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Art. 2790 — Conservazione della cosa e spese relative

Art. 2790 — Conservazione della cosa e spese relative

Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali [ 1768 ], della perdita e del deterioramento di essa [ 1760 n. 1, 1768, 1780 ].

Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa [ 2756, 2792 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 14529/2013

In materia di pignoramento presso terzi, quando un titolo esecutivo giudiziale rechi la condanna di un Comune competente ad erogare i contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, per interventi a sostegno della ricostruzione nei territori della Campania e della Basilicata colpiti dal sisma del 1980, sono pignorabili – in deroga al principio generale secondo cui i pignoramenti a carico degli enti locali si eseguono con atto notificato al solo tesoriere dell’ente – le somme giacenti nelle apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale a favore dello stesso Comune, ai sensi dell’art. 3 del D.L.vo 3 marzo 1990, n. 76

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Cass. civ. n. 21589/2009

La nomina di un nuovo difensore in sostituzione di quello precedente presso il quale la parte aveva eletto domicilio non fa venir meno a carico di quest’ultimo gli obblighi connessi alla ricezione degli atti per i quali sia avvenuta la domiciliazione, ivi compreso l’obbligo di informare il nuovo difensore dell’avvenuta notifica di sentenze emesse nei confronti della parte successivamente alla cessazione dell’incarico. Tale obbligo rientra infatti nel più generale dovere di diligenza professionale cui l’avvocato è tenuto nei confronti del cliente, anche in caso di rinuncia o revoca del mandato o (come nella specie) risoluzione consensuale del rapporto, e dalla relativa responsabilità il domiciliatario non può essere esonerato se non in virtù della prova, posta a suo carico, di avere dato notizia della notifica al nuovo difensore.

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Cass. civ. n. 25647/2008

Atteso il carattere formale dell’atto di elezione di domicilio – che sostituisce tutti gli altri parametri di individuazione spaziale della persona – deve escludersi che il medesimo possa compiersi per facta concludentia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inesistente la notifica di un atto di impugnazione eseguita a mani di un avvocato che, pur avendo svolto attività di consulenza tecnica nel giudizio di primo grado, non risultava aver assunto successivamente, con alcun atto formale, la qualità di difensore domiciliatario della parte in causa).

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Cass. pen. n. 4675/2007

In tema di causalità, può pervenirsi al giudizio di responsabilità solo quando, all’esito del ragionamento probatorio, che abbia altresì escluso l’interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e «processualmente certa» la conclusione che la condotta omissiva dell’imputato è stata condizione necessaria dell’evento lesivo con «alto o elevato grado di credibilità razionale» o «probabilità logica». (Alla luce di questi principi, la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata che aveva escluso il nesso di condizionamento tra l’esposizione al cvm e i tumori al polmone che avevano colpito una particolare categoria di lavoratori – gli insaccatori -, per i quali l’incidenza riscontrata era nettamente superiore rispetto agli altri dipendenti, condividendo sul punto il ragionamento dei giudici di merito, secondo il quale lo scostamento riscontrato per questa categoria di lavoratori non consentiva di pervenire ad un giudizio causale positivo, perché lo studio di coorte richiamato dalle ricorrenti parti civili aveva analizzato congiuntamente i casi dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali di interesse e quelli delle cooperative che prestavano la loro attività anche in aziende diverse, e ciò non consentiva un giudizio omogeneo).

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Cass. civ. n. 2472/1990

Nell’ipotesi di pegno costituito mediante consegna al creditore della fede di deposito e della nota di pegno di merce depositata presso i magazzini generali, la responsabilità per la perdita della detta merce incombe, ex art. 1787 c.c., sul depositario e non sul creditore pignoratizio che, non avendo il possesso materiale delle cose, non può rispondere della loro perdita o deterioramento ai sensi dell’art. 2790 c.c.

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Cass. civ. n. 1543/1977

La denuncia di nuova opera proposta dal proprietario di un fondo al fine di impedire l’ampliamento di uno stabilimento industriale contiguo perché effettuato in violazione delle norme sulle distanze e del divieto di immissioni moleste, appartiene alla competenza del giudice ordinario, in quanto diretta alla tutela di una posizione configurata dall’ordinamento come diritto soggettivo. Né può aver rilievo, in contrario, la circostanza che lo stesso attore abbia contemporaneamente proposto ricorso dinanzi al giudice amministrativo per ottenere l’annullamento della licenza edilizia in quanto contraria alla disciplina delle industrie insalubri, nonché al regolamento edilizio ed al locale regolamento di igiene, poiché tale diversa domanda è rivolta alla tutela di una posizione di interesse legittimo, rispetto al quale il diritto di proprietà dell’attore funge da presupposto di qualificazione, e, la cui autonoma tutelabilità non incide sull’esperibilità dell’azione ordinaria.

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