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Art. 2786 — Costituzione

Art. 2786 — Costituzione

Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l’esclusiva disponibilitàdella cosa [ 1794, 1997, 2014, 2026, 2787, 2789, 2790 ].

La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nell’impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore [ 1263, 2 ] .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2120/2014

In tema di pegno, sebbene le parti, nella loro autonomia negoziale, abbiano il potere di determinarne l’oggetto, la durata ed, eventualmente, la possibilità di sostituzione mediante il meccanismo cosiddetto rotativo, non hanno anche la facoltà di qualificarlo come regolare o irregolare, discendendo tale conseguenza giuridica dalle norme del codice civile in tema di diritti reali di garanzia opponibili a terzi, che hanno carattere indisponibile.

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Cass. civ. n. 17477/2012

La posizione del debitore e quella del terzo che ha costituito il pegno è differenziata, in quanto la prelazione pignoratizia determina il mero adempimento del debito originario da parte del terzo, restando irrilevante il fatto che quest’ultimo possa poi agire in regresso nei confronti del debitore, posto che a tale rapporto il creditore rimane estraneo. La soddisfazione sul pegno implica il prelievo diretto della somma che il debitore deve pagare al creditore, così determinandosi il pagamento (totale o parziale) del debito e non già la compensazione, non rilevando che il pegno sia stato costituito dal terzo o venga a trasferirsi in capo al terzo, il quale, in tal modo si costituisce come ulteriore debitore del creditore, senza che, peraltro, quest’ultimo divenga, a sua volta, creditore di costui. Ne consegue che la prelazione pignoratizia determina il mero adempimento del debito originario da parte del terzo, restando irrilevante il fatto che lo stesso terzo possa poi agire in regresso nei confronti del debitore, posto che a tale rapporto il creditore rimane estraneo.

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Cass. civ. n. 4766/2007

In tema di pegno di titoli azionari, ai sensi dell’art. 2001 c.c., la disciplina speciale dettata dall’art. 3 R.D. 29 marzo 1942, n. 239 prevale su quella prevista in via generale dall’art. 2786 c.c., con la conseguenza che per la costituzione del vincolo e per la sua opponibilità ai terzi non è sufficiente lo spossessamento del titolo accompagnato da una scrittura avente data certa, ma è necessaria la doppia annotazione sul titolo e nel libro dei soci, ovvero la consegna del titolo accompagnata dalla girata in garanzia, senza che assuma alcun rilievo, a tal fine, la distinzione tra il terzo portatore del titolo ed altri terzi.

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Cass. civ. n. 19059/2006

Nel rapporto tra le parti, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2786, primo comma e 2787, terzo comma, c.c., il pegno è validamente costituito con la sola consegna della cosa senza la necessità di alcuna formalità, la forma scritta e l’identificazione del credito garantito e dei beni assoggettati alla garanzia essendo necessari per la prelazione, cioè per rendere opponibile la garanzia agli altri creditori del datore di pegno. Allo stesso modo, quando il pegno è costituito da un terzo, il mancato rispetto delle condizioni necessarie per il sorgere della prelazione giova agli altri creditori del terzo datore, ai quali la garanzia pignoratizia è quindi inopponibile, non già agli altri creditori del debitore garantito. In quanto non richiesto ad substantiam il requisito della forma scritta può considerarsi sussistente in presenza di documento o atto idoneo che sia autentico ed idoneo a dimostrare l’esistenza del diritto fatto valere in giudizio, ovvero a documentare il rapporto negoziale o a far desumere, contro il dichiarante, la prova del contenuto e dei limiti del contratto verbale concluso tra le parti: ne consegue che è idoneo ad integrare detto requisito il verbale dell’udienza avanti al giudice dell’esecuzione, ove è raccolta la dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c. Inoltre, dando luogo a mera inopponibilità, la mancanza dell’atto scritto – cosi come della datazione – non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, ed integrando una eccezione – in senso stretto – dev’essere prospettata con l’osservanza, a pena di decadenza, delle norme stabilite dall’art. 183 c.p.c. (nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990), e dunque non per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.

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Cass. civ. n. 8517/1998

Il pegno di cosa futura rappresenta una fattispecie a formazione progressiva che trae origine dall’accordo delle parti (accordo in base al quale vanno determinate la certezza della data e la sufficiente specificazione del credito garantito) avente meri effetti obbligatori e si perfeziona con la venuta ad esistenza della cosa e con la consegna di essa al creditore. In tale fattispecie la volontà delle parti è già perfetta nel momento in cui nell’accordo sono determinati sia il credito da garantire che il pegno da offrire in garanzia, mentre l’elemento che deve verificarsi in futuro, per il completamento della fattispecie, è meramente materiale, consistendo esso (oltre che nella venuta ad esistenza della cosa) nella consegna di questa al creditore.

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Cass. civ. n. 3942/1995

La costituzione del pegno ad opera del terzo funziona da garanzia del debito del debitore garantito e non può essere utilizzata per estinguere i crediti vantati dal beneficiario verso il terzo. Nel contratto denominato di costituzione di pegno da parte di un terzo, la sottoscrizione dei debitori, richiesta dal creditore per mantenere la preesistente garanzia personale fornita attraverso la prestazione di fideiussione, comporta il coinvolgimento dei debitori nell’accordo, il quale non può essere interpretato come diretto alla sola costituzione del pegno, ma ha una portata soggettiva più vasta nell’ambito della quale occorre dare la giusta rilevanza alla posizione dei debitori.

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Cass. civ. n. 5353/1987

La consegna ad un terzo del bene oggetto del pegno ai sensi dell’art. 2786, secondo comma, c.c. integra una forma particolare di spossessamento del debitore o del terzo costituente, cui si fa ricorso quando il debitore non ha fiducia nel creditore e vuole premunirsi contro gli eventuali abusi dello stesso, onde quest’ultimo non può conseguire a suo piacimento e in qualsiasi tempo il possesso della cosa del terzo, il quale assume l’obbligo di conservare il bene finché il debito non sia scaduto e di restituirlo al costituente o consegnarlo al creditore, a seconda che vi sia stato o non vi sia stato l’adempimento. Non ricorre questa ipotesi, ma quella di consegna del pegno ad un adiectus solutionis causa, quando il terzo, per effetto di accordo trilaterale accedente al contratto di pegno, riceve la cosa offerta in garanzia in sostituzione del creditore pignoratizio e con gli stessi effetti che sarebbero derivati dall’acquisto diretto da parte di quest’ultimo.

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