Art. 295 – Codice civile – Adozione da parte del tutore
Il tutore [357] non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione [385, 386], sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia [1179] per il loro adempimento.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 25222/2024
Il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, né al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, operando invece il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l'actio iudicati, anche ove la definitività della pretesa erariale consegua alla declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso del contribuente.
Cass. civ. n. 19148/2024
In tema di assicurazione sulla vita, la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2952, comma 2, c.c., nel testo introdotto dall'art. 3, comma 2-ter, del d.l. n. 134 del 2008, conv. con modif. in l. n. 166 del 2008, di cui alla sentenza della Corte cost. n. 32 del 2024, si estende anche ai rapporti giuridici sorti anteriormente alla pubblicazione della decisione nella G.U. (6 marzo 2024) purché ancora pendenti e, cioè, non esauriti in forza di giudicato, cosicché questi ultimi sono assoggettati, ex art. 2946 c.c., al termine ordinario di prescrizione, di durata decennale.
Cass. civ. n. 18048/2024
In materia di coassicurazione, in presenza di una "clausola di delega" - con la quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di essi l'incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo, pur rimanendo obbligati al pagamento dell'indennità solo "pro quota" - la richiesta di pagamento effettuata dall'assicurato (direttamente o tramite broker) nei confronti della compagnia delegataria e la sua citazione in giudizio per il pagamento dell'intero indennizzo sono idonee ad interrompere la prescrizione del diritto al pagamento dell'indennità nei confronti degli altri coassicuratori esclusivamente allorquando detta compagnia abbia assunto contrattualmente, accanto a compiti di gestione della polizza, anche quelli di ricezione di tutte le comunicazioni ad essa inerenti, perché l'obbligazione del coassicuratore, essendo parziaria, non soggiace alla regola della trasmissione degli effetti interruttivi della prescrizione vigente nelle obbligazioni solidali ex art. 1310 c.c.
Cass. civ. n. 10585/2024
I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti.
Cass. civ. n. 9431/2024
Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, sorto a seguito del ritardo nel pagamento dell'imposta principale derivante da una cartella di pagamento emessa dopo il passaggio in giudicato della sentenza di conferma dell'avviso di liquidazione, si prescrive entro il termine di dieci anni, trovando diretta applicazione l'art. 2953 c.c., che disciplina, in via generale, la cosiddetta actio iudicati.
Cass. civ. n. 7952/2024
Nel processo tributario, qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, va disposta la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., della causa dipendente allorché la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, opera la sospensione facoltativa di cui all'art. 337, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che, in tale ultimo caso, il giudice della causa pregiudicata può, alternativamente, sospendere il giudizio e attendere la stabilizzazione della sentenza con il passaggio in giudicato oppure proseguire il giudizio medesimo ove ritenga, sulla base di una valutazione prognostica, che la decisione possa essere riformata.
Cass. civ. n. 7429/2024
In tema di compensi professionali, in ipotesi estinzione del processo amministrativo per mancata presentazione di istanza di prosecuzione ex art. 9 della l. n. 206 del 2005, la prescrizione del credito professionale dell'avvocato, del procuratore o del patrocinatore legale decorre dalla data di pronuncia del decreto con cui viene dichiarata la perenzione del ricorso e l'estinzione della causa e non dalla scadenza del termine biennale dall'iscrizione dinanzi al giudice amministrativo entro il quale doveva essere proposta istanza di prosecuzione poiché in tal caso l'estinzione del giudizio va dichiarata dal giudice e, pertanto, prima dell'adozione del decreto e della sua definitività, il rapporto processuale è ancora pendente e non può considerarsi automaticamente esaurito il rapporto professionale.
Cass. civ. n. 36283/2023
Nel caso in cui il condòmino escusso per l'intero, dopo aver pagato una parte del debito condominiale eccedente la propria quota, abbia recuperato da altri condòmini, in via di regresso, la somma corrispondente alla quota di pertinenza di ciascuno di essi, il relativo pagamento ha efficacia estintiva delle rispettive obbligazioni parziarie nei confronti del creditore nella misura in cui sia stato effettivamente riversato in favore di quest'ultimo, potendo essere effettuata la relativa imputazione anche ex post, con la comunicazione di cui all'art. 63 disp. att. c.c.
Cass. civ. n. 36197/2023
La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.
Cass. civ. n. 35907/2023
In materia tributaria, ove la definitività dell'avviso di accertamento derivi dall'estinzione del processo per mancata riassunzione e non si formi, dunque, alcun giudicato sulla pretesa impositiva, si applicano i termini di prescrizione e decadenza, decorrenti dall'estinzione del giudizio, propri dell'attività di riscossione, e non già quello decennale ex art. 2953 c.c.. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ha accolto il ricorso poiché, dopo l'estinzione del giudizio sull'avviso di accertamento per mancata riassunzione, l'azione di riscossione era stata esercitata oltre il termine di decadenza di cui all'art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602 del 1973).
Cass. civ. n. 35363/2023
un'autonoma rilevanza e si sostanzia nella richiesta di restituzione di una somma corrisposta indebitamente.
Cass. civ. n. 32474/2023
Ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, nei casi previsti dall'art. 2947, comma 3, seconda parte, c.c., nella nozione di sentenza irrevocabile deve ritenersi compresa anche quella pronunciata a seguito di patteggiamento, rispetto alla quale trova pur sempre attuazione la ratio, propria della disposizione citata, di escludere l'effetto - più favorevole per il danneggiato - dell'applicazione del termine prescrizionale più ampio, nei casi in cui il procedimento penale non abbia avuto un esito fausto per il danneggiato.
Cass. civ. n. 31157/2023
La sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. (c.d. patteggiamento) non può essere equiparata, ai fini dell'art. 2953 c.c., ad una pronuncia di condanna, idonea ad innalzare a dieci anni il termine prescrizionale più breve previsto dalla legge; essa, peraltro, va ricondotta alla nozione di sentenza irrevocabile, rilevante, ex art. 2947 c.c., ai fini dell'operatività della prescrizione biennale.
Cass. civ. n. 30785/2023
In tema di procacciamento di affari, qualora le parti stabiliscono un "rappel", ossia una provvigione aggiuntiva rispetto a quella "base", la stessa non dà luogo ad un rapporto autonomo, con la conseguenza che il diritto al compenso dell'intermediario non si prescrive nel termine annuale previsto dall'art. 2950 c.c., ma nel più lungo termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
Cass. civ. n. 27040/2023
Nei contratti di autotrasporto di cose per conto terzi assoggettati al sistema delle c.d. tariffe "a forcella", di cui alla l. n. 298 del 1974, la prescrizione quinquennale ex art. 2 del d.l. n. 82 del 1993 (conv. con modif. dalla l. n. 162 del 1993) trova applicazione soltanto con riferimento ai diritti spettanti all'autotrasportatore e non, dunque, al diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato danneggiato ex art. 1916 c.c., sottoposto al termine di prescrizione previsto dalla legge in relazione all'originaria natura del credito, trattandosi di una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile che non incide sull'identità oggettiva del credito.
Cass. civ. n. 24594/2023
Ai diritti derivanti da un contratto di assicurazione sulla vita del passeggero di un aeromobile - a seguito dell'abrogazione, ad opera del d.lgs. n. 96 del 2005, della disciplina dell'assicurazione passeggero, originariamente contenuta nel codice della navigazione - è applicabile il termine di prescrizione biennale di cui all'art. 2952, comma 2, c.c. e non quello annuale previsto dall'art. 547 c.n., relativo ai soli casi di assicurazione disciplinati dal medesimo codice. (In applicazione del principio, la S.C. ha statuito che è soggetto al termine biennale di prescrizione il diritto derivante da una polizza stipulata dal Club Alpino Italiano a copertura degli infortuni che potessero occorrere ai soccorritori durante i voli effettuati per portare aiuto).
Cass. civ. n. 20242/2023
L'eccezione di prescrizione può essere proposta in via surrogatoria, ai sensi dell'art. 2939 c.c., dagli aventi causa del debitore, anche in caso di prescrizione presuntiva, poiché essa, al pari di quella estintiva, mira a mantenere la garanzia patrimoniale del creditore, paralizzando una pretesa nei confronti del debitore, ed essendo astrattamente deferibile il giuramento decisorio anche nei confronti del terzo surrogante, il quale, con la surroga, viene messo nella condizione di disporre del diritto che il debitore non esercita.
Cass. civ. n. 17924/2023
Ai fini della decorrenza del termine della prescrizione estintiva ordinaria per i crediti vantati da un avvocato, il "dies a quo" per i crediti relativi agli affari non terminati va individuato, ai sensi dell'art. 2957, comma 2, c.c., al momento dell'ultima prestazione svolta dal professionista, anche qualora, dopo la sospensione per pregiudizialità, ai sensi dell'art 295 c.p.c., del giudizio in cui il difensore esercita il suo ministero, intervenga la morte del cliente.
Cass. civ. n. 15665/2023
Il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore; tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva accolto l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito del professionista, sebbene la società-cliente avesse contestato le somme richieste e, quindi, tenuto una condotta incompatibile con il loro riconoscimento e saldo).
Cass. civ. n. 6413/2023
Nell'assicurazione sulla vita il premio è commisurato all'età del portatore del rischio e alla durata del contratto, sicché, se il premio è stato pagato anticipatamente in un'unica soluzione e il rischio cessa "ante tempus", la frazione di premio corrisposta a copertura dei rischi che non possono più verificarsi costituisce un pagamento "sine causa", con conseguente soggezione all'ordinario termine di prescrizione decennale del diritto di credito alla relativa restituzione.
Cass. civ. n. 20602/2022
In tema di accertamento del passivo fallimentare, a fronte dell'insinuazione di un credito maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell'articolo 2956, n. 2, c.c., ove il curatore eccepisca la prescrizione presuntiva del credito e il creditore gli deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno costituisce mancato giuramento, dovendo egli subire le conseguenze dell'affermazione dell'estinzione del debito implicita nella sollevata eccezione di prescrizione presuntiva.
Cass. civ. n. 789/2022
Le prescrizioni presuntive trovano applicazione solo con riferimento ai rapporti che si svolgono senza formalità. Ne consegue che il diritto degli arbitri al rimborso delle spese e all'onorario non è assoggettato alla prescrizione prevista dall'art. 2956, comma 1, n. 2), c.c., in quanto la costituzione del collegio e l'investitura dei suoi componenti non ha luogo in via informale ma all'esito di una particolare procedura (artt. 810 e 813 c.c.) che richiede uno scambio di atti redatti per iscritto a pena di nullità e che può implicare, al pari della procedura di liquidazione diretta da parte degli arbitri, anche l'intervento suppletivo dell'autorità giudiziaria.
Cass. civ. n. 32976/2022
In tema di responsabilità per perdita delle merci nell'ambito del contratto di subtrasporto, i diritti di rivalsa azionati dal vettore nei confronti del sub-vettore sono soggetti al termine prescrizionale di cui all'art. 2951 c.c., che comincia a decorrere dal momento in cui la consegna della merce sarebbe dovuta avvenire, poiché la domanda di manleva trova la propria "causa petendi" nel contratto di sub-trasporto ed è soltanto dall'inadempimento del sub-vettore, per aver omesso di riconsegnare la merce alla data convenuta, che sorge l'interesse del vettore ad agire nei suoi confronti per far valere i propri diritti.
Cass. civ. n. 24895/2021
Ai diritti fatti valere dal gestore del servizio postale in relazione a contratti dallo stesso conclusi ed implicanti prestazioni di autotrasporto di cose per conto terzi trova applicazione la prescrizione breve di un anno, ex art. 2951 c.c., e non quella quinquennale stabilita dall'art. 2 del d.l. n. 82 del 1993 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 1993) per i trasporti assoggettati al sistema delle c.d. tariffe "a forcella". (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/09/2018).
Cass. civ. n. 27299/2021
L'accertamento della responsabilità dell'esercente il servizio postale per i danni derivati dall'espletamento del suo servizio, pur avendo natura sicuramente contrattuale, non è sottratta alla prescrizione triennale, giacché anch'essa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20 del d.P.R. n. 156 del 1973, si prescrive in tre anni. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 22/07/2019).
Cass. civ. n. 38591/2021
La prescrizione presuntiva contemplata dall'art. 2955, n. 5, c.c., in relazione al credito del commerciante "per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio", si riferisce alle alienazioni "al minuto" di beni di largo e generalizzato consumo, personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio di quietanza.
Cass. civ. n. 17071/2021
In tema di prescrizioni presuntive, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta.
Cass. civ. n. 35275/2021
Il termine triennale della prescrizione presuntiva per le competenze dovute agli avvocati, di cui all'art. 2956 c.c., ai sensi del secondo comma dell'art. 2957 c.c., decorre "dalla decisione della lite", che coincide con la data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che chiude definitivamente la causa, mentre "per gli affari non terminati la prescrizione decorre dall'ultima prestazione", da individuarsi come attività svolta dal professionista in esecuzione del contratto di patrocinio.
Cass. civ. n. 40626/2021
La prescrizione breve presuntiva del diritto dell'avvocato al pagamento dell'onorario decorre non solo dal verificarsi dei fatti previsti dall'art. 2957, comma 2, c.c., ma anche dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessi il rapporto col cliente, inclusa la morte di quest'ultimo, la quale estingue il rapporto di mandato e determina l'insorgenza del diritto del difensore al pagamento delle competenze professionali, pur non facendo venire meno, a determinate condizioni, il dovere del professionista di continuare a gestire la lite.
Cass. civ. n. 18631/2021
In tema di prescrizioni presuntive, l'indagine sul contenuto delle dichiarazioni della parte (o del suo comportamento processuale), al fine di stabilire se importino o meno ammissione della mancata estinzione del debito agli effetti dell'articolo 2959 c.c., dà luogo ad un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato sulle ragioni all'uopo adottate dal giudice del merito, in quanto confacenti e coerenti.
Cass. civ. n. 35211/2021
In tema di prescrizione presuntiva (nella specie, relativamente a compensi per attività professionale), non costituisce motivo di rigetto dell'eccezione, ai sensi dell'art. 2959 c.c., l'ammissione del debitore che l'obbligazione non è stata estinta, qualora la stessa sia resa fuori del giudizio in cui il credito che si assume prescritto venga azionato, rilevando essa, in tal caso, solo ai fini dell'interruzione del corso della prescrizione ex art. 2944 c.c.
Cass. civ. n. 541/2020
La sospensione del termine di prescrizione prevista dall'art. 2952, comma 4, c.c., in caso di comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato, riguarda unicamente la specifica ipotesi dell'assicurazione della responsabilità civile. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha escluso l'applicabilità della disposizione al termine di prescrizione dei diritti nascenti da contratto di assicurazione concernente la navigazione aerea). (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/02/2017).
Cass. civ. n. 20537/2020
In tema di mediazione, il termine di prescrizione per l'ottenimento, in sede di rivalsa, della somma dovuta a titolo di IVA decorre dal momento dell'emissione della fattura.
Cass. civ. n. 1575/2020
Il diritto al risarcimento dei danni, causati da "broker" assicurativo, da parte del Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione si prescrive nel termine ordinario decennale e non in quello biennale di cui all'art. 2952, comma 2, c.c., trattandosi di obbligazione nascente dalla legge e non derivante dal contratto di assicurazione.
Cass. civ. n. 8973/2020
Nell'assicurazione contro i danni, la previsione della perizia contrattuale, rendendo inesigibile il diritto all'indennizzo fino alla conclusione delle operazioni peritali, sospende fino a tale momento la decorrenza del relativo termine di prescrizione ex art. 2952, comma 2, c.c., sempre che, tuttavia, il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore entro il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo, decorrente dal giorno in cui si è verificato, in questo modo potendosi attivare la procedura di accertamento del diritto ed evitandosi che la richiesta del menzionato indennizzo sia dilazionata all'infinito.
Cass. civ. n. 11581/2020
In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il termine di prescrizione breve di cui all'art. 2952, comma 2, c.c. decorre dal giorno in cui il terzo ha promosso l'azione risarcitoria nei confronti dell'assicurato e non dalla precedente domanda di accertamento tecnico preventivo.
Cass. civ. n. 4595/2020
In materia di onorari di avvocato, la conclusione della prestazione, prevista dall'art. 2957, comma 2, c.c., quale "dies a quo" del decorso del termine triennale di prescrizione, deve individuarsi nell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo.
Cass. civ. n. 25028/2020
Ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare di somme iscritte a ruolo, l'eventuale notifica della cartella di pagamento (ovvero di altro atto di riscossione coattiva) da parte dell'agente della riscossione nei confronti della società "in bonis" successivamente fallita, non produce effetto novativo della natura del credito, il quale resta assoggettato alla sua specifica disciplina anche in ordine al regime prescrizionale, sicché qualora sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, non si rende applicabile il termine decennale di cui all'art. 2953 c.c., salvo che in presenza di un accertamento divenuto definitivo per il passaggio in giudicato di una sentenza. (Rigetta, TRIBUNALE BARI, 19/02/2018).
Cass. civ. n. 2971/2019
In tema di assicurazione contro i danni, il disposto dell'art. 2952 c.c. deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l'esercizio dei diritti dell'assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore. Pertanto, tale termine può essere computato a decorrere dalla proposizione della domanda di merito finalizzata ad ottenere la liquidazione del danno, ma non dal compimento di attività anteriori, come la presentazione di un ricorso per consulenza tecnica preventiva o per accertamento tecnico preventivo, che mira semplicemente ad anticipare alcune attività istruttorie, senza, però, contenere la formulazione di istanze di risarcimento. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 06/02/2017).
Cass. civ. n. 33039/2019
La prescrizione decennale da "actio iudicati" ex art. 2953 c.c. decorre dal passaggio in giudicato della sentenza e, se appellata, dalla declaratoria giudiziale che rende definitiva la decisione, effetto questo che, rispetto al giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, si produce anche con riguardo ad una pronuncia di rito, in quanto idonea a chiudere il processo in senso sfavorevole a una parte, fondando la definitività della pretesa avanzata dall'altra. (Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 05/02/2014).
Cass. civ. n. 21943/2019
La conclusione della prestazione, che l'art. 2957, comma 2, c.c. individua quale "dies a quo" del decorso del termine triennale di prescrizione delle competenze dovute agli avvocati, deve individuarsi nell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo; sicché eventuali successive iniziative intraprese dal medesimo difensore, anche se connesse alla decisione definitiva, costituiscono prestazione di nuova attività, assoggettata ad un autonomo termine di prescrizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, ai fini della prescrizione, il procedimento esecutivo finalizzato a rendere effettivo il diritto riconosciuto in sede di cognizione rappresentasse una nuova attività). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/09/2016).
Cass. civ. n. 32236/2019
La proposizione di un'eccezione di prescrizione presuntiva non equivale al riconoscimento del debito, in quanto l'art. 2959 c.c. va inteso nel senso che l'ammissione giudiziale del mancato pagamento comporta il rigetto dell'eccezione, ma non anche che l'eccezione implichi l'ammissione del fatto costitutivo del debito; analogamente il principio va esteso anche al caso di eventuali ammissioni contenute negli atti difensivi ascrivibili al procuratore "ad litem", non avendo le stesse natura confessoria. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/01/2015).
Cass. civ. n. 33797/2019
Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi a entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie ovvero di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Cass. civ. n. 25838/2019
L'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 3 c.c. del diritto al compenso spettante ad un notaio per le sue prestazioni professionali, essendo fondata su di una presunzione legale di pagamento, non può trovare accoglimento nel caso in cui il debitore ammetta di non avere corrisposto direttamente al professionista il compenso dovuto, ma di essersi affidato a terzi delegati per il pagamento; l'ammissione in giudizio della mancata estinzione dell'obbligazione, che a norma dell'art. 2959 c.c. impedisce l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva, è, infatti, ravvisabile anche nel caso in cui il debitore eccepisca che altri sia il soggetto tenuto all'adempimento.
Cass. civ. n. 20975/2018
In tema di assicurazione della responsabilità civile, è idonea a sospendere il corso della prescrizione ex art. 2952, comma 4, c.c., integrando comunicazione dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale, la lettera con la quale l'assicurato, che in precedenza abbia notiziato l'assicuratore di un sinistro, comunichi la circostanza del proprio rinvio a giudizio da parte del giudice per le indagini preliminari, con indicazione nell'oggetto del danneggiato (nella specie, gli eredi della persona deceduta a causa del sinistro) nonché della propria responsabilità professionale (nella specie, sanitaria), precisando, altresì, che la comunicazione è fatta "per le competenze del caso".
Cass. civ. n. 17543/2018
In materia di assicurazione della responsabilità civile, per effetto della specifica disciplina dell'art. 2952, co. 4, c.c., l'avvenuta comunicazione all'assicuratore della richiesta risarcitoria del terzo danneggiato attraverso il diretto coinvolgimento della stessa compagnia assicuratrice nel giudizio di danno proposto dal terzo, determina la sospensione della prescrizione dei diritti derivanti dal contratto assicurativo (nella specie del diritto al rimborso in favore dell'assicurato) fino al passaggio in giudicato della sentenza che abbia reso liquido ed esigibile il credito risarcitorio del terzo, essendo irrilevante, ai fini dell'operatività della predetta sospensione, la mancata riproposizione, in grado di appello, da parte dell'assicurato della domanda di garanzia nei confronti del proprio assicuratore nel giudizio di danno introdotto dal terzo, in quanto la sorte della sospensione è legata esclusivamente all'esito del procedimento diretto alla liquidazione del credito risarcitorio del terzo.
Cass. civ. n. 23751/2018
Le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia stato pagato o sia comunque estinto non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva poiché, lungi dall'essere incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del contenuto sostanziale dell'eccezione stessa.
Cass. civ. n. 2003/2017
La sentenza passata in giudicato, per poter determinare la conversione del termine di prescrizione, deve essere "di condanna", come esplicitamente sancito dall'art. 2953 c.c., e cioè consistere in un provvedimento giudiziale definitivo che imponga, a chi vi è obbligato, l'esecuzione della prestazione dovuta per il soddisfacimento del diritto altrui fatto valere, con conseguente esclusione, dall'ambito di applicabilità della norma, delle sentenze di mero accertamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata, che aveva ritenuto inidonea, ai fini di tale conversione rispetto alle conseguenti differenze retributive, una sentenza che si era limitata ad attestare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato).
Cass. civ. n. 1203/2017
L’eccezione di prescrizione presuntiva e quella di prescrizione estintiva non sono reciprocamente fungibili, né rappresentano espressione di un'attività difensiva sostanzialmente unitaria, configurando, la prima, una difesa fondata su una mera presunzione legale di avvenuta estinzione del diritto azionato dalla controparte, la seconda, una difesa volta a determinare l’estinzione dell’avverso diritto che, ove proposta, non impone al debitore alcun onere di specificazione del tipo legale e di durata, la cui identificazione spetta al giudice secondo le varie ipotesi previste dalla legge, in base al principio “iura novit curia”. Per altro verso, se l’invocazione dell’una non è estensibile all’altra, imponendosi una formulazione distinta per ciascuna di esse, cionondimeno, qualora sia formulata genericamente un'eccezione di prescrizione, senza che il tempo per quella estintiva sia decorso, il giudice del merito può esaminare quella presuntiva, malgrado la logica incompatibilità con la prima, desumendone l’implicita proposizione dalla proposizione della difesa in mancanza di maturazione della prescrizione estintiva e dalla comparsa conclusionale, in cui la parte invochi le norme sulla prescrizione presuntiva.
Cass. civ. n. 25430/2017
In tema di assicurazione della responsabilità civile, la prescrizione breve del diritto all’indennizzo decorre dal momento in cui l’assicurato riceve la richiesta risarcitoria del danneggiato perché ca partire da tale momento il responsabile è in condizione ed è tenuto ad attivare il proprio assicuratore, atteso che il concreto accertamento della riconducibilità del sinistro nell’ambito della copertura assicurativa è preliminare soltanto alla liquidazione dello stesso, ma non incide sulla decorrenza del termine di prescrizione, senza che, peraltro, assuma rilevanza il disposto dell’art. 2935 c.c., derogato, in materia assicurativa, dall’art. 2952 c.c..