Art. 600 septies – Codice penale – Confisca
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonché dagli articoli 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609 ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609 quater, [[n609quinquies]], 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609 ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609 undecies, è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità. Si applica il terzo comma dell'articolo 322 ter.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34588/2024
In tema di pornografia minorile, è ammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca la mancata applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto, riconosciuta per effetto della declaratoria di incostituzionalità, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 2024, sopravvenuta alla decisione in grado di appello, dell'art. 600-ter, comma primo, n. 1, cod. pen., nella parte in cui non prevede che, nei casi di minore gravità, la pena sia diminuita in misura non eccedente i due terzi, a condizione che non emergano elementi di particolare allarme sociale tali da escludere, "ictu oculi", la configurabilità stessa della diminuente speciale.
Cass. civ. n. 32149/2024
Il delitto di riduzione in servitù, attuato mediante violenza e minaccia costringendo la vittima a prestazioni sessuali, non può concorrere, per il principio di specialità, con quello di violenza sessuale configurato in relazione alle medesime condotte, in quanto contiene tutti gli elementi costitutivi di quest'ultimo, nonché, in funzione specializzante, l'ulteriore requisito della riduzione in stato di soggezione continuativa.
Cass. civ. n. 30655/2024
Il delitto di pornografia minorile di cui all'art. 600-ter, comma primo, cod. pen., essendo posto a tutela della libertà sessuale e della dignità del minore, suscettibile di compromissione già per effetto della sola produzione del materiale pedopornografico, è configurabile a prescindere dalla percezione che il minore abbia di tale illecita produzione. (Fattispecie relativa alla ripresa, con una telecamera nascosta, delle parti intime di minori, coperte da biancheria intima, ma comunque visibili).
Cass. civ. n. 19734/2024
In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, il creditore procedente che ha proposto giudizio divisionale endoesecutivo riveste la qualità di parte necessaria del processo di divisione, sicché, nell'ipotesi di versamento di un conguaglio, sia pure ai fini della successiva distribuzione delle somme ricavate tra i creditori, è assoggettato, in via solidale, all'imposta ai sensi dell'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986.
Cass. civ. n. 14843/2024
Il reato di riduzione in stato di servitù (art. 600, comma primo, seconda ipotesi, cod. pen.) concorre con il reato di tratta di persona libera (art. 601, comma primo, seconda ipotesi, cod. pen.), poiché, difettando l'unicità naturalistica del fatto, non sussiste un rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 cod. pen. tra le due fattispecie, né le stesse contengono clausole di riserva che consentano l'applicazione delle figure dell'assorbimento, della consunzione o del "post-factum" non punibile. (Fattispecie relativa a vittime che, convinte a lasciare il loro Paese con la prospettiva di trovare un lavoro lecito all'estero, giunte in Italia erano state poste in stato di servitù e indotte a prostituirsi).
Cass. civ. n. 10690/2024
Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la ritenuta configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità del materiale pedopornografico detenuto, di cui all'art. 600-quater, comma secondo, cod. pen., a fronte di un'imputazione in cui, senza richiamare espressamente tale previsione, si contesti la detenzione di tal genere di materiale con riferimento a centinaia di immagini e di video", posto che la concreta formulazione dell'addebito, incentrando il disvalore della condotta anche sull'ingente dato quantitativo, consente all'imputato un adeguato esercizio dei diritti di difesa.
Cass. civ. n. 1231/2024
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di persona offesa dal delitto di violenza sessuale, costituitasi parte civile, non è ostativa alla provvisoria esecutività del capo della sentenza penale di condanna con cui alla stessa è riconosciuta la provvisionale, posto che tale ammissione, automatica "ex lege", a prescindere da limiti reddituali, non si traduce nell'accertamento di uno stato di insolvibilità della destinataria, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero della somma corrispostale a detto titolo nel caso di annullamento della sentenza.
Cass. civ. n. 50298/2023
In tema di pornografia minorile, la nozione di "attività sessuali" di cui all'art. 600-ter, comma settimo, cod. pen. va intesa in senso più ampio di quello riconosciuto alla diversa nozione di "atto sessuale", rilevante ai sensi dell'art. 609-bis cod. pen., posto che il legislatore, onde tutelare l'integrità psicofisica del minore rispetto a coinvolgimenti sessuali di ogni tipo, ha voluto preservarlo da ogni strumentalizzazione valevole a coinvolgerlo sul piano sessuale, non solo mediante la sua correlazione ad espliciti e concreti atti sessuali, ma anche attraverso la sua riconduzione ad attività sessuali meramente simulate.
Cass. civ. n. 41572/2023
Integra il delitto di produzione di materiale pedopornografico, di cui all'art. 600-ter, comma primo, n. 1), cod. pen., anche la realizzazione di una sola immagine di tal genere, non essendo previsto dalla norma il superamento di una soglia quantitativa minima.
Cass. civ. n. 36572/2023
Integra la detenzione penalmente rilevante ai sensi dell'art. 600-quater, comma primo, cod. pen. la disponibilità di "file" di contenuto pedopornografico archiviati sul "cloud storage" di una "chat" di gruppo nello spazio "Telegram", accessibili, per il tramite delle proprie credenziali, da parte di ogni componente del gruppo che abbia consapevolmente preso parte ad esso.
Cass. civ. n. 29817/2023
In tema di pornografia minorile, lo scopo sessuale, che rende materiale pedopornografico la rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto non coinvolto in attività sessuali esplicite, simulate o reali, implica l'accertamento della finalità della sua produzione, che, laddove non immediatamente evincibile, può essere desunta da ogni elemento utile, compresa l'intenzione dell'agente, posto che il reato sussiste quando tale rappresentazione, non altrimenti giustificabile, sia qualificabile come diretta a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo.
Cass. civ. n. 1257/2023
È affetto da abnormità funzionale, determinando un'indebita stasi del procedimento, il provvedimento con cui il tribunale monocratico dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero in ragione della mancata indicazione delle generalità delle persone offese, in quanto tale omissione non rientra tra le cause di nullità previste dall'art. 552, comma 2, cod. proc. pen., né può concretamente esigersi la puntuale identificazione di tutte le parti lese allorquando non vi è reale possibilità di risalire alle generalità e alla collocazione geografica delle stesse. (Fattispecie relativa al delitto di detenzione di materiale pedopornografico).
Cass. pen. n. 54024/2018
La confisca obbligatoria prevista dall'art. 600-septies cod. pen. è applicabile soltanto ai delitti finalizzati alla tutela di minori vittime di abusi, e non anche al reato di cui all'art. 603-bis cod. pen..
Cass. pen. n. 5143/2012
In tema di pedopornografia, dopo la modifica dell'art. 600-septies cod. pen., per effetto dell'art. 4 della legge 1 ottobre 2012, n. 172, che prevede la confisca obbligatoria delle cose che costituiscono il profitto o il prodotto del reato, deve ancora ritenersi ammessa la confisca facoltativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato sulla base dei principi generali contenuti nell'art. 240 cod. pen.
Cass. pen. n. 24054/2006
In relazione al delitto di divulgazione di materiale pedopornografico, la confisca dello stesso e degli apparecchi di qualunque tipo ad esso riferibili ha natura obbligatoria e va disposto anche nel caso di sentenza di patteggiamento o di proscioglimento per estinzione del reato, in quanto deve essere applicata non già la disciplina generale in tema di confisca prevista dall'art. 240 c.p. ma le specifiche disposizioni di cui agli artt. 600 ter e 600 septies c.p.
Cass. pen. n. 10058/2005
In relazione all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 600 ter c.p., relativa alla produzione, distribuzione e divulgazione di materiale pedo-pornografico, è legittimo il sequestro probatorio del materiale osceno riguardante i minori allorché sussista l'esigenza di conservare la prova di immagini o filmati a contenuto pedo-pornografico, ovvero la prova della loro circolazione nella rete internet dei pedofili, attesa la pericolosità di tali condotte e anche nell'ottica della obbligatorietà della confisca dei suddetti corpi di reato prevista dalla disposizione di cui all'art. 600 septies c.p.