Art. 735 – Codice civile – Preterizione di eredi e lesione di legittima
La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari [536 c.c.] o degli eredi istituiti è nulla [553 c.c.].
Il coerede che è stato leso nella quota di riserva può esercitare l'azione di riduzione contro gli altri coeredi [554554 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 11521/2025
Nei contratti con la pubblica amministrazione, la forma scritta non è richiesta a pena di nullità ai fini della prova del pagamento, poiché essa attiene al momento formativo dell'accordo e non alla fase esecutiva, in cui il requisito formale risponde esclusivamente ad una finalità di documentazione, sicché la sua mancanza non impedisce l'estinzione dell'obbligazione.
Cass. civ. n. 25584/2024
Nell'ipotesi di espropriazione forzata di un bene locato, il pagamento di canoni locativi eseguito dal locatario all'esecutato-locatore, nel corso del processo esecutivo ma prima della designazione del custode professionale o della conoscenza della surroga nella custodia, ha efficacia liberatoria nei confronti della procedura a condizione che sussistano i requisiti della fattispecie di cui all'art. 1189 c.c., ovvero che il conduttore provi, oltre alla sua buona fede, l'esecuzione del pagamento in favore del creditore apparente, il quale deve risultare da una prova documentale munita di data certa ex art. 2704 c.c., non potendosi attribuire valore confessorio, nei confronti del custode giudiziario, a quietanze o dichiarazioni giudiziali rilasciate dall'esecutato.
Cass. civ. n. 16780/2024
Nel giudizio risarcitorio promosso per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso, da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, nei confronti non solo del Ministero della Salute, ma anche di altri soggetti eventualmente responsabili sul piano risarcitorio (nella specie la gestione liquidatoria di una soppressa USSL), in ragione della natura di presunzione semplice del mezzo di prova.
Cass. civ. n. 15311/2024
In tema di prelazione agraria, la promessa di vendita stipulata dal proprietario del fondo con un terzo, subordinata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore (o del proprietario limitrofo), non contiene una confessione stragiudiziale della sussistenza dei requisiti della prelazione in capo al titolare di essa, bensì una semplice clausola condizionale che, non comportando alcun implicito riconoscimento del diritto, si limita a subordinare l'efficacia dell'atto all'eventuale mancato esercizio della prelazione, la cui esistenza va, poi, riscontrata in concreto nel concorso dei necessari requisiti di legge.
Cass. civ. n. 12685/2024
La dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal nomen che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo.
Cass. civ. n. 33908/2023
In ipotesi di chiusura del fallimento per omologazione del concordato fallimentare, l'assuntore di quest'ultimo, qualora eserciti azioni rinvenute nel patrimonio del fallito o prosegua i giudizi finalizzati ad acquisire poste attive intrapresi da costui o dal curatore, si pone nella medesima posizione sostanziale e processuale del fallito stesso, con conseguente opponibilità nei suoi confronti delle scritture formate da quest'ultimo e applicabilità nei suoi riguardi degli artt. 2702, 2735 c.c., 214 e 215 c.p.c..
Cass. civ. n. 24695/2023
La confessione stragiudiziale, in quanto dichiarazione di scienza, è un atto giuridico in senso stretto, con la conseguenza che costituisce giudizio di fatto l'accertamento dell'esistenza della dichiarazione e del suo contenuto, mentre l'apprezzamento di tale contenuto quale confessione stragiudiziale integra un giudizio di diritto.
Cass. civ. n. 23963/2023
In tema di fallimento, la quietanza "atipica" pattuita in contratto con il fallito "in bonis" non ha l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., in quanto il curatore, pur ponendosi, nell'esercitarne il diritto, nella stessa posizione del fallito, è una parte processuale diversa da quest'ultimo.
Cass. civ. n. 5945/2023
Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione.
Cass. civ. n. 5945/2023
Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione.
Cass. civ. n. 14150/2021
Le dichiarazioni del legale rappresentante della società, rese in sede di verifica, possono essere apprezzate come una confessione stragiudiziale e pertanto costituire prova non già indiziaria, ma diretta del maggior imponibile eventualmente accertato nei confronti della società, non bisognevole, come tale, di ulteriori riscontri.
Cass. civ. n. 38975/2021
Il curatore fallimentare che deduce in giudizio la simulazione della quietanza rilasciata dal fallito "in bonis" rappresenta la massa dei creditori, e non il fallito, sicché tale quietanza non vale, nei confronti del fallimento, come confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento.
Cass. civ. n. 11898/2020
La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non ha valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, e può, quindi, essere liberamente apprezzata dal giudice, a cui compete, con valutazione non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata, stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/02/2016).
Cass. civ. n. 19708/2020
Una dichiarazione confessoria a natura stragiudiziale può essere contenuta anche in un atto sostitutivo di notorietà e, come tale, è liberamente valutabile dal giudice quale prova, ai sensi dell'art. 2735, comma 1, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto incerta l'epoca della costruzione in forza di quanto dedotto dalla stessa convenuta in sede di costituzione, implicante la realizzazione in epoca anteriore all'approvazione del piano regolatore, con conseguente irrilevanza, ai detti fini, della dichiarazione sostitutiva e delle consulenze tecniche d'ufficio). (Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 11/02/2019).
Cass. civ. n. 24468/2020
Alle dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dalla parte al CTU non può che attribuirsi la stessa valenza probatoria che è riconosciuta dall'art. 2735, comma 1, seconda parte, c.c. alle dichiarazioni confessorie stragiudiziali fatte al terzo, le quali non hanno efficacia di "piena prova", ma possono concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice. (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 01/06/2015).
Cass. civ. n. 3698/2020
In tema di prova civile, l'indagine volta a stabilire se una dichiarazione della parte costituisca o meno confessione - e, cioè, ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte - si risolve in un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se fondato su di una motivazione immune da vizi logici.
Cass. civ. n. 25774/2020
La clausola con cui si stabilisce che una parte del corrispettivo venga pagata alla sottoscrizione del contratto non ha natura di dichiarazione unilaterale recettizia con la quale il creditore riconosce di aver riscosso la somma, rilasciando quietanza, ma ha, piuttosto, natura negoziale, in quanto costituisce la programmazione delle modalità di pagamento dell'obbligazione.
Cass. civ. n. 32458/2018
Il creditore, il quale rilascia quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento e rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 04/07/2011).
Cass. civ. n. 1320/2017
La deposizione “de relato ex parte”, con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima, ha la natura giuridica di prova testimoniale di una confessione stragiudiziale fatta a un terzo, se supportata dal relativo elemento soggettivo, in quanto tale liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell’art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., nonché sufficiente a fondare, anche in via esclusiva, il convincimento del giudice ed a suffragare altra testimonianza "de relato".
Cass. civ. n. 16698/2015
Il principio di intangibilità della legittima comporta che i diritti del legittimario debbano essere soddisfatti con beni o denaro provenienti dall'asse ereditario, con la conseguenza che l'eventuale divisione operata dal testatore contenente la disposizione per la quale le ragioni ereditarie di un riservatario debbano essere soddisfatte dagli eredi tra cui è divisa l'eredità mediante corresponsione di somma di denaro non compresa nel "relictum" è affetta da nullità ex art. 735, comma 1, c.c.
Cass. civ. n. 4196/2014
Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 cod. civ., sicché non può impugnare l'atto se non provando, a norma dell'art. 2732 cod. civ., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente provare la non veridicità della dichiarazione.
Cass. civ. n. 2721/2013
Le circostanze sfavorevoli all'attore, riportate nell'atto di citazione, in quanto atto di parte, sono necessariamente addotte con "animus confitendi" e costituiscono, quindi, confessione stragiudiziale nei confronti di colui al quale l'atto è notificato; ne consegue che alle ammissioni contenute in un ricorso per decreto ingiuntivo deve essere riconosciuto il valore di confessione stragiudiziale, poiché, sebbene rivolto al giudice, il ricorso è destinato e notificato alla parte debitrice.
Cass. civ. n. 12463/2003
La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo costituisce mezzo di prova su cui il giudice può fondare il proprio convincimento anche in via esclusiva. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in una controversia di lavoro, aveva riconosciuto valore probatorio alla dichiarazione sottoscritta da parte del datore di lavoro, contenuta nel documento 01 M, e indirizzata all'istituto previdenziale.).
Cass. civ. n. 3694/2003
Il principio di intangibilità della legittima comporta che i diritti del legittimario debbano essere soddisfatti con beni o denaro provenienti dall'asse ereditario, con la conseguenza che la eventuale divisione operata dal testatore contenente la disposizione per la quale le ragioni ereditarie di un riservatario debbano essere soddisfatte dagli eredi tra cui è divisa l'eredità mediante corresponsione di somme di denaro non compresa nel relictum è affetta da nullità ex art. 735, primo comma c.c.
Cass. civ. n. 4204/2002
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2733 e 2735 c.c., il riconoscimento di una delle parti della verità di un fatto dal quale derivino conseguenze svantaggiose per il dichiarante in materia di diritti disponibili, anche se fatta all'altra parte fuori del giudizio, costituisce confessione con efficacia di prova piena a carico del confidente, indipendentemente dal fine per il quale la confessione sia resa.
Cass. civ. n. 10581/2000
La confessione stragiudiziale fatta alla parte, una volta provata (con qualsiasi mezzo, ivi compresa la confessione, valendo in tal caso le ordinarie regole probatorie), ha il medesimo valore di prova legale della confessione giudiziale, ed è dotata di efficacia vincolante sia nei confronti della parte che l'ha resa (alla quale non è riconosciuta alcuna facoltà di prova contraria), sia nei confronti del giudice, che, a sua volta, non può valutare liberamente la prova, né accertare diversamente il fatto confessato.
Cass. civ. n. 9368/2000
La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non ha valore di prova legale e può essere, quindi, liberamente apprezzata dal giudice.
Cass. civ. n. 11851/1997
Il valore confessorio di una dichiarazione resa al di fuori di un giudizio in cui essa rileva come mezzo di prova, può essere opposto dalla persona favorita al successore universale, perché questi in tale qualità subentra nella medesima situazione del proprio dante causa ed in tutti i suoi rapporti giuridici attivi e passivi.
Cass. civ. n. 2339/1994
Gli effetti di una dichiarazione avente valore di confessione stragiudiziale si producono se — e nei limiti in cui — essa sia fatta valere nella controversia in cui sono parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti, rispettivamente, autore e destinatario della dichiarazione. Pertanto, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento di obbligazioni assunte dal convenuto verso il fallito, la quietanza, che il debitore assuma essergli stata rilasciala all'atto del pagamento dal creditore (successivamente fallito), non può produrre, nei confronti del curatore, gli effetti di confessione stragiudiziale, perché il curatore, pur trovandosi — rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio — nella stessa posizione assunta dal fallito, è una parte processuale diversa da questi. con la conseguenza che l'indicata quietanza è priva di effetti vincolanti e rappresenta solo un documento probatorio dell'avvenuto pagamento, liberamente valutabile dal giudice del merito, al pari di ogni altra prova acquisita al processo.
Cass. civ. n. 10365/1990
Nel caso di acquisto di titoli azionari da parte del cliente di una banca, ed al fine di stabilire se quest'ultima abbia assunto la veste di venditrice, ovvero di commissionaria del cliente medesimo, deve riconoscersi prevalenza ai patti orali, rispetto alle enunciazioni eventualmente difformi riportate sui «fissati bollati», dato che gli usi borsistici contemplano la redazione di detti documenti (al pari dei «foglietti provvisori») come adempimento meramente fiscale, e che la relativa previsione non si pone in contrasto con norme di legge, non essendo assoggettati a forma scritta (ad substantiam o ad probationem) né il contratto di borsa, quale compravendita perfezionantesi con effetti obbligatori indipendentemente dalla successiva consegna delle azioni e delle operazioni occorrenti per il «transfert», né il mandato a concluderlo.
Cass. civ. n. 4820/1980
In materia di operazioni su titoli, quotati in borsa ed acquistati o riportati a prezzo corrente determinato, non è configurabile alcun conflitto di interessi nel contratto posto in essere da una società controllante della stessa commissionaria, mancando la possibilità di una divergenza tra il prezzo pattuito e quello di mercato.
Cass. civ. n. 2560/1974
L'ipotesi di omessa chiamata testamentaria del legittimario all'eredità, in relazione alla quale si profila l'azione generale di cui all'art. 554 c.c., e l'altra ipotesi nella quale il testatore abbia operato una divisione attribuendo al legittimario una quota inferiore a quella spettantegli, in ordine alla quale è data l'azione speciale di riduzione ai sensi del secondo comma dell'art. 735 c.c., sono diverse da quella in cui il legittimario non è né ignorato né leso, ma risulti chiamato sulla base di un'attribuzione di cosa altrui con i relativi oneri posti a carico dell'erede beneficiario; in tale ultima ipotesi, l'azione che l'erede — non importa se legittimario o meno in quanto non denuncia una lesione di legittima, bensì di quota ereditaria — può e deve esperire, anche congiuntamente all'azione di divisione, è l'azione di nullità della divisione testamentaria ai sensi del primo comma dell'art. 735 c.c.