Art. 604 – Codice penale – Fatto commesso all’estero
Le disposizioni di questa sezione nonché quelle previste dagli articoli 609bis, 609ter, 609quater, 609quinquies, 609 octies e 609 undecies si applicano altresì, quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano ovvero in danno di cittadino italiano [4, 7 n. 5], ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi il cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 19342/2025
Commette il reato di cui all'art. 2, comma 1, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205, colui che, partecipando ad una pubblica manifestazione sotto le insegne di un gruppo organizzato che si riporta esplicitamente al partito fascista e ne propugna le idee discriminatorie, razziste e antidemocratiche, esponga striscioni inneggianti a Benito Mussolini e risponda con il "saluto romano" alla "chiamata del presente". (In motivazione la Corte ha chiarito che quello in oggetto è reato di pericolo presunto, posto a tutela dei beni costituzionalmente garantiti della dignità ed uguaglianza di tutte le persone, e della solidarietà politica, economica e sociale).
Cass. civ. n. 31850/2024
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 604-ter, comma secondo, cod. pen. per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante di cui al comma primo del citato articolo del codice penale, trattandosi di una scelta legislativa non irragionevole perché diretta ad attribuire particolare disvalore a condotte che conferiscono a determinati soggetti condizioni di inferiorità o indegnità.
Cass. civ. n. 16153/2024
La condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla "chiamata del presente" e nel cosiddetto "saluto romano" integra il delitto previsto dall'art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disp. trans. fin. Cost., potendo altresì integrare il delitto, di pericolo presunto, previsto dall'art. 2, comma 1, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, ove, tenuto conto del complessivo contesto fattuale, la stessa sia espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 604-bis, secondo comma, cod. pen. (già art. 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654).
Cass. civ. n. 2121/2023
Integra il delitto di associazione per delinquere aggravato dalla circostanza di cui all'art. 604-ter cod. pen. la condotta di chi si associa, attraverso una struttura dotata di organizzazione e stabilità, al fine di commettere condotte penalmente rilevanti con finalità di discriminazione, mentre integra il delitto di cui all'art. 604-bis, comma secondo, cod. pen. la partecipazione ad un organismo, anche privo di un minimo di organizzazione e di stabilità, che sia caratterizzato, quale elemento costitutivo del gruppo, dalla propaganda discriminatoria e dall'istigazione e incitamento a commettere atti discriminatori. (In motivazione la Corte ha escluso l'applicazione del criterio di specialità, in quanto il confronto strutturale tra le due fattispecie astratte e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle portano a non ravvisare la sussistenza di un rapporto di continenza tra le norme).
Cass. civ. n. 4534/2021
Integra il reato di cui all'art. 604-bis, comma secondo, cod. pen., l'adesione a una comunità virtuale caratterizzata da vocazione ideologica neonazista, avente tra gli scopi la propaganda e l'incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi e la condivisione, sulle bacheche delle sue piattaforme "social", di messaggi di chiaro contenuto negazionista, antisemita e discriminatorio per ragioni di razza, attraverso l'inserimento di "like" e il rilancio di "post" e dei correlati commenti, per l'elevato pericolo di diffusione di tali contenuti ideologici tra un numero indeterminato di persone derivante dall'algoritmo di funzione dei "social network", che aumenta il numero di interazioni tra gli utenti.
Cass. civ. n. 307/2020
La circostanza aggravante prevista dall'art. 604-ter cod. pen. è configurabile non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente.