Art. 474 ter – Codice penale – Circostanza aggravante
Se, fuori dai casi di cui all’articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate , la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.
Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall’articolo 474, secondo comma.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 25918/2024
In tema di sequestro conservativo, l'automatica conversione in pignoramento, ex art. 320 cod. proc. pen., del vincolo reale disposto a garanzia del pagamento delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario, opera nel solo caso in cui l'Amministrazione abbia determinato l'importo del credito, rendendolo certo, liquido ed esigibile.
Cass. civ. n. 24942/2024
L'intervenuta risoluzione del mutuo fondiario, ex art. 1456 c.c., non incide sull'obbligo contrattuale del mutuatario di restituzione della somma mutuata, né rende totalmente inefficaci le pattuizioni contrattuali, con la conseguenza che l'atto pubblico che le contiene mantiene i propri requisiti di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Cass. civ. n. 21264/2024
La sentenza che, all'esito del giudizio di appello, dichiara la nullità per vizio formale o per error in procedendo della sentenza di primo grado (munita di provvisoria efficacia esecutiva), anche se è contestualmente adottata una statuizione di merito di contenuto identico a quella della pronuncia annullata, determina la caducazione del titolo esecutivo (rilevabile ex officio sia dal giudice dell'esecuzione, sia da quello dell'opposizione esecutiva) e non solo la sua trasformazione, connotata dalla conservazione degli effetti degli atti esecutivi già compiuti.
Cass. civ. n. 19015/2024
In tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, il diritto del creditore di procedere per l'importo di interessi a un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., nel caso in cui il titolo contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli "interessi legali", resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione è stata (esplicitamente o implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione.
Cass. civ. n. 18502/2024
La condanna provvisionale ai sensi dell'art. 539 c.p.p., una volta riformata in appello, perde efficacia di titolo esecutivo, sia in ordine alle statuizioni di merito che a quelle relative alle spese in essa contenute, in applicazione dell'art. 336 c.p.c., dovendosi, peraltro, escludere che, in esito alla cassazione della pronuncia d'appello con rinvio al giudice civile ex art. 622 c.p.p., il nuovo accoglimento dell'originaria domanda risarcitoria comporti la reviviscenza dell'efficacia esecutiva del titolo definitivamente caducato, potendo soltanto fondare il diritto ad una nuova esecuzione forzata. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la restituzione di somme versate in conseguenza di condanna provvisionale riformata in appello, ritenendo ininfluente la sopravvenuta cassazione, ai soli effetti civili, della sentenza penale d'appello assolutoria degli imputati).
Cass. civ. n. 16664/2024
In tema di titolo esecutivo, la riforma in appello del solo quantum debeatur stabilito dalla sentenza di primo grado, in forza della quale è stata promossa l'esecuzione forzata, determina, nell'ambito della procedura esecutiva, conseguenze differenti a seconda che la modifica intervenga in aumento o in diminuzione: nel primo caso, per ampliare l'oggetto della procedura esecutiva già intrapresa, il creditore deve intervenire, per la parte residuale, in base al nuovo titolo esecutivo costituito dalla sentenza di appello; nel secondo caso, in virtù dell'effetto sostitutivo (con efficacia ex tunc) del titolo, il processo esecutivo prosegue senza soluzione di continuità, nei limiti fissati dalla sentenza di appello, con persistente efficacia, entro tali limiti, anche degli atti anteriormente compiuti.
Cass. civ. n. 14478/2024
La S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che aveva affermato la responsabilità risarcitoria di un ufficiale giudiziario, il quale, pur avendo verificato l'esistenza di un provvedimento giudiziale e l'apposizione della formula esecutiva, aveva rifiutato il compimento del pignoramento, perché l'ordinanza ex art. 510 c.p.c. emessa dal giudice dell'esecuzione non poteva essere considerata un valido titolo esecutivo).
Cass. civ. n. 13606/2024
In sede esecutiva configura abusivo frazionamento del credito il contegno del creditore che - senza alcun vantaggio o interesse - notifichi plurimi atti di precetto in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore; in tal caso il giudice dell'esecuzione è tenuto a liquidare al creditore procedente le sole spese e compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d'un solo precetto in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati, il cui numero può assumere rilievo esclusivamente nella determinazione del compenso tra i valori minimi e massimi della forbice tariffaria prevista, escluso ogni automatismo.
Cass. civ. n. 8129/2024
Il provvedimento giurisdizionale firmato con un segno grafico indecifrabile e privo di capacità identificativa della persona fisica del giudice va equiparato a quello mancante di sottoscrizione, a meno che il segno non sia riconducibile ad un autore determinato tramite l'esame di altre parti dello stesso atto, e, conseguentemente, è da considerare inesistente ed inidoneo a fondare l'esecuzione forzata.
Cass. civ. n. 3661/2024
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 75 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede l'applicazione del beneficio anche nel processo esecutivo, in quanto compatibile, con la conseguenza che occorre verificare, ai sensi dell'art. 122 dello stesso d.P.R., la non manifesta infondatezza della pretesa che si intenda far valere in sede esecutiva, da valutarsi con l'accertamento dell'esistenza effettiva del titolo esecutivo e della possibile fruttuosità dell'esecuzione, sulla base di elementi idonei a ritenerne la non manifesta inutilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto impugnato che aveva ritenuto necessario subordinare l'accoglimento della domanda al concreto esito dell'esecuzione stessa, secondo una valutazione effettuata ex post, allorquando era già stata svolta l'attività prodromica, indispensabile per dar corso all'esecuzione e per acquisire informazioni sulla solvibilità dell'esecutato).
Cass. civ. n. 1619/2024
In tema di esecuzione forzata, il comando contenuto nel titolo esecutivo giudiziale può essere integrato con gli atti del processo o anche ad esso estrinseci, purché presupposti nei primi o richiamati in modo idoneo, a condizione che l'integrazione abbia ad oggetto il risultato di un'attività di giudizio su questioni comunque esaminate e risolte, seppur non adeguatamente estrinsecate al momento della formazione del documento, e che il titolo non sia intrinsecamente contraddittorio, potendo essere completato in maniera sufficientemente univoca, senza richiedere attività cognitive suppletive da espletarsi ex novo. (Nella fattispecie, relativa a un'opposizione ex art. 617 c.p.c. promossa avverso un'ordinanza ex art. 612 c.p.c. per obblighi di fare conseguenti all'accertata violazione di distanze legali tra costruzioni, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva operato un'inammissibile ricostruzione tecnico-urbanistica ex post e alternativa a quella del titolo esecutivo azionato).
Cass. civ. n. 43306/2023
emessa ex art. 2932 cod. civ. non ancora irrevocabile - Reato di cui all'art. 388, comma primo, cod. pen. - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
Cass. civ. n. 34220/2023
La validità della delibera condominiale di approvazione di una determinata spesa, una volta accertato in sede giudiziale il credito di fonte contrattuale del terzo nei confronti del condominio stesso, non incide sul diritto di ottenerne il pagamento, anche in via esecutiva, dal condominio e, quindi, dai singoli condòmini, né costituisce presupposto necessario per l'azione esecutiva l'esistenza di una valida delibera condominiale di approvazione della ripartizione interna della spesa deliberata, trattandosi di questioni relative ai rapporti interni tra i condòmini rispetto alla quale il creditore del condominio resta estraneo anche in sede processuale.
Cass. civ. n. 34116/2023
Ai fini del perfezionamento di un contratto di mutuo a stato di avanzamento lavori e della sua validità quale titolo esecutivo, non è necessaria la consegna materiale della somma mutuata, poiché è sufficiente la costituzione di un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, risultando irrilevante che l'erogazione della somma non sia immediata ove questa sia ancorata al verificarsi di determinate condizioni oggettive, pattiziamente previste, in presenza delle quali sorge l'obbligo a carico del mutuante di trasferire le somme mutuate al mutuatario. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha affermato che il titolo esecutivo costituito da un contratto di mutuo a stato di avanzamento dei lavori era venuto in essere con l'ultima delle erogazioni, tutte anteriori alla emissione del precetto, in attuazione di un piano rateale previsto in contratto, come attestato in atto pubblico di quietanza).
Cass. civ. n. 30119/2023
In tema di diffide con efficacia esecutiva, ex art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004, il datore di lavoro ha interesse ad agire per l'accertamento negativo dei crediti retributivi individuati anche in mancanza di una manifestata intenzione dei lavoratori di voler agire coattivamente nei suoi confronti, poiché - non essendo esperibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (che può essere impiegatoo solo dopo la notificazione del precetto) - tale azione costituisce l'unico mezzo per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e, cioè, ad assicurare al portatore di un interesse attuale e concreto (pur in mancanza di un'attuale lesione di un diritto o di una contestazione) la possibilità di ottenere un un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, quale l'accertamento dell'inesistenza o della minore entità dei crediti stragiudizialmente accertati con le diffide convalidate.
Cass. civ. n. 27590/2023
Il patto col debitore in forza del quale il creditore si obbliga a non mettere in esecuzione, per un determinato periodo di tempo e a certe condizioni, il credito portato da un titolo esecutivo (c.d. "pactum de non exequendo"), se stipulato prima della formazione del giudicato nel processo avente ad oggetto l'accertamento del credito, non preclude al creditore, una volta munito del titolo, la legittimazione a proporre l'istanza di fallimento del debitore, in quanto le parti possono disporre della situazione sostanziale, ma non dell'oggetto del processo.
Cass. civ. n. 25941/2023
Nella pronuncia, di natura costitutiva, di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. non è implicitamente inclusa una statuizione di condanna avente natura di titolo esecutivo per il rilascio forzoso del bene trasferito.
Cass. civ. n. 25264/2023
Il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, pronunciato dal giudice dell'opposizione a precetto, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., per ragioni inerenti alla qualità soggettiva del creditore procedente, impedisce di intraprendere una nuova esecuzione al solo creditore opposto ma non ai diversi soggetti che si dichiarino creditori sulla base del medesimo titolo.
Cass. civ. n. 23846/2023
Se il titolo esecutivo giudiziale non specifica la natura degli interessi legali liquidati, in sede di esecuzione forzata occorre necessariamente far riferimento al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c., restando esclusa l'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c.
Cass. civ. n. 22714/2023
Nell'opposizione all'esecuzione promossa in forza di un'ordinanza ex art. 614-bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022) non è consentito dedurre la scarsa importanza dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento con l'effetto di ottenere una riduzione del "quantum" della misura coercitiva, risolvendosi altrimenti quest'ultima in un'inammissibile modificazione della portata precettiva del titolo esecutivo giudiziale, permessa unicamente nel processo di cognizione e attraverso il rituale esperimento dei mezzi di impugnazione.
Cass. civ. n. 14234/2023
Nell'opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo giudiziale, non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti, nel giudizio in cui quel titolo si è formato, al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, pronunciandosi in sede di opposizione all'esecuzione, aveva escluso che il titolo esecutivo – rappresentato da un lodo arbitrale che faceva riferimento, per il calcolo degli interessi, esclusivamente al criterio di cui all'art. 9 della l. n. 143 del 1949 – potesse essere integrato con il riconoscimento degli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002, non essendo stata posta la relativa questione dinanzi al giudice della cognizione).
Cass. civ. n. 13244/2023
La domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'esecuzione forzata dell'ordinanza di rilascio dell'immobile, emessa nel procedimento sommario di convalida di sfratto e successivamente travolta, nel giudizio di merito, dall'accertamento di inesistenza del diritto di procedere al rilascio, rientrando nella previsione dell'art. 96, comma 2, c.p.c., va proposta nel medesimo giudizio in cui il titolo esecutivo si è formato e non in uno autonomo e separato, salvo che sussista un'impossibilità di fatto, ricorrente qualora la vittima, al momento del compimento della temeraria iniziativa processuale, non aveva patito alcun danno né poteva ragionevolmente prevedere di subirne in seguito, ovvero un'impossibilità di diritto, qualora sussistano preclusioni di carattere processuale.
Cass. civ. n. 12183/2023
In tema di esecuzione forzata, ove il titolo esecutivo di formazione giudiziale sia stato oggetto di cassazione parziale, la mancata riassunzione del giudizio di rinvio comporta, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione non solo di quest'ultimo ma dell'intero processo, con conseguente caducazione dello stesso titolo esecutivo giudiziale, ad eccezione di quelle statuizioni di esso già coperte dal giudicato, in quanto non impugnate o non cassate; ne deriva che è nullo sia il precetto intimato sulla base delle statuizioni direttamente formanti oggetto di cassazione parziale, che avrebbero dovuto essere "sub iudice" nel processo di rinvio, poi estinto, sia quello intimato sulla base delle statuizioni da esse dipendenti le quali, in forza dell'effetto espansivo "interno" di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., sono anch'esse travolte e caducate dalla cassazione parziale.
Cass. civ. n. 6513/2023
È contrario a buona fede il contegno del creditore che - senza alcun vantaggio o interesse - instauri più procedure esecutive in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore; in tal caso, il giudice dell'esecuzione è tenuto a riunire i suddetti procedimenti e, conseguentemente, a liquidare al creditore procedente le sole spese e i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d'un solo precetto e per l'esecuzione di un solo atto di pignoramento in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati.
Cass. civ. n. 6342/2023
L'efficacia di titolo esecutivo dell'assegno bancario è subordinata al rispetto dei requisiti di forma e contenuto dettati dalla legge, in virtù del combinato disposto degli artt. 50 e 51 del r.d. n. 1736 del 1933, richiamati dal successivo art. 55, comma 1; ne consegue che tale efficacia non compete all'assegno recante una data insuperabilmente incerta, impedendo quest'ultima di stabilire se il traente avesse la capacità di emetterlo al momento dell'emissione, oltre che di individuare la decorrenza del termine di presentazione per il pagamento. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo ad un assegno nel quale l'anno di emissione risultava essere stato corretto da "2015" a "2016").
Cass. civ. n. 5921/2023
L'estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il relativo provvedimento del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa, con la conseguenza che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori.
Cass. civ. n. 4449/2023
Il giudice dell'esecuzione chiamato, in sede di opposizione all'esecuzione di obblighi di fare, ad accertare la portata e l'idoneità esecutiva del titolo, può tenere conto, al fine di superare eventuali lacune del titolo medesimo, della situazione di fatto esistente al momento in cui ne viene richiesta la coattiva osservanza, restando fermo che, nel giudizio instaurato per la violazione delle distanze legali tra edifici, la determinazione della misura concreta della distanza da rispettare fra le costruzioni deve essere compiuta dal giudice investito della cognizione della relativa domanda e non può essere rimessa al predetto giudice dell'esecuzione, il quale deve risolvere solo i problemi e le difficoltà che possono insorgere in sede di attuazione dell'obbligo di fare, così come imposto dal titolo, e non può in alcun modo provvedere ad integrare il titolo stesso.
Cass. civ. n. 3125/2023
Ai fini della procedibilità del delitto di cui all'art. 633 cod. pen., nel caso in cui la querela sia presentata da un erede del proprietario dell'immobile illecitamente invaso od occupato, l'accettazione tacita dell'eredità da parte sua o la prescrizione del suo diritto ad accettarla ex art. 480 cod. civ. non possono formare oggetto di valutazione incidentale in sede di giudizio penale, posto che tale accertamento necessita dell'instaurazione del contraddittorio con la parte interessata a dimostrare di aver accettato tacitamente l'eredità o comunque che il suo diritto ad accettare non si è prescritto. (Fattispecie in cui gli imputati hanno eccepito che il querelante non fosse legittimato a proporre querela per il delitto in oggetto, in quanto non aveva accettato l'eredità e il suo diritto si era prescritto ex art. 480 cod. civ., sicché non sarebbe mai divenuto proprietario dell'immobile arbitrariamente invaso).
Cass. civ. n. 2342/2023
La clausola di "riparazione" prevista dall'art. 241 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, che consente la fabbricazione e la vendita di componenti di un prodotto complesso coperto da privativa, non si applica nel caso di pezzi di ricambio che riproducano in maniera servile modelli registrati, la cui contraffazione o introduzione nello Stato integra, pertanto, i delitti di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen. (Fattispecie relativa al sequestro di cinturini di orologi, che, per il nome del modello, per la forma, per le dimensioni e per i materiali utilizzati si presentavano pressocché identici a quelli di analoghi accessori, protetti da privativa industriale attribuita ad un'azienda produttrice di smartphone).
Cass. civ. n. 1942/2023
Nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'esecuzione promossa in base a titolo giudiziale, non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti nel giudizio in cui quel titolo si è formato al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo.
Cass. civ. n. 1489/2023
In tema di procedimento esecutivo, difetta l'interesse (ex art. 100 c.p.c.) a promuovere l'espropriazione forzata soltanto qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entità economica minima alla stregua di un criterio meramente oggettivo riferito alla generalità dei consociati e non in base alle soggettive condizioni economiche delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto insussistente il diritto ad agire "in executivis" in relazione a due atti di precetto per la complessiva somma di circa 800 Euro, affermando che il dato economico va valutato espungendo apprezzamenti, di tipo soggettivo e necessariamente irrilevanti nel processo, relativi alla consistenza del patrimonio del debitore oppure alle condizioni economiche delle parti).
Cass. civ. n. 52/2023
In tema di esecuzione forzata intrapresa in forza di un atto pubblico notarile (ovvero di una scrittura privata autenticata), che documenti un credito solo futuro ed eventuale e non ancora attuale e certo (pur risultando precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza), al fine di riconoscere all'atto azionato la natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. è necessario che anche i fatti successivi, determinanti l'effettiva insorgenza del credito, siano documentati con le medesime forme (vale a dire con atto pubblico o con scrittura privata autenticata). (Principio affermato dalla S.C. con riguardo a una fattispecie nella quale, a fronte di un contratto di mutuo obbligatorio, stipulato per atto pubblico, la successiva erogazione della somma era stata documentata mediante la produzione di mere attestazioni contabili bancarie, prive della forma richiesta dall'art. 474 c.p.c.).