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Art. 2648 — Accettazione di eredità e acquisto di legato

Art. 2648 — Accettazione di eredità e acquisto di legato

Si devono trascrivere l’accettazione dell’eredità [ 470, 475, 484, 2660 ] che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell’articolo 2643 o liberazione dai medesimi e l’acquisto del legato [ 649 ] che abbia lo stesso oggetto [ 507, 509 ].

La trascrizione dell’accettazione dell’eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all’eredità, contenuta in un atto pubblico [ 475, 2699 ] ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata [ 2703 ] o accertata giudizialmente [ 220 c.p.c. ].

Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell’eredità [ 476 ], si può richiedere la trascrizione sulla base di quell’atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente [ 2650, 2652 n. 6, 2657, 2685; disp. att. 225, 228 ].

La trascrizione dell’acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 4485/2014

Il notaio che pubblica un testamento con legato immobiliare ha il duplice obbligo, civile e deontologico, di provvedere alla trascrizione, in quanto il legato si acquista senza necessità di accettazione, mentre tale obbligo non sussiste per il testamento con istituzione di erede “ex re certa”, in quanto l’acquisto dell’immobile che il testatore ha incluso nella quota ereditaria richiede l’accettazione dell’istituto.

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Cass. civ. n. 12242/2011

L’erede, continuando la personalità del “de cuius”, diviene parte del contratto concluso dallo stesso, per cui egli resta vincolato al contenuto del contratto medesimo, ancorché questo non sia stato trascritto. Pertanto, l’opponibilità dell’acquisto di un immobile nei confronti dell’erede del venditore si sottrae, oltre che alle regole dell’art. 2704 c.c. in tema di certezza della data della scrittura privata, anche alle disposizioni dell’art. 2644 c.c., circa gli effetti della trascrizione nel rapporto con l’altro acquirente del bene, per cui la trascrizione dell’acquisto “mortis causa” operato dall’erede, ai sensi dell’art. 2648 c.c., prima della trascrizione dell’atto di disposizione compiuto in vita dal “de cuius”, vale soltanto agli effetti della continuità delle trascrizioni. Conseguentemente, l’erede non può eccepire l’anteriorità della trascrizione del suo acquisto, al fine di rendere a lui inopponibile l’atto di disposizione a favore dei terzi compiuto, in vita, dal “de cuius”.

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Cass. civ. n. 2800/1985

La trascrizione degli acquisti mortis causa (ossia per successione nei diritti già esistenti in capo al de cuius ma non per diritti che si creino ex novo, sia pure in forza del testamento o per diritti che comunque non appartenevano già al testatore), richiesta dall’art. 2648 c.c., non vale a risolvere il conflitto fra l’erede e l’acquirente dal de cuius, ma deve eseguirsi ai soli effetti della continuità delle trascrizioni. Consegue che l’erede e il legatario non possono eccepire il difetto di trascrizione di un atto di alienazione compiuto dal defunto: il primo perché succedendo al disponente non può rivestire la qualità di terzo, neppure se accetta con il beneficio di inventario; il secondo perché, configurando la vendita della cosa legata compiuta dal disponente revoca del legato medesimo, quanto meno come legato di cosa propria, la trascrizione mai potrebbe supplire all’inesistenza del titolo.

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