16 Mar Art. 388 ter — Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie
Chiunque, per sottrarsi all’esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all’ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 4007/1986
L’inadempimento volontario, che costituisce il presupposto del delitto di omesso pagamento della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria si concretizza allo scadere del termine indicato nell’atto di intimidazione, non avendo il legislatore posto a carico dell’imputato un termine anteriore di scadenza del debito, ed occorrendo, di conseguenza, che il creditore — secondo i principi generali — esiga la prestazione, nei modi di legge.
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