea a dar luogo all'ulteriore sviluppo dell' "iter" procedimentale a causa di un'evidente irregolarità formale. (Fattispecie relativa alla presentazione della fotocopia alterata di un documento autentico, anzichè dell'originale della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara).

Cass. civ. n. 20211/2012

Il delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) può essere commesso, oltre che con violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni, anche attraverso "altri mezzi fraudolenti", categoria nella quale rientra ogni genere di artificio, inganno, menzogna usati per alterare il regolare funzionamento e la libera partecipazione alla gara. (Nella specie, la Corte ha riconosciuto sussistente il delitto nel caso di soggetti che, nell'ambito della procedura esecutiva per la vendita all'asta dei beni ricompresi nel fallimento dei genitori, sistematicamente procedevano, dopo ciascuna aggiudicazione provvisoria, ad offrire l'aumento del sesto sul prezzo determinato, facendo schizzare in alto il prezzo medesimo, con conseguente ritiro degli aggiudicatari provvisori, salvo poi non provvedere a saldare il prezzo, così determinando l'inizio di una nuova gara a prezzi ribassati).

Cass. civ. n. 29581/2011

Il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile in ogni situazione nella quale la P.A. proceda all'individuazione del contraente mediante una gara, quale che sia il "nomen iuris" conferito alla procedura ed anche in assenza di formalità. (Fattispecie relativa all'affidamento di un servizio di sorveglianza sanitaria per il personale addetto ad impianti di depurazione, in cui la S.C. ha osservato che la procedura descritta dall'art. 57, comma sesto, D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, imponendo criteri legali di scelta del contraente, prevede l'espletamento di una gara e non una semplice indagine di mercato).

Cass. civ. n. 26809/2011

Nel reato di turbata libertà degli incanti, la condotta si sostanzia nell'alterazione del normale svolgimento della gara attraverso l'impiego dei mezzi tassativamente previsti, e tra questi la "collusione" va intesa come ogni accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, mentre il "mezzo fraudolento" consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato, che si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale, dato che la fattispecie si qualifica come reato di pericolo. (Fattispecie nella quale è stata ravvisato il reato in questione nella condotta dei partecipanti a una gara pubblica che avevano presentato offerte omogenee, imputabili ad unico centro di interessi, calibrate sulla presunta media vincente e, quindi, capaci di influire sul calcolo della media, aumentando la possibilità di aggiudicazione della gara).

Cass. civ. n. 16333/2011

Nel reato di turbata libertà degli incanti, il mezzo della collusione riguarda tutti gli accordi preventivi intervenuti tra i partecipanti sui contenuti specifici delle rispettive offerte, diretti ad alterare il principio della libera concorrenza tra i singoli soggetti giuridici che partecipano in via autonoma alla gara. (Fattispecie in cui la S.C. ha ravvisato la configurabilità del reato in relazione a gare di affidamento del servizio di vigilanza presso enti pubblici, mediante la creazione preventiva di una rete di imprese collegate tra loro, e la successiva partecipazione contemporanea delle medesime alle gare d'appalto, come entità apparentemente distinte ed autonome).

Cass. civ. n. 3139/2011

Il delitto di turbata libertà degli incanti si consuma nel momento e nel luogo in cui, con l'uso di uno dei mezzi previsti dalla legge, viene impedita o turbata la gara, non essendo sufficiente il mero accordo tra i partecipanti per determinarne l'esito, che potrebbe tutt'al più integrare un'ipotesi di tentativo. (Nella fattispecie, si è ritenuto che il delitto si fosse consumato nel luogo in cui erano state presentate le offerte concordate al fine di favorire l'aggiudicazione dell'appalto alle imprese prestabilite).

Cass. civ. n. 44497/2010

Integra il tentativo di turbativa di pubblico incanto, ai sensi degli artt. 56 e 353 c.p., l'offerta di denaro al fine non equivoco di indurre altri a non partecipare ad un'asta, allorché l'offerta venga respinta o non si verifichi l'astensione dall'asta.

Cass. civ. n. 11005/2009

Il reato di turbata libertà degli incanti non è configurabile, neanche nella forma del tentativo, prima che la procedura di gara abbia avuto inizio, ossia prima che il relativo bando sia stato pubblicato, dovendosi ritenere carente in tale situazione il presupposto oggettivo per la realizzazione delle condotte previste dalla norma incriminatrice. (Fattispecie in cui il bando di gara per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di una città non era stato mai pubblicato).

Cass. civ. n. 31676/2008

Integra il tentativo del delitto di turbata libertà degli incanti la condotta di minacce rivolte ad un soggetto per indurlo, senza riuscirvi per cause indipendenti dalla volontà dell'autore, a non prendere parte all'udienza di una procedura esecutiva concorsuale per la vendita di alcuni beni. (Fattispecie in cui il soggetto agente aveva minacciato uno dei potenziali offerenti nella procedura per la vendita di un fabbricato e di un'area edificabile dicendo che gli "avrebbe messo sempre il bastone tra le ruote").

Cass. civ. n. 774/2008

Integra la condotta del delitto di estorsione la pretesa di una somma di denaro, rivolta ad uno dei partecipanti ad un'asta giudiziaria da parte di altro concorrente come compenso per l'astensione dalla partecipazione, perché la prospettazione dell'esercizio di un diritto, nel caso di specie del diritto di prendere parte alla gara, siccome finalizzato al conseguimento di un ingiusto profitto, assume connotazioni minacciose.

Cass. civ. n. 20621/2007

Il delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) ha natura plurioffensiva, in quanto oggetto della tutela penale non è solo la libertà di partecipare alle gare nei pubblici incanti, ma anche la libertà di chi vi partecipa di influenzarne l'esito, secondo la libera concorrenza ed il gioco della maggiorazione delle offerte. Pertanto coloro che hanno partecipato alla gara e denunciano l'attività illecita e fraudolenta svolta dai denunciati che ha portato all'irregolare aggiudicazione della gara assumono la posizione giuridica processuale di parte offesa ed hanno quindi diritto, avendone proposto istanza, a ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione del P.M.

Cass. civ. n. 46546/2005

Il delitto di turbata liberà degli incanti (art. 353 c.p.) è integrato da una condotta finalizzata a ottenere una irregolare aggiudicazione della gara, mediante l'allontanamento di altri concorrenti e in ogni caso con ogni comportamento diretto a influenzare la libera concorrenza della gara. Ne consegue che, non rilevano ai fini della configurazione del reato condotte successive a tale momento, quali ad esempio pressioni per convincere un concorrente escluso a rinunciare ad un ricorso.

Cass. civ. n. 46200/2005

Il delitto di turbata libertà degli incanti concorre materialmente con il delitto di tentata estorsione allorché le minacce dirette a limitare la libertà di partecipazione alla gara siano rivolte ad un soggetto diverso dal destinatario delle minacce in cui si sostanzia il delitto di tentata estorsione. (Nella specie le minacce sono state rivolte nei confronti della figlia del debitore soggetto all'esecuzione forzata, come tale non legittimato a partecipare all'asta in prima persona, che è stato invece destinatario diretto delle minacce finalizzate a costringerlo alla consegna di una somma di denaro, sia pure al fine ultimo di alterare la regolarità dell'asta).

Cass. civ. n. 4185/2005

Nel reato di turbata libertà degli incanti, la qualità di preposto, cui si riferisce l'art. 353 comma secondo c.p., spetta a chiunque assuma e svolga, anche di fatto e in un qualsiasi momento dell'iter procedurale, funzioni essenziali ai fini della realizzazione dell'obiettivo finale del pubblico incanto o della licitazione privata, in modo che, a causa della sua condotta, risulti pregiudicato il principio della libera concorrenza che costituisce il bene protetto dalla norma incriminatrice.

Cass. civ. n. 44618/2004

In tema di turbata libertà degli incanti, non costituisce elemento essenziale del reato la collusione tra la persona preposta alla gestione della licitazione privata ed i soggetti che partecipano alla licitazione stessa. (Fattispecie relativa a sindaco che aveva rivolto due dei cinque inviti a partecipare ad una gara ad imprese non interessate ai lavori da appaltare, senza che risultasse provato, secondo la prospettazione del ricorrente, un suo accordo con i rappresentanti dell'impresa vincitrice).

Cass. civ. n. 48538/2003

In tema di turbata libertà degli incanti, poiché le persone preposte dalla legge o dall'autorità ai pubblici incanti o alle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni hanno il dovere giuridico di impedire che l'esito della gara sia turbato, ad opera di terzi, mediante le condotte di cui all'art. 353 c.p., le stesse sono concorsualmente responsabili, sotto un profilo di causalità omissiva, nei casi in cui, pur informate di tali condotte, non si attivino per evitare che la procedura venga indebitamente attuata e portata a termine. (Fattispecie nella quale il responsabile di una gara, pur consapevole della conclusione di un accordo collusivo tra i partecipanti, non aveva impedito l'aggiudicazione dell'appalto cui la gara stessa era finalizzata).

Cass. civ. n. 8887/2001

L'elemento oggettivo del delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) è dato non solo dal comportamento di allontanamento di altri concorrenti ma anche dall'accordo collusivo tra gli interessati diretto a influenzare la libera concorrenza nella gara, pure attraverso il comportamento omissivo di taluno dei partecipanti. (Facendo applicazione di questo principio la Corte, sul punto, ha confermato la sentenza dei giudici di merito che avevano condannato gli imputati per aver concordato tra loro che alcuni partecipassero all'asta relativa alla vendita di macchinari e gli altri — interessati a ottenere i beni — fossero garantiti, per l'adempimento del patto di cessione futura degli oggetti da acquisire a prezzo base, attraverso il pagamento di una somma di danaro a titolo di clausola penale).

Cass. civ. n. 4293/2000

In materia di turbata libertà degli incanti, la turbativa può realizzarsi non solo nel momento preciso in cui la gara si svolge, ma anche nel complesso procedimento che porta alla gara, del quale sono protagonisti gli stessi concorrenti, o fuori della gara medesima. Ciò che assume rilievo è solo il fatto che il comportamento posto in essere provochi quella lesione della libera concorrenza che la norma penale intende tutelare a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione. (Fattispecie in cui alcuni concorrenti avevano concordato il ribasso d'asta da indicare nelle relative offerte).

Cass. civ. n. 9062/1999

In tema di delitto di turbata libertà degli incanti, di cui all'art. 353 c.p., nella categoria degli «altri mezzi fraudolenti», mediante i quali può commettersi il reato in questione in alternativa alle altre condotte tipiche descritte nella norma (violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni), rientrano tutti gli altri mezzi, che sono concretamente idonei a conseguire l'effetto; questi debbono essere individuati, pertanto, in ogni artificio, inganno, menzogna usati per alterare il regolare funzionamento e la libera partecipazione alla gara. Di conseguenza, anche una offerta in ribasso assolutamente anomala ed economicamente del tutto ingiustificata, effettuata nella consapevolezza che essa concorra in modo del tutto prevalente a determinare a livello minimo la cosiddetta offerta media, idonea ad identificare l'aggiudicatario della gara, può integrare l'artificio sufficiente ad impedire o turbare il regolare gioco della concorrenza.

Cass. civ. n. 11483/1997

È configurabile anche nell'ipotesi di gare informali, in cui la pubblica amministrazione, pur non essendovi tenuta, procede alla consultazione di ditte private tra loro in concorrenza, decidendo così di porre un limite alla propria attività, legislativamente non previsto, ma che essa deve comunque rispettare. Ai fini penali, la turbativa di una gara in tal modo disposta si pone sullo stesso piano di quella di una gara che si svolga con l'osservanza delle norme di legge, in quanto risulta comunque leso il bene giuridico tutelato dalla norma penale, consistente nel rispetto delle regole della libera concorrenza, sia nell'interesse dei partecipanti, nei quali si è creato l'affidamento della regolarità del procedimento, sia nell'interesse dell'amministrazione. (Nella specie sono stati ritenuti indici di gara informale l'invio di lettere di invito a quattro ditte che presentarono le loro offerte, la nomina di una commissione con il compito di valutare selettivamente le offerte, nonché l'emanazione da parte della commissione di un provvedimento di aggiudicazione).

Cass. civ. n. 7955/1995

La previsione di cui all'art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti) si estende anche alle gare che si svolgono in forme diverse da quelle prescritte dalla legislazione in materia di pubblici incanti o di licitazioni private e la nozione di persona preposta non è limitata a colui che possiede o dirige la gara, ma comprende tutti coloro che svolgono funzioni essenziali nel procedimento amministrativo relativo, rilevante essendo al riguardo solo il fatto che il comportamento posto in essere provochi la lesione del principio della libera concorrenza, che la norma intende tutelare a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione.

Cass. civ. n. 1542/1995

In presenza di una turbativa d'asta di privati al cui accordo il pubblico ufficiale sia rimasto estraneo, ove questi venga a formare un atto del procedimento relativo alla gara, ovvero a compiere un'operazione ad essa relativa, al fine di favorire i predetti privati autori della turbativa in danno della pubblica amministrazione, il soggetto pubblico è colpevole del delitto di abuso di ufficio, non potendo detta condotta essere considerata anche come integratrice di un'ipotesi concorrente di turbativa d'asta, già risultando pregiudicato l'interesse tutelato dall'art. 353 c.p. dell'altrui autonoma condotta.

Cass. civ. n. 806/1993

In tema di turbata libertà degli incanti, l'ipotesi prevista dall'art. 353, primo capoverso, c.p. costituisce una circostanza aggravante speciale che, rientrando tra quelle concernenti le qualità personali del colpevole e non tra quelle inerenti alla persona del colpevole (tassativamente indicate nel secondo comma dell'art. 70 c.p.), non è soggetta al regime dell'art. 118 c.p., bensì a quello dell'art. 59, secondo comma, stesso codice, onde si comunica al correo se dallo stesso conosciuta o ignorata per colpa.

Cass. civ. n. 9845/1991

Il reato di turbata libertà degli incanti sussiste non solo quando con l'uso di uno dei mezzi previsti dall'art. 353 c.p., la gara non può essere effettuata rimanendo deserta, ma anche quando non si impedisce lo svolgimento della gara ma se ne disturba la regolarità, influenzandone o alterandone il risultato che, senza l'intervento perturbatore, avrebbe potuto essere diverso. Il bene protetto dalla norma non è soltanto la libertà di partecipazione alle gare di pubblici incanti o nelle licitazioni private, ma anche la libertà di chi vi partecipa di influenzare l'esito secondo la libera concorrenza ed attraverso il gioco della maggiorazione delle offerte.

Cass. civ. n. 1806/1967

La norma dell'art. 353 c.p. mira a tutelare il libero e normale svolgimento dei pubblici incanti e delle licitazioni private e quindi tende anche a garantire che il normale giuoco della concorrenza che sta alla radice degli incanti medesimi, non sia comunque alterato. Le condotte alternativamente previste dalla norma incriminatrice consistono nell'impedire, turbare la gara o allontanare gli offerenti: mentre l'impedimento si verifica quando la gara non può essere effettuata rimanendo deserta e l'allontanamento si concreta con il distogliere gli offerenti dalla gara, con il farli desistere o impedire di presentarsi, il turbamento si realizza quando non si impedisce lo svolgimento della gara, ma se ne altera comunque il normale svolgimento.

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