Art. 183 – Codice civile – Esclusione dall’amministrazione
Se uno dei coniugi è minore o non può amministrare ovvero se ha male amministrato, l'altro coniuge può chiedere al giudice di escluderlo dall'amministrazione.
Il coniuge privato dell'amministrazione può chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione.
La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione [33].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 35000/2024
In tema di tutela penale dell'ambiente, deve riconoscersi natura di rifiuti agli indumenti usati, abbandonati da chi ne abbia la detenzione, in quanto essi non possono essere ritenuti né sottoprodotti ex art. 182-bis d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non derivando da un processo di produzione, né rifiuti che abbiano cessato di essere tali, postulando la cessazione l'esecuzione di operazioni di recupero debitamente autorizzate o, comunque, assoggettate a procedura semplificata ai sensi dell'art. 214 e segg. del citato d.lgs. n. 152 del 2006.
Cass. civ. n. 21332/2024
In tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari (dedotti per dimostrare i primi), l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali.
Cass. civ. n. 18491/2024
Il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto tardivo e contraddittorio il disconoscimento di conformità rispetto agli originali di contratti di fideiussione prodotti in copia con le memorie ex art. 183 c.p.c, dopo che con l'atto di citazione la stessa parte aveva invece disconosciuto le firme apposte sui medesimi documenti).
Cass. civ. n. 18020/2024
In tema di tutela penale dell'ambiente, l'attività di demolizione di un edificio non può essere definita "processo di produzione", quale quello indicato dall'art. 184-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, sicché i materiali che ne derivano devono essere qualificati in termini di rifiuti e non di sottoprodotti.
Cass. civ. n. 17415/2024
In tema di operazioni bancarie effettuate a mezzo di strumenti elettronici, la responsabilità della banca in caso di pagamento mediante bonifico, da eseguirsi in favore di beneficiario sprovvisto di conto di accredito presso l'istituto intermediario, osserva la disciplina del diritto comune, sicché, ove il beneficiario sia rimasto insoddisfatto a causa dell'inesatta indicazione del codice Iban, grava sull'intermediario, responsabile secondo la teoria del contatto sociale qualificato, l'onere di dimostrare di aver compiuto l'operazione di pagamento, richiestagli dal solvens, adottando tutte le cautele necessarie per scongiurare il rischio di erronea individuazione o, quanto meno, di essersi adoperato per consentire all'ordinante di individuare il soggetto concretamente beneficiato anche comunicando, ove necessario, i relativi dati anagrafici o societari.
Cass. civ. n. 16979/2024
In tema di promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, è inammissibile in quanto nuova la domanda di indennizzo ex art. 1381 c.c. proposta in sede di precisazione delle conclusioni, se in relazione agli stessi fatti è stata originariamente proposta domanda di risarcimento del danno per inadempimento dell'obbligo di fare; nell'ipotesi prevista dal citato art. 1381 c.c. la causa petendi è infatti diversa atteso che il promittente assume una prima obbligazione di "facere", consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di "dare", cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di indennizzo proposta dall'acquirente all'asta di un immobile, successivamente all'aggiudicazione occupato sebbene fosse decorso invano il termine stabilito per la sua liberazione, avendo il ricorrente originariamente agito per il solo risarcimento del danno da inadempimento contrattuale).
Cass. civ. n. 16932/2024
In tema di concordato preventivo, il creditore che non ha proposto opposizione nell'ambito del giudizio ex art. 180 l.fall. non è legittimato ad impugnare, quale terzo, il decreto di omologazione, poiché il suo interesse a vedere respinta la proposta di concordato è sorto solo successivamente all'instaurazione del suddetto procedimento e può essere tutelato mediante ricorso ai diversi rimedi previsti dall'art. 186 l.fall.
Cass. civ. n. 15177/2024
In tema di rapporti bancari di conto corrente, l'estratto conto che inizi con il saldo negativo di un rapporto precedente non può dirsi incompleto e solo a fronte di una specifica contestazione del correntista, in ordine alla veridicità ed effettiva debenza di quanto dovuto in forza del conto secondario o precedente, scatta l'obbligo della banca di fornire la prova della correttezza della posta negativa di cui trattasi, prova che consiste, di regola, nella produzione degli estratti conto da cui risulti quel saldo iniziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto tempestiva la contestazione della posta corrispondente al saldo negativo di un conto secondario, formulata solo con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ratione temporis vigente, poiché la banca non aveva prodotto anteriormente, né in sede monitoria né con la comparsa di risposta o con la prima memoria, l'estratto del conto principale, da cui risultava la confluenza dei saldi negativi dei conti secondari).
Cass. civ. n. 14960/2024
In caso di originaria proposizione di domanda di risarcimento danni ex art. 2049 c.c., è ammissibile la successiva proposizione, in comparsa conclusionale, di domanda ex art. 2050 c.c. se la parte ha tempestivamente allegato, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le situazioni di fatto idonee ad integrare tale titolo di responsabilità, stante la diversità dei fatti costitutivi delle due fattispecie.
Cass. civ. n. 14868/2024
In tema di giudizio d'appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale per violazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c, e 180, cod. proc. pen., suscettibile di sanatoria ove non dedotta in sede di formulazione delle conclusioni, quale primo atto successivo di partecipazione al procedimento "cartolare".
Cass. civ. n. 13636/2024
La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato l'appello ritenendo valida la rinuncia all'intera domanda effettuata dal difensore della ricorrente a verbale nel giudizio di primo grado).
Cass. civ. n. 12633/2024
Nella vigenza del regime giuridico delle preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, la novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti, con la conseguenza che, ove in primo grado tali condizioni non siano state rispettate, l'inammissibilità della domanda può essere fatta valere anche in sede di gravame, non essendo la relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto, di cui l'art. 345 c.p.c. esclude la proponibilità in appello. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva considerato nuova e, quindi, inammissibile, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, ontologicamente diversa da quella originariamente proposta di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato).
Cass. civ. n. 10901/2024
Nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l'attore, dopo avere allegato nell'atto introduttivo che l'errore del sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che l'errore sia consistito nell'inadeguata assistenza postoperatoria, dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente indicate dall'attore, possano avere portata preclusiva, stante l'inesigibilità dell'individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una c.t.u. (In applicazione del principio, la S.C., in una fattispecie di decesso di un paziente dovuto a shock settico conseguito ad una lesione intestinale, ha rigettato i motivi di ricorso con cui si censurava la sentenza d'appello per aver basato il giudizio di responsabilità su un fatto diverso, sia rispetto a quello posto a fondamento della condanna in primo grado - diversamente individuando l'errore di esecuzione dell'intervento, nonostante la mancanza di appello incidentale sul punto - sia riguardo a quello dedotto con l'atto di citazione, individuando ulteriori profili di responsabilità nella mancata applicazione di drenaggi, dedotta da parte attrice solo in comparsa conclusionale, e nell'omessa vigilanza post-operatoria, rilevata solo con l'appello incidentale).
Cass. civ. n. 9756/2024
In tema di conto corrente bancario, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, ad eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione.
Cass. civ. n. 7592/2024
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi.
Cass. civ. n. 6700/2024
In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d'ufficio al relativo
Cass. civ. n. 4915/2024
In tema di TARSU, l'individuazione della superficie tassabile, in presenza di rifiuti speciali, non può essere operata, ai fini della riduzione fiscale prevista nel regolamento comunale, sulla base del tipo di attività commerciale svolta, ma su quella della specifica natura dei rifiuti realizzati nell'esercizio dell'attività stessa.
Cass. civ. n. 4867/2024
La nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la declaratoria di inammissibilità, da parte del giudice di merito, dell'eccezione di nullità di un contratto di locazione, per essere stati introdotti i fatti posti a fondamento della stessa, per la prima volta, in vista dell'udienza di discussione della causa in appello).
Cass. civ. n. 3920/2024
La modificazione della domanda, operata dalla parte nel rispetto delle cc.dd. preclusioni assertive, è ammissibile ove la stessa, una volta modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, mentre non può essere effettuata dal giudice in sede di decisione, incorrendosi altrimenti nella violazione delle garanzie difensive delle parti. (Nella specie, relativa alla domanda di accertamento dell'illegittima detenzione di un immobile concesso in leasing, fondata sulla circostanza che la società convenuta non potesse considerarsi succeduta alla originaria contraente nella posizione di concessionaria, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva accolto la domanda sul diverso presupposto che il contratto di leasing si fosse risolto, venendo così a incidere sul quadro fattuale in relazione al quale si erano dispiegate le difese delle parti).
Cass. civ. n. 2533/2024
In tema di risarcimento dei danni, il principio generale della immodificabilità della domanda originariamente proposta è derogabile soltanto nel caso di riduzione della domanda, nel caso di danni incrementali (quando il danno originariamente dedotto in giudizio si sia ulteriormente incrementato nel corso dello stesso, ferma l'identità del fatto generatore) e nel caso di fatti sopravvenuti, quando l'attore deduca che, dopo il maturare delle preclusioni, si siano verificati ulteriori danni, anche di natura diversa da quelli descritti con l'atto introduttivo. (In applicazione del principio, la S.C., con riferimento ad un giudizio di risarcimento dei danni da inadempimento di un contratto di somministrazione, ha affermato che l'allegazione - con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. - dell'interruzione del servizio in una data, ulteriore e diversa da quelle descritte nell'atto introduttivo, costituiva un inammissibile ampliamento della domanda, trattandosi della deduzione di un diverso ed ulteriore fatto generatore di inadempimento e non di un ulteriore danno eziologicamente connesso con le condotte inadempienti denunciate con il medesimo atto).
Cass. civ. n. 1033/2024
L'istituto del c.d. cram down fiscale, disciplinato nell'art. 180, comma 4, l.fall., non dà luogo ad un tertium genus di giudizio di omologazione del concordato preventivo, ma segue il regime procedurale ordinario, che contempla il reclamo ex art. 183 l.fall. (art. 180, comma 4, cit.), ovvero quello semplificato, che ne esclude la proponibilità (art. 180, comma 3,), a seconda che siano proposte o meno opposizioni.
Cass. civ. n. 48102/2023
In tema di traduzione degli atti, l'omessa nomina di un interprete all'imputato di cui sia stata accertata la mancata conoscenza della lingua italiana dà luogo ad una nullità a regime intermedio.
Cass. civ. n. 47127/2023
E' irrituale, ma non abnorme, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della trattazione del giudizio abbreviato e ritenuta la nullità del decreto di giudizio immediato (nella specie, per non essere stato tradotto in lingua nota all'imputato), ne abbia disposto la rinnovazione, così revocando, al di fuori degli specifici casi consentiti, l'ammissione del rito alternativo, in quanto la conseguente regressione del giudizio non determina una stasi del procedimento e, in ogni caso, non comporta il sacrificio dei diritti della difesa, posto che l'imputato, a seguito della rinnovazione del decreto nullo, conserva la facoltà di reiterare la richiesta di rito abbreviato.
Cass. civ. n. 43706/2023
Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, per violazione dell'art. 187, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il deposito tardivo, da parte del Procuratore Generale, delle conclusioni scritte per l'udienza, avvenuto dopo il deposito, da parte della difesa, delle proprie conclusioni, in quanto incidente sull'effettiva partecipazione dell'imputato al processo e sull'esercizio delle facoltà difensive, non potendosi ipotizzare un onere aggiuntivo di replica per la difesa, così da non attuare il contraddittorio per il mancato rispetto della sequenza procedimentale prevista dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Cass. civ. n. 37114/2023
In tema di gestione di rifiuti, l'attività di messa in riserva, in quanto compresa nel più ampio "genus" dello stoccaggio, definito dall'art. 183, lett. aa), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è soggetta ad autorizzazione anche in relazione all'individuazione del sito di stoccaggio, sicché, in assenza, è configurabile la contravvenzione prevista dall'art. 256, comma 1, d.lgs. citato.
Cass. civ. n. 33174/2023
Nel giudizio introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta dell'opponente di ripetizione delle somme versate in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non è qualificabile come domanda nuova e deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, così come formulata nell'atto di opposizione, costituendo essa solo un accessorio di tale istanza ed essendo il suo accoglimento necessaria conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell'eliminazione dalla realtà giuridica dell'atto solutorio posto in essere.
Cass. civ. n. 32933/2023
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni proposta dal creditore opposto, con la comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).
Cass. civ. n. 32577/2023
In forza del combinato disposto degli artt. 187, comma 1, c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il favor legislativo per una decisione immediata della causa, desumibile dall'art. 189 c.p.c.
Cass. civ. n. 30810/2023
Il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. allorquando il giudice
Cass. civ. n. 28660/2023
La parte che ha prodotto un documento in giudizio non può scinderne il contenuto per affermare i fatti favorevoli e negare quelli a lei contrari, a meno che, al momento del relativo deposito, abbia fatto presente di volerlo invocare solo in parte, deducendo prove idonee a contestare le circostanze sfavorevoli da esso desumibili.
Cass. civ. n. 28144/2023
La mancanza di data certa di una scrittura privata rappresenta un fatto impeditivo all'accoglimento della domanda, integrante eccezione in senso lato, come tale rilevabile anche d'ufficio dal giudice, con conseguente necessità di sottoporre la relativa questione alle parti onde sollecitarne il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 27408/2023
In tema di querela di falso proposta in via principale, la possibilità che alle parti vengano assegnati i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c. ("ratione temporis" vigente), per l'indicazione di mezzi di prova e per le produzioni documentali, non fa venir meno il requisito di validità previsto dall'art. 221, comma 2, c.p.c., secondo cui la querela di falso deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione, oltre che degli elementi, delle prove della falsità.
Cass. civ. n. 27183/2023
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c..(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del giudice di primo grado per aver esaminato nel merito una domanda nuova, introdotta dall'opposto in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, inammissibile in quanto relativa ad un rapporto giuridico diverso da quello azionato in sede monitoria).
Cass. civ. n. 26144/2023
In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'ambito di una consulenza tecnica percipiente volta ad accertare la condizione urbanistica di un immobile, aveva ritenuto legittimamente utilizzabile dal c.t.u. un "file autocad" dal quale era possibile risalire agli interventi abusivi apportati sul bene nel corso del tempo, dallo stesso c.t.u. autonomamente acquisito al di fuori della produzione documentale delle parti).
Cass. civ. n. 25346/2023
La simulazione - che, in virtù del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, deve essere allegata dalle parti - se è fatta valere in via d'azione deve essere dedotta, a pena di inammissibilità, nel giudizio di primo grado, mentre, se è formulata come eccezione, può essere riproposta anche in appello.
Cass. civ. n. 24458/2023
Nel processo introdotto mediante domanda di accertamento della nullità del contratto preliminare, è ammissibile la domanda di risoluzione del medesimo contratto formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta.
Cass. civ. n. 23078/2023
Ove venga proposta l'"actio confessoria servitutis" (anche per usucapione), è tardiva la successiva proposizione in appello della azione di servitù coattiva, atteso che le predette azioni presentano "petita" e "causae petendi" del tutto distinte – in quanto con la prima si deduce un diritto esistente, con la seconda si mira a costituire il diritto "ex novo" - con la conseguenza che quest'ultima costituisce domanda nuova rispetto alla prima.
Cass. civ. n. 22038/2023
In tema di mediazione obbligatoria, l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2010 vieta al giudice il prosieguo del giudizio in pendenza dei termini concessi per l'espletamento della procedura di mediazione, fino all'udienza di verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità. (Nella specie, il S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata perché il giudice di appello aveva ritenuto legittima l'assegnazione, da parte del giudice di primo grado, dei termini per le istanze istruttorie in pendenza del termine per introdurre il procedimento di mediazione).
Cass. civ. n. 21903/2023
Il consulente tecnico d'ufficio può acquisire, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, "ivi" compresi quelli dalle stesse non prodotti, a condizione che non concernano i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni (a meno che, in tale ultimo caso, non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio). (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva escluso potesse integrare causa di nullità di una c.t.u. volta ad accertare la natura apocrifa di un testamento olografo la circostanza che il consulente avesse utilizzato, quali scritture di comparazione, anche documenti non prodotti dalle parti).
Cass. civ. n. 20138/2023
Nel giudizio di riduzione in materia ereditaria, la deduzione, da parte del convenuto, della necessità di imputare alla legittima le donazioni ricevute in vita dall'attore, costituisce eccezione in senso lato e, come tale, il suo rilievo non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione di parte, ma è ammissibile anche d'ufficio ed in grado di appello, purché i fatti risultino documentati "ex actis".
Cass. civ. n. 19259/2023
Le preclusioni processuali previste dall'art. 183 c.p.c., determinando cause di inammissibilità della domanda espressamente previste dalla legge e prevedibili "ex ante", non limitano il fondamentale diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario e sono, pertanto, del tutto coerenti con i principi dettati dalla CEDU, così come interpretati dalla Corte EDU, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia, poiché non sono espressione di una interpretazione eccessivamente formalistica delle forme processuali.
Cass. civ. n. 18772/2023
Il procedimento arbitrale è improntato al principio di libertà delle forme, sicché, ove nulla sia stato previsto nella convenzione di arbitrato, spetta all'arbitro regolare lo svolgimento del giudizio, anche assegnando termini perentori per la produzione di mezzi di prova, purché ne abbia dato avviso alle parti, salvaguardando così il loro diritto di difesa.
Cass. civ. n. 18596/2023
La domanda di accertamento della nullità negoziale deve ritenersi soggetta al trattamento riservato alle domande di accertamento dei diritti autodeterminati inerenti a situazioni giuridiche assolute; pertanto, poiché il giudizio relativo alla nullità del contratto risulta essere indipendente dai titoli di nullità fatti valere dall'attore, non può ritenersi allo stesso preclusa la proposizione, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., di una domanda basata su di una fattispecie invalidante distinta rispetto a quella invocata con l'atto di citazione.
Cass. civ. n. 18322/2023
Nel giudizio di "negatoria servitutis", l'eccezione riconvenzionale di usucapione del convenuto, in quanto paralizzatrice della domanda principale, deve essere proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, pena l'inammissibilità ove formulata per la prima volta nella memoria contenente le deduzioni istruttorie depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c.
Cass. civ. n. 16801/2023
In tema di irragionevole durata del processo, l'art. 1 ter, comma 1, l. n. 89 del 2001, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022 e nella parte in cui prevede che costituisce rimedio preventivo la richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell'art. 183 bis c.p.c. entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2, comma 2 bis, va interpretato nel senso che tale richiesta deve essere formulata entro l'udienza di trattazione, ovvero entro i termini di cui sopra solo allorché detta udienza non sia stata ancora effettivamente e completamente espletata, giacché diversamente si finirebbe con il consentire la violazione delle decadenze e preclusioni prodotte all'esito della celebrazione di tale udienza.
Cass. civ. n. 16517/2023
Nel caso di nullità della citazione per indeterminatezza del "petitum" o della "causa petendi", non è ammessa la sanabilità attraverso l'esercizio del potere di precisazione e di modificazione delle domande (e delle eccezioni e conclusioni) già proposte, ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c., giacché l'esercizio dello "ius poenitendi" - di cui al citato art. 183, comma 6 c.p.c. – presuppone che le domande principali ed (eventualmente) quelle riconvenzionali siano state ritualmente proposte sin dall'origine o, in caso di nullità, siano state rinnovate od integrate nel termine perentorio all'uopo concesso dal giudice, ai sensi dell'art. 164, comma 5 c.p.c.
Cass. civ. n. 15422/2023
In tema di giudizio abbreviato instaurato a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, l'eccezione di incompetenza per territorio formulata nella sede e nei termini di cui all'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., deve intendersi tacitamente rinunciata nel caso in cui, all'udienza camerale fissata, la parte abbia coltivato esclusivamente la richiesta di procedere con il rito alternativo prescelto, condizionato ad integrazione probatoria o, in linea subordinata, "secco".
Cass. civ. n. 14398/2023
c.p.c. - Applicabilità - Documentazione comprovante il diritto di surrogazione - Estensione della preclusione.
Cass. civ. n. 12993/2023
in quest'ultima ipotesi, la possibilità di valutare, caso per caso, se la condotta del correntista possa considerarsi meritevole di tutela mediante l'istituto della rimessione in termini.
Cass. civ. n. 11167/2023
In tema di gestione dei rifiuti, l'onere della prova relativa alle condizioni di liceità dell'attività incombe su chi ne invoca la sussistenza, venendo in rilevo l'applicazione di norme che derogano al normale regime autorizzatorio previsto in materia.
Cass. civ. n. 9690/2023
L'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata ha natura sostanziale e non può, perciò, essere rilevata d'ufficio, sicché, nel caso in cui il disconoscimento sia avvenuto in sede di precisazione delle conclusioni, è nella medesima sede che deve essere sollevata e non nella comparsa conclusionale, avendo quest'ultima l'esclusiva funzione di illustrare domande ed eccezioni già ritualmente proposte.
Cass. civ. n. 9613/2023
Solo il proprietario del fondo dominante è legittimato, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 1069 c. c., ad effettuare le opere necessarie per la conservazione della servitù; deve, quindi, escludersi che una tale facoltà possa essere esercitata da terzi (locatari, affittuari o comodatari) i quali, pur aventi un interesse alla buona conservazione della servitù, dovranno rappresentare la necessità di un tale intervento al proprietario del fondo dominante loro legato dal rapporto obbligatorio.
Cass. civ. n. 6387/2023
A fronte di una domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., non integra "mutatio libelli" la successiva mera specificazione del fatto dannoso. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui l'attrice, dopo avere dedotto, nell'atto di citazione, la responsabilità dei convenuti per l'abbandono dei rifiuti e il conseguente inquinamento di un terreno, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., aveva puntualizzato la suddetta condotta illecita in relazione alla violazione dell'obbligo di custodia gravante sugli stessi).
Cass. civ. n. 660/2023
La parte che ha diritto alla presentazione del conto può contestarlo anche oltre l'udienza fissata per la discussione dello stesso ex art. 264 c.p.c. finché, tuttavia, secondo le norme del codice di rito, non siano maturate le preclusioni relative alla produzione di documenti ed alla allegazione di fatti nuovi. (Nella specie, la S.C., nel respingere il ricorso "in parte qua", ha rimarcato come nel momento in cui il tribunale aveva ordinato al liquidatore di uno studio associato revocato dalla carica di presentare il rendiconto di gestione fossero scaduti i termini previsti dall'art. 183 c.p.c. al fine di precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni, indicare mezzi di prova diretta o contraria e produrre documenti).