Avvocato.it

Art. 1341 — Condizioni generali di contratto

Art. 1341 — Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto [ 1342, 1679, 2211 ] predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza [ 1176, 1370 ].

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità [ 1229 ], facoltà di recedere dal contratto [ 1373 ] o di sospenderne l’esecuzione [ 1461 ], ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze [ 2965 ], limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni [ 1462 ], restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi [ 1379, 1566, 2596 ], tacita proroga o rinnovazione del contratto [ 1597, 1899 ], clausole compromissorie [ 808 c.p.c. ] o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria [ 1370; 6, 28, 29, 30, 413 c.p.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”8″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 6753/2018

Possono qualificarsi come contratti “per adesione”, rispetto ai quali sussiste l’esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto ai quali l’altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 15237/2017

Le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come “predisposte” dal contraente medesimo ai sensi dell’art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 20606/2016

L’esigenza di specificità e separatezza imposta dall’art. 1341 c.c. non è soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la sottoscrizione indiscriminata di tutte o di gran parte delle condizioni generali di contratto, solo alcune delle quali siano vessatorie, atteso che la norma richiede, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del contraente debole sul significato delle clausole, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 12708/2014

Nel caso di contratto per il quale non sia prescritta la forma scritta, l’obbligo della specifica approvazione per iscritto, di cui all’art. 1341 cod. civ., rimane limitato alla sola clausola vessatoria, senza necessità di trascrizione integrale del contenuto della clausola, essendo sufficiente il richiamo, mediante numero o titolo, alla clausola stessa, in quanto in tal modo si permette al sottoscrittore di conoscerne il contenuto.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 14570/2012

In tema di condizioni generali di contratto, essendo la specifica approvazione per iscritto delle clausole cosiddette vessatorie (nella specie: clausola compromissoria), ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, c.c., requisito per l’opponibilità delle clausole medesime al contraente aderente, quest’ultimo è il solo legittimato a farne valere l’eventuale mancanza, sicché la nullità di una clausola onerosa senza specifica approvazione scritta dell’aderente non può essere invocata dal predisponente.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 9492/2012

Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazione secondo il numero d’ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, c.c., di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra quelle richiamate.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 5346/2009

Una clausola aggiunta alle condizioni generali di contratto non ha, per ciò solo, natura vessatoria, e di conseguenza può essere ritenuta nulla per mancanza della doppia sottoscrizione, ai sensi dell’ars. 1341 cod. civ., soltanto ove il giudice motivi in modo adeguato circa le ragioni per cui ne ha ritenuto la vessatorietà.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 5733/2008

L’esigenza di specificità e separatezza imposta dall’art. 1341 c.c. non può ritenersi soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la distinta sottoscrizione di gran parte delle condizioni generali di contratto, effettuato con modalità tali da rendere difficoltosa la selezione e la conoscenza di quelle a contenuto vessatorio, in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate. (Nella fattispecie, erano state sottoposte a sottoscrizione separata diciannove delle ventinove clausole negoziali, contenute nel contratto, non tutte vessatorie, con rinvio al retro del modulo per la lettura del significato di ciascuna di esse e senza la specificazione sintetica del loro contenuto accanto alla indicazione, meramente numerica, realizzata mediante un fittissimo elenco di cifre).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 19949/2007

In materia di appalto di opera pubblica, la disciplina delle clausole contrattuali vessatorie prevista dall’art. 1341, secondo comma, c.c., che si applica quando l’amministrazione appaltante predisponga unilateralmente la singola clausola, non è operante allorché i contraenti richiamino nella sua interezza il capitolato generale d’appalto come parte integrante del contratto, ricorrendo, in siffatta ipotesi, non la figura del contratto di adesione (con la conseguente soggezione a specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose), bensì del contratto a relazione perfetta, in cui il riferimento al capitolato deve essere considerato come il risultato di una scelta concordata, diretta all’assunzione di uno schema al quale le parti si riportano con una formula denotante, sia pure in modo sintetico, l’effettiva conoscenza ed accettazione di tutte le clausole ivi contenute.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 4436/2007

In tema di giudizio di equità, non rientra fra principi informatori della materia, ai quali è tenuto ad uniformarsi il giudice di pace a seguito della pronuncia n. 206 del 2004 della Corte costituzionale, la normativa dettata dal codice civile in materia di protezione del contraente più debole (art. 1341 c.c.).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 10942/2006

In tema di contratti per adesione le caratteristiche che deve avere l’approvazione aggiuntiva della clausola vessatoria rispetto a quella del contratto sono la «specificità» e la «separatezza» che si relazionano alla sottoscrizione del contratto e vanno apprezzate in rapporto ad essa. Ne consegue che rispetta tali caratteristiche un modulo nel quale sono riportate le condizioni generali e fra queste una clausola determinativa di un foro esclusivo, seguite immediatamente dalla sottoscrizione dopo la dicitura «firma» collocata all’interno di una sorta di riquadro ed all’inizio di esso e seguita, sempre all’interno del riquadro, da indicazioni a stampa delle generalità e dell’indirizzo del sottoscrittore, corrispondentemente riempite, seguite a loro volta da una dicitura concernente l’approvazione specifica delle clausole vessatorie con indicazione del loro contenuto e fra queste di quella sul foro con l’indicazione «foro competente esclusivo» alle quali segue la seconda sottoscrizione. Infatti, la circostanza che l’approvazione sia compresa nell’ambito del suddetto riquadro non esclude la specificità dell’approvazione, tenuto conto che non incide affatto sulla riferibilità della sottoscrizione all’approvazione e non svolge nemmeno alcun rilievo contrario al richiamo dell’attenzione del sottoscrittore alla percezione del significato della clausola vessatoria, specie in ragione del fatto che le diciture relative alla generalità siano — come nella specie — ben distinte da quelle concernenti le clausole vessatorie e scritte con caratteri del tutto diversi.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 6314/2006

Affinché una clausola contrattuale possa considerarsi vessatoria, e come tale efficace solo se specificamente approvata per iscritto, non è sufficiente indicare che essa comporti l’alterazione del sinallagma contrattuale, ma è necessario specificare a quale ipotesi di vessatorietà tale clausola, inserita in condizioni generali di contratto, sia riconducibile. In particolare, per le clausole che prevedono la facoltà di recesso, è necessario ai fini della loro vessatorietà che essa sia prevista a favore del solo predisponente, mentre la facoltà di recesso concessa ad entrambe le parti non necessita di approvazione specifica ex art. 1341 c.c. Ai fini dell’applicabilità della disciplina dettata dall’art. 1341, secondo comma, c.c., in merito alle clausole vessatorie contenute in condizioni generali di contratto, si ha contratto concluso a mezzo di moduli o formulari predisposti dal datore di lavoro (nella specie, un’azienda di credito) anche in caso di utilizzo da parte del datore di un documento informatico o file unilateralmente predisposto e destinato ad essere utilizzato per un numero indeterminato di rapporti, assimilabile al formulario in quanto documento-base destinato a fungere da modello per la riproduzione in un numero indeterminato di esemplari.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 4452/2006

In tema di clausole vessatorie, si configura richiamo cumulativo, che non soddisfa il requisito della specificità della sottoscrizione delle clausole vessatorie richiamate, non solo quando esso sia riferito a tutte le condizioni generali di contratto, ma anche quando, prima della sottoscrizione, siano indistintamente richiamate più clausole del contratto per adesione, di cui solo una sia vessatoria, dovendosi ritenere, per identità di ratio che neppure in tal caso è garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra le altre richiamate, resa non facilmente conoscibile dal predisponente proprio perché confusa tra quelle. Le clausole vessatorie devono, infatti, essere tenute distinte dalle altre condizioni generali di contratto e dalle clausole che tali non sono ed essere indicate specificamente in maniera idonea (quanto meno col numero o la lettera che le contraddistingue o con la riassuntiva enunciazione del loro contenuto) a suscitare l’attenzione del sottoscrittore.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 19212/2005

La predisposizione, da parte di uno dei contraenti, di condizioni generali di contratto è un fatto costitutivo della pretesa di chi ha interesse a far valere l’inefficacia di una clausola vessatoria in mancanza di specifica approvazione per iscritto, onde quest’ultimo deve provare la ricorrenza di quella particolare fattispecie contrattuale, e la mancanza di tale prova è circostanza rilevabile d’ufficio, al di là della contestazione della controparte, in quanto attinente alla titolarità del diritto di adire il giudice per far valere, in mancanza dei presupposti, l’inefficacia di quella clausola.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 23560/2004

La specifica approvazione di una clausola vessatoria o onerosa, ai sensi dell’art. 1341 c.c., da parte del cd. contraente debole, non esige necessariamente che avvenga mediante l’apposizione della firma in calce alla dichiarazione di accettazione, potendo questa essere apposta anche a margine, purché il giudice, in ragione della mancanza dello spazio sufficiente per l’apposizione della firma in calce alla dichiarazione, o per rilievi di tipo diverso, abbia la certezza in ordine alla riferibilità del contenuto della dichiarazione al soggetto che ha apposto la firma.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 1637/2002

L’esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole particolarmente onerose per il contraente in adesione, è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto, e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione. Pertanto a tale fine non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto quando la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 12203/2001

In materia di opera pubblica, la clausola del capitolato, che attribuisca a carico dell’appaltatore — in conformità di quanto stabilito dagli artt. 26 e 30 del capitolato generale di appalto del Ministero dei lavori pubblici approvato con il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 — decadenze conseguenti alla mancata iscrizione di corrispondenti riserve nel verbale di ripresa dei lavori, è efficace ancorché non approvata specificamente per iscritto, in quanto, ai fini dell’applicabilità dell’art. 1341, secondo comma, c.c. ai contratti di appalto di opera pubblica, è necessario che l’amministrazione appaltante predisponga unilateralmente la singola clausola contrattuale vessatoria, mentre detta norma non è operante allorché i contraenti richiamino nella sua interezza il capitolato generale d’appalto come parte integrante del contratto, in siffatta ipotesi ricorrendo la figura, non del contratto di adesione (con la conseguente soggezione a specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose), bensì del contratto a relazione perfetta, nel quale il riferimento al capitolato deve essere considerato come il risultato di una scelta concordata, diretta all’assunzione di uno schema al quale le parti si riportano con una formula denotante, sia pure in modo sintetico, l’effettiva conoscenza ed accettazione di tutte le clausole ivi contenute.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 569/2000

La mancata approvazione per iscritto delle clausole onerose indicate nell’art. 1341 c.c. ne comporta la nullità, eccepibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione, sempreché i presupposti di fatto della detta nullità (carattere vessatorio della clausola ed inesistenza della prescritta approvazione specifica) risultino già acquisiti agli atti del processo.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 6644/1999

Un contratto è qualificabile «per adesione», secondo il disposto dell’art. 1341 primo comma c.c., e come tale soggetto, per l’efficacia delle clausole cosiddette onerose, alla specifica approvazione per iscritto contemplata dal secondo comma di detta norma, solo quando, anche alla stregua del contenuto dei relativi patti, risulti predisposto unilateralmente da un contraente, in base a moduli o formulari, e non anche in ipotesi diverse, ed in particolare quando il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 3669/1999

Alle firme apposte — senza alcuna puntualizzazione al riguardo — dalle parti su ciascuno dei fogli separati dei quali sia composto un unico documento recante un contratto non può attribuirsi il significato e l’effetto di un’approvazione specifica delle singole clausole negoziali riportate sul foglio stesso, quale richiesta ai fini del secondo comma dell’art. 1341 c.c., atteso che da una parte tale firma ha solo il significato di attestare l’appartenenza del foglio e delle pattuizioni in esse riportate al complesso del documento e quindi dell’atto in esso contenuto e che d’altra parte mancano il richiamo individuante le singole clausole vessatorie e l’espressa dichiarazione di specifica approvazione delle stesse.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 5860/1998

Non sussiste il requisito della specifica approvazione — a pena di nullità rilevabile d’ufficio — della deroga convenzionale alla competenza territoriale a favore di un foro esclusivo se la sottoscrizione apposta sul modulo prestampato richiama genericamente gli artt. 1341, 1342 c.c. per tutte le condizioni generali di contratto, senza distinzione tra vessatorie e non, perché in tal modo non è adeguatamente richiamata l’attenzione del contraente debole sull’onerosità della clausola per lo sbilanciamento del sinallagma contrattuale a favore del predisponente, e pertanto l’accettazione può non esser consapevole.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2849/1998

A norma dell’art. 1341, secondo comma c.c., affinché sia configurabile l’approvazione specifica delle clausole vessatorie, occorre che ciascuna delle clausole da approvare sia chiaramente individuata e richiamata in modo che si abbia la certezza che l’obbligato sia stato posto in grado di fermare la sua attenzione sul contenuto di ogni clausola richiamata. Non risponde alla suddetta esigenza la generica dichiarazione di aver preso conoscenza delle clausole contrattuali e di approvarle tutte.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2152/1998

Pur se una clausola, predisposta unilateralmente, non è a carico soltanto dell’altro contraente, avendo effetto per entrambe le parti — nella specie tacita proroga o rinnovo del contratto in difetto di tempestiva disdetta — non perciò è sottratta alla necessità di specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell’art. 1341 c.c., perché comunque colui che la propone ha preventivamente valutato i vantaggi derivantegli dalla accettazione di essa, a differenza del contraente per adesione, che perciò è necessario vi ponga particolare attenzione.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 8824/1996

In tema di appalto di opera pubblica, la clausola del capitolato particolare (o speciale), che attribuisca all’amministrazione committente (nella specie, un comune) la facoltà di ordinare «a seconda delle esigenze» la sospensione dei lavori senza che l’impresa appaltatrice possa formulare riserve, è efficace ancorché non approvata specificatamente per iscritto, in quanto l’obbligo dell’indicata approvazione non è configurabile in ordine alle condizioni che, sebbene predisposte da uno dei contraenti, non si riferiscono ad una serie indefinita di contratti e non possono, quindi, comprendersi tra le condizioni «generali» contemplate dall’art. 1341 del codice civile, risultando, invece contenute nel predetto capitolato, integrativo del contratto in concreto concluso e redatto in occasione della stipulazione di questo.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 6976/1995

La specifica approvazione scritta richiesta dall’art. 1341 c.c. per le clausole contrattuali onerose deve essere effettuata mediante una sottoscrizione separata e distinta da quella in calce alle condizioni generali del contratto predisposto dall’altra parte, senza che sia necessario, peraltro, che la distinta sottoscrizione segua una letterale enunciazione della clausola stessa, essendo sufficiente che tale sottoscrizione sia apposta dopo un’indicazione idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore, quale quella che richiama il numero o il contenuto delle singole clausole onerose, e dovendo, altresì, ritenersi assolto l’obbligo imposto dall’art. 1341, secondo comma, c.c. anche quando le dette clausole siano individuate, nella dichiarazione di accettazione autonomamente sottoscritta, mediante il riferimento al numero d’ordine e all’oggetto di ciascuna clausola.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 5024/1994

La specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. non è necessaria nel caso in cui dette clausole riproducano il contenuto di un uso normativo ossia di uno di quegli usi che costituiscono fonte sussidiaria del diritto, ma non anche in quello in cui corrispondano al contenuto di un uso di fatto o contrattuale, al quale fa riferimento l’art. 1340 c.c., di una pratica generalmente seguita da una determinata cerchia o categoria di contraenti o in un limitato e specifico settore negoziale (principio affermato con riferimento alla clausola inserita in un contratto di vendita di beni mobili del prezzo minimo di rivendita).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 12183/1991

Ai fini della specifica approvazione per iscritto delle clausole c.d. vessatorie, l’esigenza della norma di cui al cpv. dell’art. 1341 c.c. non può ritenersi soddisfatta quando l’ulteriore sottoscrizione del testo contrattuale, già in precedenza sottoscritto, si riferisce non solo alle clausole onerose ma ad altre pattuizioni modificative od integrative del testo contrattuale in precedenza sottoscritto, atteso che in tal caso, il riferimento dell’ulteriore sottoscrizione alle clausole onerose si rivela inidoneo a garantire la specifica valutazione delle clausole stesse, non potendo la consapevolezza dell’onerosità delle clausole trarsi da elementi diversi da quello della specifica approvazione per iscritto richiesto dalla norma, onde la irrilevanza sia dell’avvenuta cancellazione di taluna delle clausole stesse, sia della contiguità della sottoscrizione alla stessa clausola di approvazione.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 11213/1991

La specifica approvazione per iscritto delle clausole cosiddette vessatorie (nella specie: deroga alla competenza territoriale) ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, c.c. è requisito per l’opponibilità delle clausole medesime al contraente aderente (che è il solo legittimato a farne valere la mancanza), ma non anche per la loro efficacia nei confronti della stessa parte che le ha predisposte.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 7763/1991

Con riguardo al concorso a pronostici del «totocalcio», che integra un contratto di natura privatistica (natura compatibile con l’approvazione ministeriale prevista per le attività di gioco riservate al Coni), le clausole fissate nell’apposito regolamento, ancorché di tipo vessatorio, quale quella che stabilisce un termine di decadenza per proporre eventuali reclami, sono vincolanti nei confronti del giocatore, pur senza la specifica approvazione per iscritto contemplata dall’art. 1341 c.c., atteso che questa trova equipollente nella grande pubblicità e diffusione del regolamento stesso, predisposte proprio al fine di richiamare l’attenzione dei partecipanti al gioco su tutte le condizioni ad esso inerenti.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 4638/1991

Ai fini della predisposizione del contratto e dell’approvazione specifica per iscritto delle clausole cosiddette vessatorie, di cui all’art. 1341 comma secondo c.c., non ha rilievo la potenzialità economica delle parti, neppure intesa nel senso della disponibilità esclusiva del bene oggetto del contratto, bensì soltanto la determinazione unilaterale della clausola; non è pertanto richiesta la specifica approvazione per iscritto delle clausole anzidette (nella specie clausole di deroga della competenza territoriale), quando il contratto sia stato specificamente formato con l’intervento delle parti.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 9998/1990

Il requisito della specifica approvazione scritta che, ai sensi dell’art. 1341 c.c., condiziona la efficacia della clausola di deroga alla competenza territoriale, può dirsi soddisfatto anche attraverso la sottoscrizione — distinta da quella di approvazione delle condizioni generali del contratto — apposta dopo il richiamo, che può essere espresso nella sola forma numerica e/o di titolo, alla clausola in questione, in quanto tale richiamo permette al sottoscrittore di conoscere il contenuto della clausola e non fa dubitare che la stessa sia stata adeguatamente sottoposta al suo esame, anche se è riferito anche ad altre clausole onerose ed indicate separatamente attraverso riferimenti analoghi.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 6043/1988

In tema di appalto di opere pubbliche, gli interessi (qualiticati come “moratori” dal secondo e terzo comma dell’art. 35 del D.P.R. n. 1063 del 1962, nonché dall’art. 4 della legge n. 741 del 1981) dovuti all’appaltatore per il ritardo nei pagamenti comprendono anche il risarcimento del maggior danno di cui all’art. 1224, secondo comma, c.c. ed, in quanto tali, costituiscono espressione della responsabilità contrattuale della P.A. appaltante (la cui colpa nel ritardo costituisce presupposto per la nascita dell’obbligo della corresponsione dei menzionati interessi), sicché, la clausola predisposta da quest’ultima e non oggetto di specifica contrattazione, con la quale l’appaltatore rinunzi al diritto agli interessi in caso di ritardato pagamento, costituisce condizione generale di contratto limitativa della responsabilità dell’amministrazione e, come tale, soggetta alla disciplina dell’art. 1341 c.c.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 9357/1987

Perché siano soddisfatte le esigenze di tutela del contraente in adesione la legge richiede che questi sia stato posto in condizione di conoscere le condizioni generali di contratto predisposte «usando l’ordinaria diligenza» (art. 1341, comma primo, c.c.) e — per quanto concerne le clausole di cui al secondo comma — che le abbia «approvate per iscritto». Ma a tal fine non occorre né che una distinta sottoscrizione segua la letterale enunciazione delle singole clausole, bastando la loro inequivoca individuazione attraverso idonee indicazioni (come quella del numero da cui sono contraddistinte) né che la clausola derogativa della competenza, in particolare, risulti posta in particolare evidenza mediante l’uso di diverso caratteri tipografico o altro speciale accorgimento, essendo sufficiente la precisa indicazione della clausola a richiamare l’attenzione del contraente che ne sottoscrive l’accettazione apponendovi una firma autonoma, distinta da quella inerente alle vere e proprie pattuizioni contrattuali.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2724/1987

In materia di condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti e di pattuizioni concluse mediante moduli e formulari, la necessità di specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, c.c. sussiste anche riguardo ai contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, quando questa utilizzi la propria autonomia negoziale ed il rapporto giuridico venga instaurato non in base ad un provvedimento amministrativo, bensì per una manifestazione di volontà dei contraenti.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 22/1987

Il giudizio sul carattere vessatorio di una clausola del contratto può essere dato soltanto interpretandola nel contesto dell’interpretazione complessiva del contratto, per stabilirne il significato e la portata. Trattasi, conseguentemente, di giudizio che non può essere compiuto per la prima volta in sede di legittimità.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 3407/1986

Il requisito della specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose, previsto dal secondo comma dell’art. 1341 c.c., è necessario anche quando dette clausole sono predisposte dal contraente più debole, in quanto tale norma, oltre a tutelare quest’ultimo, impedendo che sia sopraffatto dalla parte che si trova in posizione di supremazia, mira anche e soprattutto a garantire che le clausole onerose costituiscano l’oggetto di una vera e propria contrattazione tra le parti. La mancanza del requisito della specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose indicate nell’art. 1341, secondo comma c.c. determina la nullità assoluta delle stesse, eccepibile anche dalla parte che tali clausole abbia predisposto.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 230/1986

I contratti cosiddetti per adesione, con riguardo ai quali l’art. 1341 comma secondo, c.c. impone la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie od onerose, sono quelli destinati a regolare una serie indefinita di rapporti, sia da un punto di vista sostanziale, ove predisposti da un contraente esplicante attività negoziale verso vari soggetti, sia anche da un punto di vista meramente formale, ove preordinati a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Non vale, pertanto, a configurare l’ipotesi sub art. 1341, il fatto che il contenuto del contratto sia stato formulato da una sola delle parti negoziali in modo che l’altra debba accettarlo o ricusarlo in blocco senza concorre alla sua formazione, quando lo schema e le condizioni predisposte non siano destinate a servire ad una serie indefinita di contratti.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 4179/1985

Con riguardo alle cosiddette clausole onerose, quale quella che, in deroga ai criteri legali, indichi in via esclusiva un foro territorialmente competente, il requisito della specifica approvazione per iscritto, ai sensi ed agli effetti dell’art. 1341 secondo comma c.c., non può ritenersi soddisfatto da un’unica sottoscrizione, che venga apposta dal contraente «per adesione» ad un foglio predisposto a stampa e contenente anche clausole non onerose, senza un espresso richiamo di detto patto derogatorio, difettando in tale ipotesi uno stretto collegamento fra il patto medesimo e la firma, idoneo ad evidenziare che esso sia stato singolarmente preso in esame del sottoscrittore.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 3989/1977

La specifica approvazione per iscritto, richiesta per l’efficacia di una clausola vessatoria od onerosa inserita in condizioni generali di contratto (art. 1341 secondo comma c.c.), non è necessaria ove la clausola medesima (nella specie, clausola compromissoria), ancorché contenuta in contratto predisposto da una delle parti, risulti il frutto di particolari trattative con l’altra parte, e, quindi, non sia stata oggetto di approvazione per mera adesione.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 4501/1976

La specifica approvazione per iscritto delle cosiddette condizioni vessatorie di contratto incluse in moduli e formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti contrattuali (art. 1342 c.c.) deve avvenire con sottoscrizione autonoma, separata, specifica e distinta rispetto a quella relativa alle altre clausole del contratto. Questa esigenza non è soddisfatta allorché; nel modulo predisposto, sottoscritta una generica stipulazione del contratto, venga apposta altra firma in calce a separata formulazione a stampa delle numerose clausole del contratto, la quale si concluda con dichiarazione — anch’essa predisposta, sia pure con caratteri tipografici più grossi – di accettazione delle condizioni particolarmente onerose contenute nella formulazione medesima.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 1450/1976

Al fine di potersi ritenere specificamente approvata per iscritto una clausola vessatoria (nella specie: clausola derogatoria della competenza territoriale) è necessaria una sottoscrizione distinta da quella con cui si accetta il contratto nel suo complesso, che faccia seguito alla loro puntuale identificazione; non è sufficiente, a tal fine, che la singola clausola vessatoria risulti evidenziata nel contesto del contratto, perché essa possa ritenersi riconosciuta ed accettata dalla controparte, e pertanto l’approvazione è esclusa quando la sottoscrizione sia stata unica, senza che rilevi la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 275/1976

La questione della inefficacia di una clausola contrattuale che si dica vessatoria e che non sia stata specificamente approvata per iscritto a norma dell’art. 1341 c.c. si pone, rispetto alla domanda basata sull’applicazione della clausola, come deduzione difensiva priva del valore di eccezione in senso tecnico, proponibile cioè solo dalla parte interessata: spetta infatti al giudice, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, verificare la fondatezza della domanda proposta in giudizio e quindi anche i presupposti e le condizioni richiesti dalla legge per la validità e l’efficacia della clausola contrattuale, in base alla quale la domanda è fatta valere, senza cadere con ciò nel vizio di ultrapetizione, anche se la determinazione del regolamento formale che la clausola deve osservare, in relazione al suo contenuto e alla sua qualificazione nell’ordinamento giuridico, contrasti con le opinioni espresse dalle parti.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 1789/1975

Qualora fra le condizioni generali del contratto siano inserite più clausole onerose, fra le quali rientra la deroga convenzionale alla competenza per territorio, per assolvere l’obbligo imposto dal secondo comma dell’art. 1341 c.c. è sufficiente un’unica dichiarazione, autonomamente sottoscritta, che identifichi le clausole medesime con indicazioni idonee, non richiedendosi una distinta specifica approvazione scritta per ogni singola clausola.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 1784/1975

Il preteso carattere vessatorio di una clausola contrattuale e la mancata sua specifica approvazione per iscritto non possono essere dedotti per la prima volta nel ricorso per cassazione, poiché nel giudizio di legittimità non è consentita la proposizione di nuovi temi di contestazione, salve le questioni rilevabili d’ufficio ed i nuovi profili di diritto fondati sugli elementi di fatto già dedotti.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 1575/1974

La trattativa che abbia preceduto la conclusione del contratto intanto rende superflua l’approvazione scritta delle clausole onerose o vessatorie in quanto abbia avuto per oggetto non il contratto nel suo complesso, ma quella determinata clausola che viene in discussione; diversamente l’esigenza, che costituisce la ratio dell’art. 1341 c.c., di assicurare, rispetto alle cosiddette clausole onerose o vessatorie, una contrattualità effettiva e non soltanto formale tra la parte predisponente e la parte aderente (e che è soddisfatta dall’approvazione specifica delle singole clausole o dalla previa trattativa sulle stesse) verrebbe ad essere il più delle volte frustrata ed elusa, in quanto anche quando il contraente più debole presta la sua adesione alle condizioni predisposte dall’altro contraente non può non esservi stata una previa trattativa tra le parti.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 1000/1972

Anche quando in un contratto stilato su schemi precostituiti da una parte si rinvenga qualche elemento (ad esempio una clausola particolare) che risale all’iniziativa o alla collaborazione della controparte, tale modificazione non vale ad escludere che trattasi pur sempre di un contratto per adesione.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 516/1971

L’approvazione specifica di una delle clausole considerate dall’art. 1341 c.c., non deve essere necessariamente incorporata nel contratto stesso che contiene la clausola, ma può essere contenuta in un separato documento, pure predisposto dalla controparte, sempreché ne risulti sicuramente individuata la singola clausola cui l’approvazione si riferisce: il che basta a garantire che l’attenzione del contraente sia stata particolarmente sollecitata sulla clausola onerosa e che questa sia stata consapevolmente accettata.

[adrotate group=”8″]

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze