Art. 2194 – Codice civile – Inosservanza dell’obbligo di iscrizione

Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l'iscrizione [2188, 2195, 2196, 2205, 2221] nei modi e nel termine stabilito dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 516 [2189, 2190, 2197, 2198, 2330, 2383, 2385, 2400, 2417, 2446.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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