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Art. 7 — Reati commessi all’estero

Art. 7 — Reati commessi all’estero

È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

  1. 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano [ 241313; c. nav. 1088 ];
  2. 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto [ 467 ];
  3. 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano [ 453-461, 464466 ];
  4. 4) delitti commessi da pubblici ufficiali [ 357 ] a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni [ 314 ss. ];
  5. 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge [ 501 4, 537, 591 2, 604, 642 4; c. nav. 1080 ] o convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana.
  1. 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano [ 241313; c. nav. 1088 ];
  2. 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto [ 467 ];
  3. 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano [ 453-461, 464466 ];
  4. 4) delitti commessi da pubblici ufficiali [ 357 ] a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni [ 314 ss. ];
  5. 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge [ 501 4, 537, 591 2, 604, 642 4; c. nav. 1080 ] o convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 43848/2008

È perseguibile secondo la legge italiana, ai sensi dell’art. 7, n. 4 c.p. l’appuntato dei carabinieri, in servizio presso una sede diplomatica italiana all’estero, che si attivi, dietro compenso, per procurare visti d’ingresso illegale in Italia a cittadini extracomunitari.

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Cass. pen. n. 25889/2006

Il reato commesso all’estero non può rientrare nella giurisdizione del giudice italiano per il solo fatto che sia legato dal vincolo della continuazione con altro reato commesso in Italia, trattandosi di ipotesi non compresa tra quelle che, ai sensi degli artt. da 7 a 10 del c.p., comportano deroga al principio di territorialità sul quale si basa la giurisdizione dello Stato italiano.

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Cass. pen. n. 21088/2004

Ai fini della perseguibilità secondo la legge italiana dei reati commessi in territorio estero da parte di pubblici ufficiali a servizio dello Stato, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla loro funzione, non è necessario un rapporto stabile di servizio con la pubblica Amministrazione, ben potendo rientrare nella previsione normativa anche lo svolgimento di compiti temporanei e/o di una missione occasionale. (Principio affermato con riferimento a concussione commessa all’estero da contrattiste dell’Amministrazione degli affari esteri).

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Cass. pen. n. 4089/2000

Ai fini della perseguibilità secondo la legge italiana dei reati commessi in territorio estero da parte di pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alla loro funzione, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 4, c.p. non è necessario un rapporto stabile di servizio con l’amministrazione, ben potendo rientrare nella previsione normativa anche lo svolgimento di una missione occasionale. (Fattispecie relativa a missione di aiuti in Albania).

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Cass. pen. n. 2860/1992

In tema di reati commessi all’estero e di rinnovamento del giudizio (artt. 7 e seguenti, 11 c.p.), la qualificazione delle fattispecie penali deve avvenire esclusivamente alla stregua della legge penale italiana, a nulla rilevando che l’ordinamento dello Stato nel cui territorio il fatto è stato commesso non preveda una persecuzione penale dello stesso fatto. Le norme in questione prevedono, infatti, limitatamente ai casi da esse contemplati e in presenza di alcune condizioni, la perseguibilità dei fatti penalmente rilevanti «secondo la legge italiana» al di là dei limiti territoriali, senza richiedere che tali fatti siano penalmente perseguiti anche nel territorio dello Stato in cui sono stati commessi. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, premesso che il principio della doppia incriminazione, invocato dal ricorrente è sancito dalla legge penale esclusivamente in tema di estradizione, è stato ritenuto del tutto indifferente che l’evasione e il porto e detenzione illegale di armi siano o non siano perseguiti penalmente nell’ordinamento della Confederazione elvetica).

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