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Art. 73 bis — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 73 bis — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

I provvedimenti previsti negli articoli 1211, 1514, primo comma, 1515, terzo comma, e 1841 del codice sono adottati dal tribunale in composizione monocratica (1).

Aggiornato al 1 gennaio 2020
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