Art. 423 quater – Codice penale – Confisca
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423 bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Quando, a seguito di condanna per il delitto previsto dall'articolo 423 bis, primo comma, è stata disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed essa non è possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.
I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per il ripristino dei luoghi.
La confisca non si applica nel caso in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 30165/2023
In tema di incendio colposo, il camino deve essere qualificato, ai sensi del punto 8.2.1., come richiamato dal punto 21 del d.m. 9 aprile 1994, quale "impianto di produzione di calore", assimilabile, anche per quanto stabilito dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m., agli impianti termici, "quando la somma delle potenze nominali del focolare è maggiore o uguale a 5 KW". (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità di un albergatore che aveva utilizzato un camino la cui condotta di incanalamento del fumo non era stata correttamente manutenuta, in violazione della menzionata disciplina).
Cass. civ. n. 17208/2023
In caso di incendio colposo per violazione delle norme di sicurezza degli impianti, la nomina di un responsabile tecnico preposto, in ragione delle proprie competenze, all'attività di installazione, di trasformazione e di manutenzione degli impianti di riscaldamento in abitazione, che assume una autonoma posizione di garanzia ai sensi degli artt. 2, comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46 e 3, comma 1, del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, non consente di configurare una corresponsabilità del titolare dell'impresa che, privo delle necessarie competenze tecniche, si sia limitato a sottoscrivere la dichiarazione di conformità dell'impianto.
Cass. civ. n. 46402/2021
Ai fini dell'integrazione del delitto di incendio (nella specie, colposo), occorre distinguere tra il concetto di "fuoco" e quello di "incendio", in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone.
Cass. civ. n. 30265/2021
Integra il delitto tentato di incendio, e non quello di danneggiamento seguito da incendio, la condotta di chi agisce al fine di danneggiare quando a tale specifica finalità si associa la coscienza e la volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni di un fuoco di non lievi proporzioni, ove l'azione non si compia o l'evento non si verifichi, in quanto anche nel tentativo occorre accertare se l'incendio rientra, come evento, nella proiezione della volontà dell'agente.
Cass. civ. n. 31345/2020
In tema di incendio boschivo, l'elemento oggettivo del reato può riferirsi anche ad estensioni di terreno a "boscaglia", "sterpaglia" e macchia mediterranea", in quanto l'intento del legislatore è quello di dare tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita.
Cass. civ. n. 29294/2019
I delitti di incendio e di danneggiamento seguito da incendio si distinguono in relazione all'elemento psicologico in quanto mentre il primo è connotato dal dolo generico, ovvero dalla volontà di cagionare l'evento con fiamme che, per le loro caratteristiche e la loro violenza, tendono a propagarsi in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumità, il secondo è connotato dal dolo specifico di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento.
Cass. civ. n. 14263/2017
Ai fini dell'integrazione del delitto di incendio (doloso o colposo) occorre distinguere tra il concetto di "fuoco" e quello di "incendio", in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone.
Cass. civ. n. 48942/2017
Sussiste la responsabilità per il reato di incendio boschivo (art. 423-bis cod. pen.) del legale rappresentante della ditta incaricata dello spettacolo pirotecnico che non si assicuri, con diligenza e attenzione maggiore, richieste dalla pericolosità dell'attività, che l'evento si svolga in presenza di condizioni di sicurezza idonee a prevenire rischi nei confronti dei terzi, in conseguenza degli spari azionati e della potenziale diffusione di scintille sulla vegetazione, non esonerando il responsabile da tali obblighi di cautela il fatto che l'esplosione dei fuochi avvenga in un'area pressoché priva di vegetazione, più volte utilizzata in passato, e che il servizio di pulizia sia di competenza dell'amministrazione comunale.
Cass. civ. n. 41927/2016
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 423 bis cod. pen., costituisce "incendio boschivo" il fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. (In applicazione del principio, è stata ritenuta idonea a configurare il reato la presenza di fiamme propagatesi in un'area adibita a pascolo, limitrofa ad una vasta superficie boscosa, la cui attitudine a propagarsi era stata desunta dal loro fronte, dalla presenza del vento e dall'impiego massiccio di personale per sedarle)).
Cass. civ. n. 1697/2014
Il discrimine tra il reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.) e quello di incendio (art. 423 c.p.) è costituito dall'elemento psicologico del reato. Nell'ipotesi prevista dall'art. 423 c.p. esso consiste nel dolo generico, cioè nella volontà di cagionare un incendio, inteso come combustione di non lievi proporzioni, che tende ad espandersi e non può facilmente essere contenuta e spenta, mentre, invece, il reato di cui all'art. 424 c.p. è caratterizzato dal dolo specifico, consistente nel voluto impiego del fuoco al solo scopo di danneggiare, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento. Pertanto, nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, quando a detta ulteriore e specifica attività si associa la coscienza e la volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni previste dall'art. 423 c.p., è applicabile quest'ultima norma e non l'art. 424 c.p., nel quale l'incendio è contemplato come evento che esula dall'intenzione dell'agente.
Cass. civ. n. 28843/2009
La presunzione "iuris et de iure" del pericolo nel caso di incendio di cosa altrui è configurabile anche con riferimento a cosa parzialmente altrui (nella specie, bene del quale il reo era comproprietario).
Cass. civ. n. 4417/2009
Integra il delitto di incendio tentato l'appiccare un fuoco che sia poi domato sul nascere, prima di poter divampare in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, sì da porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone.
Cass. civ. n. 7332/2008
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 423 bis c.p., per «incendio boschivo» si intende un fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il reato di incendio boschivo si distingue dal reato di cui all'art. 423 solo per l'oggetto).
Cass. civ. n. 25781/2003
Il discrimine tra il reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.) e quello di incendio (art. 423 c.p.) è segnato dall'elemento psicologico del reato. Nell'ipotesi prevista dall'art. 423 c.p. esso consiste nel dolo generico, cioè nella volontà di cagionare un incendio, inteso come combustione di non lievi proporzioni, che tende ad espandersi e non può facilmente essere contenuta e spenta. Il reato di cui all'art. 424 c.p. è, invece, caratterizzato dal dolo specifico, consistente nel voluto impiego del fuoco al solo scopo di danneggiare, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento. Pertanto, nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, quando a detta ulteriore e specifica attività si associa la coscienza e la volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni previste dall'art. 423 c.p., è applicabile quest'ultima norma e non l'art. 424 c.p., nel quale l'incendio è contemplato come evento che esula dall'intenzione dell'agente.
Cass. civ. n. 23201/2003
Per incendio boschivo, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 novembre 2000 n. 353, si intende un fuoco con suscettibilità di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. Conseguentemente la realizzazione su dette superfici di edifici, strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive configura il delitto di cui all'art. 10, commi 1 e 4, della citata legge n. 353.
Cass. civ. n. 39680/2002
Il concorso colposo è configurabile anche rispetto al delitto doloso, non ostandovi la previsione di cui all'art. 42, comma secondo, c.p., che, riferendosi soltanto alla parte speciale del codice, non interessa le disposizioni di cui agli artt. 110 e 113 c.p. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità di un soggetto per aver contribuito a cagionare l'incendio appiccato dolosamente da persona rimasta ignota).
Cass. civ. n. 25935/2001
Integra il reato di cui all'art. 423 bis, introdotto all'art. 1 comma 1, del D.L. 4 agosto 2000, n. 220, conv. in legge 6 ottobre 2000, n. 275, l'incendio di «boscaglia» tale intendendosi il bosco incolto, fitto, intricato e folto costituito anche da alberi di diversa specie. Tale ricostruzione esegetica della lettera della norma, da un lato corrisponde alla volontà del legislatore di tutelare mediante aggravamento sanzionatorio, il bene primario ed insostituibile costituito dal patrimonio boschivo nazionale, dall'altro lato risulta coerente su di un piano sistematico con la previsione di cui alla successiva L. 21 novembre 2000, n. 353 che all'art. 2 qualifica come incendio boschivo «un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree». Il reato di incendio boschivo può concorrere con quello di danneggiamento non sussistendo fra le due ipotesi nessun rapporto di specialità.
Cass. civ. n. 6571/2000
L'obbligo di provvedere al taglio di rami di alberi in vicinanza di una linea elettrica in modo da assicurare una distanza di sicurezza dai conduttori aerei ed evitare — così — corti circuiti, fa capo — come previsto dall'art. 121 della legge n. 1775 del 1933 — (esclusivamente) al proprietario-gestore della linea elettrica (nella specie l'Enel), e, per esso, all'incaricato del controllo sul tratto interessato, e non è delegabile o trasferibile, neppure al proprietario del fondo oggetto della servitù di elettrodotto, a carico del quale, pertanto, in ipotesi di incendio colposo conseguente ad un fenomeno di arco voltaico, non si renderà configurabile alcun tipo di responsabilità penale. Ed ove poi quest'ultimo, con contratto stipulato all'atto della costituzione della servitù di elettrodotto, avesse assunto su di sè l'obbligo di provvedere al taglio dei rami, il conseguente titolo di responsabilità contrattuale non potrà, in sede penale, essere assunto in considerazione ai fini delle statuizioni civili, posto che l'azione civile da danno che può far valere nel processo penale è soltanto quella collegata direttamente e strettamente al fatto reato, e posto che sia le pretese della parte civile, che le eccezioni dell'imputato e dei responsabili civili ad esse correlative, debbono avere fondamento esclusivo nel titolo rappresentato dal «fatto di reato», e non possono in alcun modo riguardare titoli diversi aventi rilevanza solo civilistica, e perciò suscettibili di essere fatti valere solo nella loro sede propria, rappresentata da un autonomo processo civile.
Cass. civ. n. 4129/2000
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 423, secondo comma, c.p., per «cosa propria» deve intendersi quella su cui grava il diritto di proprietà dell'agente e non quella semplicemente posseduta o sulla quale altri vanti un diritto reale limitato. (Nella specie la Corte ha ritenuto che non potesse considerarsi proprietario del bene colui che lo amministra e lo detiene in virtù di una carica societaria).
Cass. civ. n. 14592/1999
Gli elementi costitutivi del reato d'incendio, classificato fra i delitti contro l'incolumità pubblica, vanno identificati nella vastità delle proporzioni delle fiamme, nella diffusività delle stesse, ossia nella tendenza a progredire e ad espandersi e nella difficoltà di spegnimento.
Cass. civ. n. 6392/1998
Il tentativo di incendio è configurabile solo nel caso previsto dal primo comma dell'art. 423 c.p., e non nel caso di incendio di cosa propria, nel quale l'esclusione del tentativo è giustificata dalla circostanza che, diversamente, si anticiperebbe irrazionalmente la soglia di punibilità, reprimendo il pericolo di un pericolo. (Fattispecie, nella quale è stato ritenuto configurabile il tentativo, sul rilievo che il fuoco era stato appiccato nell'ingresso comune di un complesso condominiale, nel quale erano situate sia l'abitazione dell'autore del fatto, sia quella della moglie separata).
Cass. civ. n. 5362/1997
L'elemento di distinzione tra il delitto di cui all'art. 423 c.p. (incendio) e quello previsto dall'art. 424 c.p. (danneggiamento seguito da incendio) deve individuarsi nella volontà del soggetto attivo del reato che nella prima fattispecie agisce per provocare un incendio, nella seconda soltanto per danneggiare e l'incendio che ne sorge è una conseguenza, non voluta, casualmente riferibile (per colpa) alla sua azione o omissione. Ne consegue che allorquando l'agente abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare un incendio, e cioè un fuoco con caratteristiche di intensità e di diffusività tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, dovrà rispondere - anche se per motivi indipendenti dalla sua volontà l'incendio poi non si sviluppa - del delitto di tentato incendio doloso.
Cass. civ. n. 217/1997
L'elemento psicologico nel delitto di cui all'art. 423 c.p. consiste nel dolo generico. Ne consegue che, nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, quando a tale ulteriore e specifica finalità si associa la coscienza e volontà di cagionare un evento di proporzioni tali da assumere le caratteristiche richieste dall'art. 423 c.p., è applicabile la detta norma, e non l'art. 424 stesso codice, che prevede l'incendio come evento che esula dall'intenzione dell'agente. (In motivazione la S.C. ha chiarito che tale distinzione è applicabile anche in caso di tentativo, ipotesi nella quale occorre accertare se l'incendio rientri, come evento, nella proiezione della volontà dell'agente).
Cass. civ. n. 6638/1995
Per la configurazione del reato di incendio di cui all'art. 423 c.p. è necessario che il soggetto agente abbia voluto cagionare l'incendio; mentre, quando il pericolo dell'incendio o addirittura l'incendio si siano verificate come conseguenza non voluta dell'azione sono configurabili rispettivamente il reato di cui all'art. 424, comma primo, c.p. (danneggiamento seguito da incendio) o l'ipotesi aggravata dello stesso reato prevista dal secondo comma del citato articolo. Pertanto, quello che distingue le ipotesi criminose previste dagli artt. 423 e 424 c.p. non è tanto l'entità delle conseguenze che si sono verificate, bensì l'elemento soggettivo del reato; nel senso che, nel reato previsto dall'art. 423 c.p., l'agente vuole cagionare l'incendio, mentre, in quello previsto dall'art. 424 c.p., il pericolo dell'incendio, o addirittura l'incendio, si verificano come conseguenza non voluta dell'azione commessa.
Cass. civ. n. 4506/1995
Sussiste il delitto di incendio di cui all'art. 423 c.p. quando l'azione di appiccare il fuoco è finalizzata a cagionare l'evento con fiamme che per le loro caratteristiche e per la loro violenza tendano a propagarsi in modo da creare effettivo pericolo per la pubblica incolumità. Viceversa sussiste il delitto di danneggiamento seguito da incendio allorché il fatto viene realizzato con il solo intento e cioè con il dolo specifico di danneggiare la cosa altrui. Ne consegue che nell'ipotesi in cui l'agente, pur proponendosi di danneggiare la cosa altrui, tuttavia per i mezzi usati e per la vastità e le dimensioni del risultato raggiunto, ha realizzato un incendio di proporzioni tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità, deve in ogni caso rispondere del delitto di incendio doloso e non già del meno grave reato di danneggiamento seguito da incendio.
Cass. civ. n. 1336/1995
Qualora un incendio si sia sviluppato dopo avere dato fuoco a sterpaglie, il verificarsi di folate di vento non può considerarsi fatto imprevedibile, soprattutto in mesi dell'anno caratterizzati da variazioni atmosferiche, ma rappresenta un fenomeno da tenere in debito conto prima dell'accensione di un fuoco, che è operazione da controllare costantemente per la possibilità di propagarsi delle fiamme per un qualsivoglia motivo.
Cass. civ. n. 2660/1991
Ai fini della sussistenza del delitto previsto dall'art. 423, comma secondo, c.p., il fuoco deve essere qualificato incendio ed il fatto configura il reato consumato di incendio della cosa propria se il fuoco è di tale intensità e di tale potere da costituire un concreto pericolo per la pubblica incolumità, dato che, ai fini penalistici, la nozione di incendio non richiede necessariamente la forza prorompente e distruggitrice delle fiamme.
Cass. civ. n. 2805/1989
In tema di reati di pericolo, va fatta distinzione tra il concetto di fuoco e quello d'incendio, in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone. Ne deriva che, non ogni fuoco è, di per sé ab origine, qualificabile come incendio; è tale, secondo la fattispecie legale, prevista sia dall'art. 423 che dall'art. 449 del codice penale, solo quando le fiamme, non controllate e non controllabili, assumano i connotati di cui sopra. Mentre nell'ipotesi dolosa la mera accensione del fuoco ha rilievo, se posta in essere allo scopo di provocare un incendio; viceversa, in quella colposa, rileva solo ed esclusivamente la fattispecie legale: l'essere, cioè, divampato l'incendio. In quest'ultima ipotesi, al fine della causale determinazione di tale evento, assume rilievo eziologico l'azione o l'omissione dell'agente, in esse dovendosi individuare l'esistenza, o meno, della colpa. La mera accensione del fuoco, dovuta, a fatto del soggetto cui si addebita l'incendio colposo, (o a qualsiasi altra causa), è giuridicamente irrilevante: assume rilievo esclusivamente il perché, ad opera di quali cause, per quali comportamenti, cui risulti estraneo l'intento di provocare l'incendio, il fuoco sia divampato assumendo le caratteristiche della vastità, diffusibilità e difficoltà di estinzione sopra evidenziate.
Cass. civ. n. 875/1988
L'accensione dolosa di un fuoco a fine di incendio, non esclude la responsabilità di chi renda possibile con la sua condotta colposa, il diffondersi del fuoco che divampi in incendio.
Cass. civ. n. 742/1988
Ai fini del delitto di cui agli artt. 423 e 425 n. 5 c.p., per «bosco» deve intendersi una superficie di notevole estensione sulla quale crescono, naturalmente o con processo artificiale, alberi o frutici, cedui e non cedui, talché in detto termine vanno ricomprese anche le macchie.
Cass. civ. n. 1495/1979
Per la sussistenza del delitto di incendio, di cui all'art. 423 c.p., non occorre la forza prorompente e distruttrice delle fiamme, ma è sufficiente che il fuoco tenda a diffondersi e non possa facilmente spegnersi ed è necessaria la volontà di cagionare l'evento, sapendo che il fuoco appiccato ha le caratteristiche dell'incendio. Invece, nel caso del danneggiamento seguito da incendio, di cui all'art. 424 c.p., il fatto non viene realizzato col proposito di provocare un incendio, ma con la semplice intenzione di danneggiare la cosa altrui. Quando al fine di danneggiare si associa quello di cagionare l'incendio è applicabile l'art. 423 c.p. e non l'art. 424 stesso codice.