Art. 735 – Codice civile – Preterizione di eredi e lesione di legittima

La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari [536 c.c.] o degli eredi istituiti è nulla [553 c.c.].

Il coerede che è stato leso nella quota di riserva può esercitare l'azione di riduzione contro gli altri coeredi [554554 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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  • Se più persone ereditano insieme, nessuno è davvero libero: nasce una comunione ereditaria che limita l'uso dei beni fino alla divisione.
  • La divisione può avvenire in via amichevole o giudiziale. La prima è più rapida ed economica; la seconda può richiedere anni e comportare costi rilevanti.
  • Gli immobili indivisibili rappresentano uno dei principali problemi: in mancanza di accordo, possono essere venduti e il ricavato distribuito tra gli eredi.
  • I debiti ereditari si ripartiscono tra i coeredi, ma i creditori possono agire nei confronti di ciascuno per l'intero, con successivo diritto di regresso.

Massime correlate

Cass. civ. n. 16698/2015

Il principio di intangibilità della legittima comporta che i diritti del legittimario debbano essere soddisfatti con beni o denaro provenienti dall'asse ereditario, con la conseguenza che l'eventuale divisione operata dal testatore contenente la disposizione per la quale le ragioni ereditarie di un riservatario debbano essere soddisfatte dagli eredi tra cui è divisa l'eredità mediante corresponsione di somma di denaro non compresa nel "relictum" è affetta da nullità ex art. 735, comma 1, c.c.

Cass. civ. n. 3694/2003

Il principio di intangibilità della legittima comporta che i diritti del legittimario debbano essere soddisfatti con beni o denaro provenienti dall'asse ereditario, con la conseguenza che la eventuale divisione operata dal testatore contenente la disposizione per la quale le ragioni ereditarie di un riservatario debbano essere soddisfatte dagli eredi tra cui è divisa l'eredità mediante corresponsione di somme di denaro non compresa nel relictum è affetta da nullità ex art. 735, primo comma c.c.

Cass. civ. n. 2560/1974

L'ipotesi di omessa chiamata testamentaria del legittimario all'eredità, in relazione alla quale si profila l'azione generale di cui all'art. 554 c.c., e l'altra ipotesi nella quale il testatore abbia operato una divisione attribuendo al legittimario una quota inferiore a quella spettantegli, in ordine alla quale è data l'azione speciale di riduzione ai sensi del secondo comma dell'art. 735 c.c., sono diverse da quella in cui il legittimario non è né ignorato né leso, ma risulti chiamato sulla base di un'attribuzione di cosa altrui con i relativi oneri posti a carico dell'erede beneficiario; in tale ultima ipotesi, l'azione che l'erede — non importa se legittimario o meno in quanto non denuncia una lesione di legittima, bensì di quota ereditaria — può e deve esperire, anche congiuntamente all'azione di divisione, è l'azione di nullità della divisione testamentaria ai sensi del primo comma dell'art. 735 c.c.

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